{"id":8392,"date":"2026-03-25T12:06:39","date_gmt":"2026-03-25T11:06:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/?page_id=8392"},"modified":"2026-03-25T12:18:05","modified_gmt":"2026-03-25T11:18:05","slug":"identita-post-mortem-e-tutela-autoriale-profili-etico-giuridici-delle-repliche-digitali-nellera-dellintelligenza-artificiale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/identita-post-mortem-e-tutela-autoriale-profili-etico-giuridici-delle-repliche-digitali-nellera-dellintelligenza-artificiale\/","title":{"rendered":"Identit\u00e0 post-mortem e tutela autoriale: profili etico-giuridici delle repliche digitali nell\u2019era dell\u2019intelligenza artificiale."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a cura di <em><strong>Antonella Ruggiero (*)<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Introduzione editoriale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel percorso che <em>Culture Digitali<\/em> sta sviluppando in questi anni, il tema del rapporto tra intelligenza artificiale, memoria e identit\u00e0 rappresenta uno dei nodi pi\u00f9 delicati e, al tempo stesso, pi\u00f9 urgenti da affrontare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo dell\u2019Avv. Antonella Ruggiero si colloca con grande lucidit\u00e0 in questo spazio di riflessione, accompagnandoci dentro una trasformazione profonda: il passaggio da una memoria digitale intesa come conservazione del passato a una memoria capace di generare nuove espressioni, nuove narrazioni, nuove \u201cpresenze\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 qui che il digitale smette di essere archivio e diventa ambiente culturale attivo, in cui la persona \u2014 anche oltre la vita biologica \u2014 rischia di essere ricostruita, reinterpretata, talvolta alterata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo scenario interroga direttamente la nostra idea di patrimonio culturale digitale: non pi\u00f9 solo insieme di tracce, documenti e testimonianze, ma spazio dinamico in cui si ridefiniscono identit\u00e0, responsabilit\u00e0 e diritti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il lavoro che presentiamo in questo numero affronta tali questioni con rigore giuridico e profondit\u00e0 etica, mettendo in luce come, anche nell\u2019era dell\u2019intelligenza artificiale, la centralit\u00e0 della persona e dell\u2019ingegno umano resti il fondamento irrinunciabile della produzione culturale e della sua tutela.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per queste ragioni, considero questo contributo non solo pienamente coerente con la linea editoriale della rivista, ma anche particolarmente significativo per il percorso che <em>DiCultHer<\/em> sta promuovendo: un percorso che invita a governare l\u2019innovazione tecnologica senza rinunciare ai principi che fondano la nostra convivenza civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. <em>WHO <\/em>\u2013 Chi ricorda e chi viene ricostruito nella memoria digitale <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. <em>WHAT <\/em>\u2013 Cosa viene generato &#8230; memoria tra simulazione e contenuto algoritmico <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. <em>WHERE <\/em>\u2013 Dove si colloca la tutela: governance e tutela dell&#8217;identit\u00e0 personale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. <em>WHY <\/em>\u2013 Perch\u00e8 l&#8217;autore conta ancora? Diritto d&#8217;autore e imputazione della produzione culturale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. <em>WHEN <\/em>\u2013 Quando la simulazione diventa lesione, profili penalistici e prospettive di tutela nell&#8217;ecosistema digitale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abstract (IT)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo analizza il fenomeno della Artificial Intelligence Memorialization (AIM), ossia l\u2019impiego di sistemi di intelligenza artificiale generativa per la creazione di repliche digitali di individui deceduti, alla luce delle sue implicazioni etiche e giuridiche. In particolare, l\u2019elaborato esamina il passaggio da una memoria digitale di tipo conservativo ad una memoria generativa, in cui i sistemi algoritmici non si limitano a riprodurre contenuti pre-esistenti, ma producono nuove espressioni linguistiche attribuibili a soggetti non pi\u00f9 in vita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muovendo da tale trasformazione, il lavoro affronta il problema della tutela dell\u2019identit\u00e0 personale <em>post-mortem<\/em>, evidenziando i rischi connessi alla produzione di rappresentazioni algoritmiche potenzialmente difformi dal