{"id":8994,"date":"2026-06-26T08:15:42","date_gmt":"2026-06-26T06:15:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/?page_id=8994"},"modified":"2026-06-26T08:17:43","modified_gmt":"2026-06-26T06:17:43","slug":"la-dimensione-di-eccedenza-non-integralmente-codificabile-nellecosistema-algoritmico-la-persona-oltre-la-rappresentazione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/la-dimensione-di-eccedenza-non-integralmente-codificabile-nellecosistema-algoritmico-la-persona-oltre-la-rappresentazione\/","title":{"rendered":"La dimensione di eccedenza non integralmente codificabile nell&#8217;ecosistema algoritmico: la persona oltre la rappresentazione."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prof. Giuseppe Gimigliano (*) e Avv. Antonella Ruggiero (**)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Introduzione editoriale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con questo contributo Giuseppe Gimigliano e Antonella Ruggiero<a href=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona\/\"> proseguono e approfondiscono la riflessione avviata in questo numero 18 di <em>Culture Digitali<\/em><\/a>, spostandone per\u00f2 decisamente l&#8217;asse teorico. Se il dibattito corrente sull&#8217;intelligenza artificiale resta in larga parte ancorato alla contrapposizione tra umano e artificiale, gli autori propongono di riformulare la domanda in termini pi\u00f9 radicali: non <em>uomo contro macchina<\/em>, ma <em>persona di fronte alla rappresentazione<\/em>. In questa prospettiva l&#8217;intelligenza artificiale non \u00e8 soltanto una tecnologia tra le altre, bens\u00ec il momento storico in cui la civilt\u00e0 occidentale della rappresentazione \u2014 quella che dall&#8217;alfabeto alla statistica, dal diritto agli algoritmi ha progressivamente esteso la propria capacit\u00e0 di tradurre il reale in forme trattabili \u2014 prende coscienza del proprio limite strutturale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il cuore del saggio \u00e8 la nozione di <em>eccedenza<\/em>: quella dimensione della persona che nessuna rappresentazione normativa, processuale o computazionale riesce a esaurire integralmente. Attraverso un percorso che intreccia la tradizione fenomenologica ed ermeneutica (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, L\u00e9vinas) e l&#8217;analisi giuridica della funzione difensiva nell&#8217;ecosistema algoritmico, gli autori mostrano come fragilit\u00e0 e vulnerabilit\u00e0 rendano visibile tale eccedenza, e come la difesa operi quale \u00abcustodia istituzionale\u00bb dell&#8217;irriducibile. Da qui prende forma la categoria di <em>D-care<\/em>, proposta non come nuovo diritto fondamentale ma come chiave interpretativa unitaria di principi gi\u00e0 presenti nella Dichiarazione Universale, nella CEDU, nella Costituzione, nel GDPR, nell&#8217;AI Act e nella recente legge italiana n. 132\/2025: il riconoscimento di un limite alla disponibilit\u00e0 tecnica, amministrativa e algoritmica della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il lavoro si colloca con precisione nella linea che <em>Culture Digitali<\/em> persegue con la prospettiva dell&#8217;ecologia dell&#8217;intelligenza: pensare le tecnologie non come puro incremento della capacit\u00e0 di rappresentare, classificare e prevedere, ma come ambito che richiede di custodire ci\u00f2 che ogni rappresentazione inevitabilmente lascia fuori. La proposta di un&#8217;\u00abIA <em>D-care oriented<\/em>\u00bb \u2014 un&#8217;intelligenza artificiale progettata per riconoscere quando interrompere il processo e rinviare alla presenza umana \u2014 offre al lettore non una conclusione, ma una direzione di ricerca: forse il vero progresso non consiste nel costruire macchine sempre pi\u00f9 umane, ma nel progettare tecnologie che non facciano perdere all&#8217;umano la propria irriducibile eccedenza relazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. La civilt\u00e0 della rappresentazione ed il suo limite: una domanda sul nostro tempo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Fragilit\u00e0, vulnerabilit\u00e0 ed eccedenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. La persona oltre la rappresentazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. La difesa come custodia istituzionale dell&#8217;eccedenza<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. D-Care e IA D-care Oriented <\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Verso una nuova mentalit\u00e0 di progresso<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;attuale dibattito sull&#8217;intelligenza artificiale si concentra prevalentemente sulla distinzione tra umano e artificiale. Il presente contributo propone una diversa prospettiva teorica, la questione potrebbe non riguardare solo la contrapposizione uomo-macchina ma il rapporto tra la persona e la rappresentazione. L&#8217;ipotesi consiste nel fatto che l&#8217;intelligenza artificiale non rappresenti soltanto una nuova tecnologia, ma il punto storico nel quale la civilt\u00e0 occidentale della rappresentazione prende progressivamente coscienza del proprio limite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;intera storia dell&#8217;Occidente pu\u00f2 infatti essere letta come una progressiva espansione delle capacit\u00e0 di rappresentare il reale: dall&#8217;alfabeto alla concettualizzazione filosofica, dalla scienza moderna alla statistica, dal diritto alle tecnologie digitali. L&#8217;intelligenza artificiale costituisce oggi una espressione di tale processo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proprio nel momento della sua potenziale maggior potenza rappresentativa emerge tuttavia una questione fondamentale che necessita di un nuovo approccio: la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni attraverso cui viene conosciuta, descritta o governata, possiede una eccedenza antropologica che nessuna rappresentazione riesce ad esaurire integralmente. La fragilit\u00e0 e la vulnerabilit\u00e0 rendono visibile tale eccedenza, la funzione difensiva la custodisce all&#8217;interno del processo, ed in tale contesto il D-care<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a> viene proposto come principio etico-giuridico volto a preservare l&#8217;inesauribilit\u00e0 della persona nei sistemi mediati da intelligenza artificiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell&#8217;invisibile filo che attraversa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell\u2019Uomo, la CEDU, la Costituzione italiana, il GDPR, l\u2019AI Act e la recente Legge italiana n. 132\/2025 emerge una costante: il riconoscimento dell\u2019esistenza di limiti alla disponibilit\u00e0 tecnica, amministrativa e algoritmica della persona, e comunque di limiti alla disponibilit\u00e0 della persona. Il D-care, anche fuori dal processo penale in cui \u00e8 stato pensato, propone di interpretare tale costante come espressione giuridica della dimensione di eccedenza dell&#8217;umano rispetto alle proprie rappresentazioni. Il contributo sostiene che la qualit\u00e0 etica e giuridica dei sistemi mediati da intelligenza artificiale dipenda dalla loro capacit\u00e0 di riconoscere e custodire l&#8217;eccedenza e che siano pertanto necessari strumenti teorici, etici e normativi, per orientare la progettazione e l&#8217;utilizzo delle tecnologie nell&#8217;ecosistema contemporaneo (IA D-care oriented).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa prospettiva emerge una possibile ridefinizione della distinzione fondamentale dell&#8217;epoca algoritmica: non solo tra umano e artificiale, ma tra sistemi che preservano l&#8217;eccedenza anche relazionale della persona e sistemi che tendono a dissolverla nelle proprie rappresentazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The current debate on artificial intelligence focuses predominantly on the distinction between the human and the artificial. This contribution proposes a different theoretical perspective, the central issue may not concern solely the human\u2013machine opposition, but rather the relationship between the person and representation. The artificial intelligence does not merely constitute a new technology; rather, it marks the historical moment in which the Western civilization of representation progressively becomes aware of its own limits.