{"id":8662,"date":"2026-05-13T11:01:24","date_gmt":"2026-05-13T09:01:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/?page_id=8662"},"modified":"2026-05-25T13:03:29","modified_gmt":"2026-05-25T11:03:29","slug":"la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona\/","title":{"rendered":"La difesa come spazio di cura nell&#8217;ecosistema algoritmico: Tra diritto e rappresentazione codificata della persona"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Avv. Antonella Ruggiero \u2013 esperta di diritto e ecosistemi algoritmici (*)<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Premessa editoriale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel dibattito sull\u2019Intelligenza Artificiale, il processo penale e la funzione della difesa restano spesso ai margini, come se l\u2019\u201cecosistema algoritmico\u201d riguardasse solo piattaforme, social network o servizi digitali. Il contributo di Antonella Ruggiero sposta radicalmente lo sguardo: la difesa penale viene riletta come vera e propria pratica istituzionalizzata di cura, in cui il diritto si fa carico della vulnerabilit\u00e0 della persona, e il processo diventa uno spazio di relazione, riconoscimento e responsabilit\u00e0.<a href=\"https:\/\/ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com\/web\/direct-files\/attachments\/46622063\/70eb1cff-f3df-4806-b9fd-4cb81f580a9f\/contributo-per-N.-18.doc?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYESPBL5NQ3&amp;Signature=N%2BfCQ1te8RNnnkOXXCpMfk2zBpk%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHkaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDeSAbVXk7RhOyIZfZ4woU7MOmDoQXzNOxK49%2Fmn9xQwAIgO3YgjueGRKu2cVz8J0wMfv3YQ%2B%2B3jxplfn7H1K%2BOTPIq8wQIQhABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDIGoiz40qX7sr%2Fo8jirQBAQXhjMqaaipetep3ElliiIW4z3qsaq4aONYu%2FbCxPSkhURP4MFkBAAVYfjp60%2FaPGrkaBGGZ%2FRo4htSzqM83DQTYTqRkT4bkG0dgwnBNTleAW5K8WP6awBk%2FT%2BvZ8onA%2B%2Ff4LAt3fS0IpByGm3XK7Mnco4FWwIJO%2Ff98P%2FJsarJYqUxwPE7U0CoU9qgtAHIPHD48cOAKQtjmFaxx%2BAeGkQZBZ94iH7tEt1lDmJArDPtrw%2BLVabrCYI5y4EZsRnZgNSExJLRXMadgLsJ9QwMjVzf8V06kF24vDLknBI0eif4671p0eoC%2FesdZ%2BJ7JRcyOCpnJwlEg5WBWzEmWaEK2OjlX3HroTTFjXUeWpgx9LA8N1RyhA8i8C%2B1nTHPK7TJgXsDSTFkSlaMKBgjeevXUNYfvAzUzlnjvJdx7Gi0Qn0O8cQuJNXOZ5FRM0MRtV34Vm9KZwbW7IsE1D1%2BMpeafQUYofzWXvGCMUuMsAh5OxhrzX7URHZnCV%2BaOYvhC5mXxQKY%2BA%2FiNnd3gHDguOAKnPvt%2Fxh%2Bp2C7w2lnxXhxSDOitip7aQ2ZjubSSpS88oyfqp%2FMLPQpPcxhd0lLhSMcJPKabBwV66cSUZhwtJ%2FBXVX7gfDeVUyPS8ByJu7I0VIydRJqQ4dSs0twkbMxVz36q42yQ1ySZhBjOIS9m0vzM59zEe2bmaWhFjG4ETtd2K8RfClcH%2FNy6OXbLctWKaMz0DF%2BQ82JQcPHLJeZtLcG2yl2x7TL4R9MhB82gGRlxTI4lXKsr%2FYbCrKcfJvKROT3cuswh%2FKQ0AY6mAHXFJ092CwV1CN5ZKMjvvtwlbsVRjkfcJTn9HRGWUhOAMSaKzn1LU2GCWWzaf5FT%2FQBLRWWsA4gC22xpAR3EYcaAkxv7T%2Fs04%2BSbv%2FLh4CHeB4FBYrgP%2BSoKGrzuhTxEei6Zf0MtXpq2YOmSsOxUbjuHPxnkFuMJSnnxEkuLwgDOE5kqEascuisWWRC5SGQGrTfCPtYc1ywkg%3D%3D&amp;Expires=1778662498\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa prospettiva, l\u2019introduzione di sistemi algoritmici e di dispositivi digitali non \u00e8 solo una questione di efficienza o di supporto decisionale: tocca il cuore della rappresentazione giuridica del soggetto, rischiando di trasformare la persona in dato, la difesa in funzione standardizzata, la relazione in procedura. \u00c8 ci\u00f2 che l\u2019autrice definisce \u201cde\u2011cura digitale\u201d: la perdita della dimensione complessa, narrativa e singolare che caratterizza l\u2019incontro tra difensore e assistito.<a href=\"https:\/\/ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com\/web\/direct-files\/attachments\/46622063\/70eb1cff-f3df-4806-b9fd-4cb81f580a9f\/contributo-per-N.-18.doc?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYESPBL5NQ3&amp;Signature=N%2BfCQ1te8RNnnkOXXCpMfk2zBpk%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHkaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDeSAbVXk7RhOyIZfZ4woU7MOmDoQXzNOxK49%2Fmn9xQwAIgO3YgjueGRKu2cVz8J0wMfv3YQ%2B%2B3jxplfn7H1K%2BOTPIq8wQIQhABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDIGoiz40qX7sr%2Fo8jirQBAQXhjMqaaipetep3ElliiIW4z3qsaq4aONYu%2FbCxPSkhURP4MFkBAAVYfjp60%2FaPGrkaBGGZ%2FRo4htSzqM83DQTYTqRkT4bkG0dgwnBNTleAW5K8WP6awBk%2FT%2BvZ8onA%2B%2Ff4LAt3fS0IpByGm3XK7Mnco4FWwIJO%2Ff98P%2FJsarJYqUxwPE7U0CoU9qgtAHIPHD48cOAKQtjmFaxx%2BAeGkQZBZ94iH7tEt1lDmJArDPtrw%2BLVabrCYI5y4EZsRnZgNSExJLRXMadgLsJ9QwMjVzf8V06kF24vDLknBI0eif4671p0eoC%2FesdZ%2BJ7JRcyOCpnJwlEg5WBWzEmWaEK2OjlX3HroTTFjXUeWpgx9LA8N1RyhA8i8C%2B1nTHPK7TJgXsDSTFkSlaMKBgjeevXUNYfvAzUzlnjvJdx7Gi0Qn0O8cQuJNXOZ5FRM0MRtV34Vm9KZwbW7IsE1D1%2BMpeafQUYofzWXvGCMUuMsAh5OxhrzX7URHZnCV%2BaOYvhC5mXxQKY%2BA%2FiNnd3gHDguOAKnPvt%2Fxh%2Bp2C7w2lnxXhxSDOitip7aQ2ZjubSSpS88oyfqp%2FMLPQpPcxhd0lLhSMcJPKabBwV66cSUZhwtJ%2FBXVX7gfDeVUyPS8ByJu7I0VIydRJqQ4dSs0twkbMxVz36q42yQ1ySZhBjOIS9m0vzM59zEe2bmaWhFjG4ETtd2K8RfClcH%2FNy6OXbLctWKaMz0DF%2BQ82JQcPHLJeZtLcG2yl2x7TL4R9MhB82gGRlxTI4lXKsr%2FYbCrKcfJvKROT3cuswh%2FKQ0AY6mAHXFJ092CwV1CN5ZKMjvvtwlbsVRjkfcJTn9HRGWUhOAMSaKzn1LU2GCWWzaf5FT%2FQBLRWWsA4gC22xpAR3EYcaAkxv7T%2Fs04%2BSbv%2FLh4CHeB4FBYrgP%2BSoKGrzuhTxEei6Zf0MtXpq2YOmSsOxUbjuHPxnkFuMJSnnxEkuLwgDOE5kqEascuisWWRC5SGQGrTfCPtYc1ywkg%3D%3D&amp;Expires=1778662498\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proprio a partire da questa diagnosi critica, il saggio propone una risposta originale: accanto alla categoria di cura e alla de\u2011cura digitale, introduce il concetto di&nbsp;<strong>D\u2011care<\/strong>&nbsp;come principio etico\u2011giuridico di orientamento dell\u2019uso dell\u2019IA nei sistemi di giustizia. Il D\u2011care diventa cos\u00ec una grammatica di limite e di responsabilit\u00e0, pensata per preservare la dimensione non interamente codificabile della persona, l\u2019eccedenza che resiste tanto alla riduzione algoritmica quanto alla mera formalizzazione normativa.<a href=\"https:\/\/ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com\/web\/direct-files\/attachments\/46622063\/70eb1cff-f3df-4806-b9fd-4cb81f580a9f\/contributo-per-N.-18.doc?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYESPBL5NQ3&amp;Signature=N%2BfCQ1te8RNnnkOXXCpMfk2zBpk%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHkaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDeSAbVXk7RhOyIZfZ4woU7MOmDoQXzNOxK49%2Fmn9xQwAIgO3YgjueGRKu2cVz8J0wMfv3YQ%2B%2B3jxplfn7H1K%2BOTPIq8wQIQhABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDIGoiz40qX7sr%2Fo8jirQBAQXhjMqaaipetep3ElliiIW4z3qsaq4aONYu%2FbCxPSkhURP4MFkBAAVYfjp60%2FaPGrkaBGGZ%2FRo4htSzqM83DQTYTqRkT4bkG0dgwnBNTleAW5K8WP6awBk%2FT%2BvZ8onA%2B%2Ff4LAt3fS0IpByGm3XK7Mnco4FWwIJO%2Ff98P%2FJsarJYqUxwPE7U0CoU9qgtAHIPHD48cOAKQtjmFaxx%2BAeGkQZBZ94iH7tEt1lDmJArDPtrw%2BLVabrCYI5y4EZsRnZgNSExJLRXMadgLsJ9QwMjVzf8V06kF24vDLknBI0eif4671p0eoC%2FesdZ%2BJ7JRcyOCpnJwlEg5WBWzEmWaEK2OjlX3HroTTFjXUeWpgx9LA8N1RyhA8i8C%2B1nTHPK7TJgXsDSTFkSlaMKBgjeevXUNYfvAzUzlnjvJdx7Gi0Qn0O8cQuJNXOZ5FRM0MRtV34Vm9KZwbW7IsE1D1%2BMpeafQUYofzWXvGCMUuMsAh5OxhrzX7URHZnCV%2BaOYvhC5mXxQKY%2BA%2FiNnd3gHDguOAKnPvt%2Fxh%2Bp2C7w2lnxXhxSDOitip7aQ2ZjubSSpS88oyfqp%2FMLPQpPcxhd0lLhSMcJPKabBwV66cSUZhwtJ%2FBXVX7gfDeVUyPS8ByJu7I0VIydRJqQ4dSs0twkbMxVz36q42yQ1ySZhBjOIS9m0vzM59zEe2bmaWhFjG4ETtd2K8RfClcH%2FNy6OXbLctWKaMz0DF%2BQ82JQcPHLJeZtLcG2yl2x7TL4R9MhB82gGRlxTI4lXKsr%2FYbCrKcfJvKROT3cuswh%2FKQ0AY6mAHXFJ092CwV1CN5ZKMjvvtwlbsVRjkfcJTn9HRGWUhOAMSaKzn1LU2GCWWzaf5FT%2FQBLRWWsA4gC22xpAR3EYcaAkxv7T%2Fs04%2BSbv%2FLh4CHeB4FBYrgP%2BSoKGrzuhTxEei6Zf0MtXpq2YOmSsOxUbjuHPxnkFuMJSnnxEkuLwgDOE5kqEascuisWWRC5SGQGrTfCPtYc1ywkg%3D%3D&amp;Expires=1778662498\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per \u201cCulture Digitali\u201d, questo testo rappresenta un tassello essenziale nell\u2019elaborazione di un\u2019ecologia dell\u2019intelligenza: mostra come, dentro il diritto, si giochi una parte decisiva della lotta contro la disumanizzazione algoritmica e come la difesa possa essere letta non solo come garanzia tecnica, ma come presidio etico e culturale. \u00c8 un invito ad allargare lo sguardo: l\u2019AI non trasforma solo i flussi di dati, ma ridisegna i modi in cui le persone vengono viste, ascoltate, raccontate e riconosciute nei luoghi pi\u00f9 delicati della vita democratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo senso, il contributo dialoga direttamente con la prospettiva del Rapporto PCD\u2013IA\u2013EDU, che invita a leggere patrimonio, intelligenza artificiale ed educazione come un unico ecosistema culturale. La stessa logica di cura, de\u2011cura e D\u2011care che attraversa il processo penale riguarda infatti ogni contesto formativo: chi educa \u2013 nella scuola, nell\u2019universit\u00e0, nelle professioni \u2013 \u00e8 chiamato a custodire l\u2019eccedenza della persona rispetto alla sua riduzione a dato. L\u2019articolo offre cos\u00ec anche al mondo educativo una chiave preziosa per interrogare l\u2019uso dell\u2019IA e per ripensare la responsabilit\u00e0 di chi accompagna i soggetti pi\u00f9 giovani nella costruzione del proprio racconto e della propria cittadinanza digitale.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Introduzione.<\/li>\n\n\n\n<li>La difesa penale come pratica di cura.<\/li>\n\n\n\n<li>Il Difensore penale di ufficio quale forma di tutela della vulnerabilit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Trasformazione della relazione di cura e la de-cura digitale.<\/li>\n\n\n\n<li>Verso un modello integrato: IA e D-care.<\/li>\n\n\n\n<li>Conclusioni.