{"id":9628,"date":"2026-10-31T09:51:23","date_gmt":"2026-10-31T08:51:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/?page_id=9628"},"modified":"2026-10-31T09:51:29","modified_gmt":"2026-10-31T08:51:29","slug":"lalfabetizzazione-in-materia-di-intelligenza-artificiale-e-la-competenza-di-chi-decide-vigilanza-e-formazione-nel-decreto-legislativo-7-ottobre-2026-n-179","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/lalfabetizzazione-in-materia-di-intelligenza-artificiale-e-la-competenza-di-chi-decide-vigilanza-e-formazione-nel-decreto-legislativo-7-ottobre-2026-n-179\/","title":{"rendered":"L\u2019ALFABETIZZAZIONE IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA COMPETENZA DI CHI DECIDE . Vigilanza e formazione nel decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">di <strong>Antonio Felice Uricchio<\/strong>, Professore ordinario di Diritto tributario, gi\u00e0 Presidente ANVUR -Universit\u00e0 degli Studi di Bari Aldo Moro<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Claudio Caldarola<\/strong>. Avvocato, dottore di ricerca in Artificial Intelligence Health and Life Sciences -Universit\u00e0 Campus Bio-Medico di Roma<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abstract [It]<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il controllo umano sui sistemi di intelligenza artificiale vale quanto la competenza di chi lo esercita. Muovendo da questa premessa, il contributo esamina il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua l\u2019ordinamento italiano al regolamento UE 2024\/1689 sull\u2019intelligenza artificiale in materia di vigilanza e di formazione. Si chiede in quale misura tale competenza sia giuridicamente esigibile, dopo che il regolamento UE 2026\/1744 ha attenuato l\u2019obbligo di alfabetizzazione. L\u2019analisi ordina le disposizioni formative in quattro modelli e le confronta con le regole sulla decisione e sulla responsabilit\u00e0. La tesi \u00e8 che la competenza acquisti forza giuridica soprattutto attraverso queste ultime, e in particolare attraverso la sorveglianza dei sistemi ad alto rischio, assistita anche da un presidio penale, e la riserva delle decisioni sul rapporto di lavoro a una persona fisica, letta come requisito di competenza. Il rilievo civilistico dell\u2019obbligo di alfabetizzazione resta invece incerto. Il confronto con Germania e Spagna misura la specificit\u00e0 della soluzione italiana. Seguono i dubbi di delega e il rapporto tra segreto commerciale e diritto alla spiegazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Title<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AI literacy and the competence of human decision-makers. Supervision and training in Legislative Decree No. 179 of 7 October 2026<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abstract [En]<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Human control over artificial intelligence systems is only as strong as the competence of those who exercise it. Starting from this premise, the article examines Legislative Decree No. 179 of 7 October 2026, which adapts Italian law to Regulation (EU) 2024\/1689 on artificial intelligence as regards supervision and training. It asks to what extent such competence is legally enforceable now that Regulation (EU) 2026\/1744 has softened the AI literacy obligation. It sorts the training provisions into four models of binding force and compares them with the rules on decisions and liability. It argues that competence acquires legal force mainly through the latter, in particular through human oversight of high-risk systems, which is also backed by criminal law, and through the reservation of employment decisions to a natural person, read as a competence requirement. The civil-law relevance of the literacy obligation remains uncertain. A comparison with Germany and Spain measures the specificity of the Italian solution. The article then examines doubts as to the scope of the delegated powers and the relationship between trade secrets and the right to explanation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parole chiave<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Intelligenza artificiale, alfabetizzazione, sorveglianza umana, decisione automatizzata, formazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Keywords<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artificial intelligence, AI literacy, human oversight, automated decision-making, training.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sommario<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) Oggetto e metodo. 2) L\u2019alfabetizzazione e la competenza di chi sorveglia nel diritto dell\u2019Unione. 3) La legge n. 132 del 2025 e i decreti attuativi. 4) Le autorit\u00e0 di vigilanza e il presidio dell\u2019articolo 4. 5) Quattro modelli di intensit\u00e0 precettiva. 6) Il \u201cpotere effettivo e autonomo\u201d come requisito di competenza. 7) I limiti della riserva e la copertura di delega. 8) Segreto commerciale e diritto alla spiegazione. 9) Obiezioni e proposte. 10) Conclusioni.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">1) Oggetto e metodo<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il diritto europeo fa del controllo umano un presidio dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) pi\u00f9 rischiosi. Quel controllo vale quanto la competenza di chi lo esercita. Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, si colloca su questo terreno. \u00c8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\u20198 ottobre 2026, e la sua entrata in vigore \u00e8 fissata al 23 ottobre 2026<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. Esso adegua l\u2019ordinamento italiano al regolamento UE 2024\/1689 sull\u2019IA per due profili che il titolo tiene insieme, i poteri delle autorit\u00e0 nazionali e l\u2019utilizzo dell\u2019IA nella formazione. \u00c8 il secondo decreto attuativo dell\u2019articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che reca le deleghe al Governo in materia<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, e segue il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, dedicato all\u2019attivit\u00e0 di polizia e alla responsabilit\u00e0 civile e penale<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019accostamento tra vigilanza e formazione consente una lettura unitaria dell\u2019atto, che qui si ricostruisce intorno al rapporto tra competenza e controllo umano. Il regolamento europeo affida anche alle persone fisiche la sorveglianza dei sistemi ad alto rischio, a tutela della sicurezza e dei diritti fondamentali. L\u2019articolo 26, paragrafo 2, dedicato agli obblighi dei <em>deployer<\/em>, cio\u00e8 degli utilizzatori professionali dei sistemi, impone di affidarla a persone dotate della competenza e della formazione necessarie, cui vanno assicurati l\u2019autorit\u00e0 e il sostegno necessari<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\">[4]<\/a>. Il diritto dell\u2019Unione presuppone dunque un nesso tra competenza e controllo umano, e la sua tenuta dipende anche dagli ordinamenti nazionali, ai quali spettano l\u2019organizzazione dell\u2019istruzione e la disciplina delle professioni e del lavoro. Nel luglio 2026 il legislatore europeo ha attenuato l\u2019obbligo generale di alfabetizzazione in materia di IA<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo si chiede se, e in quale misura, il decreto renda effettivo quel nesso. Per effettivit\u00e0 si intende qui l\u2019esigibilit\u00e0 giuridica della competenza, che assume due forme. In senso forte la competenza \u00e8 requisito della decisione o della sorveglianza umana, e la sua mancanza comporta una sanzione o l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019atto. In senso debole essa forma oggetto di un obbligo di formazione dal contenuto determinato, assistito dalla responsabilit\u00e0 disciplinare o da verifiche con effetti incentivanti, e vi rientra anche l\u2019obbligo la cui violazione rileva nel giudizio di responsabilit\u00e0 civile. L\u2019efficacia di fatto dei percorsi formativi esula invece dall\u2019indagine, perch\u00e9 mancano dati che la misurino (par. 9). La domanda si articola in tre quesiti. Il primo riguarda la natura precettiva delle disposizioni formative del Capo III, e il secondo individua i luoghi nei quali la competenza diviene requisito giuridico. Il terzo misura i limiti della scelta legislativa sul piano delle fonti e delle risorse<a href=\"#_ftn6\" id=\"_ftnref6\">[6]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tesi di chi scrive si articola in due proposizioni. La prima, di carattere descrittivo, \u00e8 che il decreto persegua l\u2019alfabetizzazione con un modello promozionale, cio\u00e8 mediante facolt\u00e0 e programmi pi\u00f9 che mediante obblighi presidiati. Il decreto ne affida lo sviluppo ai circuiti preesistenti dell\u2019istruzione e delle professioni, con intensit\u00e0 precettiva diseguale e a risorse invariate, e lascia privo di sanzione pecuniaria l\u2019obbligo di alfabetizzazione degli operatori soggetti alla vigilanza nazionale. La seconda, di carattere ricostruttivo, \u00e8 che la competenza di chi decide acquisti forza giuridica soprattutto attraverso le regole sulla decisione e sulla responsabilit\u00e0, mentre le regole sulla formazione vi concorrono in misura minore. Rilevano anzitutto la sorveglianza dei sistemi ad alto rischio, presidiata dal 2 dicembre 2027 dalla sanzione europea e da una nuova fattispecie penale, e la riserva alla persona fisica delle decisioni sul rapporto di lavoro. Quest\u2019ultima include un requisito di competenza secondo la lettura dell\u2019articolo 41, sulla tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti, proposta in questo scritto. Gli strumenti processuali del decreto n. 160 del 2026 rafforzano poi la posizione del danneggiato, e il loro rilievo per l\u2019obbligo di alfabetizzazione resta incerto. Ne discende un\u2019indicazione per l\u2019attuazione, che dovrebbe legare la competenza alla decisione e assicurare a chi decide le condizioni organizzative richieste dal diritto dell\u2019Unione (par. 9)<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il lavoro classifica le disposizioni formative in quattro modelli, costruiti sulla forza del precetto e sulla presenza di un circuito di verifica. Propone poi una lettura dell\u2019articolo 41 secondo la quale il \u201cpotere effettivo e autonomo\u201d della persona fisica include un requisito di competenza. La sostiene con l\u2019interpretazione dell\u2019articolo 22 del regolamento generale sulla protezione dei dati, relativo alle decisioni automatizzate, e con una teoria delle condizioni della sorveglianza efficace. Verifica infine alcune scelte del decreto rispetto alla legge di delega e al diritto dell\u2019Unione, con un criterio unico (par. 7). Il confronto con gli ordinamenti tedesco e spagnolo \u00e8 limitato al presidio dell\u2019alfabetizzazione e alla decisione nel rapporto di lavoro, e serve a misurare la specificit\u00e0 della soluzione italiana<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto al metodo, l\u2019analisi distingue la ricognizione del dato positivo dall\u2019interpretazione, che il testo segnala come lettura di chi scrive, e colloca le proposte nel par. 9. Per l\u2019iter si utilizzano la relazione illustrativa dello schema e il parere del Garante per la protezione dei dati personali (par. 3). Quanto al lessico, il termine \u201ccompetenza\u201d, riferito alla persona, ne designa la capacit\u00e0, mentre per la sfera di azione di un ufficio si usa il termine \u201cattribuzioni\u201d. La \u201csorveglianza umana\u201d \u00e8 la funzione disciplinata dagli articoli 14 e 26 del regolamento, dedicati rispettivamente alla progettazione dei sistemi ad alto rischio e agli obblighi dei <em>deployer<\/em>. Il \u201ccontrollo umano\u201d \u00e8 la nozione pi\u00f9 ampia, comprensiva di ogni intervento della persona nella decisione, e la \u201cvigilanza\u201d \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 delle autorit\u00e0 sugli operatori. L\u2019analisi \u00e8 condotta a prima lettura, in assenza di prassi applicativa e prima dell\u2019adozione di gran parte degli atti attuativi. La disciplina europea dei sistemi ad alto rischio, cui il decreto rinvia, si applicher\u00e0 dal 2 dicembre 2027 e, per i sistemi incorporati in prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell\u2019allegato I, sezione A, dal 2 agosto 2028<a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">2) L\u2019alfabetizzazione e la competenza di chi sorveglia nel diritto dell\u2019Unione<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 3, punto 56, del regolamento UE 2024\/1689, che reca le definizioni, descrive l\u2019alfabetizzazione in materia di IA come un insieme di capacit\u00e0 e conoscenze pi\u00f9 ampio della sola abilit\u00e0 tecnica. Esse consentono agli operatori e alle persone interessate di procedere a una diffusione informata dei sistemi e di acquisire consapevolezza delle loro opportunit\u00e0 e dei loro rischi, compresi i danni che possono causare<a href=\"#_ftn10\" id=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel testo originario l\u2019articolo 4, dedicato all\u2019alfabetizzazione, imponeva a fornitori e <em>deployer<\/em> di adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale e di chiunque operasse per loro conto<a href=\"#_ftn11\" id=\"_ftnref11\">[11]<\/a>. La disposizione si applicava dal 2 febbraio 2025. Il regolamento UE 2026\/1744, entrato in vigore il 27 luglio 2026, l\u2019ha sostituita<a href=\"#_ftn12\" id=\"_ftnref12\">[12]<\/a>. Il nuovo paragrafo 1 stabilisce che fornitori e <em>deployer<\/em> \u201cadottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell\u2019alfabetizzazione in materia di IA\u201d del personale e delle altre persone che operano per loro conto. Precisa poi che tale obbligo \u201cnon impone ai fornitori o ai <em>deployer<\/em> di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona\u201d. Il paragrafo 2 prevede che la Commissione e gli Stati membri \u201csostengono e agevolano gli sforzi dei fornitori e dei <em>deployer<\/em> di sistemi di IA, in particolare delle PMI\u201d, cio\u00e8 delle piccole e medie imprese. Il paragrafo 3 affida al consiglio per l\u2019IA l\u2019adozione di raccomandazioni, anche mediante obiettivi comuni<a href=\"#_ftn13\" id=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il considerando 8 del regolamento modificativo espone le ragioni della riforma dell\u2019articolo 4. Un obbligo rigoroso di garantire un livello sufficiente \u00e8 parso inadatto alla variet\u00e0 degli operatori e fonte di oneri di conformit\u00e0, specie per le imprese pi\u00f9 piccole. L\u2019alfabetizzazione \u201cdovrebbe essere una priorit\u00e0 strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni\u201d. Il sostegno pubblico pu\u00f2 consistere nell\u2019offerta di formazione e nella diffusione di buone pratiche, anche alla luce dei quadri europei delle competenze. Il medesimo considerando colloca lo sviluppo dell\u2019alfabetizzazione lungo un arco che muove \u201cdall\u2019istruzione e dalla formazione\u201d e prosegue \u201ccon l\u2019apprendimento permanente\u201d<a href=\"#_ftn14\" id=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riforma incide sull\u2019analisi sotto tre profili. L\u2019obbligo degli operatori permane e muta contenuto, perch\u00e9 alla garanzia di un livello subentra il dovere di predisporre misure di sostegno, la cui adeguatezza si misura sul contesto. Compare poi un compito di sostegno degli Stati membri, assente nel testo originario, e resta fermo, infine, il dovere di presidio. L\u2019articolo 99, sulle sanzioni, esclude l\u2019articolo 4 dalle disposizioni la cui violazione comporta una