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Indeed, the entire history of the West may be interpreted as a gradual expansion of humanity\u2019s capacity to represent reality: from the alphabet to philosophical conceptualization, from modern science to statistics, from law to digital technologies. Artificial intelligence currently represents one of the most advanced expressions of this trajectory.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Yet precisely at the moment of its potentially greatest representational power, a fundamental question emerges that calls for a new approach: the person never fully coincides with the representations through which he or she is known, described, or governed. Rather, the person possesses an anthropological excess that no representation can ever completely exhaust. Fragility and vulnerability make this excess visible; the defensive function safeguards it within legal proceedings; and, in this context, D-care<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a><strong> <\/strong>is proposed as an ethical-juridical principle aimed at preserving the inexhaustibility of the person within AI-mediated systems.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">An underlying thread running through the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the Italian Constitution, the GDPR, the AI Act, and the recent Italian Law No. 132\/2025 reveals a common constant: the recognition of limits to the technical, administrative, and algorithmic availability of the person, and more generally, limits to the availability of the person as such. Beyond the criminal-law context in which it was originally conceived, D-care proposes to interpret this constant as the juridical expression of the human dimension of excess with respect to its own representations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This contribution argues that the ethical and legal quality of AI-mediated systems depends on their capacity to recognize and safeguard such excess, and that new theoretical, ethical, and normative instruments are therefore required to guide the design and use of technologies within the contemporary ecosystem (D-care-oriented AI).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">From this perspective, a possible redefinition of the fundamental distinction of the algorithmic age emerges: not merely between the human and the artificial, but between systems that preserve the relational excess of the person and systems that tend to dissolve it within their own representations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Premessa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il presente contributo nasce dall&#8217;incontro tra due percorsi di ricerca distinti ma convergenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da un lato, la riflessione filosofica del Prof. Giuseppe Gimigliano<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\">[3]<\/a> sulla fragilit\u00e0, sui limiti epistemologici della computazione e sull&#8217;irriducibilit\u00e0 dell&#8217;esperienza umana rispetto ai processi di formalizzazione, sviluppata attraverso il confronto con la tradizione fenomenologica ed ermeneutica contemporanea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dall&#8217;altro, un percorso di ricerca maturato nell&#8217;ambito della riflessione giuridica sulla funzione difensiva nell&#8217;ecosistema algoritmico, che ha condotto l&#8217;Avv. Antonella Ruggiero<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\">[4]<\/a> all&#8217;elaborazione delle categorie di cura, de-cura digitale e D-care quali strumenti interpretativi della trasformazione della relazione di cura nei processi penali mediati da IA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il dialogo tra i due contributi ha progressivamente evidenziato un nucleo problematico comune: la difficolt\u00e0 di ricondurre integralmente la persona alle rappresentazioni normative, processuali, tecnologiche o algoritmiche ed attraverso cui, pi\u00f9 in generale, essa viene descritta e trattata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riflessione qui proposta si sviluppa precisamente all&#8217;interno di questo spazio teorico condiviso, cui si affianca la necessit\u00e0 di pensare ad una nuova metodologia<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ipotesi dell&#8217;esistenza di una dimensione eccedente della persona rispetto alle proprie rappresentazioni costituisce infatti il punto di raccordo tra l&#8217;analisi filosofica della fragilit\u00e0 e l&#8217;elaborazione giuridica che ruota intorno alla triangolazione dei termini cura, de-cura digitale e D-care.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, la categoria di D-care, gi\u00e0 introdotta dall&#8217;Avv. Antonella Ruggiero nel lavoro dedicato alla difesa come spazio di cura nell&#8217;ecosistema algoritmico, viene qui ulteriormente approfondita e collocata entro una pi\u00f9 ampia riflessione filosofica concernente il rapporto tra esperienza umana, rappresentazione e tecnologie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il presente lavoro non intende pertanto proporre una semplice giustapposizione tra filosofia e diritto, ma sviluppare un confronto transdisciplinare<a href=\"#_ftn6\" id=\"_ftnref6\">[6]<\/a>, nel quale le rispettive prospettive contribuiscono a mettere in luce una questione che appare sempre pi\u00f9 centrale nell&#8217;epoca dell&#8217;intelligenza artificiale: il riconoscimento dell&#8217;eccedenza antropologica della persona rispetto alle forme attraverso cui essa viene conosciuta, rappresentata e governata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, il D-care<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\">[7]<\/a> viene proposto come possibile principio etico-giuridica di orientamento (\u201cIA D- care oriented\u201d), volto a custodire l&#8217;eccedenza nei contesti mediati da sistemi algoritmici, preservando cos\u00ec anche la dimensione relazionale, interpretativa e responsabile dell&#8217;esperienza umana. La lettera \u201cD\u201d maiuscola non assume nel presente contributo una funzione descrittiva n\u00e9 identifica una specifica dimensione della cura, essa viene mantenuta volutamente aperta, non indica infatti un contenuto chiuso e definitivamente determinabile, poich\u00e9 anche l\u2019eccedenza cui rinvia eccede ogni tentativo di completa definizione. In questo senso costituisce essa stessa un segno aperto, un principio volto a richiamare ci\u00f2 che nella persona rimane irriducibile alle proprie rappresentazioni. Rinvia allora a quella dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona che precede ogni rappresentazione normativa, tecnologica o algoritmica e che nessuna formalizzazione o codificazioneriesce a esaurire integralmente.&nbsp; Tale prospettiva non si pone in discontinuit\u00e0 con la tradizione dei diritti fondamentali, ma intende offrire una chiave interpretativa unitaria di principi gi\u00e0 presenti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell\u2019Uomo, nella Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, nella Costituzione italiana, nel GDPR, nell\u2019AI Act<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\">[8]<\/a> e nella recente L. 132\/2025<a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\">[9]<\/a>. In tutti questi strumenti normativi emerge infatti il riconoscimento di un limite alla disponibilit\u00e0 tecnica, amministrativa o algoritmica della persona, limite alla disponibilit\u00e0 della persona che il presente contributo propone di leggere attraverso la categoria dell\u2019eccedenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. La civilt\u00e0 della rappresentazione ed il suo limite: una domanda sul nostro tempo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le grandi svolte della storia del pensiero non nascono dall&#8217;accumulo delle conoscenze, ma dall&#8217;emergere di nuove categorie interpretative capaci di rendere visibile ci\u00f2 che fino a quel momento rimaneva implicito e mutare le condizioni stesse attraverso cui il mondo pu\u00f2 essere pensato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anassimandro sottrasse il principio del reale agli elementi visibili della natura. Socrate spost\u00f2 l&#8217;attenzione dalla struttura del cosmo alla cura dell&#8217;anima. Platone introdusse la distinzione tra sensibile e intelligibile. Aristotele elabor\u00f2 gli strumenti concettuali che avrebbero organizzato il sapere occidentale per oltre due millenni<a href=\"#_ftn10\" id=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tali trasformazioni non furono soltanto teoriche. Esse furono rese possibili anche da mutamenti nelle forme della rappresentazione e del linguaggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;alfabeto greco contribu\u00ec alla nascita della mentalit\u00e0 concettuale rendendo possibile un livello di astrazione prima impensabile. Attraverso la scomposizione del linguaggio in elementi minimi, il pensiero pot\u00e9 emanciparsi dalla presenza immediata delle cose e sviluppare concetti, categorie e sistemi teorici<a href=\"#_ftn11\" id=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;intelligenza artificiale sembra oggi inaugurare una trasformazione di portata analoga, non sappiamo ancora quale mentalit\u00e0 emerger\u00e0 da tale trasformazione, sappiamo per\u00f2 che le categorie tradizionali appaiono sempre pi\u00f9 insufficienti, e da qui nasce una domanda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l&#8217;alfabeto ha contribuito alla nascita della mentalit\u00e0 concettuale, quale mentalit\u00e0 e quale forma di comprensione dell&#8217;umano sta rendendo possibile l&#8217;intelligenza artificiale?