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abstract<\/strong> (IT)<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"977\" height=\"651\" src=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8664\" style=\"aspect-ratio:1.5008096035734226;width:628px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image.png 977w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-425x283.png 425w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-300x200.png 300w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-767x511.png 767w\" sizes=\"auto, (max-width: 977px) 100vw, 977px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo analizza la trasformazione della relazione processuale nell&#8217;ecosistema digitale, interpretandola come espressione di una pi\u00f9 ampia mutazione culturale del rapporto tra diritto, tecnologia e persona, interrogandosi sul mutamento culturale della funzione difensiva nell\u2019era dell\u2019intelligenza artificiale, e proponendo una rilettura della difesa penale come pratica istituzionalizzata di cura. L\u2019indagine evidenzia come la funzione difensiva non possa essere ridotta a mera attivit\u00e0 tecnico-strategica, ma costituisca una pratica relazionale e culturale fondata su attenzione, responsabilit\u00e0 e riconoscimento, attraverso cui il diritto prende in carico la vulnerabilit\u00e0 della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019identit\u00e0 personale, anche nel contesto processuale, emerge come realt\u00e0 plurale e dinamica, non riducibile a rappresentazioni semplificate o a modelli predittivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019introduzione di sistemi algoritmici nel processo penale, pur offrendo strumenti di efficienza e supporto decisionale, ridefinisce le forme della relazione, producendo una progressiva riconfigurazione del modo in cui il soggetto \u00e8 rappresentato, compreso e trattato, privilegiando logiche di riduzione e standardizzazione,&nbsp; comportando il rischio di una progressiva <em>\u201cde-cura\u201d<\/em>, intesa come perdita della dimensione complessa, relazionale e singolare della difesa. Il contributo introduce il concetto di \u201c<em>de-cura digitale<\/em>\u201d per descrivere il rischio di una riduzione della persona a dato, della difesa a funzione standardizzata e pertanto i rischi di disumanizzazione nei sistemi giuridici digitalizzati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si evidenzia come la dimensione narrativa e interpretativa della relazione difensiva costituisca un elemento irriducibile alla logica algoritmica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il lavoro propone pertanto un modello integrato, in cui l\u2019intelligenza artificiale sia utilizzata come strumento ausiliario, mantenendo la centralit\u00e0 della relazione difensiva quale spazio culturale di riconoscimento, di cura e di tutela della dignit\u00e0, capace di custodire l\u2019unit\u00e0 nella molteplicit\u00e0 dell\u2019esperienza umana. In tale prospettiva, la difesa emerge come presidio etico oltre che giuridico, capace di resistere alla riduzione algoritmica del soggetto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accanto alla categoria di de-cura digitale, il contributo introduce il concetto di \u201c<em>D-care<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, quale categoria teorica originale dell\u2019autrice, intesa come principio etico-giuridico di orientamento dell\u2019uso delle tecnologie nel processo e, pi\u00f9 in generale, nei contesti mediati da intelligenza artificiale. Il D-care \u00e8 volto a preservare la dimensione relazionale, la responsabilit\u00e0 professionale e la non disponibilit\u00e0 della persona, configurandosi come principio etico-giuridico di limite volto a preservare la dimensione non integralmente codificabile della persona rispetto alla riduzione algoritmica. La triangolazione tra cura, de-cura e D-care consente di leggere la trasformazione della funzione difensiva non solo in termini di rischio, ma come spazio di ricostruzione normativa della relazione nell\u2019ecosistema algoritmico, ci\u00f2 poich\u00e8 la relazione difensiva custodisce una dimensione di eccedenza della persona che non coincide integralmente n\u00e9 con il dato n\u00e9 con la sua formalizzazione normativa. Tra il codificato e il non codificato, tra il normato e il non normato, permane un\u2019eccedenza della persona che resiste alla completa traducibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1022\" height=\"681\" src=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8666\" srcset=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-1.png 1022w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-1-300x200.png 300w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-1-767x511.png 767w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-1-425x283.png 425w\" sizes=\"auto, (max-width: 1022px) 100vw, 1022px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Parole chiave:<\/strong> diritto, difesa, cura, de-cura, D-care.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abstrac EN)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The contribution analyzes the transformation of the procedural relationship within the digital ecosystem, interpreting it as the expression of a broader cultural mutation in the relationship between law, technology, and the person, questioning the cultural transformation of the defensive function in the era of artificial intelligence, and proposing a reinterpretation of criminal defense as an institutionalized practice of care. The investigation highlights how the defensive function cannot be reduced to a mere technical-strategic activity, but constitutes a relational and cultural practice grounded in attention, responsibility, and recognition, through which the law takes charge of the vulnerability of the person.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Personal identity, also within the procedural context, emerges as a plural and dynamic reality, not reducible to simplified representations or predictive models.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The introduction of algorithmic systems into criminal proceedings, while offering tools of efficiency and decisional support, redefines the forms of the relationship, producing a progressive reconfiguration of the way in which the subject is represented, understood, and treated, privileging logics of reduction and standardization, entailing the risk of a progressive \u201cde-care,\u201d understood as the loss of the complex, relational, and singular dimension of defense. The contribution introduces the concept of \u201cdigital de-care\u201d in order to describe the risk of a reduction of the person to data, of defense to a standardized function, and therefore the risks of dehumanization within digitized legal systems.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">It is highlighted how the narrative and interpretative dimension of the defensive relationship constitutes an element irreducible to algorithmic logic.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The work therefore proposes an integrated model, in which artificial intelligence is used as an auxiliary tool, while maintaining the centrality of the defensive relationship as a cultural space of recognition, care, and protection of dignity, capable of safeguarding unity within the multiplicity of human experience. In this perspective, defense emerges as an ethical as well as juridical safeguard, capable of resisting the algorithmic reduction of the subject.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alongside the category of digital de-care, the contribution introduces the concept of \u201cD-care\u201d<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, as an original theoretical category of the author, understood as an ethical-juridical principle for orienting the use of technologies within proceedings and, more generally, within contexts mediated by artificial intelligence. D-care is aimed at preserving the relational dimension, professional responsibility, and the non-disposability of the person, configuring itself as an ethical-juridical principle of limitation intended to preserve the dimension of the person that is not entirely codifiable against algorithmic reduction. The triangulation among care, de-care, and D-care makes it possible to interpret the transformation of the defensive function not only in terms of risk, but also as a space for the normative reconstruction of the relationship within the algorithmic ecosystem, since the defensive relationship safeguards a dimension of excess of the person that does not entirely coincide either with data or with its normative formalization. Between the codified and the non-codified, between the regulated and the non-regulated, there remains an excess of the person that resists complete translatability.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Keywords<\/strong>: law, defense, care, de-care, D-care.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Introduzione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ingresso dell\u2019intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari contemporanei segna una trasformazione profonda non solo delle modalit\u00e0 operative del processo, ma della sua stessa struttura relazionale. Strumenti di analisi predittiva, sistemi di supporto decisionale e piattaforme di gestione automatizzata dei dati stanno progressivamente ridefinendo il modo in cui il diritto si esercita, incidendo sulla funzione difensiva in termini di efficienza, rapidit\u00e0 e standardizzazione. Ci\u00f2 non rappresenta soltanto un\u2019evoluzione tecnica del diritto, ma segna una trasformazione pi\u00f9 profonda, che investe le forme culturali attraverso cui il diritto stesso si rapporta alla persona. In tale prospettiva, il processo penale pu\u00f2 essere letto non solo come spazio normativo, ma come dispositivo culturale in cui si definiscono modalit\u00e0 di riconoscimento, interpretazione e trattamento dell\u2019individuo e dell&#8217;identit\u00e0. Il processo non riguarda soltanto fatti da accertare, ma persone da comprendere entro una dimensione che eccede la loro rappresentazione computazionale o normativa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1002\" height=\"668\" src=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8668\" srcset=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-2.png 1002w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-2-300x200.png 300w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-2-425x283.png 425w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-2-768x512.