pensiero autentico dell\u2019individuo. Viene inoltre analizzata la questione del consenso e dell\u2019eredit\u00e0 digitale, con particolare riferimento all\u2019assenza di un quadro normativo pienamente definito in ordine all\u2019utilizzo dei dati personali dopo la morte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019indagine si estende al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d\u2019autore, soffermandosi sulla tutela dei diritti morali dell\u2019autore e sulle implicazioni derivanti dall\u2019utilizzo di opere e testi nei processi di addestramento e simulazione. In questo contesto, la recente riforma introdotta dalla legge n. 132\/2025, in coordinamento con il Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act), viene interpretata come riaffermazione della centralit\u00e0 dell\u2019ingegno umano quale presupposto della tutela autoriale e come scelta di politica costituzionale volta a preservare l\u2019imputazione personale della produzione culturale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine, il contributo esplora le possibili ricadute in ambito penale, con riferimento alle nuove forme di rappresentazione digitale dell\u2019identit\u00e0 e alla potenziale estensione delle categorie tradizionali di tutela. Ne emerge la necessit\u00e0 di un approccio interdisciplinare capace di coniugare innovazione tecnologica e salvaguardia della persona, al fine di evitare che le nuove forme di presenza digitale si traducano in una indebita alterazione dell\u2019identit\u00e0 individuale e della memoria collettiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parole chiave:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Memorializzazione mediante intelligenza artificiale (AIM); Identit\u00e0 <em>post-mortem<\/em>; Memoria digitale; Diritto d&#8217;autore; Rappresentazione algoritmica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abstract (EN)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This article examines the phenomenon of Artificial Intelligence Memorialization (AIM), namely the use of generative artificial intelligence systems to create digital replicas of deceased individuals, in light of its ethical and legal implications. In particular, the paper explores the transition from a preservative form of digital memory to a generative one, in which algorithmic systems no longer merely reproduce pre-existing content but generate new linguistic expressions attributable to individuals who are no longer alive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Building on this transformation, the study addresses the issue of <em>post-mortem <\/em>personal identity protection, highlighting the risks associated with the production of algorithmic representations that may diverge from the individual\u2019s authentic thoughts. It further examines the question of consent and digital inheritance, with specific reference to the lack of a fully developed legal framework governing the use of personal data after death.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The analysis also extends to the relationship between artificial intelligence and copyright law, focusing on the protection of authors\u2019 moral rights and the implications arising from the use of works and texts in training and simulation processes. In this context, the recent reform introduced by Law No. 132\/2025, in coordination with Regulation (EU) 2024\/1689 (AI Act), is interpreted as a reaffirmation of the centrality of human intellect as a prerequisite for copyright protection, as well as a constitutional policy choice aimed at preserving personal attribution in cultural production.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finally, the article explores the potential implications in the criminal law domain, with regard to new forms of digital identity representation and the possible extension of traditional legal categories of protection. It highlights the need for an interdisciplinary approach capable of reconciling technological innovation with the protection of the individual, in order to prevent new forms of digital presence from resulting in undue alterations of personal identity and collective memory.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Keywords:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artificial Intelligence Memorialization (AIM); Post-mortem identity; Digital memory; Copyright rights; Algotithmic representation.