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ipotesi sviluppata in questo contributo \u00e8 che l&#8217;intelligenza artificiale non rappresenti soltanto una nuova tecnologia ma che essa costituisca il punto nel quale la civilt\u00e0 della rappresentazione prende coscienza del proprio limite. Ci\u00f2 non significa opporre la persona alla tecnologia, n\u00e9&nbsp; negare il valore delle rappresentazioni attraverso cui i sistemi giuridici e algoritmici operano, ma piuttosto riconoscere che ogni rappresentazione incontra un limite strutturale nell\u2019eccedenza ed irriducibilit\u00e0 della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La storia dell&#8217;Occidente pu\u00f2 essere interpretata come una progressiva espansione delle forme di rappresentazione del reale. La filosofia ha costruito concetti. La scienza moderna ha reso il mondo misurabile. La statistica ha reso rappresentabili fenomeni collettivi complessi. Il diritto ha elaborato categorie capaci di tradurre la molteplicit\u00e0 dell&#8217;esperienza umana in forme normative trattabili. Le organizzazioni hanno sviluppato procedure, classificazioni e modelli. L&#8217;intelligenza artificiale rappresenta oggi il punto pi\u00f9 avanzato di questa traiettoria?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mai prima d&#8217;ora era stato possibile raccogliere, elaborare e correlare una quantit\u00e0 cos\u00ec vasta di informazioni. Mai prima d&#8217;ora le rappresentazioni erano state cos\u00ec potenti. L&#8217;ecosistema algoritmico opera precisamente attraverso rappresentazioni: dati, modelli, profili, correlazioni, inferenze e previsioni, non interrompe quindi la storia della rappresentazione ma ne costituisce l&#8217;espressione ad oggi pi\u00f9 avanzata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni sistema che opera sulla realt\u00e0 necessita di rappresentazioni. La medicina costruisce diagnosi. La giurisdizione costruisce fascicoli. L&#8217;amministrazione costruisce categorie. L&#8217;intelligenza artificiale costruisce profili e modelli predittivi. Le rappresentazioni sono necessarie, senza di esse non sarebbe possibile conoscere, decidere o agire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia nessuna rappresentazione coincide integralmente con ci\u00f2 che rappresenta. La diagnosi non coincide con il paziente. Il fascicolo non coincide con l&#8217;imputato. Il profilo non coincide con la persona. Il dato non coincide con l&#8217;esperienza vissuta. L&#8217;intelligenza artificiale non crea questa distanza la rende pi\u00f9 visibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto pi\u00f9 sofisticata diventa la rappresentazione, tanto pi\u00f9 emerge ci\u00f2 che essa lascia inevitabilmente fuori. L&#8217;epoca algoritmica porta cos\u00ec alla luce una questione che attraversa l&#8217;intera storia del pensiero occidentale: la non coincidenza tra la persona e le rappresentazioni attraverso cui viene conosciuta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Emerge la domanda, esiste nella persona qualcosa che nessuna rappresentazione riesce ad esaurire? Dalla constatazione positiva deriva quello che potrebbe essere definito principio di non esaustivit\u00e0 algoritmica, ovvero nessun insieme di dati, inferenze o correlazioni \u00e8 in grado di esaurire la realt\u00e0 personale cui si riferisce.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione centrale dell&#8217;epoca algoritmica non \u00e8 dunque la rappresentazione in s\u00e9, perch\u00e8 ogni sitema di conoscenza opera attraverso rappresentazioni, ma il riconoscimento del suo limite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Fragilit\u00e0, vulnerabilit\u00e0 ed eccedenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019attuale sviluppo dell\u2019intelligenza artificiale rappresenta il punto pi\u00f9 avanzato di un lungo processo di razionalizzazione del reale inaugurato dalla modernit\u00e0 occidentale: il tentativo di rendere il mondo integralmente traducibile entro strutture formali e calcolabili. Dalla logica matematica di Frege e Russell fino al neopositivismo del Circolo di Vienna, si consolida progressivamente l\u2019idea secondo cui il sapere autenticamente legittimo debba assumere la forma della verificabilit\u00e0 logica o empirica. In tale paradigma epistemologico, ci\u00f2 che resiste alla formalizzazione tende a essere marginalizzato come residuo impreciso, soggettivo o metodologicamente irrilevante. L\u2019intelligenza artificiale eredita precisamente questa grammatica teorica: l\u2019ipotesi che anche i processi tradizionalmente attribuiti alla coscienza umana &#8211; apprendimento, decisione, linguaggio, interpretazione &#8211; possano essere descritti come sequenze computabili di operazioni formalizzate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eppure, proprio nel momento in cui il paradigma algoritmico sembra estendere indefinitamente il dominio del computabile, emerge con rinnovata radicalit\u00e0 il problema filosofico della fragilit\u00e0. Non semplicemente la fragilit\u00e0 biologica o sociale, ma la fragilit\u00e0 ontologica dell\u2019esperienza umana: la sua esposizione all\u2019incertezza, alla finitezza, alla dipendenza, all\u2019alterit\u00e0 e all\u2019irriducibilit\u00e0 del vissuto. La questione fondamentale concerne tutto ci\u00f2 che, nell\u2019esperienza umana, rischia di essere dissolto nel momento in cui viene integralmente ricondotto al dato. Il tema delle fragilit\u00e0 costituisce esattamente lo spazio in cui il progetto di formalizzazione incontra il proprio limite strutturale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fenomenologia husserliana aveva gi\u00e0 individuato, nella crisi delle scienze europee, il rischio implicito in ogni assolutizzazione dell\u2019oggettivismo scientifico. Attraverso il concetto di Lebenswelt (mondo della vita), Husserl mostra come ogni costruzione teorica presupponga un orizzonte originario di esperienza vissuta che precede ogni astrazione formale. Il rapporto dell\u2019umano con il mondo si costituisce anzitutto come esperienza intenzionale e situata. L\u2019intelligenza artificiale pu\u00f2 elaborare rappresentazioni, correlazioni e inferenze; tuttavia, la sofferenza, la vulnerabilit\u00e0 o la dipendenza non si esauriscono nella loro descrizione informazionale. Vi \u00e8 sempre, nell\u2019esperienza fragile, una dimensione qualitativa eccedente rispetto alla mera computazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heidegger radicalizza ulteriormente questa critica mostrando come la tecnica moderna sia una modalit\u00e0 storica di disvelamento dell\u2019essere. Nel paradigma tecnocratico ogni ente tende a manifestarsi come Bestand (fondo disponibile), ossia come risorsa integralmente ottimizzabile e misurabile. La fragilit\u00e0 umana appare allora problematica perch\u00e9 resiste strutturalmente a questa riduzione funzionale: il dolore, la finitudine, la cura e l\u2019esposizione all\u2019altro non possono essere integralmente trasformati in variabili operative senza perdere il loro significato originario. Il Dasein (esser-ci) \u00e8 apertura vulnerabile al