A cura di Giuseppina Pedale e Giuseppe Gimigliano (*)

Premessa editoriale

Ogni grande trasformazione tecnologica mette alla prova non solo le nostre competenze, ma anche le strutture attraverso cui regoliamo la convivenza.

Il contributo di Giuseppina Pedale e Giuseppe Gimigliano affronta una delle tensioni più profonde del nostro tempo:
quella tra la velocità del progresso tecnologico e la natura necessariamente lenta e sedimentata del diritto.

Attraverso la categoria del “diritto vivente”, gli autori mostrano come il diritto non sia un sistema statico, ma un processo dinamico che nasce dalla realtà e si adatta ad essa nel tempo.
Ed è proprio questa caratteristica a entrare in crisi di fronte all’accelerazione dell’intelligenza artificiale.

Il testo ci invita così a riflettere su una questione decisiva:
se il diritto debba limitarsi a inseguire il cambiamento, o se sia chiamato, oggi più che mai, a orientarlo, mantenendo al centro la dignità della persona e la tutela dei diritti fondamentali.

Abstract (IT

Il contributo analizza il rapporto tra diritto vivente e progresso tecnologico, evidenziando la tensione tra la dimensione storica ed esperienziale del diritto e la rapidità dell’innovazione contemporanea. Muovendo dall’analisi de “L’ordine giuridico medievale” di Paolo Grossi, il lavoro ricostruisce il diritto come fenomeno sociale “dal basso”, radicato nella consuetudine, nella dimensione comunitaria e in un ethos giuridico condiviso, caratterizzato da pluralismo normativo e da una relativa autonomia rispetto al potere politico. Su queste basi, il contributo segue l’evoluzione del diritto vivente nelle sue forme attuali – giurisprudenza, prassi applicativa e interpretazione sistematica – per poi confrontarlo con le trasformazioni indotte dal progresso tecnologico. In particolare, l’intelligenza artificiale viene analizzata non solo come strumento, ma come fattore capace di incidere sui processi di produzione e utilizzo delle informazioni, introducendo criticità legate alla qualità dei dati, alla “verità situata” e ai bias algoritmici. Viene inoltre esaminato il ruolo degli strumenti di soft law, degli standard tecnici e della supervisione umana, evidenziando come tali meccanismi si affianchino alla normativa tradizionale nel tentativo di governare fenomeni in continua evoluzione. In questo contesto, si approfondisce il rilievo dei principi costituzionali, con particolare riferimento alla tutela dell’identità personale, dell’uguaglianza e della libertà individuale. Il contributo si conclude interrogandosi sulla capacità del diritto di adattarsi al mutamento tecnologico e sulla necessità di sviluppare strumenti interpretativi e normativi in grado non solo di inseguire, ma anche di orientare il cambiamento.

Parole chiave: Diritto vivente; Progresso tecnologico; Intelligenza artificiale; Diritto europeo; Diritti costituzionali.

Abstract (EN)

This paper analyzes the relationship between living law and technological progress, highlighting the tension between the historical and experiential dimension of law and the rapid pace of contemporary innovation. Drawing on Paolo Grossi’s analysis in “L’ordine giuridico medievale”, the study reconstructs law as a “bottom-up” social phenomenon, rooted in custom, in the community dimension, and in a shared legal ethos, characterized by normative pluralism and a relative autonomy from political power. On this basis, the paper traces the evolution of living law in its current forms – case law, legal practice, and systematic interpretation – and then examines its interaction with the transformations brought about by technological progress. Artificial intelligence is analyzed not only as a tool, but as a factor affecting the processes of information production and use, introducing critical issues related to data quality, the notion of “situated truth,” and algorithmic bias. The paper also explores the role of soft law instruments, technical standards, and the need for human oversight, showing how these mechanisms operate alongside traditional legal regulation to govern these rapidly evolving phenomena. In this context, particular attention is paid to constitutional principles, especially with regard to the protection of fundamental rights, such as personal identity, equality, and individual freedom. The paper concludes by questioning whether the law is still capable of adapting to technological changes and highlights the need to develop interpretative and regulatory tools able not only to follow, but also to guide such change.

Key words: Living law; Technological progress; Artificial intelligence; Soft law; Fundamental rights.