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. <em>WHO <\/em>\u2013 Chi ricorda e chi viene ricostruito nella memoria digitale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I recenti sviluppi dell\u2019intelligenza artificiale generativa, in particolare dei modelli linguistici di grandi dimensioni, hanno reso possibile la creazione di repliche digitali di individui reali sulla base delle tracce informative e testuali prodotte durante la loro vita. Tali tecnologie, spesso ricondotte al fenomeno della Artificial Intelligence Memorialization (AIM), consentono di simulare conversazioni, opinioni e tratti di personalit\u00e0 di persone non pi\u00f9 in vita mediante l\u2019elaborazione di archivi documentali, pubblicazioni, comunicazioni digitali e altre forme di produzione testuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo contesto la memoria digitale non si limita pi\u00f9 a svolgere una funzione conservativa, ma assume una funzione generativa e performativa, incidendo attivamente sulla costruzione del significato sociale della persona nel tempo. La transizione da una memoria statica a una memoria dinamica rappresenta uno dei passaggi pi\u00f9 rilevanti della cultura digitale contemporanea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa evoluzione tecnologica solleva questioni rilevanti sul piano etico e giuridico, in particolare con riferimento alla tutela dell\u2019identit\u00e0 personale e alla possibile costruzione di rappresentazioni algoritmiche della persona che non coincidono con la sua effettiva volont\u00e0 o con il suo pensiero autentico. Una questione centrale riguarda infatti la possibilit\u00e0 che un sistema di intelligenza artificiale produca affermazioni attribuite ad una persona deceduta che tale individuo non ha mai effettivamente espresso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale rischio si colloca all&#8217;interno di una pi\u00f9 ampia crisi dell&#8217;autenticit\u00e0 nell&#8217;ecosistema informativo digitale, in cui la distinzione tra fonte originaria e contenuto generato tende progressivamente a dissolversi, con implicazioni rilevanti anche in termini di affidabilit\u00e0 epistemica e fiducia sociale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. <em>WHAT <\/em>\u2013 Cosa viene generato, memoria &#8230; tra simulazione e contenuto algoritmico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da un punto di vista etico, queste tecnologie sfumano la distinzione tra conservazione archivistica e ricostruzione narrativa. La conservazione di documenti, scritti e altre tracce digitali di una persona appartiene a una lunga tradizione storica di tutela della memoria, tuttavia, la generazione di nuove affermazioni a nome di un individuo deceduto rappresenta una pratica qualitativamente diversa, poich\u00e8 il sistema non si limita a conservare o riprodurre le parole della persona, ma produce nuovi <em>output <\/em>linguistici che possono essere percepiti come espressioni autentiche della sua identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si forma cos\u00ec una forma di eterogenesi della memoria, in cui il ricordo non \u00e8 pi\u00f9 il risultato di una trasmissione fedele del passato, ma di una sua rielaborazione algoritmica, potenzialmente svincolata da ogni vincolo di verit\u00e0 storica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo fenomeno solleva importanti questioni relative all&#8217;identit\u00e0 personale e all\u2019autenticit\u00e0 della memoria. Se un modello linguistico genera affermazioni plausibili attribuite a un individuo deceduto, gli utenti possono percepirle come riflesso autentico delle opinioni di quella persona. In realt\u00e0 tali output sono costruzioni probabilistiche derivate da schemi presenti nei dati di addestramento. La rappresentazione risultante pu\u00f2 pertanto discostarsi significativamente dai pensieri o dalle intenzioni effettive dell\u2019individuo, generando una forma di rappresentazione postuma potenzialmente distorsiva.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne deriva una tensione tra verosimiglianza e verit\u00e0: quanto pi\u00f9 la simulazione appare plausibile, tanto maggiore \u00e8 il rischio che venga scambiata per autentica, con effetti potenzialmente incisivi sulla memoria collettiva e sulla reputazione del soggetto rappresentato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019ulteriore questione riguarda il consenso e l\u2019eredit\u00e0 digitale nell&#8217;ipotesi in cui gli individui i cui dati potrebbero essere utilizzati per costruire simulazioni memoriali basate sull\u2019intelligenza artificiale non abbiano mai espresso un consenso esplicito a tali utilizzi. Si pone quindi il problema se la ricostruzione di una persona digitale debba richiedere un\u2019autorizzazione preventiva da parte dell\u2019individuo o, in alternativa, il consenso dei familiari o degli eredi<sup>1<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa prospettiva, il tema si intreccia con quello della autodeterminazione informata <em>post mortem<\/em>, evidenziando l&#8217;assenza nell&#8217;ordinamento di strumenti pienamente adeguati a regolare la destinazione dei dati personali dopo la morte.