mondo, temporalit\u00e0 finita, possibilit\u00e0 costitutivamente esposta al limite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa prospettiva, Merleau-Ponty mostra come l\u2019esperienza umana sia inseparabile dalla corporeit\u00e0 vissuta. Il corpo \u00e8 la condizione trascendentale dell\u2019apparizione del senso. La fragilit\u00e0 non riguarda soltanto il corpo biologico, ma l\u2019intera struttura incarnata dell\u2019esistenza: l\u2019essere esposti alla vulnerabilit\u00e0 relazionale. Nessun sistema artificiale, per quanto sofisticato, abita fenomenologicamente il mondo. In che modo esperisce, allora, la precariet\u00e0 dell\u2019esistenza? Agisce, invece, attraverso processi di elaborazione simbolica o statistica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Thomas Nagel ha mostrato come ogni coscienza possieda un carattere soggettivo intraducibile in descrizioni esclusivamente oggettive. L\u2019esperienza fenomenica conserva sempre un residuo interno che sfugge a ogni osservazione esterna. Tale eccedenza emerge con particolare evidenza nella vulnerabilit\u00e0: la sofferenza pu\u00f2 essere misurata clinicamente, classificata psicologicamente e descritta neurologicamente, senza che ci\u00f2 equivalga mai all\u2019esperienza vissuta del sofferto. La fragilit\u00e0 costituisce dunque il luogo paradigmatico dell\u2019irriducibilit\u00e0 fenomenologica dell\u2019umano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hubert Dreyfus, reinterpretando Heidegger in chiave critica nei confronti dell\u2019intelligenza artificiale forte, insiste sul carattere tacito, situato e pre-riflessivo dell\u2019agire umano. Le relazioni di cura, l\u2019empatia, il giudizio pratico e la responsabilit\u00e0 nei confronti del fragile derivano da una familiarit\u00e0 incarnata con il mondo umano. Gran parte delle competenze etiche e relazionali dipende da forme di comprensione implicita che eccedono la piena formalizzazione algoritmica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche il secondo Wittgenstein consente di comprendere il limite strutturale della computazione rispetto alla fragilit\u00e0. Il significato emerge dagli usi linguistici interni a determinate forme di vita. Comprendere il linguaggio della sofferenza significa partecipare a un orizzonte condiviso di esperienza umana. Un sistema artificiale pu\u00f2 riprodurre linguisticamente il lessico della compassione senza abitare realmente il mondo esistenziale entro cui quel linguaggio acquisisce significato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 precisamente in questo punto che il pensiero di L\u00e9vinas acquista una centralit\u00e0 decisiva. Il volto dell\u2019altro fragile interrompe ogni totalizzazione oggettivante e sottrae l\u2019essere umano alla pura logica del calcolo. L\u2019etica nasce dall\u2019esposizione originaria all\u2019alterit\u00e0 vulnerabile: un appello che precede ogni formalizzazione e che fonda la responsabilit\u00e0 stessa del soggetto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione tra limiti contingenti e limiti strutturali dell\u2019intelligenza artificiale diviene allora inevitabile. Taluni limiti attuali appaiono tecnicamente superabili: capacit\u00e0 computazionale, integrazione multimodale, potenza inferenziale. Altri sembrano invece riguardare la natura stessa dell\u2019esperienza umana: coscienza fenomenica, vulnerabilit\u00e0 incarnata, intenzionalit\u00e0 originaria, storicit\u00e0 interpretativa e responsabilit\u00e0 etica eccedono strutturalmente il paradigma computazionale. La fragilit\u00e0 costituisce il luogo in cui tale eccedenza si manifesta nella massima espressione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Potremmo essere indotti ad indagare il progresso tecnologico nei termini della crescente capacit\u00e0 delle macchine di simulare il comportamento umano con livelli sempre pi\u00f9 sofisticati di efficacia. Ma proviamo ad operare uno spostamento di prospettiva e tentare di comprendere che cosa dell\u2019umano rischia di essere perduto nel momento in cui la vulnerabilit\u00e0 viene traghettata verso la macchina e reinterpretata esclusivamente come dato trattabile. Proprio ci\u00f2 che appare fragile &#8211; la dipendenza, la sofferenza, la cura, l\u2019esposizione all\u2019altro &#8211; custodisce il nucleo pi\u00f9 irriducibile dell\u2019esperienza umana e segna il limite oltre il quale il computabile non coincide pi\u00f9 con il comprensibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. La persona oltre la rappresentazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione dell&#8217;eccedenza della persona rispetto alle proprie rappresentazioni non emerge soltanto sul piano teorico o filosofico. Essa si manifesta concretamente all&#8217;interno delle pratiche giuridiche e, in particolare, nella relazione difensiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riflessione sviluppata nell&#8217;ambito della funzione difensiva nell&#8217;ecosistema algoritmico ha evidenziato come il processo non possa essere compreso esclusivamente come sistema di norme, atti e procedure, ma debba essere interpretato anche come spazio di cura e spazio relazionale di riconoscimento della persona<a href=\"#_ftn12\" id=\"_ftnref12\">[12]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;introduzione di sistemi algoritmici nel contesto giudiziario ha reso particolarmente evidente questa tensione. Da un lato, sistemi che operano attraverso dati, classificazioni, correlazioni e modelli predittivi. Dall&#8217;altro, la pratica difensiva che continua a confrontarsi con una dimensione della persona che eccede la sua formalizzazione giuridica e computazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 precisamente in questo contesto che \u00e8 emersa le triangolazione dei termini cura, de-cura digitale e D-care. La cura indica la capacit\u00e0 della relazione difensiva di prendere in carico la singolarit\u00e0 della persona, traducendola nel linguaggio del diritto senza esaurirla in esso. La de-cura descrive invece il rischio di una progressiva riduzione della persona a dato, profilo o funzione processuale, attraverso la sostituzione della relazione con la correlazione e dell&#8217;interpretazione con il calcolo, con conseguente rischio di disumanizzazione. Il D-care \u00e8 proposto come principio volto a preservare e custodire la dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona e lo spazio relazionale, responsabile ed interpretativo della difesa all&#8217;interno dei contesti mediati da tecnologie algoritmiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, l&#8217;analisi della relazione difensiva conduce progressivamente verso una questione ancora pi\u00f9 radicale. Ci\u00f2 che appare come caratteristica specifica della funzione difensiva sembra infatti rinviare a una struttura antropologica pi\u00f9 profonda dell&#8217;esperienza umana. La persona non eccede soltanto la propria rappresentazione processuale, non eccede soltanto il fascicolo processuale che la descrive o il dato che la rappresenta, essa eccede ogni rappresentazione attraverso cui viene conosciuta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La relazione difensiva costituisce allora un osservatorio privilegiato dal quale diviene possibile cogliere un fenomeno pi\u00f9 generale: la distanza, anzi la differenza strutturale tra la persona e le forme della sua rappresentazione. Non appare casuale che tale distanza trovi riconoscimento nei principali ordinamenti costituzionali contemporanei. Il diritto di difesa sancito dall\u2019art. 24 Cost., le garanzie del giusto processo di cui all\u2019art. 111 Cost. ed il diritto ad un equo processo riconosciuto dall\u2019art. 6 CEDU possono essere letti come strumenti giuridici volti ad impedire che la persona venga integralmente assorbita nella rappresentazione costruita dall\u2019accusa, dall\u2019amministrazione giudiziaria o dal potere pubblico. La funzione difensiva opera cos\u00ec come presidio istituzionale della non coincidenza tra persona e rappresentazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la questione non riguarda pi\u00f9 esclusivamente il processo ma il rapporto tra persona e rappresentazione in quanto tale, il D-care pu\u00f2 essere reinterpretato non soltanto come principio guida della relazione difensiva, ma come principio generale dell&#8217;irriducibile, e quindi categoria pi\u00f9 ampia volta a custodire la dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona all&#8217;interno dell&#8217;ecosistema algoritmico contemporaneo, perch\u00e8 \u00e8 precisamente a questo livello che la riflessione sulla governance IA sembra incontrare ostacoli.