Affermare che il diritto costituisca la base dell’ordine sociale potrebbe apparire una definizione non del tutto esaustiva. Eppure, essa coglie il modo in cui la società effettivamente funziona più di quanto facciano altre definizioni, certamente più tecniche e scolastiche, ma meno aderenti alla realtà. Nella sua dimensione più autentica, il diritto infatti non nasce come costruzione astratta, ma come risposta alle esigenze concrete che emergono dalla vita sociale di tutti i giorni.

E questa immagine emerge inequivocabilmente dalla lettura di un testo che ha ispirato la presente analisi, redatto dall’autorevole giurista Paolo Grossi: “L’ordine giuridico medievale”. Al suo interno, l’autore descrive il passaggio dalla crisi del diritto giustinianeo alla nascita di un nuovo ordine giuridico medievale, di scaturigine diversa e contraddistinto da scarsa codificazione normativa. Si tratta di un tipo di diritto che si forma “dal basso” e si consolida nella prassi, nella consuetudine, nella sedimentazione dei comportamenti collettivi. In tale prospettiva, il diritto vivente coincide con il diritto che vive nella società, che si sviluppa nel tempo e che riflette una volontà condivisa e diffusamente applicata dai consociati.

Nel modello medievale, il diritto non precede la realtà, ma la segue e la interpreta. In un’epoca in cui il potere politico appariva indifferente alle esigenze popolari, la consuetudine rappresentava la forma primaria di diritto: una normatività che nasce dalla ripetizione dei comportamenti e dalla loro accettazione come regole di convivenza. In quest’ottica, il diritto non si impone, ma emerge; non si costruisce a tavolino, ma matura e prende forma nel tempo: è quindi profondamente radicato nella dimensione fattuale dell’esperienza.[1]

Questa configurazione si accompagna a un ulteriore elemento: la relativa autonomia del diritto rispetto al potere politico. L’autore ci ricorda che, nell’ordine giuridico medievale, il diritto non è monopolio di un legislatore sovrano, ma si presenta come un fenomeno plurale, diffuso e spesso frammentato. Nella nostra visione moderna, il diritto discende dalla realizzazione della visione della classe politica al potere in un dato momento storico che, nella manifestazione dei propri ideali e valori, riforma i codici normativi e, così facendo, definisce le modalità di funzionamento della società. Al contrario, nell’ordine medievale, era la società a plasmare – attraverso le consuetudini – il diritto. Per tal motivo parliamo di “pluralismo” del diritto medievale: essendo un’epoca lontana dall’unità territoriale o dal raggiungimento di un’identità nazionale, sovente il diritto prendeva una forma diversa per ogni comunità particolare.

Nel solco delle differenziazioni locali, l’Europa basso-medievale era sorretta da un sistema culturale condiviso: la cristianità latina, il pensiero giuridico romanistico rielaborato dai glossatori, la ritualità comunitaria e un immaginario politico basato sulla sovrapposizione di poteri e giurisdizioni. Un’unità non omologante, ma armonizzante, generata da un diritto che si plasmava sulla base dei ritmi sociali.

La riscoperta del diritto romano nel XII secolo, attraverso l’opera della scuola bolognese, dimostra ulteriormente come il diritto medievale fosse capace di integrare elementi eterogenei in un ordine dinamico storicamente fondato. La rinnovata attenzione per il Corpus iuris civilis è stata un processo di reinterpretazione creativa attraverso cui i giuristi medievali hanno rielaborato un linguaggio giuridico comune che ha consentito alle diverse realtà europee di dialogare attraverso una grammatica condivisa. Tale linguaggio non prese il posto delle consuetudini locali, ma le accolse entro la propria struttura, creando una stratificazione archeologico-normativa che contribuiva a formare una identità giuridica europea senza annullarne il pluralismo.

In un’epoca priva di apparati amministrativi centralizzati, la giustizia veniva esercitata all’interno dei contesti locali. Si pensi su tutti alle assemblee cittadine, le corti feudali, i tribunali ecclesiastici e i consigli comunali. L’ordine sociale dipendeva da un equilibrio costantemente negoziato e la comunità era co-autrice della norma. Tale dimensione partecipativa rappresentava il cardine della vita collettiva e garantiva una coesione organica.