sanzione pecuniaria determinata dal regolamento. Il suo paragrafo 1 impone per\u00f2 agli Stati membri di stabilire sanzioni e altre misure di esecuzione per le violazioni commesse dagli operatori. Tali misure possono includere anche \u201cavvertimenti e misure non pecuniarie\u201d, e le sanzioni devono essere effettive e dissuasive, in misura proporzionata alla violazione<a href=\"#_ftn15\" id=\"_ftnref15\">[15]<\/a>. Il presidio della violazione dell\u2019articolo 4 \u00e8 dunque dovuto, e la scelta del suo tipo spetta agli Stati membri. Fa eccezione il perimetro dell\u2019ufficio per l\u2019IA, istituito presso la Commissione. L\u2019articolo 75, paragrafo 1, sulla vigilanza del mercato, gli conferisce in via esclusiva il controllo dei sistemi basati su modelli di IA per finalit\u00e0 generali, quando modello e sistema provengono dallo stesso fornitore o da fornitori della medesima impresa. Le sue attribuzioni si estendono ai sistemi integrati nelle piattaforme e nei motori di ricerca <em>online<\/em> di dimensioni molto grandi. Per i relativi fornitori l\u2019articolo 75 quater, dedicato alle decisioni di inosservanza e alle penalit\u00e0 di mora, assoggetta alle sanzioni pecuniarie dell\u2019articolo 99, paragrafo 4, la violazione di qualsiasi disposizione applicabile, comprese quelle estranee all\u2019elenco di quel paragrafo, tra le quali l\u2019articolo 4. Per gli altri operatori le indicazioni della Commissione attribuiscono la vigilanza sull\u2019articolo 4 alle autorit\u00e0 nazionali di vigilanza del mercato ed escludono la necessit\u00e0 di attestati e di un livello determinato di alfabetizzazione<a href=\"#_ftn16\" id=\"_ftnref16\">[16]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La competenza richiesta a chi sorveglia i sistemi ad alto rischio segue un regime diverso, che il regolamento modificativo ha lasciato intatto nel contenuto e ha differito nel tempo. L\u2019articolo 14, sulla sorveglianza umana, esige che tali sistemi siano progettati per una supervisione efficace. Le persone incaricate devono essere poste in condizione, ove opportuno e proporzionato, di comprenderne capacit\u00e0 e limiti e di restare consapevoli della tendenza a fare eccessivo affidamento sull\u2019<em>output<\/em>, cio\u00e8 della \u201cdistorsione dell\u2019automazione\u201d. Devono poi saper interpretare correttamente l\u2019<em>output<\/em> e poter decidere di ignorarlo o di rinunciare al sistema<a href=\"#_ftn17\" id=\"_ftnref17\">[17]<\/a>. Devono infine poter intervenire sul suo funzionamento o arrestarlo in condizioni di sicurezza. L\u2019articolo 26, paragrafo 2, completa la disciplina sul versante dell\u2019utilizzatore e impone ai <em>deployer<\/em> di affidare la sorveglianza a persone dotate dei requisiti gi\u00e0 ricordati (par. 1). La violazione degli obblighi dei <em>deployer<\/em> rientra tra quelle sanzionate dal regolamento<a href=\"#_ftn18\" id=\"_ftnref18\">[18]<\/a>. Questi obblighi appartengono al capo III, sezioni 2 e 3, dedicato ai sistemi ad alto rischio. Si applicheranno dal 2 dicembre 2027 ai sistemi dell\u2019allegato III, che elenca gli ambiti di impiego ad alto rischio, e dal 2 agosto 2028 ai sistemi incorporati in prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell\u2019allegato I, sezione A<a href=\"#_ftn19\" id=\"_ftnref19\">[19]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne risulta un assetto a due livelli. Il primo \u00e8 un\u2019alfabetizzazione generale, dovuta da tutti gli operatori come obbligo di mezzi a bassa intensit\u00e0, il cui presidio spetta di regola agli Stati membri. Il secondo \u00e8 una competenza qualificata, dovuta per la sorveglianza dei sistemi ad alto rischio e assistita da una sanzione pecuniaria determinata dal regolamento, che operer\u00e0 dal dicembre 2027. Il decreto n. 179 del 2026 interviene nello spazio che separa i due livelli<a href=\"#_ftn20\" id=\"_ftnref20\">[20]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su tale spazio grava una riserva formulata in dottrina, con cui la tesi si misura nel par. 9. Il sistema automatico, inserito in un processo decisionale umano, tende nel tempo a \u201ccatturare la decisione stessa\u201d<a href=\"#_ftn21\" id=\"_ftnref21\">[21]<\/a>. Per l\u2019amministrazione si \u00e8 rilevato il rischio che il funzionario si ancori alla proposta della macchina e manchi delle competenze necessarie a verificarla. Si \u00e8 parlato in proposito di una \u201cillusione di controllo\u201d, nella quale il decisore apparente svolge funzioni soltanto confermative<a href=\"#_ftn22\" id=\"_ftnref22\">[22]<\/a>. Sulla base della letteratura empirica si \u00e8 sostenuto che le persone falliscono nelle funzioni di controllo loro richieste. Le politiche fondate sulla sorveglianza umana rischierebbero cos\u00ec di legittimare sistemi difettosi e di spostare la responsabilit\u00e0 sugli operatori<a href=\"#_ftn23\" id=\"_ftnref23\">[23]<\/a>. Altri, muovendo dalle stesse evidenze, considerano aperta la questione e insistono sulle condizioni istituzionali del controllo<a href=\"#_ftn24\" id=\"_ftnref24\">[24]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una proposta teorica recente offre un criterio per ordinare il dibattito. Una persona esercita una sorveglianza efficace quando dispone del potere causale di incidere sull\u2019esito e di un accesso conoscitivo sufficiente alla situazione in cui decide. Le occorrono poi la capacit\u00e0 di dare seguito alla scelta compiuta e intenzioni coerenti con il proprio ruolo. La competenza \u00e8 strettamente legata a tali condizioni, e i suoi autori riconducono l\u2019articolo 26, paragrafo 2, all\u2019accesso conoscitivo e al potere causale. Il criterio chiarisce il rapporto tra due requisiti che il regolamento tiene distinti. L\u2019autorit\u00e0 assicura a chi sorveglia il potere di incidere sulla decisione, e la competenza gli assicura la conoscenza necessaria a esercitarlo<a href=\"#_ftn25\" id=\"_ftnref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">3) La legge n. 132 del 2025 e i decreti attuativi<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, ha dettato i principi nazionali della materia e ha conferito al Governo le deleghe per l\u2019adeguamento al regolamento europeo<a href=\"#_ftn26\" id=\"_ftnref26\">[26]<\/a>. Tra i principi generali rileva il canone dell\u2019articolo 3, comma 3, secondo cui sistemi e modelli sono sviluppati e applicati nel rispetto dell\u2019autonomia e del potere decisionale dell\u2019uomo, assicurando la sorveglianza e l\u2019intervento umano. Rileva inoltre la clausola del comma 5, per la quale la legge \u201cnon produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024\/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalit\u00e0 generali\u201d<a href=\"#_ftn27\" id=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le disposizioni di settore declinano il canone in pi\u00f9 riserve di decisione umana. Nell\u2019attivit\u00e0 giudiziaria l\u2019articolo 15 riserva sempre al magistrato l\u2019interpretazione e l\u2019applicazione della legge. Al magistrato spettano anche la valutazione dei fatti e delle prove e l\u2019adozione dei provvedimenti<a href=\"#_ftn28\" id=\"_ftnref28\">[28]<\/a>. Nelle pubbliche amministrazioni l\u2019articolo 14 assegna all\u2019IA una funzione strumentale e di supporto all\u2019attivit\u00e0 provvedimentale, e la persona resta l\u2019unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti. Le amministrazioni adottano misure tecniche e organizzative per un utilizzo responsabile e vi affiancano misure formative volte a sviluppare le capacit\u00e0 trasversali degli utilizzatori, con le risorse disponibili a legislazione vigente<a href=\"#_ftn29\" id=\"_ftnref29\">[29]<\/a>. Nelle professioni intellettuali l\u2019articolo 13 limita l\u2019uso dei sistemi alle attivit\u00e0 strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale. Il professionista comunica al cliente le informazioni sui sistemi utilizzati con un linguaggio chiaro e semplice, che deve risultare anche esaustivo<a href=\"#_ftn30\" id=\"_ftnref30\">[30]<\/a>. Per il lavoro l\u2019articolo 11 esige un impiego sicuro e trasparente dell\u2019IA, rispettoso della dignit\u00e0 umana, e rinvia alla disciplina sulle condizioni di lavoro per gli obblighi di informazione verso il lavoratore<a href=\"#_ftn31\" id=\"_ftnref31\">[31]<\/a>. L\u2019articolo 12 affida infine a un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche la promozione della formazione di lavoratori e datori di lavoro<a href=\"#_ftn32\" id=\"_ftnref32\">[32]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste disposizioni presuppongono la competenza del decisore e ne rimettono la costruzione alle deleghe. L\u2019articolo 24 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o pi\u00f9 decreti legislativi di adeguamento al regolamento. Sul versante della vigilanza i criteri direttivi riguardano i poteri delle autorit\u00e0 designate e l\u2019adeguamento del quadro sanzionatorio, \u201civi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili\u201d. Consentono altres\u00ec le modifiche della normativa vigente \u201cnecessarie al corretto e integrale adeguamento\u201d. Sul versante formativo prevedono percorsi di alfabetizzazione sull\u2019utilizzo dei sistemi e percorsi analoghi a cura degli ordini professionali e delle associazioni. Per i professionisti contemplano la possibilit\u00e0 di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilit\u00e0 e dei rischi connessi all\u2019uso dei sistemi. Per la scuola prevedono il potenziamento nei curricoli delle competenze legate alle discipline STEM (<em>Science, Technology, Engineering and Mathematics<\/em>, discipline scientifiche e tecnologiche) e delle competenze artistiche. Nei corsi universitari e nelle istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) prevedono attivit\u00e0 formative per la comprensione tecnica e l\u2019utilizzo consapevole delle tecnologie. Lo stesso criterio si estende agli ITS Academy (istituti tecnologici superiori). Per tutti questi percorsi esso richiede anche la corretta interpretazione di ci\u00f2 che i sistemi producono, dalle previsioni alle decisioni. Un ulteriore criterio valorizza la ricerca e il trasferimento tecnologico<a href=\"#_ftn33\" id=\"_ftnref33\">[33]<\/a>. La delega formativa figurava gi\u00e0 nel disegno di legge governativo, che prevedeva percorsi di formazione e alfabetizzazione presso gli ordini professionali e all\u2019interno dei corsi di studio<a href=\"#_ftn34\" id=\"_ftnref34\">[34]<\/a>. L\u2019articolo 16 contiene una delega distinta, rubricata \u201cDelega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l\u2019addestramento di sistemi di intelligenza artificiale\u201d, con criteri e procedimento propri<a href=\"#_ftn35\" id=\"_ftnref35\">[35]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La delega dell\u2019articolo 24 ha trovato un primo esercizio nel decreto legislativo n. 160 del 2026, entrato in vigore il 30 settembre 2026. L\u2019articolo 3 di quel decreto, sui sistemi impiegati dalle Forze di polizia, esige una \u201crevisione umana qualificata\u201d dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati. Per i sistemi ad alto rischio impone altres\u00ec una sorveglianza umana effettiva e conforme all\u2019articolo 14 del regolamento, affidata a personale che possieda \u201cle necessarie competenze e formazione\u201d<a href=\"#_ftn36\" id=\"_ftnref36\">[36]<\/a>. L\u2019articolo 6 prevede corsi specifici presso gli istituti di formazione delle Forze di polizia. Tali corsi assicurano, \u201cin attuazione dell\u2019articolo 4 del regolamento IA\u201d, cinque risultati formativi minimi. Tra questi figurano la conoscenza dei limiti e degli errori dei sistemi, compresi i <em>bias<\/em>, e la capacit\u00e0 di interpretarne criticamente gli <em>output<\/em>. Completa il quadro la consapevolezza del ruolo della \u201csorveglianza umana qualificata\u201d. Il comma 3 impone di assicurare una parte di quei risultati nei corsi dedicati ai sistemi ad alto rischio in uso, e lega cos\u00ec la formazione alla sorveglianza<a href=\"#_ftn37\" id=\"_ftnref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto n. 160 del 2026 ha esercitato anche la delega penale dell\u2019articolo 24, comma 3, il cui criterio direttivo chiedeva di tener conto del \u201clivello effettivo di controllo\u201d dei sistemi da parte dell\u2019agente. L\u2019articolo 437-bis del codice penale, introdotto dall\u2019articolo 12, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette di adottare le misure di sicurezza dei sistemi ad alto rischio o le misure di sorveglianza umana, quando dall\u2019omissione deriva pericolo per la vita o per l\u2019incolumit\u00e0 pubblica o individuale. Se il fatto \u00e8 commesso per colpa grave la pena \u00e8 ridotta. La stessa disposizione punisce con le pene del primo comma l\u2019utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana. La pena \u00e8 pi\u00f9 grave se dal fatto deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato, e l\u2019ente risponde del delitto ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001<a href=\"#_ftn38\" id=\"_ftnref38\">[38]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso decreto introduce strumenti processuali per il risarcimento dei danni cagionati nell\u2019utilizzo di sistemi di IA. Nelle relative azioni il giudice pu\u00f2 ordinare l\u2019esibizione degli elementi di prova sul funzionamento del sistema, tra i quali rientrano le informazioni sui parametri e sulle modalit\u00e0 della sorveglianza umana. Se la parte disattende l\u2019ordine in modo ingiustificato, il giudice pu\u00f2 desumerne argomenti di prova. Per la documentazione tipizzata, valutato ogni altro elemento, egli ritiene ammessi i fatti allegati dall\u2019istante<a href=\"#_ftn39\" id=\"_ftnref39\">[39]<\/a>. Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi previsti dal regolamento, l\u2019articolo 18 presume il nesso di causalit\u00e0 tra la violazione e il danno, salva la prova contraria. L\u2019articolo 19 precisa che la conformit\u00e0 al regolamento, anche se certificata, lascia aperta la responsabilit\u00e0 del convenuto<a href=\"#_ftn40\" id=\"_ftnref40\">[40]<\/a>. La formula dell\u2019articolo 18 presuppone tuttavia che il danno derivi dalla violazione, e lascia incerto ci\u00f2 che il danneggiato deve provare. Il criterio di delega chiedeva poi di regolare l\u2019onere della prova tenendo conto della classificazione dei sistemi e dei relativi obblighi. Ad avviso di chi scrive la presunzione opera quindi con maggiore sicurezza per gli obblighi a contenuto determinato, come quello di affidare la sorveglianza a persone competenti<a href=\"#_ftn41\" id=\"_ftnref41\">[41]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo schema del decreto n. 179 in via preliminare il 10 giugno 2026. Lo schema \u00e8 stato trasmesso alle Camere all\u2019inizio di luglio come Atto del Governo n. 421 e contava 51 articoli in cinque capi<a href=\"#_ftn42\" id=\"_ftnref42\">[42]<\/a>. Il 14 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con quattro condizioni e un\u2019osservazione<a href=\"#_ftn43\" id=\"_ftnref43\">[43]<\/a>. La deliberazione definitiva risale al 4 agosto 2026. Il decreto \u00e8 stato emanato il 7 ottobre 2026, tre giorni prima della scadenza del termine annuale di delega, e pubblicato il giorno successivo<a href=\"#_ftn44\" id=\"_ftnref44\">[44]<\/a>. Lo schema \u00e8 stato deliberato durante l\u2019iter del regolamento modificativo, mentre il testo definitivo segue la sua entrata in vigore. Una formula del decreto sembra riflettere il testo originario dell\u2019articolo 4 europeo (par. 5). Il testo definitivo conta 54 articoli e accoglie tre delle condizioni poste dal Garante. Esse riguardano i poteri di indirizzo dell\u2019Autorit\u00e0 e la procedura delle sanzioni da essa irrogate. Riguardano poi la sua partecipazione alle riunioni dell\u2019organo di gestione dello spazio di sperimentazione<a href=\"#_ftn45\" id=\"_ftnref45\">[45]<\/a>. Il testo menziona anche le valutazioni delle prestazioni tra le decisioni riservate alla persona fisica, in linea con l\u2019osservazione con cui il Garante chiedeva di estendere la riserva alle decisioni di carattere valutativo<a href=\"#_ftn46\" id=\"_ftnref46\">[46]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La struttura riflette il titolo. Il Capo I reca le definizioni, e il Capo II disciplina i poteri delle autorit\u00e0 negli articoli da 2 a 35, ripartiti in otto sezioni. Il Capo III, negli articoli da 36 a 51, reca la rubrica \u201cIntelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanit\u00e0 e la pubblica amministrazione\u201d. Il Capo IV, negli articoli 52 e 53, tutela come segreti commerciali le informazioni aziendali relative all\u2019addestramento dei sistemi, e il Capo V contiene, all\u2019articolo 54, la clausola di invarianza finanziaria. L\u2019articolo 2 definisce l\u2019oggetto del decreto con riguardo ai poteri delle autorit\u00e0 e al coordinamento con la normativa settoriale, e lascia fuori il Capo III e il Capo IV, sicch\u00e9 l\u2019unit\u00e0 dell\u2019atto \u00e8 opera dell\u2019interprete<a href=\"#_ftn47\" id=\"_ftnref47\">[47]<\/a>. Il rinvio alla disciplina secondaria ne condiziona la lettura. Secondo un computo di chi scrive, almeno venticinque previsioni rimettono l\u2019attuazione ad atti successivi di varia natura, con termini che, ove fissati, vanno da novanta giorni a dodici mesi dall\u2019entrata in vigore, e dunque dal 21 gennaio al 23 ottobre 2027<a href=\"#_ftn48\" id=\"_ftnref48\">[48]<\/a>. Il piano sull\u2019emergenza educativa dispone di 100&nbsp;milioni di euro a valere su un programma nazionale, mentre per ogni altra attivit\u00e0 le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente<a href=\"#_ftn49\" id=\"_ftnref49\">[49]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">4) Le autorit\u00e0 di vigilanza e il presidio dell\u2019articolo 4<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto conferma le designazioni della legge n. 132 del 2025. L\u2019articolo 20 di quella legge, sulle autorit\u00e0 nazionali per l\u2019IA, individua nell\u2019AgID (Agenzia per l\u2019Italia digitale) l\u2019autorit\u00e0 di notifica. Individua poi nell\u2019ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) l\u2019autorit\u00e0 di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico, facendo salvo il ruolo delle autorit\u00e0 del settore finanziario sui sistemi ad alto rischio dei rispettivi ambiti. L\u2019articolo 5 del decreto, sulle autorit\u00e0 di vigilanza del mercato, aggiunge il Garante per la protezione dei dati personali, che opera nei limiti dell\u2019articolo 74, paragrafo 8, del regolamento, relativo alla vigilanza delle autorit\u00e0 di protezione dei dati su determinati sistemi ad alto rischio<a href=\"#_ftn50\" id=\"_ftnref50\">[50]<\/a>. Il Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri pu\u00f2 fornire indirizzi unitari per la stipula degli accordi tra amministrazioni e per l\u2019adozione degli atti di indirizzo<a href=\"#_ftn51\" id=\"_ftnref51\">[51]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nesso tra competenza ed esercizio della funzione vale anche per chi vigila sugli operatori. L\u2019articolo 70, paragrafo 3, del regolamento, sulle autorit\u00e0 nazionali competenti, impone agli Stati membri di assicurare risorse adeguate e, in particolare, personale capace di comprendere a fondo le tecnologie di IA e il calcolo dei dati che esse impiegano. Gli Stati membri valutano e aggiornano ogni anno, se necessario, i requisiti di competenze e risorse<a href=\"#_ftn52\" id=\"_ftnref52\">[52]<\/a>. La clausola di invarianza dell\u2019articolo 54 si concilia con difficolt\u00e0 con questa previsione. Il Garante ha giudicato insufficienti le proprie risorse rispetto ai nuovi compiti<a href=\"#_ftn53\" id=\"_ftnref53\">[53]<\/a>. L\u2019articolo 25, sulla devoluzione dei proventi delle sanzioni, li destina in via prioritaria alle funzioni delle due agenzie. La misura attenua il problema in parte e lega il finanziamento all\u2019esito dell\u2019attivit\u00e0 repressiva<a href=\"#_ftn54\" id=\"_ftnref54\">[54]<\/a>. I profili relativi all\u2019indipendenza delle autorit\u00e0 designate sono estranei a questa indagine<a href=\"#_ftn55\" id=\"_ftnref55\">[55]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo spazio di sperimentazione normativa serve anche la competenza del regolatore. L\u2019articolo 26 del decreto istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l\u2019IA, previsto dall\u2019articolo 57 del regolamento, sotto la vigilanza diretta di AgID e ACN<a href=\"#_ftn56\" id=\"_ftnref56\">[56]<\/a>. Il Gruppo operativo che lo gestisce coinvolge universit\u00e0 o centri di ricerca per specifiche esigenze di valutazione tecnica, e l\u2019articolo 45 consente l\u2019assegnazione temporanea di docenti e ricercatori alle autorit\u00e0<a href=\"#_ftn57\" id=\"_ftnref57\">[57]<\/a>. La letteratura descrive lo spazio anzitutto come un esperimento per le autorit\u00e0, che vi apprendono operando e che spesso dispongono al proprio interno di competenze insufficienti<a href=\"#_ftn58\" id=\"_ftnref58\">[58]<\/a>. L\u2019amministrazione vi acquisisce una capacit\u00e0 conoscitiva propria, necessaria nei settori a elevata complessit\u00e0 tecnica<a href=\"#_ftn59\" id=\"_ftnref59\">[59]<\/a>. La sua efficacia dipender\u00e0 dalle risorse, poich\u00e9 la partecipazione al Gruppo operativo \u00e8 gratuita<a href=\"#_ftn60\" id=\"_ftnref60\">[60]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 23 del decreto, sulle sanzioni amministrative pecuniarie, riproduce la scala del regolamento. La violazione dei divieti comporta una sanzione fino a 35&nbsp;milioni di euro o, se superiore, fino al 7&nbsp;% del fatturato mondiale annuo. La violazione degli obblighi degli operatori comporta una sanzione fino a 15&nbsp;milioni o al 3&nbsp;%. La fornitura di informazioni scorrette agli organismi notificati o alle autorit\u00e0 comporta una sanzione fino a 7,5&nbsp;milioni o all\u20191&nbsp;%<a href=\"#_ftn61\" id=\"_ftnref61\">[61]<\/a>. Dove il regolamento lascia indeterminata la fascia, l\u2019articolo 99, paragrafo 1, rimette agli Stati membri la scelta del tipo di presidio. Il legislatore delegato ha incluso nella seconda fascia gli obblighi di segnalazione degli incidenti gravi, previsti dall\u2019articolo 73 del regolamento. Vi ha incluso anche gli obblighi relativi alla procedura dell\u2019articolo 80, che riguarda i sistemi classificati dal fornitore come estranei all\u2019alto rischio. Ha poi introdotto una fascia autonoma, fino a un milione di euro o allo 0,5&nbsp;% del fatturato, per la valutazione d\u2019impatto sui diritti fondamentali dell\u2019articolo 27 e per il diritto alla spiegazione dell\u2019articolo 86<a href=\"#_ftn62\" id=\"_ftnref62\">[62]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 23 tace sull\u2019articolo 4 del regolamento, la cui violazione dispone tuttavia di un presidio. L\u2019articolo 19, comma 2, sui principi generali del sistema sanzionatorio, dichiara di attuare l\u2019articolo 99, paragrafo 1, e include tra i poteri sanzionatori gli avvertimenti e le misure dell\u2019articolo 22, \u201capplicabili in caso di violazione del regolamento IA\u201d. L\u2019articolo 22, rubricato \u201cMisure sanzionatorie non pecuniarie\u201d, si applica alle violazioni di scarsa offensivit\u00e0 o pericolosit\u00e0 \u201ce in linea con i criteri richiamati all\u2019articolo 23, comma 6\u201d. L\u2019autorit\u00e0 pu\u00f2 ordinare di eliminare l\u2019infrazione, anche indicando le misure da adottare, e, se l\u2019infrazione \u00e8 cessata, pu\u00f2 disporne la dichiarazione pubblica. Le misure operano in alternativa alla sanzione pecuniaria, e l\u2019inosservanza dell\u2019ordine comporta le sanzioni dell\u2019articolo 23, aumentate rispetto all\u2019importo previsto \u201cper la violazione originaria\u201d. Gli avvertimenti restano privi di una disciplina propria<a href=\"#_ftn63\" id=\"_ftnref63\">[63]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019interpretazione conforme all\u2019articolo 99, paragrafo 1, che esige un presidio per ogni violazione commessa dagli operatori, spinge a estendere l\u2019articolo 22 all\u2019obbligo di alfabetizzazione. La sostengono la formula generale dell\u2019articolo 19, comma 2, e l\u2019apertura dell\u2019articolo 22 alle violazioni \u201cdel regolamento IA\u201d. L\u2019estensione incontra per\u00f2 due limiti. Le misure dell\u2019articolo 22 operano \u201cin alternativa\u201d alle sanzioni pecuniarie dell\u2019articolo 23, che per l\u2019articolo 4 mancano. La dichiarazione pubblica \u00e8 inoltre qualificata come sanzione e soggiace al principio di legalit\u00e0 della legge n. 689 del 1981, che l\u2019articolo 24, comma 10, richiama<a href=\"#_ftn64\" id=\"_ftnref64\">[64]<\/a>. Ad avviso di chi scrive l\u2019estensione regge soltanto per l\u2019ordine di eliminare l\u2019infrazione, che ha natura correttiva. L\u2019autorit\u00e0 potr\u00e0 dunque ordinare a fornitori e <em>deployer<\/em> di adottare le misure di sostegno richieste dall\u2019articolo 4. L\u2019inosservanza dell\u2019ordine resterebbe per\u00f2 priva della sanzione prevista dall\u2019articolo 22, comma 2, perch\u00e9 manca un importo cui commisurare l\u2019aumento. Le misure dell\u2019articolo 22 presuppongono infine una violazione di scarsa offensivit\u00e0, e le violazioni pi\u00f9 gravi dell\u2019articolo 4 ne resterebbero escluse, con esito paradossale<a href=\"#_ftn65\" id=\"_ftnref65\">[65]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 incerto anche l\u2019impiego, per un obbligo organizzativo come quello dell\u2019articolo 4, dei poteri che gli articoli 15 e 16 del decreto, sulla vigilanza esercitata dall\u2019ACN, attribuiscono all\u2019Agenzia mediante rinvio agli articoli 14 e 16 del regolamento UE 2019\/1020, sulla vigilanza del mercato e sulla conformit\u00e0 dei prodotti<a href=\"#_ftn66\" id=\"_ftnref66\">[66]<\/a>. Nel perimetro nazionale il presidio amministrativo dell\u2019articolo 4 \u00e8 dunque debole, e la responsabilit\u00e0 civile lo integra in misura incerta. La presunzione dell\u2019articolo 18 del decreto n. 160 del 2026 si riferisce alla violazione di qualsiasi obbligo del regolamento (par. 3). Dopo la riforma l\u2019articolo 4 chiede misure di sostegno e \u201cnon impone\u201d un livello specifico di alfabetizzazione, sicch\u00e9 la sua violazione si presta a un accertamento difficile. Il presidio civile, in ogni caso, opera soltanto dopo il danno e lascia scoperta la prevenzione<a href=\"#_ftn67\" id=\"_ftnref67\">[67]<\/a>. La mancata previsione di una sanzione pecuniaria costituisce comunque una scelta nazionale, compiuta nel margine che il regolamento lascia agli Stati membri. Il nuovo testo dell\u2019articolo 99, paragrafo 1, menziona infatti le sanzioni pecuniarie tra le misure possibili, accanto ad \u201cavvertimenti e misure non pecuniarie\u201d<a href=\"#_ftn68\" id=\"_ftnref68\">[68]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge tedesca di attuazione, approvata dal Bundestag prima dell\u2019adozione del regolamento modificativo, ha compiuto una scelta convergente. Essa conferisce alle autorit\u00e0 di vigilanza del mercato i poteri previsti dall\u2019articolo 14 del regolamento UE 2019\/1020. Prevede sanzioni nazionali fino a 50.000&nbsp;euro per alcune violazioni, tra le quali quelle relative alla valutazione d\u2019impatto sui diritti fondamentali e al diritto alla spiegazione, e lascia l\u2019articolo 4 estraneo a tali sanzioni. Le sue sanzioni rinviano al regolamento nella versione originaria del 13 giugno 2024<a href=\"#_ftn69\" id=\"_ftnref69\">[69]<\/a>. La Bundesnetzagentur, autorit\u00e0 federale di vigilanza del mercato, esclude nelle proprie indicazioni la necessit\u00e0 di certificazioni e di controlli preventivi periodici. La stessa autorit\u00e0 qualifica la carenza di alfabetizzazione come possibile violazione di un dovere di diligenza, in particolare quando ne deriva un danno. In entrambi gli ordinamenti l\u2019alfabetizzazione \u00e8 affidata ai poteri generali dell\u2019autorit\u00e0 pi\u00f9 che alla sanzione pecuniaria. La scelta italiana trova dunque riscontro almeno nell\u2019ordinamento tedesco, e il confronto ne conferma il limite comune, quello di un presidio che interviene soprattutto dopo il danno<a href=\"#_ftn70\" id=\"_ftnref70\">[70]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La competenza qualificata dispone invece di una sanzione pecuniaria dove \u00e8 requisito della sorveglianza. L\u2019articolo 23, comma 2, richiama gli obblighi dei <em>deployer<\/em> e riproduce cos\u00ec l\u2019articolo 99, paragrafo 4, lettera e), del regolamento. Il richiamo comprende il dovere di affidare la sorveglianza umana a persone competenti e formate, che sar\u00e0 sanzionabile dal 2 dicembre 2027 e, per i sistemi incorporati in prodotti soggetti all\u2019allegato I, sezione A, dal 2 agosto 2028. Il capo XII del regolamento, sulle sanzioni, si applica dal 2 agosto 2025, e la disciplina nazionale giunge oltre un anno dopo. Fino all\u2019applicazione degli obblighi relativi all\u2019alto rischio l\u2019apparato sanzionatorio operer\u00e0 soprattutto per i divieti e per gli obblighi di trasparenza<a href=\"#_ftn71\" id=\"_ftnref71\">[71]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sorveglianza dispone anche di un presidio penale. L\u2019articolo 437-bis del codice penale punisce l\u2019utilizzatore professionale che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, quando ne deriva pericolo per la vita o per l\u2019incolumit\u00e0 pubblica o individuale (par. 3). Il primo comma, riferito a chiunque ometta misure di sorveglianza, punisce anche la colpa grave. La previsione dedicata all\u2019utilizzatore professionale suggerisce per\u00f2 che per il <em>deployer<\/em> rilevi soltanto l\u2019omissione intenzionale, e la questione attende la giurisprudenza. Il criterio di delega richiedeva poi un pericolo concreto, e la fattispecie va letta in conformit\u00e0. Ad avviso di chi scrive l\u2019affidamento consapevole della sorveglianza a persone del tutto prive della competenza necessaria pu\u00f2 integrare l\u2019omissione, perch\u00e9 lascia la sorveglianza priva di effettivit\u00e0. Il principio di tassativit\u00e0 ne impone per\u00f2 una lettura restrittiva, limitata ai casi di incompetenza manifesta. La fattispecie omissiva presuppone infine l\u2019obbligo europeo di sorveglianza, che per i sistemi dell\u2019allegato III decorre dal 2 dicembre 2027. La differenza di trattamento conferma l\u2019assetto a due livelli. Il <em>deployer<\/em> che affida la sorveglianza di un sistema ad alto rischio a persone prive della competenza necessaria incorre in una sanzione pecuniaria e, nei casi pi\u00f9 gravi, in responsabilit\u00e0 penale. Fuori dal perimetro dell\u2019ufficio per l\u2019IA, la mancata alfabetizzazione di chi usa un sistema qualsiasi \u00e8 affidata a presidi deboli o successivi al danno<a href=\"#_ftn72\" id=\"_ftnref72\">[72]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">5) Quattro modelli di intensit\u00e0 precettiva<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Capo III accompagna la persona dal primo ciclo di istruzione alla formazione continua, lungo un arco analogo a quello descritto dal considerando 8 del regolamento modificativo. Le sue disposizioni hanno forza diversa e possono essere ordinate in quattro modelli, costruiti su due variabili. La prima \u00e8 la forza del precetto, che