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1002px) 100vw, 1002px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Possiamo contrapporre due modelli culturali, da un lato, un paradigma riduzionista, fondato sul calcolo, orientato all\u2019efficienza, alla prevedibilit\u00e0 e alla standardizzazione, dall\u2019altro, una concezione complessa della persona, irriducibile a schemi univoci, e una concezione relazionale del diritto, fondata sull\u2019ascolto, sull\u2019interpretazione e sulla presa in carico della singolarit\u00e0. \u00c8 all\u2019interno di questa tensione che si colloca la trasformazione della funzione difensiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale trasformazione solleva una questione pi\u00f9 radicale, ovvero se e in che misura la difesa penale possa essere ridotta a funzione tecnico-algoritmica senza perdere la propria dimensione essenziale. Tradizionalmente, la difesa penale non si esaurisce nella costruzione di una strategia giuridica ma costituisce uno dei luoghi in cui il diritto si manifesta come pratica di relazione, essa implica un\u2019interazione tra soggetti che parte dall&#8217;ascolto, una costruzione narrativa dei fatti e una responsabilit\u00e0 nei confronti della persona assistita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa prospettiva, la persona non \u00e8 un\u2019unit\u00e0 semplice, ma una totalit\u00e0 articolata, in cui dimensioni diverse \u2014 biografiche, relazionali, narrative \u2014 si intrecciano senza potersi ridurre l\u2019una all\u2019altra. La difesa penale si inserisce in questo orizzonte come pratica capace di accogliere e interpretare tale complessit\u00e0, traducendola nel linguaggio del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributointende indagare come l\u2019introduzione dell\u2019intelligenza artificiale incida su questa dimensione culturale della difesa, sostenendo che l\u2019automazione non si limita a modificare gli strumenti, ma tende a ridefinire il modo stesso in cui la persona \u00e8 concepita all\u2019interno del processo. L&#8217;analisi mira inoltre a rileggere la difesa penale alla luce della categoria della cura, intesa non in senso meramente etico o affettivo, ma come pratica strutturata e istituzionalizzata. L\u2019obiettivo \u00e8 indagare come l\u2019introduzione dell\u2019intelligenza artificiale incida su tale dimensione e quali rischi comporti in termini di perdita della relazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, si introduce il concetto di \u201cde-cura digitale\u201d per descrivere il rischio di una progressiva perdita della relazione, sostituita da logiche di astrazione e generalizzazione, ossia una riduzione della persona a dato e della difesa a funzione standardizzata con perdita della dimensione complessa e relazionale della difesa. A fronte di tale rischio, si rende necessario elaborare un modello che integri innovazione tecnologica e centralit\u00e0 della relazione, senza smarrire la funzione culturale della difesa quale pratica di cura, evitando che l\u2019efficienza si traduca in disumanizzazione, senza sacrificare la natura multipla e relazionale dell\u2019identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La de-cura digitale pu\u00f2 essere ulteriormente compresa come esito della tensione tra disponibilit\u00e0 tecnica e limite etico. L\u2019ecosistema algoritmico tende infatti a rendere la persona progressivamente disponibile, traducibile in dato e standardizzabile. Tuttavia, la persona non \u00e8 mai integralmente disponibile. La de-cura si colloca in questo scarto, emergendo quando la logica tecnica eccede il limite proprio del vivente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In risposta a tale dinamica, si introduce il concetto di \u201cD-care\u201d, non come mera \u201ccura digitale\u201d, ma come principio di orientamento dell\u2019azione giuridica nell\u2019uso delle tecnologie, volto a preservare la dimensione relazionale e responsabile della difesa, impedendone la riduzione a funzione tecnica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"970\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8670\" srcset=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-3.png 970w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-3-425x283.png 425w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-3-300x200.png 300w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-3-767x511.png 767w\" sizes=\"auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il processo penale pu\u00f2 essere letto come il luogo in cui si rende visibile la tensione strutturale tra diritto ed etica, tra ci\u00f2 che pu\u00f2 essere codificato e ci\u00f2 che eccede la codificazione. In questa prospettiva, la funzione difensiva assume un ruolo centrale, in quanto rappresenta il punto di contatto tra la dimensione normativa del diritto e la dimensione relazionale della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diritto ed etica scaturiscono da una medesima radice \u201cidea\u201d, ma si distinguono per il loro diverso statuto: \u201cil diritto \u00e8 ci\u00f2 che, nel rispetto per la vita, pu\u00f2 essere oggettivamente codificato\u201d, l\u2019etica \u00e8 ci\u00f2 che non pu\u00f2 essere interamente tradotto in norma<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, la questione dirimente \u00e8 quella della esigibilit\u00e0. Le norme giuridiche sono esigibili all\u2019interno dell\u2019ordinamento giuridico che le ha emanate. Le norme o regole etiche esistono ma, per loro natura, non sono sempre esigibili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa distinzione si riflette direttamente nella struttura del processo. Il diritto processuale opera attraverso categorie, regole, termini e forme, che consentono di rendere la realt\u00e0 trattabile e decidibile. Tuttavia, la persona che attraversa il processo non si esaurisce in tali categorie poich\u00e8 la sua identit\u00e0, la sua storia, la sua vulnerabilit\u00e0 eccedono sempre la rappresentazione giuridica. In questo senso la persona eccede sempre la propria rappresentazione codificata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa si colloca precisamente in questo spazio di eccedenza. Essa non si limita a operare all\u2019interno delle regole, ma traduce nel linguaggio del diritto ci\u00f2 che, originariamente, non \u00e8 giuridico: la sofferenza, la fragilit\u00e0, la complessit\u00e0 dell\u2019esperienza umana. In questo senso, la difesa pu\u00f2 essere intesa come pratica di mediazione tra il codificabile e il non codificabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, la cura rappresenta la dimensione originaria della funzione difensiva. Curare, nel contesto giuridico, significa prendere in carico la persona nella sua interezza, riconoscendone la singolarit\u00e0 e traducendola, senza ridurla, all\u2019interno del sistema normativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <em>de-cura<\/em> emerge quando questa mediazione viene meno. Ci\u00f2 accade quando la logica della codificazione tende ad assorbire integralmente la dimensione non codificabile, riducendo la persona a profilo, dato o modello predittivo. In questo passaggio, la relazione si trasforma in funzione, l\u2019interpretazione in calcolo, la responsabilit\u00e0 in procedura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale nel processo accentua questa dinamica. L\u2019algoritmo opera infatti esclusivamente sul piano del codificabile: seleziona, classifica, correla. Se tale logica non \u00e8 governata, il rischio \u00e8 che il processo perda la propria dimensione relazionale, trasformandosi in un dispositivo di gestione della complessit\u00e0 attraverso semplificazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La funzione difensiva assume allora un ruolo decisivo: essa non \u00e8 soltanto tecnica, ma presidio del limite. L\u2019Avvocato \u00e8 chiamato a mantenere aperto lo spazio dell\u2019interpretazione, impedendo che la persona venga integralmente assorbita nella logica del dato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo quadro, il processo pu\u00f2 essere riletto come un equilibrio dinamico tra due poli, da un lato, la necessit\u00e0 della codificazione, che rende possibile la decisione, dall\u2019altro, la presenza di una dimensione eccedente, che non pu\u00f2 essere completamente catturata dal diritto codificato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La qualit\u00e0 della giurisdizione dipende dalla capacit\u00e0 di mantenere questo equilibrio. Quando il primo polo prevale in modo assoluto, si produce una riduzione della persona; quando il secondo viene ignorato, si perde il senso stesso della giustizia come relazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, interviene l&#8217;elaborazione del concetto di D-Care<em>,<\/em> come principio di chiusura, ma anche come criterio strutturale di orientamento della funzione giuridica nei contesti mediati da intelligenza artificiale. Esso interviene nel punto in cui la logica della codificazione rischia di esaurire la rappresentazione della persona, riaffermando l\u2019esistenza di una dimensione che non pu\u00f2 essere integralmente tradotta in dato, n\u00e9 assorbita in modelli predittivi. La \u201cD\u201d maiuscola di D-care non assume funzione descrittiva, ma normativa e teorica. Essa non rinvia alla nozione di digital care, n\u00e8 designa una semplice cura mediata da tecnologie, ma indica