a cura di Antonella Ruggiero (*)

Introduzione editoriale

Nel percorso che Culture Digitali sta sviluppando in questi anni, il tema del rapporto tra intelligenza artificiale, memoria e identità rappresenta uno dei nodi più delicati e, al tempo stesso, più urgenti da affrontare.

Il contributo dell’Avv. Antonella Ruggiero si colloca con grande lucidità in questo spazio di riflessione, accompagnandoci dentro una trasformazione profonda: il passaggio da una memoria digitale intesa come conservazione del passato a una memoria capace di generare nuove espressioni, nuove narrazioni, nuove “presenze”.

È qui che il digitale smette di essere archivio e diventa ambiente culturale attivo, in cui la persona — anche oltre la vita biologica — rischia di essere ricostruita, reinterpretata, talvolta alterata.

Questo scenario interroga direttamente la nostra idea di patrimonio culturale digitale: non più solo insieme di tracce, documenti e testimonianze, ma spazio dinamico in cui si ridefiniscono identità, responsabilità e diritti.

Il lavoro che presentiamo in questo numero affronta tali questioni con rigore giuridico e profondità etica, mettendo in luce come, anche nell’era dell’intelligenza artificiale, la centralità della persona e dell’ingegno umano resti il fondamento irrinunciabile della produzione culturale e della sua tutela.

Per queste ragioni, considero questo contributo non solo pienamente coerente con la linea editoriale della rivista, ma anche particolarmente significativo per il percorso che DiCultHer sta promuovendo: un percorso che invita a governare l’innovazione tecnologica senza rinunciare ai principi che fondano la nostra convivenza civile.

Sommario

1. WHO – Chi ricorda e chi viene ricostruito nella memoria digitale

2. WHAT – Cosa viene generato … memoria tra simulazione e contenuto algoritmico

3. WHERE – Dove si colloca la tutela: governance e tutela dell’identità personale

4. WHY – Perchè l’autore conta ancora? Diritto d’autore e imputazione della produzione culturale

5. WHEN – Quando la simulazione diventa lesione, profili penalistici e prospettive di tutela nell’ecosistema digitale

Abstract (IT)

Il contributo analizza il fenomeno della Artificial Intelligence Memorialization (AIM), ossia l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale generativa per la creazione di repliche digitali di individui deceduti, alla luce delle sue implicazioni etiche e giuridiche. In particolare, l’elaborato esamina il passaggio da una memoria digitale di tipo conservativo ad una memoria generativa, in cui i sistemi algoritmici non si limitano a riprodurre contenuti pre-esistenti, ma producono nuove espressioni linguistiche attribuibili a soggetti non più in vita.

Muovendo da tale trasformazione, il lavoro affronta il problema della tutela dell’identità personale post-mortem, evidenziando i rischi connessi alla produzione di rappresentazioni algoritmiche potenzialmente difformi dal pensiero autentico dell’individuo. Viene inoltre analizzata la questione del consenso e dell’eredità digitale, con particolare riferimento all’assenza di un quadro normativo pienamente definito in ordine all’utilizzo dei dati personali dopo la morte.

L’indagine si estende al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore, soffermandosi sulla tutela dei diritti morali dell’autore e sulle implicazioni derivanti dall’utilizzo di opere e testi nei processi di addestramento e simulazione. In questo contesto, la recente riforma introdotta dalla legge n. 132/2025, in coordinamento con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), viene interpretata come riaffermazione della centralità dell’ingegno umano quale presupposto della tutela autoriale e come scelta di politica costituzionale volta a preservare l’imputazione personale della produzione culturale.

Infine, il contributo esplora le possibili ricadute in ambito penale, con riferimento alle nuove forme di rappresentazione digitale dell’identità e alla potenziale estensione delle categorie tradizionali di tutela. Ne emerge la necessità di un approccio interdisciplinare capace di coniugare innovazione tecnologica e salvaguardia della persona, al fine di evitare che le nuove forme di presenza digitale si traducano in una indebita alterazione dell’identità individuale e della memoria collettiva.

Parole chiave:

Memorializzazione mediante intelligenza artificiale (AIM); Identità post-mortem; Memoria digitale; Diritto d’autore; Rappresentazione algoritmica.