cresce dall\u2019attribuzione di una facolt\u00e0 fino all\u2019obbligo di assicurare contenuti formativi determinati. La seconda riguarda la verifica e le conseguenze dell\u2019inadempimento. I modelli descrivono la tecnica prevalente in ciascun segmento, e nello stesso articolo possono convivere commi riconducibili a modelli diversi. Il terzo e il quarto modello condividono la tipizzazione di contenuti minimi e si distinguono per le conseguenze dell\u2019inadempimento. Nel terzo esse si esauriscono nel monitoraggio e negli incentivi, come accade per universit\u00e0 e istituzioni AFAM, o mancano del tutto, come accade per la giustizia e per le Forze di polizia. Nel quarto l\u2019obbligo si innesta su un ordinamento di settore dotato di poteri disciplinari o sanzionatori. La classificazione comprende anche disposizioni di alfabetizzazione generale, estranee alla competenza di chi decide. Esse rilevano per la tesi in due modi. Formano il bacino di conoscenze cui la competenza qualificata attinge, e la loro intensit\u00e0 precettiva misura quanto il decreto si affidi a strumenti promozionali. La Tabella 1 offre il quadro e include per completezza la disposizione omologa del decreto n. 160 del 2026<a href=\"#_ftn73\" id=\"_ftnref73\">[73]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Tabella 1 \u2013 Le disposizioni formative del d.lgs. n. 179 del 2026 e dell\u2019art. 6 del d.lgs. n. 160 del 2026 per modello di intensit\u00e0 precettiva (elaborazione di chi scrive)<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Modello<\/strong><\/td><td><strong>Disposizioni<\/strong><\/td><td><strong>Destinatari<\/strong><\/td><td><strong>Tecnica normativa<\/strong><\/td><td><strong>Verifica o conseguenze<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Facoltizzante<\/td><td>Art. 36, commi 1 e 2; art. 38, commi 6 e 8; art. 39, comma 3; art. 43, comma 2<\/td><td>Istituzioni scolastiche, Uffici scolastici regionali, regioni, Centri provinciali per l\u2019istruzione degli adulti, ordini e associazioni<\/td><td>Attribuzione di facolt\u00e0 (\u201cpossono promuovere\u201d, \u201cpossono favorire\u201d, \u201cpossono stipulare\u201d)<\/td><td>Assente<\/td><\/tr><tr><td>Programmatorio<\/td><td>Art. 36, commi da 3 a 6; art. 37; art. 38, commi da 1 a 4; art. 39, commi 1, 2 e 4; art. 40; art. 43, comma 1; art. 44, comma 8; art. 50<\/td><td>Ministeri dell\u2019istruzione e del lavoro; Ministro per la pubblica amministrazione; scuole; Centri provinciali per l\u2019istruzione degli adulti; universit\u00e0, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM; ITS Academy; Comitato per l\u2019educazione finanziaria<\/td><td>Obblighi di adottare atti, piani o iniziative e di promuovere percorsi<\/td><td>Novanta giorni per gli atti degli artt. 37 e 38; inerzia priva di conseguenze; risultati privi di verifica; dotazione per il solo art. 37<\/td><\/tr><tr><td>Contenuti minimi<\/td><td>Art. 44, commi da 1 a 7; art. 46; art. 6 d.lgs. n. 160 del 2026<\/td><td>Universit\u00e0 e istituzioni AFAM; amministrazione della giustizia; Forze di polizia<\/td><td>Contenuti o risultati formativi tipizzati (\u201cassicurano\u201d, \u201ccomprendono\u201d)<\/td><td>Monitoraggio annuale e indicatori per il solo art. 44<\/td><\/tr><tr><td>Obbligo di settore<\/td><td>Art. 42, comma 3; art. 47; art. 51<\/td><td>Datori di lavoro; ordini e consigli nazionali; forme aggregative delle associazioni professionali; Commissione nazionale per la formazione continua; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali<\/td><td>Obblighi, anche con requisiti minimi, innestati su ordinamenti di settore; sei mesi per l\u2019adeguamento (artt. 47 e 51)<\/td><td>Controlli degli ordinamenti professionali e dell\u2019educazione continua in medicina; per la sicurezza sul lavoro, secondo la lettura proposta nel testo; per le associazioni, codici di condotta con sanzioni associative e conoscibilit\u00e0 dei percorsi<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo modello prevale nella disciplina rivolta agli studenti, per i quali il decreto ricorre a norme che attribuiscono facolt\u00e0. L\u2019articolo 36, sulla formazione degli studenti, prevede che le istituzioni scolastiche \u201cpossono promuovere\u201d attivit\u00e0 formative sull\u2019IA sin dal primo ciclo, in coerenza con le linee guida per l\u2019educazione civica<a href=\"#_ftn74\" id=\"_ftnref74\">[74]<\/a>. L\u2019articolo 38, sulla formazione dei docenti e degli studenti, consente agli Uffici scolastici regionali di promuovere comitati tecnico-etici territoriali, che operano attraverso reti di scuole e promuovono tra l\u2019altro un monitoraggio sull\u2019impiego dell\u2019IA nella didattica<a href=\"#_ftn75\" id=\"_ftnref75\">[75]<\/a>. Le regioni, a loro volta, \u201cpossono favorire\u201d l\u2019ampliamento dell\u2019offerta di istruzione e formazione professionale<a href=\"#_ftn76\" id=\"_ftnref76\">[76]<\/a>. La tecnica trova una spiegazione parziale nel riparto delle competenze legislative, che riserva allo Stato le norme generali sull\u2019istruzione e configura l\u2019istruzione come materia concorrente, fatta salva l\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell\u2019istruzione e della formazione professionale, rimessa alle regioni<a href=\"#_ftn77\" id=\"_ftnref77\">[77]<\/a>. Entro questi limiti il legislatore delegato ha agito sugli strumenti che l\u2019ordinamento scolastico gi\u00e0 conosce. L\u2019articolo 36 impegna il Ministero dell\u2019istruzione e del merito ad aggiornare le linee guida per le discipline STEM e per l\u2019orientamento, e dispone infine l\u2019aggiornamento delle indicazioni nazionali dei licei anche per introdurre l\u2019IA nei curricoli<a href=\"#_ftn78\" id=\"_ftnref78\">[78]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina rivolta ai docenti \u00e8 pi\u00f9 articolata. L\u2019articolo 38 prevede che la formazione del personale docente, in ingresso e in servizio, sia erogata secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale da adottare entro novanta giorni, cio\u00e8 entro il 21 gennaio 2027. La formazione mira alla conoscenza dei sistemi e delle tecniche per mitigarne rischi e distorsioni, e si estende alle competenze digitali avanzate e alla progettazione di attivit\u00e0 didattiche innovative. Lo stesso decreto ministeriale definir\u00e0 gli interventi per gli studenti, dei quali l\u2019articolo 38 indica le finalit\u00e0, e fino ad allora si applicano le linee guida ministeriali del 2025<a href=\"#_ftn79\" id=\"_ftnref79\">[79]<\/a>. L\u2019articolo 37, sull\u2019emergenza educativa, prevede un piano di formazione dei docenti contro l\u2019uso eccessivo e inconsapevole dei <em>social media<\/em>, che mira anche a prevenire le dipendenze derivanti dalle piattaforme digitali e dagli \u201cambienti relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale\u201d. \u00c8 l\u2019unica misura del decreto assistita da una dotazione<a href=\"#_ftn80\" id=\"_ftnref80\">[80]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019assetto si presta a due rilievi critici, e il primo riguarda i contenuti. La scuola riceve finalit\u00e0 generali in luogo dei contenuti minimi assistiti da un obbligo di risultato che il decreto prevede per l\u2019universit\u00e0. Gli interventi per gli studenti dipendono da un decreto ministeriale di cui il legislatore delegato ha fissato soltanto le finalit\u00e0 e, per il resto, dall\u2019iniziativa delle singole scuole, mentre il monitoraggio spetta a comitati territoriali la cui istituzione \u00e8 facoltativa<a href=\"#_ftn81\" id=\"_ftnref81\">[81]<\/a>. Il decreto riduce cos\u00ec solo in parte il rischio, segnalato in dottrina, che le linee guida ministeriali rimangano una carta di principi e producano sperimentazioni disomogenee, legate alle risorse disponibili<a href=\"#_ftn82\" id=\"_ftnref82\">[82]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo rilievo riguarda la posizione della scuola, che il decreto considera luogo di alfabetizzazione pi\u00f9 che <em>deployer<\/em>. L\u2019allegato III del regolamento qualifica invece ad alto rischio i sistemi destinati a determinare l\u2019accesso agli istituti o a valutare i risultati dell\u2019apprendimento. L\u2019articolo 5 del regolamento, sulle pratiche vietate, vieta l\u2019uso di sistemi che inferiscono le emozioni negli istituti di istruzione, salvo che per motivi medici o di sicurezza. L\u2019articolo 27 impone la valutazione d\u2019impatto sui diritti fondamentali ai <em>deployer<\/em> che sono organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici<a href=\"#_ftn83\" id=\"_ftnref83\">[83]<\/a>. Il decreto disciplina la gestione delle piattaforme soltanto per ribadire l\u2019autonomia delle scuole e per affidare ai comitati, ove istituiti, compiti di protezione dei dati<a href=\"#_ftn84\" id=\"_ftnref84\">[84]<\/a>. La formazione dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, cui spetter\u00e0 l\u2019adempimento degli obblighi dei <em>deployer<\/em>, \u00e8 affidata a regole generali. Vi provvedono l\u2019obbligo che l\u2019articolo 4 del regolamento pone alla scuola in quanto <em>deployer<\/em> e il quadro minimo di competenze del personale pubblico previsto dall\u2019articolo 40<a href=\"#_ftn85\" id=\"_ftnref85\">[85]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo modello, programmatorio, assegna ad amministrazioni e istituzioni determinate compiti di indirizzo e di promozione, e lascia l\u2019inerzia priva di conseguenze e il risultato privo di verifica. L\u2019articolo 39, sull\u2019alfabetizzazione degli adulti, prevede che i CPIA (Centri provinciali per l\u2019istruzione degli adulti) \u201cfavoriscono\u201d percorsi sull\u2019impiego dei sistemi, con l\u2019accertamento delle competenze in ingresso e il riconoscimento di quelle acquisite<a href=\"#_ftn86\" id=\"_ftnref86\">[86]<\/a>. L\u2019articolo 44, comma 8, chiede agli ITS Academy di promuovere percorsi per la corretta interpretazione dei risultati prodotti dai sistemi, nel rispetto delle competenze regionali. Il decreto ne lascia indeterminati i contenuti e li esclude dal monitoraggio<a href=\"#_ftn87\" id=\"_ftnref87\">[87]<\/a>. L\u2019articolo 50, sulle iniziative nel settore finanziario, affida al Comitato per l\u2019educazione finanziaria misure di sensibilizzazione sull\u2019uso dell\u2019IA<a href=\"#_ftn88\" id=\"_ftnref88\">[88]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il personale pubblico l\u2019articolo 40, sui sistemi di IA nelle pubbliche amministrazioni, affida al Ministro per la pubblica amministrazione l\u2019indirizzo delle politiche di reclutamento e di formazione dei dipendenti. Il Ministro, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce con linee guida \u201cil quadro minimo di competenze sull\u2019intelligenza artificiale necessarie al personale dipendente pubblico\u201d<a href=\"#_ftn89\" id=\"_ftnref89\">[89]<\/a>. La giurisprudenza amministrativa aveva gi\u00e0 affermato, per le decisioni algoritmiche, la necessit\u00e0 di un contributo umano capace di controllare la decisione automatica<a href=\"#_ftn90\" id=\"_ftnref90\">[90]<\/a>. La dottrina aveva tuttavia dubitato che il funzionario disponesse delle competenze necessarie<a href=\"#_ftn91\" id=\"_ftnref91\">[91]<\/a>. Pi\u00f9 di recente ha osservato che la formazione richiede investimenti concreti, difficilmente compatibili con clausole che vincolano le amministrazioni alle risorse disponibili<a href=\"#_ftn92\" id=\"_ftnref92\">[92]<\/a>. Il quadro minimo \u00e8 lo strumento con cui il decreto prova a colmare questo scarto, e la sua adozione \u00e8 priva di termine. Nella lettura di chi scrive, una volta adottato, esso operer\u00e0 come parametro della diligenza organizzativa dell\u2019amministrazione che impiega sistemi di IA. Per i sistemi ad alto rischio potr\u00e0 valere al pi\u00f9 come indice dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo europeo di affidare la sorveglianza a personale competente. Il contenuto di quell\u2019obbligo dipende infatti dal regolamento, la cui interpretazione deve restare uniforme<a href=\"#_ftn93\" id=\"_ftnref93\">[93]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il terzo modello riguarda anzitutto la formazione superiore, per la quale il decreto abbandona la tecnica facoltizzante. L\u2019articolo 44, sull\u2019integrazione di attivit\u00e0 formative nell\u2019istruzione superiore, prevede che universit\u00e0 e istituzioni AFAM promuovano attivit\u00e0 per la comprensione tecnica dei sistemi e per la corretta interpretazione dei loro risultati. La formazione integra i profili tecnici e giuridici con quelli etici e di tutela dei diritti fondamentali. Nei corsi a prevalente profilo scientifico e medico vanno integrati i profili etici e giuridici. Negli altri corsi e nelle istituzioni AFAM vanno integrati i profili tecnici e funzionali<a href=\"#_ftn94\" id=\"_ftnref94\">[94]<\/a>. Tali attivit\u00e0 \u201cassicurano\u201d sei contenuti minimi, in misura proporzionata alla tipologia di corso. Le lettere a) e b) del comma 3 richiedono la comprensione del funzionamento dei sistemi e la conoscenza dei loro limiti e delle loro distorsioni. La lettera c) richiede la capacit\u00e0 di interpretare criticamente gli <em>output<\/em>. Le lettere d) e f) riguardano la consapevolezza delle implicazioni giuridiche ed etiche e quella dei rischi di cybersicurezza. La lettera e) richiede la comprensione del ruolo della sorveglianza umana. Le istituzioni ne assicurano il conseguimento mediante insegnamenti dedicati o moduli integrati in insegnamenti esistenti<a href=\"#_ftn95\" id=\"_ftnref95\">[95]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il catalogo coincide in parte con le capacit\u00e0 che, secondo l\u2019articolo 14 del regolamento, il sistema ad alto rischio deve consentire a chi lo sorveglia. Vi corrispondono la comprensione di capacit\u00e0 e limiti del sistema e l\u2019interpretazione critica dell\u2019<em>output<\/em>. La formula che riferisce l\u2019interpretazione agli <em>output<\/em> e ne elenca le specie, dalle previsioni alle decisioni, riprende il criterio di delega dedicato all\u2019universit\u00e0 e la definizione europea di sistema di IA<a href=\"#_ftn96\" id=\"_ftnref96\">[96]<\/a>. Tre capacit\u00e0 elencate dall\u2019articolo 14 mancano nel catalogo. Le \u201cdistorsioni o errori\u201d riguardano il sistema e lasciano in ombra la tendenza di chi lo usa a fare eccessivo affidamento sul suo esito, cio\u00e8 la distorsione dell\u2019automazione. Manca poi un riferimento espresso alla capacit\u00e0 di disattendere il risultato del sistema o di rinunciarvi. Manca infine il richiamo alla capacit\u00e0 di arrestarne il funzionamento. Nei termini della teoria richiamata nel par. 2, il catalogo cura soprattutto la conoscenza del sistema. Trascura la capacit\u00e0 di resistere alla sua influenza e di discostarsi dal suo esito, che la teoria riconduce alla capacit\u00e0 di dare seguito alla propria scelta e al potere causale. Il decreto n. 160 del 2026 prescrive per le Forze di polizia un catalogo in larga parte coincidente. Il legislatore delegato ha quindi concepito l\u2019alfabetizzazione universitaria anche come preparazione al controllo dei sistemi. Ha per\u00f2 trascurato il profilo sul quale si concentra la letteratura richiamata nel par. 2. Il catalogo offre cos\u00ec un contenuto tipico, bench\u00e9 incompleto, alla nozione di competenza dove altre disposizioni la richiamano in termini generici (par. 6)<a href=\"#_ftn97\" id=\"_ftnref97\">[97]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 44 prevede anche un meccanismo di verifica. Il Ministero dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca svolge nelle universit\u00e0 e nelle istituzioni AFAM un monitoraggio annuale sulla base dei dati della valutazione