la trasformazione della cura in principio giuridico di limite rispetto alla riduzione algoritmica delle persone. La \u201cD\u201d maiuscola richiama la dimensione eccedente, relazionale e non integralmente codificabile dell&#8217;essere umano, la dimensione umana&nbsp; che il diritto \u00e8 chiamato a preservare anche nei contesti mediati da intelligenza artificiale. In tale prospettiva, il D-care si configura come principio di tutela della dignit\u00e0, della differenza, della responsabilit\u00e0 e della non disponibilit\u00e0 integrale della persona rispetto alla logica del dato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il paradigma del \u201c3D\u201d aggiunge profondit\u00e0 alla rappresentazione tecnica, il D-care introduce profondit\u00e0 e complessit\u00e0 relazionale, etica e giuridica alla rappresentazione giuridica della persona, ricordando che l&#8217;essere umano non coincide mai integralmente con il dato che la descrive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel processo, tale principio si traduce nella necessit\u00e0 di mantenere uno spazio irriducibile di interpretazione e responsabilit\u00e0, che nessun sistema algoritmico pu\u00f2 sostituire. La funzione difensiva diventa cos\u00ec laboratorio applicativo in cui si vede il conflitto tra persona e riduzione, il luogo privilegiato di attuazione del D-Care: non solo tecnica di tutela, ma presidio della non riducibilit\u00e0 della persona a oggetto di trattamento computazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il D-Care pu\u00f2 pertanto essere definito come il principio etico-giuridico che tutela la dimensione non integralmente codificabile della persona nei processi mediati da intelligenza artificiale, impedendo che la logica della codificazione si traduca in una sua integrale disponibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tal senso, esso non vuole rappresentare una semplice categoria descrittiva, ma una clausola teorica di tenuta del sistema giuridico nell\u2019era digitale, segnando il punto oltre il quale il diritto, pur nella sua capacit\u00e0 di codificazione, riconosce di non poter disporre integralmente della persona, e individua il punto oltre il quale la codificazione tecnica non pu\u00f2 spingersi senza compromettere la dignit\u00e0 relazionale della persona: una condizione necessaria affinch\u00e9 l\u2019evoluzione tecnologica non comprometta la funzione fondamentale del diritto, che resta quella di prendere in carico la persona senza esaurirla nella sua rappresentazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. La difesa penale come pratica di cura.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La funzione difensiva, nella sua configurazione tradizionale, implica una presa in carico della persona che eccede la dimensione tecnica. Essa si fonda su una relazione fiduciaria, nella quale l\u2019Avvocato non si limita a rappresentare interessi, ma interpreta bisogni, paure e aspettative.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1026\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8672\" srcset=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-4.png 1026w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-4-300x200.png 300w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-4-768x512.png 768w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-4-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/image-4-425x283.png 425w\" sizes=\"auto, (max-width: 1026px) 100vw, 1026px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel processo, la vulnerabilit\u00e0 assume una forma giuridicamente determinata: l\u2019imputato di fronte al potere punitivo, il cittadino dinanzi alla pubblica amministrazione, il soggetto debole in un conflitto familiare. L\u2019Avvocato opera precisamente in questo spazio, trasformando la vulnerabilit\u00e0 in posizione giuridica tutelata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa, in questa prospettiva, non \u00e8 mera prestazione tecnica, ma esercizio di riconoscimento della vulnerabilit\u00e0. Senza la consapevolezza della fragilit\u00e0 del soggetto, l\u2019attivit\u00e0 difensiva si riduce a meccanismo procedurale; con essa, diviene invece cura istituzionale della persona e delle garanzie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Avvocato deve ascoltare e comprendere, ma senza perdere la lucidit\u00e0 tecnica. La relazione difensiva \u00e8 mediata dal diritto: l\u2019emozione viene tradotta in argomentazione, in fatto giuridicamente rilevante, in strategia processuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cura non \u00e8 solo vicinanza affettiva, ma reazione all\u2019ingiustizia. Nel sistema costituzionale, l\u2019Avvocato incarna questa funzione critica: la difesa tutela non soltanto l\u2019interesse del cliente, ma l\u2019equilibrio dell\u2019ordinamento e il rispetto delle garanzie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Avvocato non pu\u00f2 sostituirsi al cliente nelle scelte fondamentali, ma deve accompagnarlo in modo responsabile, rispettandone l\u2019autodeterminazione. La cura forense \u00e8 alleanza, non sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa prospettiva, l\u2019Avvocatura assume una dimensione pubblica e costituzionale. La cura non appartiene solo alla sfera privata, ma ridefinisce la convivenza come rete di responsabilit\u00e0 reciproche. Attraverso la difesa, la vulnerabilit\u00e0 individuale viene riconosciuta nello spazio pubblico e trasformata in domanda di giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa \u00e8 una forma di cura mediata dal diritto: cura della persona vulnerabile, cura delle garanzie, cura dell\u2019equilibrio istituzionale. Senza questa dimensione, il processo si ridurrebbe a procedura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma quali sono i sentimenti, le emozioni<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, le passioni che attraversano la difesa dell&#8217;Avvocato tale da renderla un buon lavoro di cura? L&#8217;analisi della dimensione emotiva nell&#8217;esercizio della professione forense porta a guardare la professione forense non solo come tecnica giuridica ma come pratica morale. Vi sono emozioni che infatti motivano profondamente l&#8217;azione difensiva, soprattutto nel campo penale, emozioni moralmente strutturate che diventano motore dell&#8217;agire professionale quali la comprensione della vulnerabilit\u00e0 del cliente, l&#8217;assunzione di responsabilit\u00e0 verso chi \u00e8 esposto al potere, la reazione all&#8217;ingiustizia, ai fini della tutela della dignit\u00e0 della persona attraverso l&#8217;individuazione delle scelte difensive e l&#8217;argomentazione a loro sostegno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019empatia \u00e8 probabilmente la prima emozione che rende possibile la difesa. Non significa identificarsi con il cliente o giustificare il fatto contestato, ma comprendere la condizione dell\u2019altro, la sua posizione di vulnerabilit\u00e0. L\u2019empatia consente all\u2019Avvocato di ascoltare il cliente, cogliere il senso della sua storia, tradurre la sua esperienza in linguaggio giuridico e prestare una difesa efficace.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La compassione non \u00e8 piet\u00e0 ma riconoscimento della sofferenza o dell\u2019esposizione al rischio dell\u2019altro che genera responsabilit\u00e0 e rafforza la professionalit\u00e0. Per l\u2019Avvocato questo significa non restare indifferente alla vulnerabilit\u00e0 dell\u2019assistito ed impegnarsi perch\u00e9 i suoi diritti siano rispettati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un grande motore della difesa \u00e8 l\u2019indignazione morale. L\u2019Avvocato si attiva quando percepisce una violazione delle garanzie, un abuso di potere, un processo squilibrato. Non difende solo il cliente ma la situazione giuridica portata all&#8217;attenzione del giudicante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel lavoro difensivo, infatti, l\u2019agire professionale non \u00e8 sostenuto soltanto da competenze tecniche e norme processuali, ma anche da una struttura affettiva complessa<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\">[3]<\/a> che orienta lo sguardo dell\u2019Avvocato verso la vulnerabilit\u00e0 dell\u2019imputato e verso la tutela delle garanzie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Il Difensore penale d&#8217;ufficio quale forma di tutela della vulnerabilit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le emozioni sono vissuti affettivi improvvisi e reattivi che sorgono di fronte a una situazione concreta. Nel lavoro del Difensore penale d\u2019ufficio esse emergono spesso nel momento dell\u2019incontro con il caso o con l\u2019assistito. L\u2019Avvocato pu\u00f2 avvertire sorpresa o turbamento di fronte alla situazione personale dell\u2019imputato, inquietudine davanti alla possibilit\u00e0 di un errore giudiziario, oppure tensione quando percepisce una violazione delle garanzie processuali. Queste emozioni hanno una funzione importante: attivano l\u2019attenzione morale e segnalano all\u2019Avvocato che si trova davanti a una situazione che richiede responsabilit\u00e0 e intervento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tonalit\u00e0 affettive sono stati emotivi pi\u00f9 diffusi e duraturi che colorano il modo in cui una persona percepisce la realt\u00e0. Nel Difensore penale d\u2019ufficio esse possono assumere la forma di vigilanza nei confronti dell\u2019esercizio del potere punitivo, attenzione alla vulnerabilit\u00e0 dell\u2019imputato e sensibilit\u00e0 verso le situazioni di marginalit\u00e0 sociale. Queste tonalit\u00e0 non sono legate a un singolo evento, ma costituiscono uno sfondo emotivo stabile che orienta lo sguardo dell\u2019Avvocato nel