Abstract (EN)

This article examines the phenomenon of Artificial Intelligence Memorialization (AIM), namely the use of generative artificial intelligence systems to create digital replicas of deceased individuals, in light of its ethical and legal implications. In particular, the paper explores the transition from a preservative form of digital memory to a generative one, in which algorithmic systems no longer merely reproduce pre-existing content but generate new linguistic expressions attributable to individuals who are no longer alive.

Building on this transformation, the study addresses the issue of post-mortem personal identity protection, highlighting the risks associated with the production of algorithmic representations that may diverge from the individual’s authentic thoughts. It further examines the question of consent and digital inheritance, with specific reference to the lack of a fully developed legal framework governing the use of personal data after death.

The analysis also extends to the relationship between artificial intelligence and copyright law, focusing on the protection of authors’ moral rights and the implications arising from the use of works and texts in training and simulation processes. In this context, the recent reform introduced by Law No. 132/2025, in coordination with Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), is interpreted as a reaffirmation of the centrality of human intellect as a prerequisite for copyright protection, as well as a constitutional policy choice aimed at preserving personal attribution in cultural production.

Finally, the article explores the potential implications in the criminal law domain, with regard to new forms of digital identity representation and the possible extension of traditional legal categories of protection. It highlights the need for an interdisciplinary approach capable of reconciling technological innovation with the protection of the individual, in order to prevent new forms of digital presence from resulting in undue alterations of personal identity and collective memory.

Keywords:

Artificial Intelligence Memorialization (AIM); Post-mortem identity; Digital memory; Copyright rights; Algotithmic representation.


1. WHO – Chi ricorda e chi viene ricostruito nella memoria digitale

I recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale generativa, in particolare dei modelli linguistici di grandi dimensioni, hanno reso possibile la creazione di repliche digitali di individui reali sulla base delle tracce informative e testuali prodotte durante la loro vita. Tali tecnologie, spesso ricondotte al fenomeno della Artificial Intelligence Memorialization (AIM), consentono di simulare conversazioni, opinioni e tratti di personalità di persone non più in vita mediante l’elaborazione di archivi documentali, pubblicazioni, comunicazioni digitali e altre forme di produzione testuale.

In questo contesto la memoria digitale non si limita più a svolgere una funzione conservativa, ma assume una funzione generativa e performativa, incidendo attivamente sulla costruzione del significato sociale della persona nel tempo. La transizione da una memoria statica a una memoria dinamica rappresenta uno dei passaggi più rilevanti della cultura digitale contemporanea.

Questa evoluzione tecnologica solleva questioni rilevanti sul piano etico e giuridico, in particolare con riferimento alla tutela dell’identità personale e alla possibile costruzione di rappresentazioni algoritmiche della persona che non coincidono con la sua effettiva volontà o con il suo pensiero autentico. Una questione centrale riguarda infatti la possibilità che un sistema di intelligenza artificiale produca affermazioni attribuite ad una persona deceduta che tale individuo non ha mai effettivamente espresso.

Tale rischio si colloca all’interno di una più ampia crisi dell’autenticità nell’ecosistema informativo digitale, in cui la distinzione tra fonte originaria e contenuto generato tende progressivamente a dissolversi, con implicazioni rilevanti anche in termini di affidabilità epistemica e fiducia sociale.

2. WHAT – Cosa viene generato, memoria … tra simulazione e contenuto algoritmico

Da un punto di vista etico, queste tecnologie sfumano la distinzione tra conservazione archivistica e ricostruzione narrativa. La conservazione di documenti, scritti e altre tracce digitali di una persona appartiene a una lunga tradizione storica di tutela della memoria, tuttavia, la generazione di nuove affermazioni a nome di un individuo deceduto rappresenta una pratica qualitativamente diversa, poichè il sistema non si limita a conservare o riprodurre le parole della persona, ma produce nuovi output linguistici che possono essere percepiti come espressioni autentiche della sua identità.

Si forma così una forma di eterogenesi della memoria, in cui il ricordo non è più il risultato di una trasmissione fedele del passato, ma di una sua rielaborazione algoritmica, potenzialmente svincolata da ogni vincolo di verità storica.