della qualit\u00e0 dell\u2019offerta formativa. Un decreto ministeriale, sentita l\u2019ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), definisce indicatori e criteri di valorizzazione nelle politiche di incentivazione<a href=\"#_ftn98\" id=\"_ftnref98\">[98]<\/a>. Nel Capo III soltanto l\u2019istruzione superiore associa all\u2019obbligo formativo indicatori e incentivi. La maggiore intensit\u00e0 precettiva si spiega con un apparato di assicurazione della qualit\u00e0 cui la nuova regola pu\u00f2 appoggiarsi. L\u2019articolo 43, sulla formazione promossa dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, riconosce le attivit\u00e0 di alfabetizzazione svolte da docenti e ricercatori come elemento di valutazione della carriera<a href=\"#_ftn99\" id=\"_ftnref99\">[99]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contenuti tipizzati, privi di monitoraggio, riguardano anche il personale dell\u2019amministrazione della giustizia. L\u2019articolo 46, sulla formazione di tale personale, prevede percorsi articolati in profili tecnici e giuridici. Vi aggiunge profili relativi all\u2019impatto dei sistemi sull\u2019organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone. I percorsi assicurano \u201cil rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall\u2019articolo 4\u201d del regolamento e, per i sistemi ad alto rischio, le competenze per la sorveglianza umana<a href=\"#_ftn100\" id=\"_ftnref100\">[100]<\/a>. Il rinvio all\u2019articolo 4 sembra modellato sul testo originario della disposizione europea. Esso va ora riferito alla disposizione riformulata, che prescinde da un livello determinato. Il contenuto precettivo della norma nazionale risiede dunque nell\u2019elenco dei profili formativi e nel richiamo alla sorveglianza. La dottrina ha dubitato che il giudice possa esercitare un controllo effettivo a fronte dell\u2019asimmetria informativa che lo separa dallo strumento. Ha inoltre rilevato, gi\u00e0 con riguardo allo schema, l\u2019assenza di un ruolo del Consiglio superiore della magistratura nel governo dei sistemi impiegati negli uffici giudiziari<a href=\"#_ftn101\" id=\"_ftnref101\">[101]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il quarto modello pone obblighi, per lo pi\u00f9 assistiti da un termine per l\u2019adeguamento, e li innesta su ordinamenti di settore dotati di propri strumenti di controllo. L\u2019articolo 47, sulla formazione per le professioni, prevede che i corsi degli ordini \u201cincludono\u201d percorsi di alfabetizzazione all\u2019uso dei sistemi. I percorsi comprendono profili tecnici, comprese le \u201ctecniche di interrogazione e istruzione\u201d. Comprendono inoltre profili giuridici e profili deontologici, e questi ultimi riguardano le responsabilit\u00e0 del professionista e gli obblighi informativi verso il cliente. Ogni periodo di formazione continua prevede un monte ore minimo, e i consigli nazionali adegueranno i propri regolamenti entro sei mesi, cio\u00e8 entro il 23 aprile 2027<a href=\"#_ftn102\" id=\"_ftnref102\">[102]<\/a>. Per i professionisti sanitari l\u2019articolo 51 affida alla Commissione nazionale per la formazione continua, nello stesso termine, la definizione di una percentuale dell\u2019obbligo formativo individuale triennale da destinare a tali percorsi<a href=\"#_ftn103\" id=\"_ftnref103\">[103]<\/a>. Per le professioni ordinistiche l\u2019effettivit\u00e0 dipende dalla circostanza che la formazione continua \u00e8 gi\u00e0 un obbligo la cui violazione costituisce illecito disciplinare. Il decreto si limita a riempirne il contenuto, e la sua efficacia dipender\u00e0 dalla tenuta di quel circuito<a href=\"#_ftn104\" id=\"_ftnref104\">[104]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso delle professioni prive di ordine \u00e8 diverso. L\u2019articolo 47, comma 4, estende i contenuti minimi ai percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, ove vengano in rilievo temi legati all\u2019uso dei sistemi. Le singole associazioni vigilano sull\u2019operato degli associati e irrogano sanzioni disciplinari per la violazione del codice di condotta. Il loro potere ha per\u00f2 fonte associativa e raggiunge soltanto chi vi aderisce. Il decreto aggiunge la conoscibilit\u00e0 dei percorsi e delle modalit\u00e0 di accertamento dell\u2019obbligo<a href=\"#_ftn105\" id=\"_ftnref105\">[105]<\/a>. La scelta \u00e8 coerente con la legge n. 132 del 2025, che circoscrive l\u2019uso dei sistemi alle attivit\u00e0 strumentali e impone di informare il cliente. Il professionista che ignora il funzionamento dello strumento impiegato compromette la prevalenza del proprio apporto intellettuale e l\u2019informazione dovuta al cliente<a href=\"#_ftn106\" id=\"_ftnref106\">[106]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il coordinamento presenta due difetti, e il primo riguarda la sanit\u00e0. L\u2019articolo 51 riproduce per i professionisti sanitari la formula degli \u201cobblighi informativi verso il cliente\u201d, estranea alla relazione di cura. Esso convive con l\u2019articolo 47, comma 6, che rimette l\u2019inclusione dei percorsi nell\u2019educazione continua in medicina a un accordo in Conferenza Stato-Regioni, e il rapporto tra i due canali resta oscuro<a href=\"#_ftn107\" id=\"_ftnref107\">[107]<\/a>. Il secondo difetto riguarda l\u2019equo compenso. L\u2019articolo 49 dispone che l\u2019utilizzo dei sistemi \u201cpu\u00f2 comportare una modulazione\u201d secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema, da determinare entro il 23 ottobre 2027, e ne lascia indeterminato il verso<a href=\"#_ftn108\" id=\"_ftnref108\">[108]<\/a>. Il criterio direttivo lega la modulazione a responsabilit\u00e0 e rischi, e la legge sull\u2019equo compenso vuole un compenso proporzionato alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro svolto. Ad avviso di chi scrive il parametro deve quindi remunerare il maggior onere di verifica e di sorveglianza assunto dal professionista, e il riferimento alla classificazione di rischio \u00e8 coerente con questa lettura, perch\u00e9 a un rischio maggiore corrisponde una sorveglianza pi\u00f9 gravosa<a href=\"#_ftn109\" id=\"_ftnref109\">[109]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allo stesso modello appartiene l\u2019obbligo formativo dei datori di lavoro in materia di sicurezza. L\u2019articolo 42, sull\u2019IA e la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che l\u2019utilizzo di sistemi incidenti sull\u2019organizzazione del lavoro o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza \u201c\u00e8 valutato\u201d nella valutazione dei rischi. I datori di lavoro assicurano un\u2019adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi ai sistemi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate<a href=\"#_ftn110\" id=\"_ftnref110\">[110]<\/a>. \u00c8 l\u2019unico obbligo formativo espresso che il decreto pone a carico della generalit\u00e0 dei datori di lavoro. La disposizione \u00e8 collocata fuori dal testo unico sulla sicurezza e manca di una sanzione propria. Nella lettura di chi scrive il suo presidio passa per la valutazione dei rischi, che il comma 2 richiama espressamente. I rischi connessi all\u2019uso dei sistemi, una volta valutati, entrano negli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e ricadono cos\u00ec nel sistema sanzionatorio del testo unico<a href=\"#_ftn111\" id=\"_ftnref111\">[111]<\/a>. La dottrina ha avvertito che per gli algoritmi probabilistici la valutazione del rischio \u00e8 possibile soltanto in termini generali<a href=\"#_ftn112\" id=\"_ftnref112\">[112]<\/a>. L\u2019articolo 48 consente infine alle amministrazioni competenti e ai soggetti accreditati di utilizzare sistemi di IA per l\u2019orientamento e per l\u2019incontro tra domanda e offerta di lavoro, a condizione di garantire la supervisione umana e la trasparenza delle decisioni. La norma lascia indeterminati i requisiti della supervisione, che in coerenza con la lettura proposta per l\u2019articolo 41 richiede personale competente<a href=\"#_ftn113\" id=\"_ftnref113\">[113]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">6) Il \u201cpotere effettivo e autonomo\u201d come requisito di competenza<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 41, sulla tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di IA, \u00e8 la disposizione del decreto che incide pi\u00f9 direttamente sui rapporti tra privati. Fermo l\u2019articolo 22 del regolamento UE 2016\/679, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di IA assicura che le decisioni finali sul rapporto, dalla sua costituzione alla sua risoluzione, \u201cnon siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 11 della legge IA\u201d. L\u2019obbligo comprende espressamente \u201ci provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni\u201d. La decisione definitiva \u201c\u00e8 in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo\u201d<a href=\"#_ftn114\" id=\"_ftnref114\">[114]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riserva alla persona fisica qualifica la sostanza dell\u2019intervento umano richiesto dal primo periodo. Gi\u00e0 nell\u2019interpretazione dell\u2019articolo 22 del regolamento generale un intervento formale lascia la decisione nell\u2019ambito del divieto. Le linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29, fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati, escludono che il titolare possa eludere la disposizione \u201ccreando coinvolgimenti umani fittizi\u201d. Esse richiedono un controllo \u201csignificativo\u201d, effettuato da una persona \u201cche dispone dell\u2019autorit\u00e0 e della competenza per modificare la decisione\u201d<a href=\"#_ftn115\" id=\"_ftnref115\">[115]<\/a>. L\u2019autorit\u00e0 designa gi\u00e0 il potere di modificare la decisione, e la competenza va quindi intesa come capacit\u00e0 di valutarla. Lo conferma la precisazione secondo cui chi esercita il controllo dovrebbe prendere in considerazione \u201ctutti i dati pertinenti\u201d. Il lessico del regolamento sull\u2019IA va nella stessa direzione, perch\u00e9 l\u2019articolo 26, paragrafo 2, distingue la competenza dall\u2019autorit\u00e0 e la affianca alla formazione. Nell\u2019interpretazione accolta in sede europea la competenza \u00e8 dunque gi\u00e0 un elemento della decisione umana. La relazione illustrativa dello schema avvalora questa lettura. Secondo la relazione la persona deve poter riesaminare i presupposti della valutazione algoritmica e discostarsi, ove necessario, dall\u2019esito del sistema con adeguata motivazione. Un riesame dei presupposti richiede la capacit\u00e0 di comprenderli<a href=\"#_ftn116\" id=\"_ftnref116\">[116]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella lettura di chi scrive il \u201cpotere effettivo e autonomo\u201d comprende dunque un requisito di competenza, che la norma nazionale esplicita ed estende. Lo esplicita, perch\u00e9 l\u2019effettivit\u00e0 di un potere di riesame presuppone che il titolare sia in grado di esercitarlo. Nei termini della teoria richiamata nel par. 2, il potere assicura l\u2019incidenza causale sulla decisione, e la competenza assicura l\u2019accesso conoscitivo che rende reale quell\u2019incidenza. Lo estende sotto due profili. La riserva opera per ogni sistema di IA secondo la definizione del regolamento e anche per decisioni, come talune valutazioni delle prestazioni, i cui effetti si collocano al di sotto della soglia richiesta dall\u2019articolo 22. La riserva \u00e8 inoltre presidiata dalla nullit\u00e0<a href=\"#_ftn117\" id=\"_ftnref117\">[117]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lettura trova conferma sul piano sistematico. L\u2019allegato III del regolamento UE 2024\/1689 qualifica ad alto rischio i sistemi destinati ad adottare decisioni sulle condizioni e sulla cessazione dei rapporti di lavoro o a valutare le prestazioni. Per essi l\u2019articolo 26, paragrafo 2, richiede che la sorveglianza sia affidata a persone dotate dei requisiti gi\u00e0 ricordati (parr. 1 e 2)<a href=\"#_ftn118\" id=\"_ftnref118\">[118]<\/a>. La direttiva UE 2024\/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, da recepire entro il 2 dicembre 2026, segue la stessa logica. Il suo articolo 10, sulla supervisione umana dei sistemi automatizzati, impone alle piattaforme risorse umane sufficienti per la supervisione. Le persone incaricate devono avere la competenza e la formazione necessarie, nonch\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 di disattendere le decisioni automatizzate. La direttiva le protegge dal licenziamento e da ogni trattamento sfavorevole legato all\u2019esercizio della funzione. Riserva altres\u00ec a un essere umano le decisioni che limitano o interrompono il rapporto contrattuale e quelle di analogo pregiudizio<a href=\"#_ftn119\" id=\"_ftnref119\">[119]<\/a>. Il legislatore europeo associa dunque la riserva di decisione umana alla competenza di chi decide e all\u2019autorit\u00e0 di discostarsi dall\u2019esito del sistema. Vi associa anche le condizioni organizzative che rendono possibile l\u2019esercizio di entrambe. Se il sistema automatico tende a catturare la decisione, solo una ratifica consapevole interrompe la cattura. La dottrina lavoristica ha sostenuto, a proposito degli obblighi informativi sui sistemi automatizzati, che rileva la qualit\u00e0 dell\u2019apporto umano pi\u00f9 della sua collocazione nella sequenza decisionale<a href=\"#_ftn120\" id=\"_ftnref120\">[120]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il confronto con l\u2019ordinamento spagnolo conferma la lettura e ne misura la portata. Il regio decreto n. 723 del 2026, applicabile dal 5 ottobre 2026, ha scelto la via della trasparenza. Esso impone al datore di informare per iscritto ciascun lavoratore dell\u2019esistenza di sistemi algoritmici o automatizzati di decisione e, quando tali sistemi incidono sulle condizioni di lavoro, delle loro regole di funzionamento<a href=\"#_ftn121\" id=\"_ftnref121\">[121]<\/a>. Una nota pubblicata nel sito dell\u2019autorit\u00e0 spagnola di protezione dei dati commenta quel decreto insieme a un avvertimento dell\u2019autorit\u00e0 relativo a uno strumento di selezione dei candidati. La nota ricorda che la presenza formale di una persona lascia la decisione nell\u2019ambito dell\u2019articolo 22 del regolamento generale. Tra le verifiche della supervisione indica poi la conoscenza dei limiti del sistema e la disponibilit\u00e0 del tempo e dell\u2019autorit\u00e0 per modificarne il risultato, e menziona espressamente la competenza. Un\u2019assenza sistematica di discrepanze rispetto alle proposte del sistema pu\u00f2 indicare una dipendenza di fatto. Per le decisioni sul rapporto l\u2019articolo 41 va oltre il modello spagnolo, perch\u00e9 attribuisce la decisione alla persona fisica e presidia tale riserva con la nullit\u00e0. Per la selezione dei candidati, oggetto dell\u2019avvertimento spagnolo, la norma italiana offre invece garanzie minori, perch\u00e9 la esclude dalla riserva. Il requisito di competenza, che la nota colloca tra le verifiche della supervisione, trova comunque nella norma italiana un fondamento testuale nel carattere effettivo del potere<a href=\"#_ftn122\" id=\"_ftnref122\">[122]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalla lettura proposta discendono conseguenze organizzative. Il datore di lavoro che impiega sistemi di supporto alle decisioni sul personale deve formare chi le assume. Deve inoltre porlo in condizione di discostarsi dall\u2019esito del sistema, anche quanto al tempo disponibile e al sostegno ricevuto. La sorveglianza umana ha infatti un costo in termini di tempo, che la Commissione, nel proporre il regolamento, stimava per gli utilizzatori tra 5.000 e 8.000&nbsp;euro l\u2019anno<a