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa prospettiva emerge una possibile ipotesi antropologica, e precisamente ogni persona possiede una dimensione di eccedenza non integralmente codificabile rispetto alle rappresentazioni normative, amministrative, processuali o algoritmiche che la descrivono. Tale margine di non rappresentabilit\u00e0 non consiste in una temporanea insufficienza delle tecnologie o dei sistemi di conoscenza, essa appartiene alla struttura stessa dell&#8217;esperienza umana, \u00e8 la differenza strutturale tra persona e totalit\u00e0 delle sue rappresentazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abbiamo esemplificato, la persona eccede la diagnosi che la definisce, eccede il profilo che la classifica, eccede il dato che la descrive, eccede il fascicolo che la rappresenta. Ecco, l&#8217;intelligenza artificiale non genera questa eccedenza, ma la rende visibile in modo nuovo, proprio perch\u00e9 la rappresentazione raggiunge livelli di sofisticazione mai conosciuti, diviene pi\u00f9 evidente il limite strutturale di ogni rappresentazione della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni tecnologia cognitiva produce nuove capacit\u00e0. L&#8217;alfabeto aumenta la capacit\u00e0 di astrazione. La scrittura amplia la memoria. L&#8217;intelligenza artificiale incrementa enormemente le capacit\u00e0 di elaborazione, correlazione e generazione linguistica. Ma ogni nuova capacit\u00e0 produce anche una mancanza. L&#8217;alfabeto perde parte dell&#8217;immediatezza iconica delle scritture precedenti. La scrittura riduce la centralit\u00e0 dell&#8217;oralit\u00e0. L&#8217;intelligenza artificiale evidenzia la mancanza di esperienza vissuta, corporeit\u00e0, vulnerabilit\u00e0 e presenza relazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione decisiva consiste nel fatto che la mancanza non rappresenta semplicemente una perdita ma rende visibile un&#8217;eccedenza. Ed \u00e8 proprio da questa eccedenza che nasce la creativit\u00e0, l&#8217;eccedenza non \u00e8 soltanto ci\u00f2 che resiste alla riduzione ma \u00e8 ci\u00f2 che genera, e costringe a creare nuove distinzioni e nuovi pensieri. L&#8217;eccedenza della persona non appare come caratteristica marginale dell&#8217;esperienza umana, non coincide con una semplice incompletezza della conoscenza, che pu\u00f2 essere progressivamente ridotta attraverso nuove informazioni e modelli pi\u00f9 sofisticati, ma come sua dimensione strutturale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La persona non \u00e8 soltanto oggetto di rappresentazione ma&nbsp; soggetto capace di reinterpretare se stesso e di trasformare il significato della propria esperienza. Per questa ragione la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni che la riguardano e conserva sempre una dimensione di apertura verso ci\u00f2 che pu\u00f2 ancora diventare, pensare, creare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. La difesa come custodia istituzionale dell&#8217;eccedenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l&#8217;eccedenza della persona costituisce il limite strutturale di ogni rappresentazione, occorre interrogarsi sui luoghi istituzionali nei quali tale eccedenza viene concretamente riconosciuta e custodita. Tra questi luoghi, la funzione difensiva occupa una posizione peculiare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tradizionalmente la difesa \u00e8 definita come attivit\u00e0 tecnica volta alla tutela di diritti e interessi dell&#8217;assistito. Tale definizione \u00e8 corretta ma incompleta. La difesa svolge infatti una funzione ulteriore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il processo giurisdizionale opera necessariamente attraverso rappresentazioni. I fatti vengono ricostruiti mediante prove, verbalizzazioni e documenti; le persone vengono qualificate attraverso categorie normative; le vicende individuali vengono tradotte nel linguaggio del diritto. Senza questa attivit\u00e0 di formalizzazione il processo non potrebbe esistere ed il diritto non potrebbe operare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, la necessit\u00e0 della rappresentazione non elimina la distanza che continua a sussistere tra la persona e la sua descrizione processuale, poich\u00e9 il fascicolo non coincide con l&#8217;imputato, la qualificazione giuridica non coincide con la biografia della persona, la prova non coincide con l&#8217;esperienza vissuta, l&#8217;atto processuale non coincide con la complessit\u00e0 della vicenda umana che intende rappresentare, in definitiva la persona non coincide mai integralmente con la propria rappresentazione processuale, infatti tra la vita e il fascicolo permane uno spazio eccedente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All&#8217;interno di questa tensione, da un lato, il diritto che necessita di rappresentazioni per poter decidere, dall&#8217;altro, la giustizia che esige che la persona non venga integralmente assorbita dalle rappresentazioni attraverso cui viene trattata, la rilettura della funzione difensiva come pratica di cura appare strettamente connessa ai principi personalistici<a href=\"#_ftn13\" id=\"_ftnref13\">[13]<\/a> che attraversano il costituzionalismo contemporaneo. Gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana riconoscono infatti la persona quale valore che precede le modalit\u00e0 attraverso cui essa viene classificata, qualificata o trattata dall\u2019ordinamento, in linea con l\u2019art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell\u2019Uomo che pone la dignit\u00e0 ontologica quale attributo originario dell\u2019essere umano, non derivante dalle rappresentazioni sociali, amministrative o giuridiche che lo riguardano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La funzione difensiva assume un significato che eccede allora la tradizionale definizione di attivit\u00e0 di tutela tecnica dei diritti, si colloca precisamente nello spazio di custodia della distanza tra persona e rappresentazione, impedendo che l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;assistito venga integralmente assorbita dalle categorie attraverso cui il processo la descrive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa pu\u00f2 essere interpretata come una forma istituzionalizzata di cura<a href=\"#_ftn14\" id=\"_ftnref14\">[14]<\/a> dell&#8217;eccedenza e custodia dell&#8217;irriducibile, assume una funzione che trascende la mera tutela tecnica degli interessi individuali, configurandosi come garanzia istituzionale contro ogni forma di riduzione della persona alla propria rappresentazione giuridica, documentale o algoritmica. <strong>&nbsp;<\/strong>L&#8217;Avvocato non si limita a contestare prove, formulare eccezioni o costruire strategie processuali, egli svolge una funzione di mediazione tra la persona e le forme della sua rappresentazione giuridica. La centralit\u00e0 della persona nel processo trova riconoscimento negli artt. 2, 24 e 111 Cost., che impongono di preservare uno spazio di effettiva partecipazione, ascolto e riconoscimento della singolarit\u00e0 individuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Attraverso l&#8217;ascolto, la ricostruzione narrativa dei fatti, l&#8217;interpretazione del contesto e la traduzione dell&#8217;esperienza vissuta nel linguaggio normativo, la difesa impedisce che la persona venga ridotta alla propria rappresentazione processuale ed opera come riserva di umanit\u00e0 all&#8217;interno del procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La relazione difensiva costituisce cos\u00ec uno spazio nel quale continua a manifestarsi la distanza tra la vita e il fascicolo, tra l&#8217;identit\u00e0 concreta e la sua formalizzazione giuridica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La funzione difensiva assume una rilevanza ancora maggiore nell&#8217;ecosistema algoritmico. I sistemi di intelligenza artificiale applicati al diritto operano infatti attraverso processi di classificazione, correlazione e previsione che tendono fisiologicamente a privilegiare ci\u00f2 che \u00e8 formalizzabile, comparabile e computabile. Quanto pi\u00f9 la decisione viene supportata da modelli predittivi e rappresentazioni statistiche, tanto pi\u00f9 diviene necessario preservare uno spazio capace di accogliere ci\u00f2 che eccede tali modelli.