Questo fenomeno solleva importanti questioni relative all’identità personale e all’autenticità della memoria. Se un modello linguistico genera affermazioni plausibili attribuite a un individuo deceduto, gli utenti possono percepirle come riflesso autentico delle opinioni di quella persona. In realtà tali output sono costruzioni probabilistiche derivate da schemi presenti nei dati di addestramento. La rappresentazione risultante può pertanto discostarsi significativamente dai pensieri o dalle intenzioni effettive dell’individuo, generando una forma di rappresentazione postuma potenzialmente distorsiva. 

Ne deriva una tensione tra verosimiglianza e verità: quanto più la simulazione appare plausibile, tanto maggiore è il rischio che venga scambiata per autentica, con effetti potenzialmente incisivi sulla memoria collettiva e sulla reputazione del soggetto rappresentato.

Un’ulteriore questione riguarda il consenso e l’eredità digitale nell’ipotesi in cui gli individui i cui dati potrebbero essere utilizzati per costruire simulazioni memoriali basate sull’intelligenza artificiale non abbiano mai espresso un consenso esplicito a tali utilizzi. Si pone quindi il problema se la ricostruzione di una persona digitale debba richiedere un’autorizzazione preventiva da parte dell’individuo o, in alternativa, il consenso dei familiari o degli eredi1.

In questa prospettiva, il tema si intreccia con quello della autodeterminazione informata post mortem, evidenziando l’assenza nell’ordinamento di strumenti pienamente adeguati a regolare la destinazione dei dati personali dopo la morte. 

Le tecnologie di Artificial Intelligence Memorialization mettono inoltre in discussione le tradizionali distinzioni tra archivio, simulazione e presenza. Un archivio storico conserva tracce del passato; una simulazione ricostruisce rappresentazioni plausibili; ma sistemi di IA interattivi possono creare la percezione di una presenza ancora attiva. Questa trasformazione può incidere profondamente sul modo in cui le società si rapportano alla memoria, al lutto e alla rappresentazione delle figure del passato.

Si assiste, in altri termini, ad una progressiva “presentificazione” del passato, in cui la distanza temporale viene colmata attraverso interazioni simulate che modificano anche dinamiche psicologiche ed emotive del ricordo.

3. WHERE – Dove si colloca la tutela: governance e tutela dell’identità personale

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)2 stabilisce un quadro di governance dell’IA fondato sulla tutela dei diritti fondamentali, della dignità umana e sulla responsabilità, ne deriva un’impostazione esplicitamente antropocentrica, in cui l’IA deve essere sviluppata e utilizzata nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali.

Tale impianto normativo si colloca in continuità con la tradizione costituzionale europea, che pone la persona al centro dell’ordinamento giuridico e considera la tecnologia come strumento e non come un fine.

Nel diritto italiano, la tutela dell’identità personale costituisce una delle espressioni fondamentali dei diritti della personalità. Essa implica il diritto dell’individuo a non vedere alterata o falsata la propria identità sociale, culturale e intellettuale. Sebbene tale diritto sia tradizionalmente riferito alla persona vivente, la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto forme di tutela della memoria e della reputazione anche dopo la morte, spesso esercitate dai familiari o dagli eredi del defunto. In questo contesto, la simulazione algoritmica di una persona deceduta può incidere non solo sulla memoria individuale ma anche sulla dimensione pubblica della sua identità, producendo una forma di presenza digitale che può essere percepita come autentica pur essendo il risultato di una costruzione algoritmica.

Ne consegue che la dimensione post-mortem dell’identità non può più essere considerata un mero riflesso simbolico, ma assume rilevanza giuridica autonoma nell’ambiente digitale. Un ulteriore profilo che merita attenzione riguarda la tutela delle opere e dei contenuti utilizzati per la costruzione delle repliche digitali. La produzione intellettuale di una persona — articoli scientifici, saggi, testi, corrispondenza o altre forme di espressione creativa — rientra infatti nella protezione riconosciuta dal diritto d’autore. 

Nell’ordinamento italiano tale tutela è disciplinata dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore e dalle successive modifiche normative, che riconoscono sia diritti patrimoniali sia diritti morali dell’autore. Tra questi ultimi assumono particolare rilievo il diritto alla paternità dell’opera e il diritto all’integrità della stessa, che tutela l’autore contro modificazioni o deformazioni suscettibili di ledere il suo onore o la sua reputazione.4

I diritti morali, per loro natura inalienabili e imprescrittibili assumono una centralità ancora maggiore nel contesto delle tecnologie generative, proprio perchè fungono da presidio contro le forme di appropriazione identitaria non autorizzata.