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tecnologie di Artificial Intelligence Memorialization mettono inoltre in discussione le tradizionali distinzioni tra archivio, simulazione e presenza. Un archivio storico conserva tracce del passato; una simulazione ricostruisce rappresentazioni plausibili; ma sistemi di IA interattivi possono creare la percezione di una presenza ancora attiva. Questa trasformazione pu\u00f2 incidere profondamente sul modo in cui le societ\u00e0 si rapportano alla memoria, al lutto e alla rappresentazione delle figure del passato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si assiste, in altri termini, ad una progressiva \u201cpresentificazione\u201d del passato, in cui la distanza temporale viene colmata attraverso interazioni simulate che modificano anche dinamiche psicologiche ed emotive del ricordo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. <em>WHERE <\/em>\u2013 Dove si colloca la tutela: <em>governance <\/em>e tutela dell&#8217;identit\u00e0 personale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act)<sup>2<\/sup> stabilisce un quadro di <em>governance <\/em>dell&#8217;IA fondato sulla tutela dei diritti fondamentali, della dignit\u00e0 umana e sulla responsabilit\u00e0, ne deriva un\u2019impostazione esplicitamente antropocentrica, in cui l&#8217;IA deve essere sviluppata e utilizzata nel rispetto della dignit\u00e0 umana e dei diritti fondamentali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale impianto normativo si colloca in continuit\u00e0 con la tradizione costituzionale europea, che pone la persona al centro dell&#8217;ordinamento giuridico e considera la tecnologia come strumento e non come un fine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel diritto italiano, la tutela dell\u2019identit\u00e0 personale costituisce una delle espressioni fondamentali dei diritti della personalit\u00e0. Essa implica il diritto dell\u2019individuo a non vedere alterata o falsata la propria identit\u00e0 sociale, culturale e intellettuale. Sebbene tale diritto sia tradizionalmente riferito alla persona vivente, la dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto forme di tutela della memoria e della reputazione anche dopo la morte, spesso esercitate dai familiari o dagli eredi del defunto. In questo contesto, la simulazione algoritmica di una persona deceduta pu\u00f2 incidere non solo sulla memoria individuale ma anche sulla dimensione pubblica della sua identit\u00e0, producendo una forma di presenza digitale che pu\u00f2 essere percepita come autentica pur essendo il risultato di una costruzione algoritmica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne consegue che la dimensione <em>post-mortem <\/em>dell&#8217;identit\u00e0 non pu\u00f2 pi\u00f9 essere considerata un mero riflesso simbolico, ma assume rilevanza giuridica autonoma nell&#8217;ambiente digitale. Un ulteriore profilo che merita attenzione riguarda la tutela delle opere e dei contenuti utilizzati per la costruzione delle repliche digitali. La produzione intellettuale di una persona \u2014 articoli scientifici, saggi, testi, corrispondenza o altre forme di espressione creativa \u2014 rientra infatti nella protezione riconosciuta dal diritto d\u2019autore.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ordinamento italiano tale tutela \u00e8 disciplinata dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d\u2019autore e dalle successive modifiche normative, che riconoscono sia diritti patrimoniali sia diritti morali dell\u2019autore. Tra questi ultimi assumono particolare rilievo il diritto alla paternit\u00e0 dell\u2019opera e il diritto all\u2019integrit\u00e0 della stessa, che tutela l\u2019autore contro modificazioni o deformazioni suscettibili di ledere il suo onore o la sua reputazione.4<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I diritti morali, per loro natura inalienabili e imprescrittibili assumono una centralit\u00e0 ancora maggiore nel contesto delle tecnologie generative, proprio perch\u00e8 fungono da presidio contro le forme di appropriazione identitaria non autorizzata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. <em>WHY <\/em>\u2013 Perch\u00e8 l&#8217;autore conta ancora? Diritto d&#8217;autore e imputazione della