processo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I sentimenti sono disposizioni affettive pi\u00f9 stabili e consapevoli che orientano l\u2019agire nel tempo. Nel Difensore d\u2019ufficio essi si manifestano come senso di responsabilit\u00e0 verso l\u2019assistito, rispetto per la dignit\u00e0 della persona imputata, lealt\u00e0 verso il principio del diritto di difesa e soprattutto senso di giustizia della decisione che sar\u00e0 resa, assoluzione o comunque la giusta pena. Questi sentimenti contribuiscono a formare l\u2019<em>ethos<\/em> professionale dell\u2019Avvocato, cio\u00e8 quell\u2019insieme di atteggiamenti interiori che sostengono la pratica della difesa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le passioni rappresentano orientamenti affettivi profondi e duraturi che motivano una scelta di vita o di professione. Nel caso del Difensore penale d\u2019ufficio possono assumere la forma di passione per la giustizia, passione per la libert\u00e0 e le garanzie, e passione per la tutela dei diritti fondamentali. Queste passioni rendono possibile sostenere la difesa anche in condizioni difficili, ad esempio quando il cliente \u00e8 socialmente stigmatizzato o quando la difesa appare impopolare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La motivazione affettiva del Difensore penale d\u2019ufficio pu\u00f2 essere descritta come una struttura stratificata: le emozioni attivano l\u2019attenzione verso la vulnerabilit\u00e0 dell\u2019imputato; le tonalit\u00e0 affettive orientano stabilmente lo sguardo dell\u2019Avvocato nel processo; i sentimenti sostengono l\u2019etica professionale della difesa; le passioni motivano l\u2019impegno duraturo per la giustizia. In questa prospettiva, la difesa penale d\u2019ufficio non appare soltanto come attivit\u00e0 tecnica, ma come pratica giuridica sostenuta da una struttura affettiva complessa, nella quale emozioni, tonalit\u00e0 affettive, sentimenti e passioni contribuiscono a orientare l\u2019Avvocato verso la tutela della dignit\u00e0 e dei diritti della persona sottoposta a processo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Giustizia non \u00e8 automatica, va costruita e difesa nel processo attraverso studio approfondito del caso, argomentazione e ricerca della verit\u00e0 processuale. In questa ricerca si manifesta la passione dell&#8217;Avvocato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tensione morale che orienta il lavoro \u00e8 accompagnata poi dalla consapevolezza che una scelta difensiva pu\u00f2 incidere sulla libert\u00e0 di una persona e che una strategia difensiva pu\u00f2 cambiare l&#8217;esito del processo. Difendere chi \u00e8 accusato di gravi reati o chi \u00e8 vulnerabile significa rispettare, ovvero affermare che la dignit\u00e0 della persona non scompare con l&#8217;accusa in giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Difensore penale d&#8217;ufficio allora pu\u00f2 essere definito quale figura che incarna in modo istituzionale una forma di tutela della vulnerabilit\u00e0, una forma di cura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa d\u2019ufficio, prevista dall\u2019ordinamento processuale penale, rappresenta una garanzia fondamentale del diritto di difesa. Nessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo senza assistenza tecnica: qualora l\u2019imputato non nomini un Difensore di fiducia, l\u2019Ordinamento provvede alla designazione di un Difensore d\u2019ufficio. Questo istituto non \u00e8 un mero meccanismo procedurale, ma costituisce uno strumento di equilibrio tra il potere punitivo dello Stato e la posizione del soggetto sottoposto a giudizio<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel processo penale tale vulnerabilit\u00e0 assume una dimensione concreta: l\u2019imputato si trova esposto al potere investigativo e sanzionatorio dello Stato, spesso privo di strumenti tecnici per comprendere il linguaggio giuridico e le dinamiche processuali. Il Difensore d\u2019ufficio interviene proprio per colmare questa asimmetria, trasformando la fragilit\u00e0 dell\u2019imputato in posizione giuridica tutelata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Difensore d\u2019ufficio deve comprendere la storia personale e processuale dell\u2019assistito, coglierne le paure e le difficolt\u00e0, ma allo stesso tempo tradurre tali elementi nel linguaggio tecnico del diritto e trasformare l\u2019esperienza umana dell\u2019imputato in argomentazione giuridica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019attivit\u00e0 concreta del Difensore \u00e8 volta a garantire il rispetto delle garanzie processuali. Il Difensore d\u2019ufficio controlla la legittimit\u00e0 degli atti, verifica il rispetto del contraddittorio, solleva eccezioni e propone impugnazioni quando necessario. Attraverso queste attivit\u00e0 la vulnerabilit\u00e0 dell\u2019imputato viene protetta da possibili abusi o errori nell\u2019esercizio del potere punitivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Difensore non si limita a svolgere una funzione tecnica, ma esercita un controllo critico sull\u2019operato delle istituzioni, intervenendo quando le garanzie processuali risultano compromesse. In questo senso la difesa diventa uno strumento di tutela non soltanto dell\u2019imputato, ma della legalit\u00e0 dell\u2019intero sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Emerge la dimensione etica della difesa penale. La difesa d\u2019ufficio non rappresenta una forma di assistenza minore rispetto alla difesa fiduciaria, ma costituisce un presidio essenziale della Giustizia. Attraverso di essa l\u2019ordinamento riconosce che ogni persona, anche nel momento in cui \u00e8 sottoposta a giudizio, conserva una dignit\u00e0 che deve essere riconosciuta e protetta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In conclusione, la difesa penale pu\u00f2 essere interpretata come una forma di cura della Giustizia, attraverso cui l\u2019ordinamento tutela la vulnerabilit\u00e0 della persona e garantisce l\u2019equilibrio tra individuo e potere giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. La trasformazione della relazione di cura e la de-cura digitale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il processo non pu\u00f2 essere ridotto a meccanismo di risoluzione tecnica delle controversie, ma deve essere inteso quale dispositivo pubblico di interpretazione dei bisogni giuridici e di riequilibrio delle asimmetrie di potere e la funzione giurisdizionale come forma istituzionalizzata di cura democratica<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il bisogno giuridico non \u00e8 un dato immediato, bens\u00ec un dato&nbsp; che prende forma attraverso la qualificazione giuridica, l&#8217;inquadramento normativo operato dal PM o Avvocato e verificato dal Giudice. In questa prospettiva, la giurisdizione appare come pratica di cura che, per essere democratica, deve tendere alla riduzione delle asimmetrie tra le parti, evitando che la differenza di risorse economiche, culturali o informative si traduca in squilibrio decisivo nell\u2019accesso alla tutela.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le quattro fasi della cura <em>caring about, taking care of, care-giving, care-receiving<\/em> possono essere poste in parallelismo con le dinamiche processuali. L\u2019attenzione al bisogno (<em>caring about<\/em>) corrisponde all\u2019ascolto qualificato del caso e alla sua traduzione in categoria giuridica; l\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 (<em>taking care of<\/em>) coincide con la scelta strategica e con l\u2019assunzione del rischio difensivo; la competenza nell\u2019azione (<em>care-giving<\/em>) si manifesta nella redazione tecnica degli atti e nella gestione probatoria; infine, la risposta del destinatario della cura (<em>care-receiving<\/em>) trova il proprio equivalente nell\u2019effettivit\u00e0 della tutela e nella capacit\u00e0 della decisione di ristabilire un equilibrio riconosciuto come giusto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trasposta nel contesto giuridico, la cura consente di reinterpretare istituti e funzioni non come meri strumenti tecnici, ma come pratiche relazionali. In tal senso, la difesa penale pu\u00f2 essere letta come una forma di cura istituzionalizzata, in cui l\u2019Avvocato assume la responsabilit\u00e0 di accompagnare il soggetto nel percorso processuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione tra etica e diritto consente di comprendere ulteriormente tale dinamica. Il diritto rappresenta ci\u00f2 che della cura pu\u00f2 essere oggettivamente codificato, mentre la dimensione etica eccede tale codificazione. La difesa penale, quale pratica di cura istituzionalizzata, si colloca precisamente in questo spazio eccedente, non integralmente riducibile a funzione tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei processi mediati da IA, si manifesta il rischio della de-cura e, al contempo, la necessit\u00e0 di un principio regolativo capace di mantenere aperta la dimensione relazionale della difesa anche all\u2019interno di contesti tecnologicamente mediati, ci\u00f2 poich\u00e8 l\u2019introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel processo penale produrr\u00e0 un significativo aumento dell\u2019efficienza operativa. Tuttavia, tali strumenti operano secondo logiche di ottimizzazione e generalizzazione, che tendono a privilegiare il dato statistico rispetto alla singolarit\u00e0 del caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019algoritmo, per sua natura, non \u00e8 intenzionale, non interpreta, ma calcola, non comprende, ma correla, e soprattutto non crea. Ci\u00f2 comporta il rischio di una progressiva standardizzazione della difesa, in cui la strategia viene orientata da modelli predittivi piuttosto che dalla specificit\u00e0 della relazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019intelligenza artificiale si configura come strumento ad alta intensit\u00e0 tecnica, capace di potenziare le fasi di analisi documentale, ricerca giurisprudenziale e previsione statistica degli esiti. Tuttavia, essa opera per generalizzazione e ottimizzazione, mentre la giurisdizione \u00e8 chiamata a misurarsi con la singolarit\u00e0 del caso e con la dimensione relazionale del conflitto. Se non governata o meglio orientata, l\u2019IA rischia di convertire la cura in servizio e la giustizia in mera probabilit\u00e0 di successo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 qui che emerge la centralit\u00e0 dell\u2019Avvocato quale soggetto che governa con <em>logos<\/em> lo strumento tecnologico e la comunicazione processuale. La funzione difensiva implica responsabilit\u00e0, imputabilit\u00e0 e discernimento etico. L\u2019Avvocato nell&#8217;utilizzo di strumenti di IA deve esercitare una competenza critica: verificare gli output, individuare bias, decidere quando la singolarit\u00e0 del caso esige uno scarto rispetto alla traiettoria statistica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La funzione giurisdizionale, letta alla luce dell\u2019etica della cura, non \u00e8 dunque mera produzione di decisioni, ma manutenzione istituzionale dell\u2019eguaglianza nel contesto del conflitto. L\u2019Avvocato, in questa prospettiva, non \u00e8 semplice intermediario tecnico, bens\u00ec garante del corretto governo della tecnologia in funzione della Giustizia. L\u2019intelligenza artificiale pu\u00f2 incrementare efficienza e prevedibilit\u00e0 certo, ma soltanto il professionista responsabile pu\u00f2 custodire la dimensione propriamente etica della decisione, assicurando che la potenza computazionale resti subordinata alla razionalit\u00e0 giuridica e alla tutela effettiva dei diritti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale contesto l&#8217;Avvocato deve mirare alla centralit\u00e0 del suo ruolo<a href=\"#_ftn6\" id=\"_ftnref6\">[6]<\/a> anche a partire dal <em>logos, <\/em>quale&nbsp; ragionamento, espressione della parola al fine della sua comprensione agli altri, argomentazione tecnica e costruzione della difesa, quale strumento indispensabile quindi per il governo della comunicazione processuale, che mai come oggi necessita di qualit\u00e0 degli scritti difensivi ed intuito giuridico applicato al caso concreto, in definitiva quale nota distintiva dell&#8217; \u201cessere\u201d Avvocato in funzione della cura Giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale competenza assume una dimensione non soltanto tecnica, ma etica. L\u2019Avvocato \u00e8 chiamato a riconoscere il limite oltre il quale l\u2019uso della tecnologia trasforma la relazione in funzione e la persona in dato. Il D-care si configura come criterio operativo anche della pratica forense: un principio interno all\u2019agire professionale che orienta l\u2019uso degli strumenti digitali verso la preservazione della singolarit\u00e0 del caso e della responsabilit\u00e0 dell\u2019Avvocato e<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">principio di delimitazione della razionalit\u00e0 algoritmica, riaffermando che l&#8217;efficienza tecnica non pu\u00f2 assorbire integralmente la dimensione relazionale della giurisdizione senza scivolare in de-cura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, il concetto di \u201cde-cura\u201d \u00e8 usato per descrivere la perdita della dimensione relazionale e si manifesta quando la persona \u00e8 ridotta a profilo dati, la decisione \u00e8 guidata da modelli predittivi, la relazione difensiva \u00e8 marginalizzata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale processo comporta una trasformazione culturale del diritto, che rischia di smarrire la propria funzione di tutela della dignit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La de-cura pu\u00f2 essere definita come il processo attraverso cui la mediazione tecnologica determina una riduzione, trasformazione o distorsione della cura della persona, sotto la spinta di logiche di controllo, ottimizzazione e standardizzazione. Essa rappresenta un esito strutturale della razionalit\u00e0 algoritmica quando non \u00e8 orientata da limiti etici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La de-cura digitale rappresenta il momento in cui la relazione viene sostituita dalla correlazione, l&#8217;interpretazione dal calcolo e la persona dalla sua rappresentazione computazionale<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Verso un modello integrato: IA e D-care.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019alternativa non consiste nel rifiuto della tecnologia, ma nella sua integrazione in un modello che preservi la centralit\u00e0 della relazione. L\u2019intelligenza artificiale pu\u00f2 svolgere una funzione ausiliaria, supportando l\u2019attivit\u00e0 difensiva, ma non sostituendola.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa prospettiva, il principio del \u201chuman-in-the-loop\u201d<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\">[7]<\/a> assume una valenza non solo tecnica, ma etica: garantire che la decisione finale resti ancorata alla responsabilit\u00e0 umana<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\">[8]<\/a> significa preservare lo spazio della cura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E pertanto riprendendo le fasi della cura sopra individuate. La prima fase della cura, <em>caring about<\/em>, consiste nel riconoscere l\u2019esistenza di un bisogno insoddisfatto. Questa fase richiede una qualit\u00e0 morale fondamentale: l\u2019attenzione. Nel processo penale il Difensore d\u2019ufficio incarna precisamente questa funzione. Egli interviene quando l\u2019imputato \u00e8 privo di difesa e quando il bisogno di tutela giuridica rischia di rimanere senza risposta. In molti casi si tratta di soggetti vulnerabili, privi di risorse economiche, culturali o sociali adeguate per comprendere e affrontare il processo, molto spesso irreperibili. Il Difensore d\u2019ufficio intercetta quindi il bisogno giuridico di difesa e lo rende visibile all\u2019interno della struttura processuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seconda fase della cura, <em>taking care of<\/em>, consiste nell\u2019assumersi la responsabilit\u00e0 di rispondere a quel bisogno. Non \u00e8 sufficiente riconoscere un bisogno: qualcuno deve farsene carico. La difesa d\u2019ufficio rappresenta una traduzione istituzionale di questa responsabilit\u00e0. Il Difensore penale d&#8217;ufficio non sceglie il cliente e non seleziona il caso, ma assume comunque la responsabilit\u00e0 professionale della difesa. In questo senso la difesa d\u2019ufficio esprime una dimensione pubblica della cura giuridica, fondata sui principi costituzionali del diritto di difesa e della parit\u00e0 delle parti nel processo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La terza fase della cura, <em>care-giving<\/em>, riguarda il lavoro concreto della cura e richiede competenza. Tale competenza non \u00e8 soltanto tecnica ma anche morale. Nel processo penale questa fase corrisponde all\u2019attivit\u00e0 difensiva effettiva: studio del fascicolo, partecipazione agli atti, costruzione della strategia difensiva, tutela dei diritti dell\u2019imputato. La difesa d\u2019ufficio non pu\u00f2 ridursi a una presenza formale nel processo. Perch\u00e9 la cura sia autentica \u00e8 necessario che la difesa sia reale, competente e orientata alla tutela effettiva della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La quarta fase della cura, <em>care-receiving<\/em>, consiste nella risposta del soggetto che riceve la cura. Questa risposta consente di valutare se la cura sia stata adeguata ed efficace. Nel processo penale la risposta alla cura si manifesta nella possibilit\u00e0 concreta per l\u2019imputato di partecipare al processo e di vedere rappresentati i propri diritti. La presenza di una difesa effettiva contribuisce inoltre alla legittimazione democratica della decisione giudiziaria, poich\u00e9 un processo nel quale la difesa \u00e8 solo formale non pu\u00f2 essere percepito come giusto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Difensore penale d\u2019ufficio pu\u00f2 essere interpretato come una figura centrale della cura democratica nel processo penale. Attraverso la difesa d\u2019ufficio lo Stato garantisce che anche chi si trova in una posizione di vulnerabilit\u00e0 non sia escluso dalla tutela giuridica. La funzione del Difensore d\u2019ufficio diventa quindi parte integrante della manutenzione democratica dell\u2019eguaglianza nel processo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa lettura trova fondamento anche nella Costituzione italiana. L\u2019articolo 2 riconosce i doveri inderogabili di solidariet\u00e0, che nel processo si traducono anche nella garanzia della difesa per chi non \u00e8 in grado di procurarsela autonomamente. L\u2019articolo 3 afferma il principio di eguaglianza sostanziale e impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita giuridica e sociale. L\u2019articolo 24 sancisce il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del processo, mentre l\u2019articolo 111 stabilisce i principi del giusto processo e della parit\u00e0 delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa prospettiva la difesa penale d\u2019ufficio non \u00e8 soltanto uno strumento tecnico di funzionamento del processo, ma una vera e propria istituzione di cura democratica, \u00e8 una pratica di cura, una forma istituzionalizzata del \u201cto care\u201d attraverso cui l&#8217;ordinamento giuridico assume stabilmente la responsabilit\u00e0 della vulnerabilit\u00e0 e consente al processo penale di realizzare la propria funzione costituzionale, non soltanto accertare responsabilit\u00e0, ma garantire la dignit\u00e0 e i diritti della persona all\u2019interno della giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La figura del difensore introduce nel processo una dimensione che richiama la logica della cura dell\u2019altro. L\u2019avvocato non svolge soltanto una funzione tecnica di applicazione delle norme, ma assume la responsabilit\u00e0 di tutelare la persona imputata, anche quando questa \u00e8 socialmente stigmatizzata o priva di mezzi. In particolare la difesa d\u2019ufficio rappresenta una delle espressioni pi\u00f9 evidenti di questa dimensione: il difensore \u00e8 chiamato a garantire la tutela di un soggetto che spesso si trova in condizioni di vulnerabilit\u00e0.