Il diritto vivente medievale esprimeva un modo di concepire l’appartenenza. Spesso si condividevano rituali comuni: dal giuramento alla convocazione delle assemblee fino ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Tutto ciò testimonia l’esistenza di un ethos giuridico europeo che costituiva l’ordo invisibilis naturae e che faceva dell’Europa medievale un insieme riconoscibile, pur nella molteplicità dei suoi ordinamenti.

La consuetudo mediaevalis era un processo di legittimazione collettiva capace di trasfigurare la prassi in norma vincolante e innescando la riproduzione simbolica di un ordine riconosciuto in perenne movimento che si adattava ai mutamenti secondo un sistema di conservazione della struttura radicata dell’ethos giuridico condiviso. La funzione delle assemblee comunitarie, dalle curiae feudali ai consigli cittadini, mostra quanto profonda fosse l’interrelazione tra coscienza collettiva e produzione normativa. Le assemblee erano luoghi di negoziazione dell’ordine sociale. In esse il diritto veniva “riconosciuto” anziché “creato”: la sua legittimazione derivava dal giudizio della comunità. In tal senso, il modello medievale appare distante dalla concezione moderna del diritto come espressione della sovranità. L’autorità normativa era radicata nella comunità e gli organismi di potere erano i garanti del suo equilibrio.

Il pluralismo giuridico medievale costituiva una risorsa che permetteva alle comunità di modellare la propria normatività secondo caratterizzazioni locali, pur mantenendo una struttura culturale comune. Le differenti consuetudini, nella loro eterogeneità, venivano percepite come compatibili in quanto appartenevano ad un orizzonte giuridico condiviso che trovava la sua unità nella cornice della cristianità latina e nel linguaggio giuridico romanistico. Tale pluralismo naturale rappresentava una forma di coesione che la modernità avrebbe progressivamente sostituito con l’ideale centralistico-burocratico tipico dello Stato sovrano.

Il ricorso alle fonti romanistiche, mediato dalle università e dai giuristi, costituì una seconda matrice del diritto vivente medievale. I glossatori reintrodussero il diritto romano come metodo, un linguaggio comune che consentiva ai giuristi europei di dialogare al di là delle distanze geografiche. Essi contribuirono alla formazione di un’unità epistemica capace di interpretare la norma oltre le differenze politiche. Il diritto romano medievale si presentava come una grammatica comunicante che partecipava alla definizione di un’identità ove l’unità giuridica dipendeva dalla condivisione di un metodo interpretativo e da una rete di significati comuni.[2]

In questa prospettiva, il diritto vivente – inteso come cuore pulsante della società – rappresenta la forma originaria del diritto.

Il passaggio alla modernità segna invece una trasformazione radicale. Il diritto diventa progressivamente positivo, prodotto da un legislatore sovrano e formalizzato in testi normativi. La centralità della legge comporta una crescente marginalizzazione della consuetudine e una tendenziale identificazione del diritto con la norma scritta.

Tuttavia, il diritto vivente non scompare, si trasforma. Oggi si manifesta attraverso tre forme principali. In primo luogo, la giurisprudenza. Le decisioni dei giudici non si limitano ad applicare la norma, ma contribuiscono a definirne il significato concreto, individuandone i corretti criteri interpretativi. Attraverso il confronto con il caso, la giurisprudenza adatta il diritto alla realtà e ne orienta l’evoluzione. Si pensi, ad esempio, al ruolo della giurisprudenza di legittimità nel colmare le lacune normative in determinati ambiti, come nel caso in cui ha disciplinato le cause di non punibilità nel reato di aiuto al suicidio[3]. In tale circostanza, la Corte ha infatti esortato il Parlamento a legiferare in materia e, dopo aver rinviato la causa per permetterlo, constatata l’inerzia del legislatore, ha provveduto essa stessa a pronunciarsi, creando un precedente giurisprudenziale idoneo a sopperire a tale inerzia.

In secondo luogo, la prassi applicativa. Le modalità con cui operatori giuridici, imprese e istituzioni utilizzano le norme producono una normatività di fatto, spesso anticipando o integrando la disciplina legislativa. I modelli contrattuali standardizzati, le pratiche bancarie o assicurative, le modalità ricorrenti di gestione dei rapporti giuridici rappresentano esempi evidenti di come il diritto si costruisca anche nella prassi.