4. WHY – Perchè l’autore conta ancora? Diritto d’autore e imputazione della produzione culturale

Nel contesto delle tecnologie di intelligenza artificiale, l’utilizzo di opere o testi per l’addestramento di modelli linguistici o per la simulazione del pensiero di un autore può sollevare questioni delicate in relazione alla titolarità dei diritti e alla possibile alterazione del contenuto originario. Anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative — tra cui gli interventi legislativi diretti a disciplinare il rapporto tra intelligenza artificiale, utilizzo dei dati e tutela delle opere dell’ingegno, come quelli introdotti con la legge n. 132 del 20253 che integra e coordina il quadro nazionale conformemente all’IA ACT (Regolamento UE 2024/2689) — emerge l’esigenza di definire con maggiore precisione i limiti giuridici dell’uso delle opere e delle tracce digitali nella generazione di identità simulate.

Si tratta, in sostanza, di stabilire se e in quale misura l’uso dei dati creativi possa considerarsi lecito quando finalizzato non alla mera analisi, ma alla ricostruzione di una soggettività. Il problema non è se la macchina “crei” ma se l’ordinamento possa ammettere una produzione culturale priva di imputazione giuridica e se possa riconoscere tutela giuridica a produzioni prive di apporto umano significativo, il punto non è tecnologico ma costituzionale, l’IA non è solo tecnologia creativa ma fattore di potere e la questione dell’autore diventa questione di chi controlla la produzione culturale, in assenza di imputazione personale la produzione culturale rischia di trasformarsi in potere anonimo difficilmente controllabile sul piano democratico.  In tale prospettiva, il diritto d’autore si configura non soltanto come strumento di protezione economica, ma come dispositivo di allocazione del potere culturale.

La L. 132/2025 non segna una rottura con la tradizione del diritto d’autore, ma ne costituisce un rafforzamento consapevole. In un contesto di accelerazione tecnologica, in cui la produzione tecnologica può essere mediata da sistemi opachi e altamente complessi, il legislatore sceglie la continuità costituzionale e riafferma la centralità della persona che solo l’uomo può essere autore, mantiene ferma l’imputazione perché solo l’uomo può essere responsabile e sottopone l’innovazione a regole. È una scelta di governance che privilegia la responsabilità rispetto all’efficienza, evitando derive tecnocratiche. 

La novellazione dell’art. 1 della legge sul diritto d’autore4 rappresenta il fulcro teorico della riforma. L’introduzione del riferimento espresso all’“ingegno umano” non introduce un requisito nuovo, ma positivizza un presupposto da sempre immanente alla disciplina. Si tratta di una operazione di chiarificazione normativa che assume valore sistematico nel contesto dell’intelligenza artificiale

La giurisprudenza5 aveva già chiarito che la creatività rilevante ai fini della tutela non coincide con la mera novità, ma con l’espressione della personalità dell’autore. La riforma chiarisce che l’uso di strumenti di intelligenza artificiale è giuridicamente irrilevante in sé, a meno ché l’opera sia il risultato di un lavoro intellettuale umano effettivo; non nega l’uso dell’IA nei processi creativi, ma nega che l’output possa essere autonomamente qualificato come opera tutelata in assenza di un apporto intellettuale umano significativo. L’IA può costituire uno strumento, ma non un soggetto creativo. Viene così ribadita una distinzione classica tra mezzo e autore, che la tecnologia tende invece a confondere. 

Questa scelta evita una frammentazione della responsabilità e impedisce che il controllo della produzione culturale si concentri in capo a soggetti economici titolari delle infrastrutture algoritmiche, senza corrispondente imputazione personale. Si preserva, in tal modo, un equilibrio tra innovazione e accountability.

Sotto questo profilo, la questione non riguarda soltanto la protezione economica delle opere ma anche la salvaguardia dell’identità intellettuale dell’autore. Se un sistema di IA genera nuovi contenuti che appaiono coerenti con lo stile o con le idee di un determinato autore, si pone il problema di stabilire fino a che punto tale produzione possa essere percepita come una prosecuzione della sua opera o, al contrario, come una distorsione della sua identità creativa. Il rischio è quello di una appropriazione stilistica che, pur riproducendo opere specifiche, incide sull’identità culturale dell’autore.