<br>In questa prospettiva la difesa penale pu\u00f2 essere letta come una mediazione tra giustizia e cura. Essa garantisce l\u2019effettivit\u00e0 del diritto di difesa e, al tempo stesso, riconosce la dignit\u00e0 della persona nel momento in cui \u00e8 esposta al potere punitivo dello Stato. Il Difensore penale contribuisce a umanizzare il processo, impedendo che la giustizia si riduca ad un meccanismo&nbsp; formale.<br>Il ruolo del Difensore appare quindi come un punto di incontro tra la razionalit\u00e0 della giustizia e la responsabilit\u00e0 etica verso l\u2019altro. In questo senso la difesa penale rappresenta una concreta espressione della tensione tra amore e giustizia che<a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\">[9]<\/a> costituisce una delle condizioni fondamentali di una convivenza autenticamente giusta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo quadro emerge la necessit\u00e0 di un principio di integrazione tra diritto e tecnologia, definibile come il principio etico-giuridico che orienta l\u2019uso delle tecnologie verso la preservazione della dimensione relazionale, della responsabilit\u00e0 e della non disponibilit\u00e0 della persona, contrastando le dinamiche di de-cura. Il D-care opera su tre livelli: consente di individuare fenomeni di riduzione della relazione; orienta le scelte difensive; funge da fondamento teorico per l\u2019introduzione di limiti alla disponibilit\u00e0 tecnologica della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il concetto di D-care, pur emergendo nel presente contributo a partire dall\u2019analisi della relazione difensiva nel processo penale, non si esaurisce nel perimetro della pratica forense, ma si propone come principio generale applicabile a tutti i contesti in cui sistemi di intelligenza artificiale incidono sulla rappresentazione, sulla decisione o sulla gestione della persona, come paradigma pi\u00f9 ampio di orientamento della tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019elemento comune che consente tale estensione risiede nella struttura stessa della mediazione algoritmica, la quale tende, per sua natura, a operare attraverso processi di riduzione, generalizzazione e correlazione. Tali processi, se non adeguatamente orientati, producono una trasformazione della relazione in funzione tecnica e una progressiva disponibilit\u00e0 della persona come oggetto di trattamento computazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo quadro, la de-cura digitale rappresenta l\u2019esito patologico di tale dinamica: essa si manifesta quando la dimensione relazionale, interpretativa e responsabile dell\u2019agire umano viene sostituita da logiche di ottimizzazione e standardizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il D-care si configura, in risposta, come principio di orientamento volto a limitare tale deriva, introducendo all\u2019interno dei processi tecnologici una soglia di indisponibilit\u00e0 della persona. In tale prospettiva, la tecnologia non viene rifiutata, ma ricondotta entro un orizzonte di senso in cui la persona non \u00e8 integralmente riducibile a dato, riaffermando la centralit\u00e0 della persona quale realt\u00e0 eccedente rispetto alla sua rappresentazione tecnica, normativa o digitale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La portata trasversale del D-care emerge con particolare evidenza in diversi ambiti applicativi, ad esempio, nel settore sanitario, esso opera come limite alla riduzione del paziente a profilo clinico-dati, preservando la dimensione relazionale della cura; nel welfare digitale, contrasta la trasformazione dell\u2019assistenza in mera profilazione, riaffermando la centralit\u00e0 della singolarit\u00e0; nel contesto educativo, si oppone alla standardizzazione dei percorsi formativi, mantenendo lo spazio della relazione educativa; nel sistema giuridico, infine, preserva la funzione difensiva come pratica relazionale e responsabile, evitando la sua riduzione a funzione algoritmica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tutti questi ambiti, il D-care non si limita a qualificare un uso \u201cetico\u201d della tecnologia, ma introduce un criterio strutturale: esso impone che ogni processo mediato da intelligenza artificiale mantenga uno spazio irriducibile di responsabilit\u00e0 umana, di interpretazione e di relazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tal senso, il D-care pu\u00f2 essere inteso come principio ponte tra etica, diritto e tecnologia, capace di orientare la progettazione, l\u2019implementazione e l\u2019uso dei sistemi di intelligenza artificiale, evitando che la potenza tecnica si traduca in una perdita della dimensione umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Conclusioni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analisi svolta mostra come l\u2019introduzione dell\u2019intelligenza artificiale nel processo penale non possa essere interpretata unicamente in termini di innovazione tecnica perch\u00e8 produce effetti che eccedono il piano tecnico, ma debba essere compresa come una trasformazione culturale delle forme attraverso cui il diritto si rapporta alla persona e costruisce la persona. La tensione tra semplificazione algoritmica e complessit\u00e0 dell\u2019identit\u00e0 emerge come nodo centrale. In tale contesto, il rischio principale non risiede nell\u2019uso della tecnologia in s\u00e9, quanto nella progressiva ridefinizione del soggetto come entit\u00e0 riducibile a dato, profilabile e prevedibile. L\u2019ecosistema algoritmico impone una riflessione profonda sulla natura della funzione difensiva. Se ridotta a mera attivit\u00e0 tecnica, essa rischia di perdere la propria dimensione essenziale, trasformandosi in una funzione standardizzata ed impersonale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il paradigma della complessit\u00e0, offre una chiave interpretativa particolarmente efficace per comprendere tale tensione. Essa consente di concepire la persona come unit\u00e0 nella molteplicit\u00e0, sottraendola a riduzioni che ne comprometterebbero la dignit\u00e0. Come il diritto eccede la sua mera codificazione formale e mostra che anche la giuridicit\u00e0 contiene una quota di eccedenza non completamente codificabile, anche la persona eccede la sua riduzione a dato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nozione di \u201cde-cura digitale\u201d consente di mettere a fuoco questa dinamica, evidenziando come la perdita della relazione rappresenti non un effetto collaterale, ma una conseguenza strutturale di modelli orientati alla standardizzazione, la \u201cde-cura digitale\u201d rappresenta il rischio di una perdita della capacit\u00e0 del diritto di farsi carico della complessit\u00e0 umana, sostituendo la relazione con la correlazione e l\u2019interpretazione con il calcolo . A tale rischio si contrappone la possibilit\u00e0 di un uso riflessivo dell\u2019intelligenza artificiale, che ne riconosca i limiti e ne circoscriva l\u2019ambito di applicazione. La rilettura della difesa come pratica di cura consente di recuperare la centralit\u00e0 della relazione del diritto intesa come spazio di riconoscimento, responsabilit\u00e0 e interpretazione e di contrastare i processi di de-cura indotti dall\u2019automazione. In tale prospettiva, la difesa penale si configura come pratica capace di custodire la complessit\u00e0 dell\u2019identit\u00e0, evitando che l\u2019efficienza tecnologica si traduca in una riduzione della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sfida, dunque, non consiste nel contrapporre diritto e tecnologia, ma costruire un modello in cui l\u2019innovazione sia orientata alla tutela della persona, governare l\u2019evoluzione dell\u2019ecosistema digitale attraverso categorie capaci di preservare la dimensione culturale della relazione, in cui l\u2019innovazione sia orientata al mantenimento dell\u2019unit\u00e0 nella molteplicit\u00e0, preservando la dimensione culturale della cura come principio regolativo del diritto nell\u2019era digitale. In tal senso, la cura emerge come principio regolativo non solo etico, ma culturale, in grado di guidare la trasformazione nell&#8217;ecosistema processuale evitando che l\u2019efficienza algoritmica si traduca in una perdita di umanit\u00e0, preservando la dignit\u00e0 e la singolarit\u00e0 dell\u2019esperienza umana anche all\u2019interno di sistemi sempre pi\u00f9 automatizzati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La triangolazione tra cura, de-cura e D-care consente di articolare una risposta teorica alla trasformazione della funzione difensiva nell\u2019ecosistema algoritmico. Se la cura rappresenta la dimensione originaria della difesa e la de-cura ne segnala la crisi, il D-care si configura come principio di ricomposizione, capace di reintrodurre il limite all\u2019interno della razionalit\u00e0 tecnologica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, la trasformazione digitale della funzione difensiva non pu\u00f2 essere interpretata esclusivamente nei termini dell\u2019efficienza tecnica o dell\u2019innovazione