href=\"#_ftn123\" id=\"_ftnref123\">[123]<\/a>. Si tratta di una competenza qualificata, distinta dall\u2019alfabetizzazione generale dell\u2019articolo 4 del regolamento, il cui contenuto \u00e8 fissato dal diritto dell\u2019Unione. Se chi decide manca di tale competenza, la decisione pu\u00f2 essere qualificata come adottata unicamente sulla base del trattamento automatizzato, con le conseguenze esaminate nel par. 7<a href=\"#_ftn124\" id=\"_ftnref124\">[124]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lettura proposta richiede di precisare lo standard, e quanto segue esprime la lettura di chi scrive. Un requisito uniforme risulterebbe sproporzionato, perch\u00e9 l\u2019articolo 41 si applica a ogni sistema di IA e a decisioni di gravit\u00e0 assai diversa. Il requisito europeo, limitato ai sistemi ad alto rischio e applicabile dal 2 dicembre 2027, offre un termine di confronto. Il requisito nazionale va graduato in relazione all\u2019incidenza del sistema sulla decisione e alla gravit\u00e0 dei suoi effetti sul lavoratore. Per le decisioni risolutive e disciplinari chi decide deve comprendere i dati e i criteri considerati dal sistema e valutarne la pertinenza nel caso concreto. Lo richiede anche l\u2019obbligo di fornire al lavoratore, a richiesta, una motivazione intelligibile comprensiva dei principali parametri considerati<a href=\"#_ftn125\" id=\"_ftnref125\">[125]<\/a>. Per le decisioni di minore incidenza basta la capacit\u00e0 di riconoscere i limiti dello strumento e di attribuirgli un peso proporzionato. Il catalogo dell\u2019articolo 44, comma 3, e quello del decreto n. 160 del 2026 offrono un riferimento per i contenuti, salva la lacuna relativa alla distorsione dell\u2019automazione<a href=\"#_ftn126\" id=\"_ftnref126\">[126]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto alla prova, la regola generale vuole che chi deduce la nullit\u00e0 ne provi i presupposti<a href=\"#_ftn127\" id=\"_ftnref127\">[127]<\/a>. Due elementi suggeriscono una diversa distribuzione dell\u2019onere. La disposizione costruisce la riserva come obbligo del datore di lavoro, che \u201cassicura\u201d il carattere umano della decisione. Le informazioni sul processo decisionale sono inoltre interamente nella sua disponibilit\u00e0. Una volta che il lavoratore abbia allegato l\u2019impiego del sistema nella decisione che lo riguarda, spetta quindi al datore dimostrare l\u2019osservanza della riserva, anche quanto alla capacit\u00e0 di chi ha deciso. La soluzione, che attende la verifica della giurisprudenza, trova per il licenziamento un riscontro nella regola che gi\u00e0 pone a carico del datore la prova della giustificazione. Per le altre decisioni essa poggia sul principio di vicinanza della prova<a href=\"#_ftn128\" id=\"_ftnref128\">[128]<\/a>. La prova potr\u00e0 giovarsi di indici oggettivi, come la formazione ricevuta da chi ha deciso e il tempo dedicato al riesame. Un indice ulteriore \u00e8 la frequenza con cui la persona si \u00e8 discostata dalle proposte del sistema, poich\u00e9 un allineamento costante, come osserva la nota spagnola, suggerisce una dipendenza di fatto. Nelle azioni di risarcimento il lavoratore potr\u00e0 anche chiedere l\u2019esibizione delle informazioni sulle modalit\u00e0 della sorveglianza umana, secondo gli strumenti del decreto n. 160 del 2026<a href=\"#_ftn129\" id=\"_ftnref129\">[129]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contro questa lettura pu\u00f2 addursi un argomento testuale. Il regolamento distingue competenza e formazione da autorit\u00e0 e sostegno, e la direttiva sulle piattaforme distingue a sua volta la competenza dall\u2019autorit\u00e0. L\u2019articolo 41 nomina soltanto il potere, che corrisponde all\u2019autorit\u00e0 e all\u2019autonomia di chi decide rispetto all\u2019esito del sistema e alla gerarchia. Il legislatore delegato ha nominato la competenza quando ha voluto richiederla, come nell\u2019articolo 46, comma 3, per il personale della giustizia addetto alla sorveglianza dei sistemi ad alto rischio, e il decreto n. 160 del 2026 esige a sua volta per le Forze di polizia una revisione umana \u201cqualificata\u201d<a href=\"#_ftn130\" id=\"_ftnref130\">[130]<\/a>. L\u2019argomento ha un peso, e il silenzio del testo espone questa lettura alla smentita della giurisprudenza, che un chiarimento del legislatore eviterebbe (par. 9). Due rilievi attenuano tuttavia l\u2019obiezione. Il primo \u00e8 testuale. L\u2019aggettivo \u201ceffettivo\u201d aggiunge all\u2019autorit\u00e0 la possibilit\u00e0 concreta di esercitarla, e un potere di riesame che il titolare \u00e8 incapace di esercitare manca di effettivit\u00e0. Le stesse linee guida europee considerano basata unicamente sul trattamento automatizzato la decisione di chi applica abitualmente i profili generati dal sistema \u201csenza avere alcuna influenza effettiva sul risultato\u201d<a href=\"#_ftn131\" id=\"_ftnref131\">[131]<\/a>. Il secondo \u00e8 sistematico. L\u2019articolo 41 lascia fermo l\u2019articolo 22 del regolamento generale, nella cui interpretazione accolta in sede europea la competenza \u00e8 gi\u00e0 requisito dell\u2019intervento umano, e la norma nazionale va quindi letta come garanzia almeno pari a quella europea<a href=\"#_ftn132\" id=\"_ftnref132\">[132]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">7) I limiti della riserva e la copertura di delega<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il testo definitivo contiene due precisazioni assenti dal commento della relazione illustrativa alla corrispondente disposizione dello schema<a href=\"#_ftn133\" id=\"_ftnref133\">[133]<\/a>. La prima esclude che il consenso del lavoratore costituisca un\u2019eccezione al divieto, con una regola pi\u00f9 rigorosa di quella generale. L\u2019articolo 22, paragrafo 2, del regolamento generale ammette infatti la decisione automatizzata fondata sul consenso esplicito o necessaria per un contratto, e consente al diritto degli Stati membri di autorizzarla<a href=\"#_ftn134\" id=\"_ftnref134\">[134]<\/a>. L\u2019articolo 41 esclude espressamente il solo consenso. La formula per cui la decisione definitiva \u201c\u00e8 in ogni caso riservata a una persona fisica\u201d estende per\u00f2 la riserva anche alla necessit\u00e0 contrattuale, e la norma nazionale opera come esclusione della decisione automatizzata. La regola trova un duplice fondamento nel diritto dell\u2019Unione. L\u2019articolo 2, paragrafo 11, del regolamento UE 2024\/1689, che ne delimita l\u2019ambito, fa salve le disposizioni nazionali pi\u00f9 favorevoli ai lavoratori in relazione all\u2019uso dei sistemi da parte dei datori di lavoro<a href=\"#_ftn135\" id=\"_ftnref135\">[135]<\/a>. L\u2019articolo 88 del regolamento generale, sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro, consente agli Stati membri norme pi\u00f9 specifiche, purch\u00e9 dotate di un contenuto proprio del settore, distinto dalle regole generali, e di misure a salvaguardia della dignit\u00e0 e dei diritti degli interessati. La riserva alla persona fisica munita di potere effettivo e autonomo sembra soddisfare tali condizioni<a href=\"#_ftn136\" id=\"_ftnref136\">[136]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seconda precisazione esclude dalle decisioni relative alla costituzione del rapporto le attivit\u00e0 di ricerca e selezione delle candidature, \u201canche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione\u201d. La previsione sottrae alla riserva, e alla nullit\u00e0 che la presidia, l\u2019intera fase di selezione. La sua portata va per\u00f2 ridimensionata. L\u2019esclusione opera rispetto alla sola regola nazionale, che lascia fermo l\u2019articolo 22 del regolamento generale. La Corte di giustizia ha attribuito alla nozione di decisione di tale articolo una portata ampia. Ha richiamato il considerando 71 del regolamento generale, che menziona tra gli esempi le pratiche di assunzione elettronica prive di interventi umani<a href=\"#_ftn137\" id=\"_ftnref137\">[137]<\/a>. L\u2019allegato III del regolamento UE 2024\/1689 qualifica poi ad alto rischio i sistemi destinati a selezionare le persone e a filtrare le candidature. L\u2019articolo 26, paragrafo 11, impone al <em>deployer<\/em> di informare le persone soggette all\u2019uso del sistema<a href=\"#_ftn138\" id=\"_ftnref138\">[138]<\/a>. L\u2019esclusione automatizzata di un candidato resta dunque soggetta alle garanzie europee. La norma nazionale ha scelto di astenersi dall\u2019aggiungervi le proprie, e la lettera della disposizione preclude di colmare lo scarto in via interpretativa<a href=\"#_ftn139\" id=\"_ftnref139\">[139]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 41 si rivolge al datore di lavoro e al lavoratore, mentre gli obblighi informativi cui esso rinvia gravano anche sul committente nei rapporti di collaborazione<a href=\"#_ftn140\" id=\"_ftnref140\">[140]<\/a>. L\u2019estensione della riserva a tali rapporti \u00e8 quindi priva di base testuale. Il rinvio eredita poi un difetto di coordinamento gi\u00e0 segnalato sul disegno di legge divenuto legge n. 132 del 2025, perch\u00e9 gli obblighi informativi richiamati presuppongono sistemi integralmente automatizzati e l\u2019articolo 41 si applica invece a ogni sistema di IA secondo la definizione del regolamento. Le due nozioni divergono<a href=\"#_ftn141\" id=\"_ftnref141\">[141]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 41, comma 4, dichiara nullo il licenziamento intimato in violazione della riserva e nulle le altre decisioni assunte in sua violazione<a href=\"#_ftn142\" id=\"_ftnref142\">[142]<\/a>. Per il licenziamento la qualificazione comporta la tutela reintegratoria prevista per i casi di nullit\u00e0<a href=\"#_ftn143\" id=\"_ftnref143\">[143]<\/a>. Il secondo periodo, assente nel commento della relazione illustrativa, estende la nullit\u00e0 alle valutazioni delle prestazioni e ai provvedimenti disciplinari, e lascia indeterminata la struttura di questa seconda nullit\u00e0. Nella lettura di chi scrive si tratta di una nullit\u00e0 di protezione, posta nell\u2019interesse del lavoratore, che opera esclusivamente a suo vantaggio. Il lavoratore \u00e8 il solo legittimato a farla valere, e il giudice pu\u00f2 rilevarla d\u2019ufficio nel suo interesse. Una decisione favorevole relativa alla costituzione o alla modificazione del rapporto resta quindi salva, mentre per le valutazioni delle prestazioni la nullit\u00e0 impedisce che la valutazione fondi effetti sfavorevoli di carattere retributivo o disciplinare<a href=\"#_ftn144\" id=\"_ftnref144\">[144]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si pone poi la questione della copertura di delega, da verificare con un criterio unico applicabile anche al Capo IV (par. 8). La relazione illustrativa tace sul criterio direttivo attuato. Colloca la disposizione in continuit\u00e0 con l\u2019articolo 22 del regolamento generale e con l\u2019articolo 11 della legge n. 132 del 2025. La descrive come disposizione volta a definire garanzie procedimentali e diritti di trasparenza nei rapporti tra privati<a href=\"#_ftn145\" id=\"_ftnref145\">[145]<\/a>. Tra i criteri dell\u2019articolo 24 richiamati nel preambolo, il pi\u00f9 pertinente consente le modifiche della normativa vigente necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento. Inteso in senso stretto, quel criterio esclude l\u2019articolo 41. Il regolamento consente infatti disposizioni pi\u00f9 favorevoli ai lavoratori e lascia agli Stati membri la scelta di adottarle<a href=\"#_ftn146\" id=\"_ftnref146\">[146]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il comma 2 dell\u2019articolo 24 richiama anche i criteri generali dell\u2019articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il divieto di livelli di regolazione superiori al minimo europeo vi \u00e8 riferito agli atti di recepimento delle direttive e lascia fuori l\u2019adeguamento a un regolamento. Il criterio di coordinamento con le discipline di settore, previsto dallo stesso articolo 32, offre invece all\u2019articolo 41 un appoggio ulteriore<a href=\"#_ftn147\" id=\"_ftnref147\">[147]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La giurisprudenza costituzionale riconosce tuttavia al legislatore delegato il potere di dettare norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte del delegante. Essa avverte inoltre che tra il dato letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale<a href=\"#_ftn148\" id=\"_ftnref148\">[148]<\/a>. Alla stregua di questo criterio la riserva trova appoggio nelle scelte della legge di delega. L\u2019articolo 11 di quella legge vuole un impiego dell\u2019IA nel lavoro rispettoso della dignit\u00e0 umana, e l\u2019articolo 3 assicura l\u2019autonomia e il potere decisionale dell\u2019uomo. Il richiamo dell\u2019articolo 41 all\u2019articolo 11 indica l\u2019ancoraggio scelto dal legislatore delegato e richiede comunque una verifica autonoma. La compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione \u00e8 questione distinta dalla copertura di delega. L\u2019argomento regge se si ammette che i principi della delega possano ricavarsi anche dalle disposizioni sostanziali della legge che la contiene. In senso contrario pu\u00f2 invocarsi la clausola dell\u2019articolo 3, comma 5, sui nuovi obblighi rispetto al regolamento. La clausola si riferisce per\u00f2 agli obblighi previsti \u201cper i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalit\u00e0 generali\u201d. In prima lettura essa riguarda gli obblighi che hanno per oggetto il sistema o il modello e lascia impregiudicate le regole sul potere del datore di lavoro. Il suo testo menziona inoltre la \u201cpresente legge\u201d, e l\u2019estensione ai decreti delegati presuppone che la si intenda come principio della delega. Chi scrive propende per la riconducibilit\u00e0 della riserva alla delega<a href=\"#_ftn149\" id=\"_ftnref149\">[149]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo periodo del comma 4 suscita dubbi maggiori. La nullit\u00e0 del licenziamento intimato in violazione di una norma imperativa posta a tutela del lavoratore \u00e8 coerente con il sistema e sarebbe probabilmente ricavabile anche in mancanza di una previsione espressa. Lo stesso vale per i provvedimenti disciplinari, che sono anch\u2019essi atti unilaterali del datore<a href=\"#_ftn150\" id=\"_ftnref150\">[150]<\/a>. Le valutazioni delle prestazioni sono invece atti di giudizio privi di natura negoziale, e la loro nullit\u00e0 introduce una categoria di invalidit\u00e0 estranea ai criteri direttivi. La Corte costituzionale ha gi\u00e0 accertato un eccesso di delega proprio in materia di nullit\u00e0 del licenziamento. La pronuncia conferma il rigore con cui il regime delle invalidit\u00e0 \u00e8 vagliato alla luce dei criteri direttivi<a href=\"#_ftn151\" id=\"_ftnref151\">[151]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">8) Segreto commerciale e diritto alla spiegazione<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Capo IV inserisce un nuovo comma nell\u2019articolo 98 del codice della propriet\u00e0 industriale, sull\u2019oggetto della tutela dei segreti commerciali. Se ricorrono i requisiti di legge, tra le informazioni protette rientrano i dati destinati ad addestrare i sistemi di IA. Vi rientrano anche gli algoritmi e i metodi matematici impiegati a tal fine, comprensivi delle architetture dei modelli e delle procedure di addestramento<a href=\"#_ftn152\" id=\"_ftnref152\">[152]<\/a>. La novella appare ricognitiva quanto ai requisiti, poich\u00e9 la definizione legale di segreto commerciale gi\u00e0 abbracciava tali elementi. La menzione espressa ne agevola per\u00f2 l\u2019opposizione. La questione tocca direttamente la tesi. La competenza di chi sorveglia un sistema presuppone l\u2019accesso alle