5. WHEN – Quando la simulazione diventa lesione, profili penalistici e prospettive di tutela nell’ecosistema digitale

Un ulteriore profilo di riflessione riguarda la possibile rilevanza delle repliche algoritmiche anche alla luce delle più recenti evoluzioni della tutela penale dell’identità personale nello spazio digitale. In particolare, l’ordinamento italiano ha progressivamente rafforzato gli strumenti di contrasto alle forme di abuso dell’identità e della reputazione attraverso le tecnologie informatiche. Il diritto penale è oggi chiamato a confrontarsi con fenomeni immateriali ma ad alto impatto lesivo.

In questo contesto può assumere rilievo, in chiave sistematica, anche l’art. 612-quater6 del codice penale, introdotto dalla Legge 132/2025 per contrastare le condotte di diffusione o attribuzione indebita di contenuti personali nello spazio digitale. Tale disposizione, pur riferendosi a specifiche fattispecie di diffusione illecita di materiali o informazioni riferibili a una persona, riflette una più ampia esigenza di tutela dell’identità individuale rispetto a forme di rappresentazione digitale non autorizzata. La norma esprime un principio che può essere esteso oltre il suo ambito letterale, fungendo da base per una interpretazione evolutiva 

Se applicata in prospettiva evolutiva, questa logica di protezione potrebbe assumere rilevanza anche rispetto alla generazione algoritmica di contenuti attribuiti a soggetti reali o deceduti. Infatti, la produzione da parte di sistemi di intelligenza artificiale di affermazioni o opinioni riconducibili a una determinata persona, senza che tali contenuti corrispondano alle sue effettive espressioni o volontà, potrebbe incidere sulla sfera dell’identità personale e sulla tutela della reputazione. Si apre così lo spazio per una possibile estensione delle categorie penalistiche tradizionali alle nuove forme di identità digitale simulata.

In tale prospettiva, il fenomeno delle repliche algoritmiche evidenzia come le categorie tradizionali del diritto penale e del diritto della persona possano essere chiamate a confrontarsi con nuove forme di rappresentazione digitale dell’individuo, rendendo necessario un ripensamento delle modalità di tutela dell’identità nell’ecosistema tecnologico contemporaneo. 

Le repliche algoritmiche pongono quindi una duplice sfida: da un lato la tutela dell’identità personale e della memoria del defunto; dall’altro la protezione dei diritti morali e patrimoniali connessi alle opere dell’ingegno sia in sede civile che in sede penale. In entrambi i casi emerge la necessità di elaborare un quadro normativo capace di bilanciare innovazione tecnologica e tutela della persona. 

Il punto di caduta è ancora una volta la persona come centro di imputazione giuridica e come limite all’espansione tecnologica7.

Si rende sempre più urgente una riflessione interdisciplinare che coinvolga diritto, etica e teoria della tecnologia. La sfida consiste nel definire strumenti giuridici adeguati a garantire che le nuove forme di presenza digitale non si traducano in una indebita appropriazione o alterazione dell’identità personale e intellettuale degli individui. Solo attraverso un approccio integrato sarà possibile governare ub fenomeno che, prima ancora che tecnologico, è profondamente culturale e costituzionale.


1 Sulla disciplina civilistica delle “creazioni intellettuali”, Artt. 2585 ss c.c., Legge n. 633 del 1941.

2 Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in Gazzetta  Ufficiale dell’Unione Europea IT Serie L 2024/1689 12.07.2024,che stabilisce regole armonizzate  sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale).

3 Legge 23 settembre 2025 n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (GU  n. 223 del 25-09-2025) entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

4 Articolo 1 L. 633/1941 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.»

5 Cass., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107, secondo cui il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione della personalità dell’autore, di modo che sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

6 «Art. 612 -quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale).— Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punitocon la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».

(*) Antonella Ruggiero (1979) è avvocato cassazionista e titolare di studio legale.

La sua attività si concentra sul diritto penale e civile, con un interesse specifico per le implicazioni etico-giuridiche delle tecnologie emergenti, in particolare dell’intelligenza artificiale, nel quadro della trasformazione digitale.