produzione culturale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel contesto delle tecnologie di intelligenza artificiale, l\u2019utilizzo di opere o testi per l\u2019addestramento di modelli linguistici o per la simulazione del pensiero di un autore pu\u00f2 sollevare questioni delicate in relazione alla titolarit\u00e0 dei diritti e alla possibile alterazione del contenuto originario. Anche alla luce delle pi\u00f9 recenti evoluzioni normative \u2014 tra cui gli interventi legislativi diretti a disciplinare il rapporto tra intelligenza artificiale, utilizzo dei dati e tutela delle opere dell\u2019ingegno, come quelli introdotti con la legge n. 132 del 2025<sup>3<\/sup> che integra e coordina il quadro nazionale conformemente all&#8217;IA ACT (Regolamento UE 2024\/2689) \u2014 emerge l\u2019esigenza di definire con maggiore precisione i limiti giuridici dell\u2019uso delle opere e delle tracce digitali nella generazione di identit\u00e0 simulate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta, in sostanza, di stabilire se e in quale misura l&#8217;uso dei dati creativi possa considerarsi lecito quando finalizzato non alla mera analisi, ma alla ricostruzione di una soggettivit\u00e0. Il problema non \u00e8 se la macchina \u201ccrei\u201d ma se l&#8217;ordinamento possa ammettere una produzione culturale priva di imputazione giuridica e se possa riconoscere tutela giuridica a produzioni prive di apporto umano significativo, il punto non \u00e8 tecnologico ma costituzionale, l&#8217;IA non \u00e8 solo tecnologia creativa ma fattore di potere e la questione dell&#8217;autore diventa questione di chi controlla la produzione culturale, in assenza di imputazione personale la produzione culturale rischia di trasformarsi in potere anonimo difficilmente controllabile sul piano democratico.&nbsp; In tale prospettiva, il diritto d&#8217;autore si configura non soltanto come strumento di protezione economica, ma come dispositivo di allocazione del potere culturale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La L. 132\/2025 non segna una rottura con la tradizione del diritto d\u2019autore, ma ne costituisce un rafforzamento consapevole. In un contesto di accelerazione tecnologica, in cui la produzione tecnologica pu\u00f2 essere mediata da sistemi opachi e altamente complessi, il legislatore sceglie la continuit\u00e0 costituzionale e riafferma la centralit\u00e0 della persona che solo l\u2019uomo pu\u00f2 essere autore, mantiene ferma l&#8217;imputazione perch\u00e9 solo l\u2019uomo pu\u00f2 essere responsabile e sottopone l&#8217;innovazione a regole. \u00c8 una scelta di <em>governance <\/em>che privilegia la responsabilit\u00e0 rispetto all&#8217;efficienza, evitando derive tecnocratiche.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La novellazione dell\u2019art. 1 della legge sul diritto d\u2019autore<sup>4<\/sup> rappresenta il fulcro teorico della riforma. L\u2019introduzione del riferimento espresso all\u2019\u201cingegno umano\u201d non introduce un requisito nuovo, ma positivizza un presupposto da sempre immanente alla disciplina. Si tratta di una operazione di chiarificazione normativa che assume valore sistematico nel contesto dell&#8217;intelligenza artificiale<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La giurisprudenza<sup>5<\/sup> aveva gi\u00e0 chiarito che la creativit\u00e0 rilevante ai fini della tutela non coincide con la mera novit\u00e0, ma con l\u2019espressione della personalit\u00e0 dell\u2019autore. La riforma chiarisce che l\u2019uso di strumenti di intelligenza artificiale \u00e8 giuridicamente irrilevante in s\u00e9, a meno ch\u00e9 l\u2019opera sia il risultato di un lavoro intellettuale umano effettivo; non nega l\u2019uso dell\u2019IA nei processi creativi, ma nega che l\u2019<em>output <\/em>possa essere autonomamente qualificato come opera tutelata in assenza di un apporto intellettuale umano significativo. L&#8217;IA pu\u00f2 costituire uno strumento, ma non un soggetto creativo. Viene cos\u00ec ribadita una distinzione classica tra mezzo e autore, che la tecnologia tende invece a confondere.