In terzo luogo, l’interpretazione sistematica. Dottrina e giurisprudenza elaborano principi e categorie che consentono di dare coerenza all’ordinamento e di affrontare situazioni non espressamente previste. A differenza dell’attività strettamente giurisprudenziale, legata al caso concreto, tali operazioni si collocano su un piano più generale e ricostruttivo,tipico della riflessione dottrinale e della trattazione manualistica. Attraverso di esse, il diritto viene continuamente adattato e ricostruito.

Alla luce degli aspetti poc’anzi illustrati, il diritto non può essere ridotto alla sola norma. Esso si realizza pienamente nell’interazione tra testo, interpretazione e applicazione, e il diritto vivente rappresenta la dimensione concreta del diritto, quella in cui la regola si confronta con la realtà e acquista significato.

È proprio in questo contesto che emerge la questione centrale, oggi più che mai attuale: la difficoltà del diritto vivente di confrontarsi con il progresso tecnologico. Il diritto vivente si forma lentamente: nasce dalla sedimentazione delle prassi, dal consolidamento delle interpretazioni, dalla stabilizzazione dei comportamenti. È un diritto che opera ex post, cioè a partire da esperienze già maturate. La tecnologia, invece, si sviluppa in modo rapido e discontinuo, intervenendo ex ante. Essa modifica i contesti sociali prima ancora che il diritto possa comprenderli e regolarli, e questo scarto temporale genera una tensione strutturale: il diritto vivente, per definizione, arriva sempre dopo.

Questa tensione emerge prepotentemente nell’ambito dell’intelligenza artificiale, dove le innovazioni non si limitano a introdurre nuovi strumenti, ma ridefiniscono le modalità stesse di produzione e utilizzo delle informazioni.

In questo contesto, il ruolo dei giuristi assume una rilevanza centrale. Essi non possono limitarsi a un’applicazione meccanica della norma, ma devono porsi come interpreti e mediatori tra fatto e diritto. Il loro compito consiste nel qualificare giuridicamente fenomeni concreti, traducendo la realtà in categorie giuridiche che siano adattabili anche alle fattispecie più nuove, tanto da riuscire a comprendere anche quelle non ancora verificatesi.

Tale attività implica una responsabilità significativa. Da un lato, i giuristi devono evitare il rischio di forzare categorie tradizionali su fenomeni nuovi, con il pericolo di distorcere la realtà. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà di applicare le categorie tradizionali della responsabilità civile a sistemi autonomi o semi-autonomi. Dall’altro lato, devono evitare una frammentazione eccessiva del sistema, mantenendo coerenza e continuità.

Per operare efficacemente, è quindi necessaria una forma di elasticità interpretativa: i giuristi devono essere in grado di adattare le categorie esistenti e, quando necessario, contribuire alla formazione di nuove categorie giuridiche. Questa attività non implica una creazione arbitraria del diritto, richiede piuttosto una profonda conoscenza delle sue strutture, tale da consentire ai giuristi di rendere i principi giuridici sufficientemente duttili da adattarsi anche ai fenomeni più nuovi, senza la necessità di intervenire continuamente sul piano normativo.

La difficoltà del diritto vivente non riguarda solo lo scompenso tra il suo ritmo e quello del progresso tecnologico, ma anche il fatto che il diritto è chiamato a confrontarsi con processi di produzione, apprendimento e utilizzo delle informazioni fortemente influenzati dall’intelligenza artificiale. Per questo motivo, è importante interrogarsi sulla qualità delle informazioni su cui tali processi si fondano. I sistemi di intelligenza artificiale operano attraverso l’elaborazione di grandi quantità di dati, che non sono mai neutrali: riflettono il contesto in cui sono raccolti, le modalità con cui sono selezionati e le logiche che ne guidano l’utilizzo.

I risultati prodotti dall’intelligenza artificiale non costituiscono quindi una verità assoluta, bensì una verità situata, condizionata dalle fonti disponibili e dalle condizioni individuali di accesso alle informazioni. Questo significa che la stessa domanda può ricevere risposte diverse a seconda del contesto geopolitico in cui il sistema opera. Si pensi, ad esempio, a sistemi addestrati su dataset provenienti da contesti geografici o culturali differenti: le risposte prodotte possono riflettere visioni del mondo divergenti, con implicazioni rilevanti sul piano giuridico.

A questa dimensione si aggiunge poi il problema dei bias algoritmici: i sistemi di intelligenza artificiale, apprendendo da dati storici, possono incorporare e riprodurre discriminazioni già esistenti, ad esempio quando determinati gruppi risultano sottorappresentati o i dati riflettono disuguaglianze pregresse.