informazioni sul suo funzionamento, e un segreto opposto al <em>deployer<\/em> o al lavoratore incide sulla sorveglianza del primo e sulla spiegazione dovuta al secondo. L\u2019articolo 13 del regolamento, sulla trasparenza verso i <em>deployer<\/em>, assicura quell\u2019accesso con requisiti di progettazione e istruzioni per l\u2019uso<a href=\"#_ftn153\" id=\"_ftnref153\">[153]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano della delega il Capo IV riprende il lessico dell\u2019articolo 16 della legge n. 132 del 2025 e, con la devoluzione delle controversie alle sezioni specializzate, uno dei suoi criteri direttivi. Quella disposizione prevede una \u201cdisciplina organica\u201d dell\u2019utilizzo dei dati e degli algoritmi per l\u2019addestramento, e richiede la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia. Il decreto \u00e8 adottato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari europei, e il Ministro della giustizia figura tra i concertanti. Il preambolo richiama la legge e, \u201cin particolare\u201d, le lettere dell\u2019articolo 24, tacendo sull\u2019articolo 16<a href=\"#_ftn154\" id=\"_ftnref154\">[154]<\/a>. Il Capo IV difficilmente pu\u00f2 reggersi su quella delega, perch\u00e9 il procedimento che essa prescrive risulta disatteso. Il criterio dell\u2019adeguamento necessario al regolamento appare a sua volta insoddisfatto, perch\u00e9 il regolamento tace sulla qualificazione dei dati di addestramento come segreti commerciali<a href=\"#_ftn155\" id=\"_ftnref155\">[155]<\/a>. Il criterio dello sviluppo coerente delle scelte del delegante, applicato all\u2019articolo 41 nel par. 7, si rivela inservibile, perch\u00e9 per questa materia il delegante ha predisposto una delega distinta. Con lo stesso metro, il dubbio di eccesso di delega appare pi\u00f9 consistente per il Capo IV che per la riserva di decisione umana. Data la portata ricognitiva della novella quanto ai requisiti, l\u2019eventuale illegittimit\u00e0 avrebbe effetti pratici contenuti<a href=\"#_ftn156\" id=\"_ftnref156\">[156]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto alla trasparenza, l\u2019articolo 41, comma 3, riconosce al lavoratore il diritto di ottenere, a richiesta e con l\u2019intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione. La motivazione indica l\u2019eventuale incidenza dei sistemi sul processo decisionale e i principali parametri considerati<a href=\"#_ftn157\" id=\"_ftnref157\">[157]<\/a>. L\u2019articolo 23, comma 4, sanziona a sua volta la violazione del diritto alla spiegazione previsto dall\u2019articolo 86 del regolamento per le decisioni adottate dal <em>deployer<\/em> sulla base dell\u2019<em>output<\/em> di un sistema ad alto rischio elencato nell\u2019allegato III<a href=\"#_ftn158\" id=\"_ftnref158\">[158]<\/a>. La disciplina degli obblighi informativi nel rapporto di lavoro esclude per\u00f2 i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale. La menzione espressa dei dati e dei metodi di addestramento pu\u00f2 ampliare il rischio, segnalato in dottrina, che per questa via interi sistemi ricadano in zone di esenzione<a href=\"#_ftn159\" id=\"_ftnref159\">[159]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un criterio di composizione si ricava dalla giurisprudenza. La Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con il regolamento generale una regola nazionale che esclude in via generale l\u2019accesso alle informazioni sulla logica di una decisione automatizzata quando esso comprometta un segreto commerciale. Le informazioni ritenute protette vanno comunicate all\u2019autorit\u00e0 di controllo o al giudice, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco. La spiegazione deve consentire all\u2019interessato di comprendere quali suoi dati siano stati utilizzati e in che modo, e va oltre la comunicazione di un algoritmo<a href=\"#_ftn160\" id=\"_ftnref160\">[160]<\/a>. La giurisprudenza amministrativa aveva gi\u00e0 ritenuto recessiva la riservatezza delle imprese produttrici quando i loro strumenti servono il potere pubblico<a href=\"#_ftn161\" id=\"_ftnref161\">[161]<\/a>. L\u2019articolo 41, comma 3, fa peraltro salvi i diritti che il regolamento generale riconosce all\u2019interessato, e nel suo ambito l\u2019esclusione prevista dalla disciplina degli obblighi informativi lascia intatti tali diritti<a href=\"#_ftn162\" id=\"_ftnref162\">[162]<\/a>. La motivazione intelligibile e l\u2019indicazione dei principali parametri prescindono dalla rivelazione dell\u2019architettura del modello o dei dati di addestramento. Nella lettura di chi scrive il segreto commerciale protegge l\u2019informazione dall\u2019acquisizione e dalla divulgazione illecite e lascia fermo il dovere di motivare la decisione. Entro questo limite esso resta inopponibile alla spiegazione<a href=\"#_ftn163\" id=\"_ftnref163\">[163]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">9) Obiezioni e proposte<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tesi si espone a quattro obiezioni. La prima, di ordine empirico, osserva che le persone, anche formate, tendono a conformarsi all\u2019esito della macchina, e che la formazione da sola lascia il controllo esposto a questo rischio. Una parte della letteratura propone invece di affidare all\u2019alfabetizzazione il compito di ridurre l\u2019atteggiamento acritico verso ci\u00f2 che il sistema genera<a href=\"#_ftn164\" id=\"_ftnref164\">[164]<\/a>. L\u2019obiezione impone di precisare la tesi. La competenza \u00e8 condizione necessaria e insufficiente del controllo, e lo riconosce lo stesso regolamento, che chiede di rendere chi sorveglia consapevole della distorsione dell\u2019automazione. Le evidenze sperimentali sono peraltro discordanti. Una serie di esperimenti, l\u2019ultimo dei quali condotto su funzionari pubblici, ha dato esito contrario all\u2019ipotesi di una maggiore propensione ad affidarsi al suggerimento algoritmico rispetto a quello di un esperto umano, e in uno di essi \u00e8 emersa invece un\u2019adesione selettiva ai suggerimenti conformi a stereotipi<a href=\"#_ftn165\" id=\"_ftnref165\">[165]<\/a>. Il dato sposta l\u2019attenzione dalla deferenza verso la macchina ai pregiudizi di chi decide, e la formazione deve riguardare anche questi ultimi. Una politica che si affidasse soltanto alla formazione riprodurrebbe l\u2019errore denunciato dalla dottrina, cio\u00e8 la legittimazione dei sistemi in forza di un controllo umano nominale. Per questo la tesi guarda alle regole che misurano il controllo nel suo esercizio. La letteratura scettica indica del resto rimedi di natura istituzionale, come la giustificazione preventiva della scelta di impiegare un sistema e la verifica empirica del controllo previsto, con attenzione al tempo e agli incentivi di chi sorveglia. Uno studio recente sulla distorsione dell\u2019automazione nel regolamento affianca alla consapevolezza di chi sorveglia misure organizzative, come la distribuzione dei carichi di lavoro<a href=\"#_ftn166\" id=\"_ftnref166\">[166]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seconda obiezione riguarda il soggetto su cui grava il costo della competenza. Un\u2019alfabetizzazione diffusa per via scolastica e professionale sposta sui singoli e sulle istituzioni formative un onere che il regolamento originario poneva in parte a carico degli operatori. Il rilievo coglie un tratto reale del modello promozionale, accentuato dalla riforma dell\u2019articolo 4. Gli obblighi degli operatori permangono tuttavia nella forma delle misure di sostegno e, per i sistemi ad alto rischio, dell\u2019affidamento della sorveglianza a personale formato. Su questo versante il decreto appare meno sviluppato, perch\u00e9 le sue misure si rivolgono all\u2019istruzione e alle professioni pi\u00f9 che alle imprese. Il nuovo paragrafo 2 dell\u2019articolo 4 configura invece l\u2019intervento pubblico come ausilio agli sforzi degli operatori, specie delle PMI<a href=\"#_ftn167\" id=\"_ftnref167\">[167]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La terza obiezione imputa la bassa intensit\u00e0 precettiva a una scelta europea, e il rilievo \u00e8 fondato in parte. Il regolamento lascia indeterminata la sanzione per l\u2019articolo 4 e la sua riforma va nel senso dell\u2019attenuazione. Dove vigila direttamente, l\u2019Unione sanziona per\u00f2 anche quell\u2019obbligo (par. 2). Il testo europeo impone inoltre agli Stati membri di presidiare le violazioni degli operatori e rimette loro la scelta del tipo di misura, e la legge tedesca mostra che almeno un altro legislatore ha usato quel margine in modo analogo (par. 4). L\u2019obiezione coglie dunque l\u2019orientamento complessivo del diritto dell\u2019Unione. Trascura il margine che esso lascia agli Stati membri e che il legislatore delegato ha usato, per altre disposizioni, in senso pi\u00f9 rigoroso<a href=\"#_ftn168\" id=\"_ftnref168\">[168]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La quarta obiezione attiene al riparto delle competenze legislative e alle autonomie, perch\u00e9 norme pi\u00f9 vincolanti per la scuola e per la formazione professionale avrebbero incontrato i limiti costituzionali ricordati. L\u2019argomento spiega la tecnica facoltizzante. Resta per\u00f2 inspiegata la rinuncia a strumenti compatibili con quei limiti, come l\u2019aggiornamento delle indicazioni nazionali, disposto per i soli licei, o un monitoraggio obbligatorio dell\u2019attuazione. Il decreto cura del resto i raccordi con le autonomie, poich\u00e9 prevede l\u2019intesa in Conferenza Stato-Regioni per il quadro delle competenze del personale pubblico e un accordo nella medesima sede per l\u2019educazione continua in medicina. L\u2019articolo 35 consente inoltre allo Stato di promuovere il coinvolgimento delle regioni nelle attivit\u00e0 che il decreto disciplina<a href=\"#_ftn169\" id=\"_ftnref169\">[169]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restano i limiti dell\u2019indagine. La classificazione proposta descrive la forza giuridica delle disposizioni e prescinde dalla loro attuazione, che dipender\u00e0 da atti futuri. La lettura dell\u2019articolo 41 e le conclusioni sulla legittimit\u00e0 di singole disposizioni rispetto alla delega sono ipotesi soggette al vaglio della giurisprudenza. Il confronto comparato \u00e8 limitato a due ordinamenti e a profili diversi per ciascuno, il presidio dell\u2019alfabetizzazione per la Germania e la decisione nel rapporto di lavoro per la Spagna. Se la riserva dell\u2019articolo 41 risultasse priva di copertura di delega, la competenza resterebbe esigibile in senso forte nella sola sorveglianza dei sistemi ad alto rischio. Mancano infine dati sull\u2019efficacia dei percorsi formativi nel migliorare la qualit\u00e0 del controllo umano, e le evidenze della letteratura sono discusse<a href=\"#_ftn170\" id=\"_ftnref170\">[170]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le considerazioni che seguono appartengono al piano delle proposte e vanno distinte dall\u2019interpretazione del testo. Il catalogo universitario pu\u00f2 fungere da nucleo comune per gli atti attuativi sulla formazione dei docenti e sul quadro minimo di competenze del personale pubblico, una volta integrato dalla consapevolezza della distorsione dell\u2019automazione e dalla capacit\u00e0 di disattendere l\u2019esito del sistema o di arrestarlo. Il modello universitario fondato su indicatori e monitoraggio annuale potrebbe estendersi agli altri segmenti, con gli adattamenti necessari. Sul versante delle autorit\u00e0, l\u2019obbligo europeo di valutarne ogni anno i requisiti di competenza suggerisce di rendere pubblici gli esiti di tale valutazione. Il compito pubblico di sostenere fornitori e <em>deployer<\/em>, specie le PMI, potrebbe attuarsi attraverso il supporto di docenti e ricercatori alle attivit\u00e0 di alfabetizzazione previsto dall\u2019articolo 43, nell\u2019ambito di accordi con imprese e amministrazioni<a href=\"#_ftn171\" id=\"_ftnref171\">[171]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rapporto di lavoro offre il terreno pi\u00f9 promettente per legare la competenza alla decisione. Le rappresentanze dei lavoratori entrano nella disciplina attraverso il rinvio dell\u2019articolo 41 agli obblighi informativi, che consentono l\u2019accesso anche per il loro tramite e prevedono che le informazioni siano comunicate anche a esse<a href=\"#_ftn172\" id=\"_ftnref172\">[172]<\/a>. La contrattazione collettiva \u00e8 la sede adatta a dotare di garanzie procedimentali la fase di selezione, esclusa dalla riserva, e a definire lo standard di competenza di chi assume le decisioni assistite. Vi si possono fissare anche gli indici del riesame, come il tempo dedicato e la registrazione dei casi in cui la persona si discosta dal sistema. La dottrina ha legato il coinvolgimento effettivo degli attori collettivi nella gestione dei rischi alla loro alfabetizzazione tecnologica<a href=\"#_ftn173\" id=\"_ftnref173\">[173]<\/a>. Un chiarimento legislativo sul requisito di competenza implicito nel \u201cpotere effettivo e autonomo\u201d sottrarrebbe la questione all\u2019incertezza interpretativa. Quanto al segreto, gli atti di indirizzo delle autorit\u00e0 sono lo strumento pi\u00f9 agile per definire modalit\u00e0 di accesso protetto alle informazioni riservate, secondo lo schema di bilanciamento indicato dalla Corte di giustizia<a href=\"#_ftn174\" id=\"_ftnref174\">[174]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">10) Conclusioni<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto legislativo n. 179 del 2026 persegue l\u2019alfabetizzazione con un modello promozionale. Il Capo III ne affida lo sviluppo a facolt\u00e0 e programmi e innesta pochi obblighi su circuiti preesistenti, a risorse invariate, salvo il piano sull\u2019emergenza educativa. In senso debole la competenza \u00e8 presidiata dove il decreto prescrive per universit\u00e0 e istituzioni AFAM contenuti minimi verificati con indicatori e dove innesta l\u2019obbligo formativo sugli ordinamenti professionali e, in via mediata, sulla sicurezza del lavoro. La forza giuridica della competenza di chi decide proviene per\u00f2 soprattutto dalle regole sulla decisione e sulla responsabilit\u00e0. In senso forte la competenza \u00e8 richiesta per la sorveglianza dei sistemi ad alto rischio, dove il decreto riproduce la sanzione europea operante dal 2 dicembre 2027. Lo \u00e8 anche, secondo la lettura di chi scrive, per la riserva delle decisioni sul rapporto di lavoro a una persona fisica munita di potere effettivo e autonomo, a pena di nullit\u00e0. Per la sorveglianza vi concorre la nuova fattispecie penale introdotta dal decreto n. 160 del 2026, che punisce l\u2019omissione intenzionale delle misure di sorveglianza da parte dell\u2019utilizzatore professionale. Il rilievo civilistico dell\u2019obbligo di alfabetizzazione resta invece incerto, perch\u00e9 dopo la riforma la sua violazione si presta a un accertamento difficile. Il confronto con la Germania colloca la scelta italiana sul presidio dell\u2019alfabetizzazione in un orientamento condiviso. Quello con la Spagna mostra che la norma italiana tutela in modo pi\u00f9 incisivo la decisione nel rapporto di lavoro e in modo meno incisivo la selezione dei candidati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il funzionamento del sistema dipende ora da tre fattori. Il primo \u00e8 il contenuto degli atti attuativi, da adottare tra il 21 gennaio e il 23 ottobre 2027, e in particolare del quadro minimo di competenze del personale pubblico, per il quale manca un termine. Il secondo \u00e8 il recepimento della direttiva sul lavoro mediante piattaforme, atteso entro il 2 dicembre 2026, che dovr\u00e0 coordinarsi con l\u2019articolo 41. Il terzo \u00e8 la giurisprudenza, chiamata a vagliare la lettura dell\u2019articolo 41 e la copertura di delega del Capo IV prima che la disciplina europea dei sistemi ad alto rischio divenga applicabile il 2 dicembre 2027. Il legislatore che voglia un controllo umano reale deve legare la competenza alla decisione e assicurare a chi decide il tempo e il sostegno che il diritto dell\u2019Unione richiede. Nel sistema che il decreto n. 179 del 2026 completa, la competenza di chi decide con l\u2019ausilio dell\u2019intelligenza artificiale trae la propria forza giuridica dalle regole sulla decisione e sulla responsabilit\u00e0, e la formazione ne costituisce lo strumento pi\u00f9 che la garanzia. Il controllo umano vale quanto la competenza di chi lo esercita, e il diritto la presidia con la sanzione e con la nullit\u00e0. In un tempo nel quale l\u2019intelligenza artificiale entra nelle decisioni pubbliche e in quelle che governano il lavoro, esigere la competenza di chi decide significa custodire la parte umana della decisione e la responsabilit\u00e0 che la rende legittima.