procedurale, ma impone una riflessione sul limite della riduzione algoritmica della persona e della stessa esperienza giuridica. La relazione difensiva continua infatti a collocarsi entro una dimensione eccedente rispetto alla piena formalizzazione normativa e computazionale, nella quale assumono rilievo elementi narrativi, interpretativi, relazionali e contestuali non integralmente traducibili in dato o protocollo decisionale. Anche il diritto, nella sua dimensione vivente, eccede la mera codificazione positiva, sviluppandosi attraverso pratiche interpretative e processi di concretizzazione che resistono alla standardizzazione algoritmica e alla pretesa di una completa prevedibilit\u00e0 della decisione giuridica. In questo quadro, il D-care si configura non soltanto come categoria della relazione difensiva, ma come principio generale di orientamento dei sistemi mediati da intelligenza artificiale, volto a preservare l\u2019eccedenza antropologica della persona, la dimensione vivente del diritto e il carattere non integralmente disponibile dell\u2019esperienza umana rispetto alla sua rappresentazione tecnica, normativa o digitale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il D-care si propone pertanto come categoria teorica generale dell&#8217;ecosistema algoritmico, destinata a orientare i sistemi giuridici e, pi\u00f9 in generale, tutti i contesti mediati da intelligenza artificiale, esso riafferma la centralit\u00e0 della persona come soggetto non integralmente codificabile, non integralmente prevedibile e non integralmente disponibile alla logica computazionale. In questa prospettiva il D-care diviene principio di limite, di responsabilit\u00e0 e di custodia della dimensione umana nell&#8217;epoca della decisione algoritmica per affermare che la persona non coincide mai integralmente con la propria rappresentazione codificata, giuridica o algoritmica che sia.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il concetto di D-care (o D-cura) \u00e8 qui introdotto quale proposta teorica originale dell\u2019autrice, e qui impiegata in senso tecnico-giuridico quale principio generale di orientamento dei sistemi mediati da intelligenza artificiale, distinta sia dalla nozione di digital care sia da quella di de-cura digitale, n\u00e9 riconducibile ai lessici descrittivi propri dell\u2019e-health o dell\u2019e-care. Il termine \u00e8 impiegato per designare un principio etico-giuridico generale volto a orientare l\u2019uso dei sistemi di intelligenza artificiale verso la preservazione della dimensione relazionale, della responsabilit\u00e0 professionale e della non disponibilit\u00e0 della persona, intesa come limite strutturale alla sua riduzione a dato o profilo computazionale od oggetto di trattamento tecnico. In tale prospettiva, il D-care si colloca come principio di limite alla disponibilit\u00e0 tecnologica della persona, fondandosi sul riconoscimento di un\u2019eccedenza della persona rispetto alla sua rappresentazione digitale, normativa o computazionale, assumendo tale eccedenza quale limite strutturale alla piena disponibilit\u00e0 tecnologica del soggetto. Tale eccedenza, non integralmente traducibile in linguaggio computazionale n\u00e9 completamente formalizzabile entro modelli standardizzati, costituisce la condizione attraverso cui la persona conserva una dimensione irriducibile di singolarit\u00e0, vulnerabilit\u00e0 e identit\u00e0 narrativa. Il D-care assume pertanto la funzione di presidio etico-giuridico volto a custodire ci\u00f2 che, nell\u2019esperienza umana e nella relazione difensiva, eccede la completa codificazione tecnica e resiste alla riduzione algoritmica del soggetto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[2]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong>The concept of D-care is here introduced as an original theoretical proposal of the author, and employed here in a technical-juridical sense as a general principle for orienting systems mediated by artificial intelligence, distinct both from the notion of digital care and from that of digital de-care, nor reducible to the descriptive lexicons proper to e-health or e-care. The term is employed in order to designate a general ethical-juridical principle intended to orient the use of artificial intelligence systems toward the preservation of the relational dimension, professional responsibility, and the non-disposability of the person, understood as a structural limit to his or her reduction to data, computational profile, or object of technical processing. In this perspective, D-care is situated as a principle of limitation to the technological disposability of the person, grounded in the recognition of an excess of the person with respect to his or her digital, normative, or computational representation, assuming such excess as a structural limit to the full technological disposability of the subject. Such excess, not entirely translatable into computational language nor completely formalizable within standardized models, constitutes the condition through which the person preserves an irreducible dimension of singularity, vulnerability, and narrative identity. D-care therefore assumes the function of an ethical-juridical safeguard intended to preserve that which, within human experience and the defensive relationship, exceeds complete technical codification and resists the algorithmic reduction of the subject.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;<a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[3]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rif. Etica del rispetto per la vita elaborata da Albert Schweitzer. D. Falcioni, <em>Reincantare la vita. L&#8217;etica del rispetto in Albert Schweitzer<\/em>, in \u201cAntonianum C I\u201d, 2026\/1, pp. 99-117.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[4]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E. Pulcini, <em>Quali emozioni motivano alla cura?<\/em> In <em>Cura ed Emozioni<\/em>, un&#8217;alleanza complessa, a cura di E. Pulcini e S. Bourgault, il Mulino, Bologna 2018, pp. 25-47.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[5]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L. Mortari, <em>L&#8217;autocomprensione affettiva: un modo per la cura di s\u00e9<\/em>, pp 183-207, in <em>Aver cura di se<\/em>, Raffaello Cortina Editore, 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[6]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 97 cpp.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[7]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sulla individuazione delle fasi della cura: J. Tronto, <em>Cura e politica democratica. Alcune premesse fondamentali<\/em>, in \u201cLa societ\u00e0 degli individui\u201d, 38, 2010\/2, pp. 34-42.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[8]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 13 L. 132\/2025 Disposizioni in materia di professioni intellettuali1. L&#8217;utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali \u00e8 finalizzato al solo esercizio delle attivit\u00e0 strumentali e di supporto all&#8217;attivit\u00e0 professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d&#8217;opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice esaustivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[9]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P. Benanti, <em>Human in the Loop Decisioni umane e intelligenze artificiali, <\/em>Mondadori Universit\u00e0 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[10]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art. 15 L. 132\/2025 Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell&#8217;attivit\u00e0 giudiziaria1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell&#8217;attivit\u00e0 giudiziaria \u00e8 sempre riservata al magistrato ogni decisione sull&#8217;interpretazione e sull&#8217;applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull&#8217;adozione dei provvedimenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[11]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P. Ricoeur, <em>Amore e Giustizia<\/em>, Morcelliana, 2 ed., Brescia, 2003.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"517\" height=\"490\" src=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/foto.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8678\" style=\"aspect-ratio:1.055103797952741;width:217px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/foto.jpg 517w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/foto-425x403.jpg 425w, https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/foto-300x284.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 517px) 100vw, 517px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(*) Antonella Ruggiero (1979) \u00e8 avvocato cassazionista e titolare di studio legale. La sua attivit\u00e0 si concentra sul diritto penale e civile, con un interesse specifico per le implicazioni etico-giuridiche delle tecnologie emergenti, in particolare dell\u2019intelligenza artificiale, nel quadro della trasformazione digitale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo dell\u2019Avv. Antonella Ruggiero pubblicato su DiCultHer sul rapporto tra diritto, intelligenza artificiale, ecosistemi algoritmici e rappresentazione codificata della persona.<a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona\/\">Leggi altro &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["entry","author-c-marinucci","has-excerpt","post-8662","page","type-page","status-publish"],"acf":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8662"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8662\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8755,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8662\/revisions\/8755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}