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa scelta evita una frammentazione della responsabilit\u00e0 e impedisce che il controllo della produzione culturale si concentri in capo a soggetti economici titolari delle infrastrutture algoritmiche, senza corrispondente imputazione personale. Si preserva, in tal modo, un equilibrio tra innovazione e <em>accountability<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sotto questo profilo, la questione non riguarda soltanto la protezione economica delle opere ma anche la salvaguardia dell\u2019identit\u00e0 intellettuale dell\u2019autore. Se un sistema di IA genera nuovi contenuti che appaiono coerenti con lo stile o con le idee di un determinato autore, si pone il problema di stabilire fino a che punto tale produzione possa essere percepita come una prosecuzione della sua opera o, al contrario, come una distorsione della sua identit\u00e0 creativa. Il rischio \u00e8 quello di una appropriazione stilistica che, pur riproducendo opere specifiche, incide sull&#8217;identit\u00e0 culturale dell&#8217;autore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. <em>WHEN <\/em>\u2013 Quando la simulazione diventa lesione, profili penalistici e prospettive di tutela nell&#8217;ecosistema digitale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ulteriore profilo di riflessione riguarda la possibile rilevanza delle repliche algoritmiche anche alla luce delle pi\u00f9 recenti evoluzioni della tutela penale dell\u2019identit\u00e0 personale nello spazio digitale. In particolare, l\u2019ordinamento italiano ha progressivamente rafforzato gli strumenti di contrasto alle forme di abuso dell\u2019identit\u00e0 e della reputazione attraverso le tecnologie informatiche. Il diritto penale \u00e8 oggi chiamato a confrontarsi con fenomeni immateriali ma ad alto impatto lesivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo contesto pu\u00f2 assumere rilievo, in chiave sistematica, anche l\u2019art. 612-<em>quater<\/em><sup>6<\/sup> del codice penale, introdotto dalla Legge 132\/2025 per contrastare le condotte di diffusione o attribuzione indebita di contenuti personali nello spazio digitale. Tale disposizione, pur riferendosi a specifiche fattispecie di diffusione illecita di materiali o informazioni riferibili a una persona, riflette una pi\u00f9 ampia esigenza di tutela dell\u2019identit\u00e0 individuale rispetto a forme di rappresentazione digitale non autorizzata. La norma esprime un principio che pu\u00f2 essere esteso oltre il suo ambito letterale, fungendo da base per una interpretazione evolutiva\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se applicata in prospettiva evolutiva, questa logica di protezione potrebbe assumere rilevanza anche rispetto alla generazione algoritmica di contenuti attribuiti a soggetti reali o deceduti. Infatti, la produzione da parte di sistemi di intelligenza artificiale di affermazioni o opinioni riconducibili a una determinata persona, senza che tali contenuti corrispondano alle sue effettive espressioni o volont\u00e0, potrebbe incidere sulla sfera dell\u2019identit\u00e0 personale e sulla tutela della reputazione. Si apre cos\u00ec lo spazio per una possibile estensione delle categorie penalistiche tradizionali alle nuove forme di identit\u00e0 digitale simulata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, il fenomeno delle repliche algoritmiche evidenzia come le categorie tradizionali del diritto penale e del diritto della persona possano essere chiamate a confrontarsi con nuove forme di rappresentazione digitale dell\u2019individuo, rendendo necessario un ripensamento delle modalit\u00e0 di tutela dell\u2019identit\u00e0 nell\u2019ecosistema tecnologico contemporaneo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le repliche algoritmiche pongono quindi una duplice sfida: da un lato la tutela dell\u2019identit\u00e0 personale e della memoria del defunto; dall\u2019altro la protezione dei diritti morali e patrimoniali connessi alle opere dell\u2019ingegno sia in sede civile che in sede penale. In entrambi i casi emerge la necessit\u00e0 di elaborare un quadro normativo capace di bilanciare innovazione tecnologica e tutela della persona.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il punto di caduta \u00e8 ancora una volta la persona come centro di imputazione giuridica e come limite all&#8217;espansione tecnologica<sup>7<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si rende sempre pi\u00f9 urgente una riflessione interdisciplinare che coinvolga diritto, etica e teoria della tecnologia. La sfida consiste nel definire strumenti giuridici adeguati a garantire che le nuove forme di presenza digitale non si traducano in una indebita appropriazione o alterazione dell\u2019identit\u00e0 personale e intellettuale degli individui. Solo attraverso un approccio integrato sar\u00e0 possibile governare ub fenomeno che, prima ancora che tecnologico, \u00e8 profondamente culturale e costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1 <\/strong>Sulla disciplina civilistica delle \u201ccreazioni intellettuali\u201d, Artt. 2585 ss c.c., Legge n. 633 del 1941.