È proprio in questo contesto che il diritto è chiamato a confrontarsi con una realtà profondamente mediata dai sistemi di intelligenza artificiale, che possono incidere in modo significativo sulla tutela dei diritti delle persone. Si pensi, ad esempio, ai casi di utilizzo di strumenti automatizzati per la valutazione del merito creditizio, per la selezione del personale o per la gestione del rischio: in tali ambiti possono emergere decisioni discriminatorie, anche in assenza di una volontà esplicita in tal senso.

Per fronteggiare tali criticità, accanto alla normativa tradizionale si è sviluppato un insieme di strumenti di soft law e standard tecnici. Linee guida, raccomandazioni e standard internazionali – come quelli elaborati in ambito ISO/IEC[4] – introducono criteri relativi alla trasparenza, alla gestione del rischio, alla qualità dei dati e alla prevenzione delle discriminazioni.

Pur non essendo formalmente vincolanti, questi strumenti svolgono una funzione essenziale: orientano i comportamenti e contribuiscono alla costruzione di un quadro di riferimento condiviso. Tuttavia, proprio il carattere non vincolante di tali strumenti evidenzia come essi non siano, da soli, sufficienti a garantire una tutela effettiva dei diritti. Da qui emerge la centralità della supervisione umana, quale elemento imprescindibile per assicurare che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale resti conforme ai principi giuridici fondamentali.

L’intelligenza artificiale non può essere considerata un soggetto autonomo di decisione, ma deve essere intesa come uno strumento di supporto. Il suo utilizzo senza controllo comporterebbe il rischio di una progressiva sostituzione della valutazione umana con processi automatizzati, e questo pericolo è stato recepito dal diritto europeo, il quale ha introdotto il principio della supervisione umana nei sistemi ad alto rischio[5] (cd. “human in the loop”) e ha riconosciuto il diritto dell’individuo a non essere sottoposto a decisioni esclusivamente automatizzate.

Questo perché essere sottoposti a decisioni interamente automatizzate – ad esempio per esigenze operative e di ottimizzazione delle valutazioni – comporterebbe la riduzione dell’individuo a un profilo statistico, con rilevanti implicazioni anche sul piano del rispetto dei principi costituzionali[6].

Una simile profilazione avrebbe l’effetto di incidere direttamente sulla dimensione più profonda della persona, intesa non solo come soggetto di diritto, ma come identità unica e irripetibile. In questa prospettiva, potrebbe ritenersi leso il diritto ad essere sé stessi[7], qualora l’individuo fosse ricondotto a mere categorie predeterminate che ne semplifichino eccessivamente la complessità.

A ciò si aggiunga il rischio di una discriminazione algoritmica, quale effetto della generalizzazione operata dai sistemi di intelligenza artificiale, che possono trattare situazioni differenti come identiche in quanto appartenenti alla medesima categoria, compromettendo il principio di uguaglianza, sia nella sua dimensione formale che in quella sostanziale[8].

Infine, la crescente diffusione di pratiche di profilazione basate su dati personali, anche di natura sensibile, pone interrogativi ulteriori in ordine alla tutela della libertà individuale. In particolare, ci si può chiedere se forme invasive di raccolta e trattamento dei dati – soprattutto quando riguardano aspetti biometrici o patrimoniali – possano incidere sulla sfera di autodeterminazione della persona, avvicinandosi, per intensità e pervasività, a forme di controllo che il diritto tradizionalmente sottopone a rigorose garanzie[9].

Le soluzioni normative sin qui richiamate – dalla valorizzazione della supervisione umana agli interventi della soft law, fino al richiamo ai principi costituzionali – testimoniano lo sforzo dell’ordinamento giuridico nel confrontarsi con tali trasformazioni. Tuttavia, proprio la varietà di questi strumenti evidenzia come la questione non sia soltanto di natura regolatoria, ma investa il paradigma stesso entro cui il diritto è chiamato a operare.