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa rappresenta uno dei principali pres\u00ecdi di questo spazio. Essa introduce nel processo una dimensione interpretativa e relazionale<a href=\"#_ftn15\" id=\"_ftnref15\">[15]<\/a> che resiste alla completa traducibilit\u00e0 della persona in dato. La sua funzione non consiste nel negare il valore delle rappresentazioni, ma nel ricordarne il limite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa prospettiva, in ultima analisi, la difesa pu\u00f2 essere interpretata come una forma istituzionalizzata di custodia dell&#8217;eccedenza, non perch\u00e9 operi al di fuori del diritto, ma perch\u00e9 mantiene aperta, all&#8217;interno del diritto, la consapevolezza che la persona \u00e8 sempre pi\u00f9 ampia delle categorie attraverso cui viene descritta, diviene cos\u00ec uno dei luoghi nei quali l&#8217;ordinamento riconosce concretamente il limite della rappresentazione e preserva la possibilit\u00e0 che la giustizia continui a confrontarsi con la singolarit\u00e0 irriducibile dell&#8217;esperienza umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. D-Care e IA D-care Oriented<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione dell&#8217;eccedenza non riguarda solo il processo, ma investe l&#8217;intero ecosistema algoritmico che oggi stiamo abitando. Nel contributo dedicato alla difesa come spazio di cura nell&#8217;ecosistema algoritmico, il concetto di D-care \u00e8 introdotto come principio di limite alla riduzione algoritmica della persona, come principio di orientamento volto a preservare la dimensione relazionale della persona e come spazio di ricostruzione normativa della relazione. La presente riflessione intende approfondirne il fondamento teorico a partire da un problema pi\u00f9 originario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la persona eccede le proprie rappresentazioni, ogni sistema che operi esclusivamente attraverso rappresentazioni produce inevitabilmente una compressione della complessit\u00e0 umana. Intervenire precisamente in questo spazio attraverso l&#8217;elaborazione di un principio volto a custodire l&#8217;eccedenza della persona rispetto alle rappresentazioni che la riguardano, consentirebbe di mantenere aperto lo spazio relazionale, interpretativo e responsabile che impedisce l&#8217;identificazione completa tra persona e rappresentazione. Tale funzione appare coerente con il quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati personali<a href=\"#_ftn16\" id=\"_ftnref16\">[16]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la cura rappresenta il riconoscimento della singolarit\u00e0 della persona e la de-cura digitale indica invece il processo attraverso cui la persona viene progressivamente ridotta alla propria rappresentazione, il D-care nasce come tentativo di ricostruire normativamente lo spazio della relazione all&#8217;interno dell&#8217;ecosistema algoritmico, pu\u00f2 essere definito come principio etico-giuridico di presidio della dimendione di eccedenza non integralmente codificabile della persona nei contesti mediati da intelligenza artificiale e di garanzia della non esaustivit\u00e0 algoritmica della persona, ci\u00f2 non significa rinuncia alla rappresentazione ma richiesta che ogni rappresentazione sia consapevole del proprio limite. Esso non si limita a richiedere accountability, trasparenza, controllo umano o supervisione<a href=\"#_ftn17\" id=\"_ftnref17\">[17]<\/a>, ma interviene nella distanza tra persona e rappresentazione, tra identit\u00e0 e profilo, tra esperienza e dato, tra vita e formalizzazione, mantenendo uno spazio di apertura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si intende introdurre un nuovo diritto fondamentale, ma proporre una possibile chiave interpretativa dei diritti fondamentali nell\u2019epoca algoritmica. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell\u2019Uomo, la CEDU, la Costituzione italiana, il GDPR, l\u2019AI Act e la recente legislazione italiana in materia di intelligenza artificiale sembrano infatti condividere un medesimo presupposto: la persona non pu\u00f2 essere integralmente ridotta alle rappresentazioni attraverso cui viene trattata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le disposizioni dell\u2019AI Act<a href=\"#_ftn18\" id=\"_ftnref18\">[18]<\/a> in materia di human oversight e la disciplina italiana contenuta negli artt. 13, 15 e 25 della legge n. 132\/2025<a href=\"#_ftn19\" id=\"_ftnref19\">[19]<\/a> esprimono l\u2019esigenza di mantenere uno spazio di responsabilit\u00e0, interpretazione e controllo umano all\u2019interno dei processi decisionali mediati da sistemi di intelligenza artificiale. La proposta \u00e8 leggere tali principi non soltanto come strumenti di controllo tecnologico, ma come forme giuridiche di custodia dell\u2019eccedenza della persona rispetto alle proprie rappresentazioni computazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riflessione sviluppata conduce ad una possibile riformulazione della domanda che accompagna il dibattito contemporaneo sull&#8217;intelligenza artificiale. La questione fondamentale potrebbe non consistere solo nello stabilire se un sistema sia umano o artificiale, ma riguardare anche il modo in cui i sistemi si rapportano all&#8217;eccedenza della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa prospettiva emerge una distinzione diversa, tra sistemi che riconoscono, custodiscono e preservano l&#8217;eccedenza anche relazionale della persona e sistemi che tendono invece ad assorbirla, ridurla o dissolverla nelle proprie rappresentazioni. La qualit\u00e0 di un sistema non dipende dalla sua capacit\u00e0 di rappresentare una persona ma anche dalla sua capacit\u00e0 di rispettare l&#8217;eccedenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La relazione assume qui un significato particolare, essa non rappresenta soltanto una modalit\u00e0 di interazione, ma costituisce il luogo nel quale la persona continua a manifestarsi come realt\u00e0 pi\u00f9 ampia delle descrizioni che la riguardano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Verso una nuova mentalit\u00e0 di progresso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;analisi sviluppata nel presente contributo muove da una constatazione apparentemente semplice ma ricca di implicazioni teoriche: ogni sistema giuridico, sociale o tecnologico opera attraverso rappresentazioni della persona, la questione profonda che attraversa da sempre il diritto, la politica e le istituzioni \u00e8 allora il rapporto tra persona e rappresentazione Il diritto rappresenta attraverso categorie normative, il processo attraverso atti e fascicoli, la medicina attraverso diagnosi, l&#8217;intelligenza artificiale attraverso dati, profili e modelli predittivi. Tali rappresentazioni non costituiscono un errore, sono la condizione stessa che rende possibile la conoscenza, la decisione e l&#8217;azione. Tuttavia la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni che la descrivono e la dignit\u00e0 della persona inizia precisamente nel punto in cui termina la sua completa rappresentabilit\u00e0. Questa eccedenza pu\u00f2 essere interpretata quale espressione contemporanea del principio di dignit\u00e0 umana riconosciuto dall\u2019art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall\u2019art. 2 della Costituzione italiana. La dignit\u00e0 ontologica della persona, infatti, non coincide con l\u2019insieme delle informazioni, delle classificazioni o delle rappresentazioni che la riguardano, ma permane quale valore indisponibile che eccede ogni tentativo di completa formalizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La storia dell&#8217;Occidente pu\u00f2 essere letta quale storia dell&#8217;espansione delle forme di rappresentazione del reale e l&#8217;intelligenza artificiale costituisce ad oggi il punto pi\u00f9 avanzato di questa traiettoria. Ma proprio nel momento della sua potenziale massima espansione emerge ci\u00f2 che nessuna rappresentazione riesce a esaurire: la persona e la necessit\u00e0 di osservare nuovamente l&#8217;inosservabile ovvero noi stessi, il limite e l&#8217;eccedenza per un salto di grammatica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni grande trasformazione tecnologica produce anche una trasformazione del modo in cui l&#8217;essere umano comprende se stesso. L&#8217;epoca dell&#8217;intelligenza artificiale non inaugura soltanto una nuova stagione tecnologica, essa segna il momento nel quale la civilt\u00e0 della rappresentazione incontra e riconosce il proprio limite<a href=\"#_ftn20\" id=\"_ftnref20\">[20]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni persona possiede una dimensione di eccedenza non integralmente codificabile rispetto alle forme attraverso cui viene conosciuta, interpretata e trattata, ed \u00e8 necessario pertanto individuare un principio etico-giuridico capace di tradurre tale eccedenza entro il linguaggio normativo e giuridico al fine di presidiare tale eccedenza nei contesti mediati da intelligenza artificiale. Esso non si configura come rifiuto della tecnologia n\u00e9 come contrapposizione tra umano e artificiale, al contrario, assume la tecnologia come parte integrante dell&#8217;evoluzione contemporanea, e quale categoria interpretativa dell&#8217;ecosistema algoritmico, ne orienta l&#8217;impiego attraverso il riconoscimento di un limite: la persona non \u00e8 mai integralmente disponibile alla propria rappresentazione. Quale principio di progettazione delle tecnologie relazionali volto a preservare la differenza strutturale tra assistenza artificiale e relazione umana, impedendo la completa sostituzione della vulnerabilit\u00e0 vissuta con la sua simulazione computazionale<a href=\"#_ftn21\" id=\"_ftnref21\">[21]<\/a>. La lettera \u201cD\u201d maiuscola contenuta in D-care non viene intenzionalmente ricondotta a un significato univoco, essa non opera come acronimo, ma come segno aperto. Tale scelta non deriva da indeterminatezza concettuale, bens\u00ec dalla natura stessa del principio che il D-care intende esprimere -custodire la dimensione della persona che eccede ogni rappresentazione normativa, digitale o computazionale- pertanto anche la sua designazione non pu\u00f2 essere integralmente esaurita da una definizione univoca. La D indica pertanto una dimensione eccedente che resiste alla completa codificazione, mantenendo aperto lo spazio interpretativo che caratterizza l\u2019esperienza umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quale nuova mentalit\u00e0 culturale ci\u00f2 produce? Una mentalit\u00e0 che non identifichi il progresso esclusivamente con l&#8217;aumento della capacit\u00e0 di rappresentare, classificare e prevedere, ma anche con la capacit\u00e0 di custodire ci\u00f2 che ogni rappresentazione inevitabilmente lascia fuori. Una tale mentalit\u00e0 non si sostituirebbe alla tradizione dei diritti fondamentali, ma ne costituirebbe uno sviluppo coerente nell\u2019epoca algoritmica. Se il Novecento ha elaborato le categorie della dignit\u00e0, della libert\u00e0 e dei diritti inviolabili come limite ai poteri politici e amministrativi, la sfida contemporanea consiste nell\u2019estendere tale logica ai poteri computazionali e alle forme di rappresentazione algoritmica della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lavorando su eccedenza, fragilit\u00e0, vulnerabilit\u00e0, indisponibilit\u00e0 della persona, limite -e non solo su fairness, human oversight, trasparenza ed accountability-&nbsp; la sfida potrebbe diventare non costruire robot sempre pi\u00f9 umani, ma progettare tecnologie che non facciano perdere all\u2019umano la propria irriducibile eccedenza relazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cIA D-care oriented\u201d o \u201cIA D oriented\u201d, cos\u00ec potrebbe essere definita, dovrebbe essere programmata per riconoscere quando interrompere il processo, quando rinviare all\u2019umano,&nbsp; quando la fragilita\u2019\/vulnerabilit\u00e0 richiede presenza umana reale, in definitiva riconoscere l&#8217;eccedenza. Non soltanto categoria etico-giuridica ma principio architetturale che possa rispondere alla domanda \u201cChe cosa rischia di non essere rappresentato?\u201d in un momento antecedente rispetto al momento del controllo umano finale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Forse il vero progresso non \u00e8 umanizzare la macchina, ma progettare tecnologie che non facciano perdere all\u2019umano la propria irriducibile eccedenza anche relazionale; forse il vero progresso non consiste nel costruire rappresentazioni sempre pi\u00f9 potenti della persona, ma nel non dimenticare mai che la persona \u00e8 sempre pi\u00f9 ampia delle rappresentazioni che la descrivono; da ci\u00f2 consegue che la qualit\u00e0 di una societ\u00e0, di un ordinamento giuridico o di una norma o di una tecnologia non dipende esclusivamente dalla precisione con cui descrive la persona, ma anche e soprattutto dalla sua capacit\u00e0 di riconoscere che la persona possiede una dimensione di eccedenza non integralmente codificabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 precisamente in questo spazio eccedente che continuano a trovare fondamento il diritto vivente, la dignit\u00e0, la libert\u00e0, la creativit\u00e0, la responsabilit\u00e0, la possibilit\u00e0 stessa della giustizia<a href=\"#_ftn22\" id=\"_ftnref22\">[22]<\/a> e di trasformazione personale e sociale, anche nell&#8217;ecosistema algoritmico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(*) Prof. Giuseppe Gimigliano (1984) \u00e8 Docente e Direttore esecutivo del Centro di Ricerca della Pontificia Universit\u00e0 Antonianum. \u00c8 Associate Editor presso la rivista scientifica di classe A dell\u2019Institute for Ethics and Emerging Technologies nel Connecticut, USA. \u00c8 titolare dell\u2019Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale <em>Logica, storia e filosofia della scienza<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(**) Avv. Antonella Ruggiero (1979) \u00e8 Avvocato Cassazionista e titolare di studio legale. La sua attivit\u00e0 si concentra sul diritto penale e civile, con un interesse specifico per le implicazioni etico-giuridiche delle tecnologie emergenti, in particolare dell\u2019intelligenza artificiale, nel quadro della trasformazione digitale.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il concetto di D-care viene elaborato dall\u2019Avv. Antonella Ruggiero a partire dalla riflessione sulla funzione difensiva nell\u2019ecosistema algoritmico e viene qui ulteriormente sviluppato come principio etico-giuridico di presidio della dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona rispetto alle proprie rappresentazioni. La presente riflessione propone di interpretare dignit\u00e0 umana, diritto di difesa, tutela della privacy, controllo umano significativo e limitazione delle decisioni automatizzate come manifestazioni normative di un medesimo problema teorico: la non coincidenza tra persona e rappresentazione. La lettera \u201cD\u201d maiuscola non assume nel presente contributo una funzione descrittiva n\u00e9 identifica una specifica dimensione, viene mantenuta volutamente aperta perch\u00e9 rinvia a quella dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona che precede ogni rappresentazione normativa, tecnologica o algoritmica e che nessuna formalizzazione o codificazione riesce a esaurire integralmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The concept of D-care was developed by Attorney Antonella Ruggiero through her reflection on the defensive function within the algorithmic ecosystem and is further elaborated here as an ethical-juridical principle aimed at safeguarding the dimension of the person that cannot be fully codified through representation. The present reflection proposes an interpretation of human dignity, the right of defence, privacy protection, meaningful human oversight, and limitations on automated decision-making as normative manifestations of a common theoretical problem: the non-coincidence between the person and representation. The capital letter \u201cD\u201d does not perform a descriptive function, nor does it identify a specific dimension. It is intentionally left open, as it refers to that dimension of the person that exceeds complete codification and precedes every normative, technological, or algorithmic representation\u2014a dimension that no process of formalization or codification can ever fully exhaust.