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2 <\/strong>Regolamento (UE) 2024\/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in Gazzetta\u00a0 Ufficiale dell&#8217;Unione Europea IT Serie L 2024\/1689 12.07.2024,che stabilisce regole armonizzate\u00a0 sull&#8217;intelligenza artificiale (regolamento sull&#8217;intelligenza artificiale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3 <\/strong>Legge 23 settembre 2025 n. 132 \u201cDisposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale\u201d (GU\u00a0 n. 223 del 25-09-2025) entrata in vigore il 10 ottobre 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4 <\/strong>Articolo 1 L. 633\/1941 <strong>&#8211; <\/strong>Protezione del diritto d\u2019autore e di altri diritti connessi al suo esercizio \u00abSono protette ai sensi di questa legge le opere dell\u2019ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all\u2019architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l\u2019ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purch\u00e9 costituenti risultato del lavoro intellettuale dell\u2019autore. Sono altres\u00ec protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonch\u00e9 le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell\u2019autore.\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5<\/strong> Cass., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107, secondo cui il concetto giuridico di creativit\u00e0 non coincide con quello di creazione, originalit\u00e0 e novit\u00e0 assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione della personalit\u00e0 dell&#8217;autore, di modo che sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6<\/strong> \u00abArt. 612 <em>-quater <\/em>(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)<em>.<\/em>\u2014 Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l\u2019impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinit\u00e0, \u00e8 punitocon la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto \u00e8 punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d\u2019ufficio se il fatto \u00e8 connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d\u2019ufficio ovvero se \u00e8 commesso nei confronti di persona incapace, per et\u00e0 o per infermit\u00e0, o di una pubblica autorit\u00e0 a causa delle funzioni esercitate\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"320\" height=\"320\" src=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/image-12.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8394\" style=\"width:187px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/image-12.png 320w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/image-12-150x150.png 150w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/image-12-300x300.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>(*) Antonella Ruggiero<\/strong> (1979) \u00e8 avvocato cassazionista e titolare di studio legale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sua attivit\u00e0 si concentra sul diritto penale e civile, con un interesse specifico per le implicazioni etico-giuridiche delle tecnologie emergenti, in particolare dell\u2019intelligenza artificiale, nel quadro della trasformazione digitale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a cura di Antonella Ruggiero (*) Introduzione editoriale Nel percorso che Culture Digitali sta sviluppando in questi anni, il tema del rapporto tra intelligenza artificiale, memoria e identit\u00e0 rappresenta uno dei nodi pi\u00f9 delicati e, al tempo stesso, pi\u00f9 urgenti da affrontare. Il contributo dell\u2019Avv. Antonella Ruggiero si colloca con grande lucidit\u00e0 in questo spazio di riflessione, accompagnandoci dentro una trasformazione profonda: il passaggio da una memoria digitale intesa come conservazione del passato a una memoria capace di generare nuove espressioni, nuove narrazioni, nuove \u201cpresenze\u201d. \u00c8 qui che il digitale smette di essere archivio e diventa ambiente culturale attivo, in cui la persona \u2014 anche<a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/identita-post-mortem-e-tutela-autoriale-profili-etico-giuridici-delle-repliche-digitali-nellera-dellintelligenza-artificiale\/\">Leggi altro &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["entry","author-c-marinucci","post-8392","page","type-page","status-publish"],"acf":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8392"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8392\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8397,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8392\/revisions\/8397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}