In questo senso, il rischio non è solo quello di un intervento tardivo, ma anche quello di un’eccessiva proliferazione normativa, che potrebbe risultare incapace di governare fenomeni in continua evoluzione come quelli che riguardano il progresso digitale, ormai ineluttabile. Ne deriva l’esigenza di valorizzare, accanto alla produzione normativa, la capacità del diritto di adattare i principi già esistenti, anche attraverso strumenti come la soft law, in grado di accompagnare il cambiamento senza irrigidirlo. Tali strumenti, infatti, grazie alla loro flessibilità, possono contribuire a ridurre il divario tra diritto e tecnologia, avvicinando due forme di sviluppo che sono chiamate a coesistere e, per farlo efficientemente, a trovare un punto di equilibrio.

Resta tuttavia aperta una questione di fondo: il diritto può continuare a inseguire la realtà, o deve imparare ad anticiparla? Se non può prevedere nel dettaglio l’evoluzione tecnologica, può certamente costruire principi e garanzie capaci di orientarla.

La tensione tra diritto e tecnologia può essere letta, in ultima analisi, come tensione tra due temporalità differenti: da un lato il diritto vivente, che si costituisce lentamente attraverso l’esperienza “incarnata”; dall’altro la tecnologia, che evolve molto più rapidamente. In tale contesto si configura la sfida del diritto vivente: trascendere una funzione meramente adattiva per assumere, nei limiti del possibile, un ruolo di orientamento del cambiamento.


[1] P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Laterza.

[2] M. Bellomo, L’Europa del diritto comune, Il Mulino, 2023.

[3] Corte costituzionale, 22 novembre 2019, sentenza n. 242 del 2019.

[4] In tema di audit dei sistemi e conformità agli standard internazionali, si vedano, tra gli altri, ISO/IEC 27001, standard internazionale per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (Information Security Management Systems – ISMS), e ISO/IEC 27018, codice di condotta per la protezione dei dati personali nei servizi cloud pubblici, con particolare riferimento ai fornitori di servizi che trattano dati personali in conformità alle normative vigenti, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

[5] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale (A.I. Act), art. 14, relativo alla supervisione umana.

[6] Legge 2025, n. 132, art. 3, commi 1 e 3, ove si richiama il rispetto dei principi costituzionali nell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, al principio di uguaglianza e alla dignità della persona.

[7] Corte costituzionale, Sentenza del 5 febbraio 1994, n. 13, che ha ricondotto la tutela dell’identità personale tra i diritti inviolabili della persona ex art. 2 Cost., configurandola anche come diritto dell’individuo ad essere sé stesso e a non essere alterato nella propria rappresentazione sociale.

[8] Art. 3 Cost., che al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza formale, imponendo che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali; e al comma 2 introduce il principio di uguaglianza sostanziale, attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

[9] Art. 13 Cost., che tutela la libertà personale, stabilendo che essa è inviolabile e che ogni forma di restrizione è ammessa solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. In tale prospettiva, l’eventuale utilizzo di pratiche invasive di raccolta e trattamento dei dati personali, idonee a incidere sulla sfera di autodeterminazione dell’individuo, può sollevare questioni in ordine alla compatibilità con le garanzie costituzionali previste a tutela della persona.

Giuseppina Pedale è avvocata civilista iscritta all’Ordine degli Avvocati di Taranto, con esperienza in diritto civile, diritto internazionale privato e contrattualistica, anche in contesti transnazionali. Svolge attività di assistenza legale e traduzione giuridica in lingua inglese e spagnola. È attualmente iscritta al Diploma di Alta Specializzazione in Etica e Intelligenza Artificiale (indirizzo giuridico) presso la Pontificia Università Antonianum. Si occupa di ricerca sui rapporti tra diritto, tecnologia e tutela dei diritti fondamentali.

Giuseppe Gimigliano insegna Filosofia e Storia della Scienza presso Pontificia Università Antonianum ed è Direttore operativo del Centro di Ricerca presso la stessa Università. Ha all’attivo circa 40 pubblicazioni in volumi e riviste scientifiche ed è stato relatore in numerosi convegni. È Associate editors presso il Journal Ethics and Emerging Technologies, rivista scientifica internazionale di classe A. È membro di gruppi di lavoro in ambito umanistico tra Pontificia Università Antonianum e Agenza per l’Italia Digitale (AgID), Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Formez (Dipartimento funziona pubblica), Consiglio Nazionale Forense e altri organismi istituzionali. È membro di numerosi comitati scientifici, tra cui il Diploma di Alta Specializzazione in Etica e Intelligenza Artificiale presso Pontificia Università Antonianum.