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G. Gimigliano, <em>I confini epistemologici del computabile: limiti strutturali e condizioni di formalizzazione della fragilit\u00e0 umana nei sistemi di Intelligenza Artificiale<\/em>: <a href=\"https:\/\/www.formez.it\/europa-e-attivita-internazionali\/progetti-e-reti-internazionali-formez\/notizie\/d\/i-confini-epistemologici-del-computabile--limiti-strutturali-e-condizioni-di-formalizzazione-della-fragilit\u00e0-umana-nei-sistemi-di-intelligenza-artificiale\">https:\/\/www.formez.it\/europa-e-attivita-internazionali\/progetti-e-reti-internazionali-formez\/notizie\/d\/i-confini-epistemologici-del-computabile&#8211;limiti-strutturali-e-condizioni-di-formalizzazione-della-fragilit\u00e0-umana-nei-sistemi-di-intelligenza-artificiale<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Su cura, de-cura digitale e D-care, A. Ruggiero, in Culture digitali n. 18, <em>La difesa come spazio di cura nell&#8217;ecosistema algoritmico: tra diritto e rappresentazione codificata della persona<\/em> <a href=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona\/\">https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona\/<\/a>&nbsp; D-care quale principio di limite alla riduzione algoritmica della persona e presidio della dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marc Bloch, <em>Apologia della storia o mestiere di storico<\/em>, Piccola biblioteca Einaudi, 2009.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[6]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E. Morin, <em>La sfida della complessit\u00e0<\/em>, Le lettere, 2017. M. Ceruti, <em>Il tempo della complessit\u00e0<\/em>, Raffaello Cortina Editore, 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La D maiuscola non identifica un oggetto, ma una direzione interpretativa, una dimensione, un principio. Essa richiama la necessit\u00e0 di mantenere aperto, all\u2019interno dei processi di rappresentazione, uno spazio per ci\u00f2 che nella persona eccede la rappresentazione stessa. Pertanto, un sistema D-care oriented non \u00e8 semplicemente un sistema progettato per assistere l\u2019essere umano o in cui vi sia controllo umano. \u00c8 un sistema progettato per riconoscere che non tutto ci\u00f2 che \u00e8 rilevante della persona \u00e8 integralmente rappresentabile, classificabile o computabile. La sua qualit\u00e0 non dipende soltanto dalla capacit\u00e0 di elaborare rappresentazioni, ma dalla capacit\u00e0 di rispettarne il limite secondo pratiche di tutela dell&#8217;eccedenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regolamento (UE) 2024\/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea IT Serie L 2024\/1689 12.07.2024, che stabilisce regole armonizzate sull&#8217;intelligenza artificiale (regolamento sull&#8217;intelligenza artificiale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Legge 23 settembre 2025 n. 132 \u201cDisposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale\u201d (GU n. 223 del 25-09-2025) entrata in vigore il 10 ottobre 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref10\" id=\"_ftn10\">[10]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M. Vegetti, <em>L&#8217;etica degli antichi<\/em>, 6 ed., Editori Laterza, 2010.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref11\" id=\"_ftn11\">[11]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. P. Benanti, <em>La grande invenzione. Il linguaggio come tecnologia dalle pitture rupestri al GPT-3<\/em>, Edizioni San Paolo, 2023; R. Petrilli, <em>L&#8217;interazione simbolica introduzione alla comunicazione e ai linguaggi<\/em>, Guerra Edizioni, 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref12\" id=\"_ftn12\">[12]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale prospettiva trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo, nonch\u00e9 nell\u2019art. 6 CEDU, che tutela il diritto ad un equo processo quale presidio della partecipazione effettiva della persona al procedimento che la riguarda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref13\" id=\"_ftn13\">[13]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A. Rosmini, <em>Filosofia del diritto<\/em>, Citt\u00e0 nuova editrice, 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref14\" id=\"_ftn14\">[14]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sulla individuazione delle fasi della cura si veda J. Tronto, <em>Cura e politica democratica. Alcune premesse fondamentali<\/em>, in \u201cLa societ\u00e0 degli individui\u201d, 38, 2010\/2, Franco Angeli, pp. 34-42.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref15\" id=\"_ftn15\">[15]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E. Pulcini, <em>Quali emozioni motivano alla cura?<\/em> In <em>Cura ed Emozioni<\/em>, un&#8217;alleanza complessa, a cura di E. Pulcini e S. Bourgault, il Mulino, Bologna 2018, pp. 25-47. L. Mortari, <em>L&#8217;autocomprensione affettiva: un modo per la cura di s\u00e9<\/em>, in <em>Aver cura di s\u00e9<\/em>, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, pp 183-207.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref16\" id=\"_ftn16\">[16]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019art. 22 del GDPR limita l\u2019assoggettamento della persona a decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati, mentre il Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act) attribuisce particolare rilievo alla supervisione umana (human oversight) nei sistemi ad alto rischio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref17\" id=\"_ftn17\">[17]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P. Benanti, <em>Human in the Loop Decisioni umane e intelligenze artificiali, <\/em>Mondadori Universit\u00e0, 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref18\" id=\"_ftn18\">[18]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regolamento (UE) 2024\/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea IT Serie L 2024\/1689 12.07.2024, che stabilisce regole armonizzate sull&#8217;intelligenza artificiale (regolamento sull&#8217;intelligenza artificiale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref19\" id=\"_ftn19\">[19]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Legge 23 settembre 2025 n. 132 \u201cDisposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale\u201d (GU n. 223 del 25-09-2025) entrata in vigore il 10 ottobre 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref20\" id=\"_ftn20\">[20]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Leone XIV, <em>Magnifica Humanitas<\/em>, Libreria editrice vaticana, 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref21\" id=\"_ftn21\">[21]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ivi<\/em>, par. 100, 118, 122, 239.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref22\" id=\"_ftn22\">[22]<\/a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P. Ricoeur, <em>Amore e Giustizia<\/em>, Morcelliana, 2 ed., Brescia 2003.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prof. Giuseppe Gimigliano (*) e Avv. Antonella Ruggiero (**) Introduzione editoriale Con questo contributo Giuseppe Gimigliano e Antonella Ruggiero proseguono e approfondiscono la riflessione avviata in questo numero 18 di Culture Digitali, spostandone per\u00f2 decisamente l&#8217;asse teorico. Se il dibattito corrente sull&#8217;intelligenza artificiale resta in larga parte ancorato alla contrapposizione tra umano e artificiale, gli autori propongono di riformulare la domanda in termini pi\u00f9 radicali: non uomo contro macchina, ma persona di fronte alla rappresentazione. In questa prospettiva l&#8217;intelligenza artificiale non \u00e8 soltanto una tecnologia tra le altre, bens\u00ec il momento storico in cui la civilt\u00e0 occidentale della rappresentazione \u2014 quella che dall&#8217;alfabeto alla statistica,<a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/la-dimensione-di-eccedenza-non-integralmente-codificabile-nellecosistema-algoritmico-la-persona-oltre-la-rappresentazione\/\">Leggi altro &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["entry","author-c-marinucci","post-8994","page","type-page","status-publish"],"acf":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8994","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8994"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8994\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8999,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8994\/revisions\/8999"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}