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, recante \u201cAdeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024\/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull\u2019intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorit\u00e0 nazionali e di utilizzo dell\u2019intelligenza artificiale nella formazione\u201d, in <em>G.U.<\/em>, Serie generale, n. 234 dell\u20198 ottobre 2026, testo consultato il 9 ottobre 2026. In mancanza di una diversa previsione il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le citazioni abbreviate \u201cd.lgs. n. 179\/2026\u201d rinviano a tale atto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> L. 23 settembre 2025, n. 132, recante \u201cDisposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale\u201d, in <em>G.U.<\/em> n. 223 del 25 settembre 2025. Le citazioni abbreviate \u201cl. n. 132\/2025\u201d rinviano a tale atto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, recante adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento \u201cin materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l\u2019attivit\u00e0 di polizia e di responsabilit\u00e0 civile e penale\u201d, in <em>G.U.<\/em>, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026, adottato in attuazione dell\u2019art. 24, commi 1, 2, lett. h), 3 e 5, della l. n. 132\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> Art. 26, par. 2, regolamento (UE) 2024\/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull\u2019intelligenza artificiale (regolamento sull\u2019intelligenza artificiale), in <em>G.U.U.E.<\/em>, serie L, del 12 luglio 2024, testo consultato su EUR-Lex il 10 ottobre 2026, con le modifiche del regolamento (UE) 2026\/1744 ove indicato. Le citazioni abbreviate \u201creg. (UE) 2024\/1689\u201d rinviano a tale atto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a> Regolamento (UE) 2026\/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u20198 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024\/1689, (UE) 2018\/1139 e (UE) 2023\/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell\u2019attuazione di regole armonizzate sull\u2019intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull\u2019IA), in <em>G.U.U.E.<\/em>, serie L, del 24 luglio 2026, testo consultato su EUR-Lex il 10 ottobre 2026. Le citazioni abbreviate \u201creg. (UE) 2026\/1744\u201d rinviano a tale atto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[6]<\/a> Sul piano delle fonti v. l\u2019art. 24 l. n. 132\/2025; sul piano delle risorse v. l\u2019art. 54 d.lgs. n. 179\/2026, che reca la clausola di invarianza finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a> Art. 26, par. 2, reg. (UE) 2024\/1689, che accanto alla competenza e alla formazione richiede l\u2019autorit\u00e0 e il sostegno necessari; art. 437-bis c.p.; artt. 17 e 18 d.lgs. n. 160\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a> Art. 24, comma 2, lett. b), e art. 16 l. n. 132\/2025. Le fonti del confronto comparato sono indicate nei parr. 4 e 6.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a> Art. 113, terzo comma, lett. c), reg. (UE) 2024\/1689, come sostituita dall\u2019art. 1, punto 40), lett. b), reg. (UE) 2026\/1744, che distingue i sistemi classificati ad alto rischio in base all\u2019allegato III da quelli soggetti alla normativa di armonizzazione elencata nell\u2019allegato I. Per i sistemi relativi a prodotti disciplinati dalla normativa elencata nell\u2019allegato I, sezione B, l\u2019art. 2, par. 2, reg. (UE) 2024\/1689, come sostituito dall\u2019art. 1, punto 2), lett. a), reg. (UE) 2026\/1744, rende applicabili unicamente l\u2019art. 6, par. 1, l\u2019art. 60 bis e gli artt. da 102 a 112.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref10\" id=\"_ftn10\">[10]<\/a> Art. 3, punto 56), reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref11\" id=\"_ftn11\">[11]<\/a> Art. 4 reg. (UE) 2024\/1689, nel testo anteriore alle modifiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref12\" id=\"_ftn12\">[12]<\/a> Art. 1, punto 5), reg. (UE) 2026\/1744, entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ai sensi del suo art. 4. La data di applicazione del testo originario risulta dall\u2019art. 113, terzo comma, lett. a), reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref13\" id=\"_ftn13\">[13]<\/a> Art. 4, parr. 1, 2 e 3, reg. (UE) 2024\/1689, come sostituito dall\u2019art. 1, punto 5), reg. (UE) 2026\/1744.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref14\" id=\"_ftn14\">[14]<\/a> Considerando 8 reg. (UE) 2026\/1744, che richiama, tra i quadri europei delle competenze, il quadro delle competenze digitali per i cittadini (DigComp) e il quadro di riferimento per l\u2019introduzione all\u2019intelligenza artificiale nell\u2019istruzione primaria e secondaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref15\" id=\"_ftn15\">[15]<\/a> Art. 99, parr. 1 e da 3 a 5, reg. (UE) 2024\/1689. Il par. 4 elenca gli obblighi la cui violazione \u00e8 punita con la sanzione fino a 15&nbsp;milioni di euro o, per le imprese, fino al 3&nbsp;% del fatturato, ed esclude l\u2019art. 4. Il par. 1 \u00e8 stato sostituito dall\u2019art. 1, punto 38), lett. a), reg. (UE) 2026\/1744, che vi menziona anche le sanzioni amministrative pecuniarie e riferisce le norme nazionali a qualsiasi violazione del regolamento commessa dagli operatori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref16\" id=\"_ftn16\">[16]<\/a> Commissione europea, <em>AI Literacy \u2013 Questions &amp; Answers<\/em>, in <em>digital-strategy.ec.europa.eu<\/em>, nella versione aggiornata dopo l\u2019entrata in vigore del reg. (UE) 2026\/1744 (consultata il 9 ottobre 2026). V. anche l\u2019art. 75, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689, come sostituito dall\u2019art. 1, punto 31), lett. b), reg. (UE) 2026\/1744, che esclude dalle attribuzioni dell\u2019ufficio per l\u2019IA, tra l\u2019altro, i sistemi relativi ai prodotti dell\u2019allegato I e alcuni sistemi dell\u2019allegato III, nonch\u00e9 l\u2019art. 75 quater, par. 4, secondo comma, lett. a), reg. (UE) 2024\/1689, inserito dall\u2019art. 1, punto 32), reg. (UE) 2026\/1744.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref17\" id=\"_ftn17\">[17]<\/a> Art. 14, parr. 1 e 4, lett. da a) a e), reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref18\" id=\"_ftn18\">[18]<\/a> Art. 26, par. 2, e art. 99, par. 4, lett. e), reg. (UE) 2024\/1689. Sulla lettura congiunta dell\u2019art. 26, par. 2, e dell\u2019art. 14 v. J. Laux, H. Ruschemeier, <em>Automation Bias in the AI Act: On the Legal Implications of Attempting to De-Bias Human Oversight of AI<\/em>, in <em>European Journal of Risk Regulation<\/em>, vol. 16, n. 4, 2025, pp. 1519 ss., par. III.2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref19\" id=\"_ftn19\">[19]<\/a> Allegato III e art. 113, terzo comma, lett. c), reg. (UE) 2024\/1689, come sostituita dall\u2019art. 1, punto 40), lett. b), reg. (UE) 2026\/1744.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref20\" id=\"_ftn20\">[20]<\/a> Art. 4, art. 26, par. 2, e art. 99, parr. 1 e 4, lett. e), reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref21\" id=\"_ftn21\">[21]<\/a> A. Simoncini, <em>L\u2019algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libert\u00e0<\/em>, in <em>BioLaw Journal \u2013 Rivista di BioDiritto<\/em>, n. 1\/2019, pp. 63 ss., spec. p. 81.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref22\" id=\"_ftn22\">[22]<\/a> B. Marchetti, <em>La garanzia dello<\/em> human in the loop <em>alla prova della decisione amministrativa algoritmica<\/em>, in <em>BioLaw Journal \u2013 Rivista di BioDiritto<\/em>, n. 2\/2021, pp. 367 ss., spec. pp. 373 e 379. Sull\u2019\u201cillusione di controllo\u201d e sul funzionario chiamato ad assolvere funzioni confermative di decisioni assunte altrove v. M. Corradino, <em>Potere pubblico e intelligenza artificiale<\/em>, in A.F. Uricchio, C. Caldarola (a cura di), <em>L\u2019intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative. AI ACT (regolamento UE) e disegno di legge governativo<\/em>, Cacucci, Bari, 2025, pp. 39 ss., spec. pp. 46-47.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref23\" id=\"_ftn23\">[23]<\/a> B. Green, <em>The flaws of policies requiring human oversight of government algorithms<\/em>, in <em>Computer Law &amp; Security Review<\/em>, vol. 45, 2022, art. 105681, spec. parr. 4.1 e 4.2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref24\" id=\"_ftn24\">[24]<\/a> J. Laux, <em>Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence: towards a democratic design of AI governance under the European Union AI Act<\/em>, in <em>AI &amp; Society<\/em>, vol. 39, n. 6, 2024, pp. 2853 ss., spec. parr. 1 e 4. Sulla distorsione dell\u2019automazione nell\u2019esercizio della funzione giurisdizionale v. G. Gallone, <em>Riserva di umanit\u00e0, intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale alla luce dell\u2019IA Act. Considerazioni (e qualche proposta) attorno al processo amministrativo che verr\u00e0<\/em>, in <em>www.judicium.it<\/em>, 7 novembre 2024, par. 4.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref25\" id=\"_ftn25\">[25]<\/a> S. Sterz, K. Baum, S. Biewer e altri, <em>On the Quest for Effectiveness in Human Oversight: Interdisciplinary Perspectives<\/em>, in <em>FAccT \u201924: Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency<\/em>, ACM, New York, 2024, doi: 10.1145\/3630106.3659051, parr. 3.1, 3.2.1 e 5.1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref26\" id=\"_ftn26\">[26]<\/a> Art. 24, comma 1, l. n. 132\/2025. In assenza di una diversa previsione la legge \u00e8 entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell\u2019art. 73, terzo comma, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref27\" id=\"_ftn27\">[27]<\/a> Art. 3, commi 3 e 5, l. n. 132\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref28\" id=\"_ftn28\">[28]<\/a> Art. 15, comma 1, l. n. 132\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref29\" id=\"_ftn29\">[29]<\/a> Art. 14, commi 2, 3 e 4, l. n. 132\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref30\" id=\"_ftn30\">[30]<\/a> Art. 13, commi 1 e 2, l. n. 132\/2025. Sulla difficolt\u00e0 di definire le nozioni di strumentalit\u00e0 e di supporto e di individuare l\u2019intervento umano minimo che esse presuppongono v., con riferimento al disegno di legge governativo, E. Dagnino, <em>Intelligenza Artificiale, lavoro e diritto interno: note a margine del disegno di legge di iniziativa governativa<\/em>, in <em>Lavoro Diritti Europa<\/em>, n. 4\/2024, p. 4.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref31\" id=\"_ftn31\">[31]<\/a> Art. 11, l. n. 132\/2025. Il rinvio \u00e8 all\u2019art. 1-bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref32\" id=\"_ftn32\">[32]<\/a> Art. 12, comma 1, l. n. 132\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref33\" id=\"_ftn33\">[33]<\/a> Art. 24, commi 1 e 2, lett. a), b), d), e), f), g), i), l) e n), l. n. 132\/2025. Il comma 1 richiama le procedure di cui all\u2019art. 31 della l. 24 dicembre 2012, n. 234.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref34\" id=\"_ftn34\">[34]<\/a> A.F. Uricchio, F. Mazzotta, <em>Metaverso, fiscalit\u00e0 e intelligenza artificiale: prime considerazioni alla luce del recente disegno di legge in materia<\/em>, in A.F. Uricchio, C. Caldarola (a cura di), <em>L\u2019intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative<\/em>, cit., pp. 225 ss., spec. pp. 236 e 243, con riferimento all\u2019art. 22 del disegno di legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref35\" id=\"_ftn35\">[35]<\/a> Art. 16, l. n. 132\/2025, rubricato \u201cDelega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l\u2019addestramento di sistemi di intelligenza artificiale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref36\" id=\"_ftn36\">[36]<\/a> Art. 3, commi 4 e 5, d.lgs. n. 160\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref37\" id=\"_ftn37\">[37]<\/a> Art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 160\/2026. Gli altri risultati formativi riguardano la comprensione dei principi di funzionamento e delle potenzialit\u00e0 dei sistemi, la consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilit\u00e0 e la consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref38\" id=\"_ftn38\">[38]<\/a> Art. 24, commi 3 e 5, lett. b) e c), l. n. 132\/2025; art. 437-bis c.p., introdotto dall\u2019art. 12 d.lgs. n. 160\/2026; art. 25-vicies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dall\u2019art. 15 d.lgs. n. 160\/2026, che prevede la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote e le sanzioni interdittive dell\u2019art. 9, comma 2, lett. da b) a e).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref39\" id=\"_ftn39\">[39]<\/a> Art. 16, comma 1, e art. 17, commi 1, 2, lett. d), e 5, d.lgs. n. 160\/2026, collocati nel capo dedicato agli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall\u2019utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref40\" id=\"_ftn40\">[40]<\/a> Art. 16, comma 2, e artt. 18 e 19 d.lgs. n. 160\/2026. L\u2019art. 16, comma 3, fa salvi l\u2019art. 82 reg. (UE) 2016\/679 e la normativa nazionale di recepimento della dir. (UE) 2024\/2853.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref41\" id=\"_ftn41\">[41]<\/a> Art. 24, comma 5, lett. d), l. n. 132\/2025, che richiede di tener conto \u201cdella classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024\/1689\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref42\" id=\"_ftn42\">[42]<\/a> Atto del Governo n. 421, XIX legislatura, trasmesso con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 3 luglio 2026, che d\u00e0 atto della mancanza, a quella data, dei pareri della Conferenza unificata, del Garante per la protezione dei dati personali, dell\u2019AgID e dell\u2019ACN. Il numero degli articoli e dei capi risulta dalla relazione illustrativa, consultabile nella copia dell\u2019atto pubblicata in <em>www.astrid-online.it<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref43\" id=\"_ftn43\">[43]<\/a> Garante per la protezione dei dati personali, parere 14 luglio 2026, n. 532, doc. web n. 10275626, in <em>www.garanteprivacy.it<\/em>. V. anche l\u2019audizione del Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 dinanzi alle Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati, 21 luglio 2026, doc. web n. 10273842.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref44\" id=\"_ftn44\">[44]<\/a> La l. n. 132\/2025 \u00e8 entrata in vigore il 10 ottobre 2025, sicch\u00e9 il termine di dodici mesi fissato dall\u2019art. 24, comma 1, scadeva il 10 ottobre 2026. Le date delle deliberazioni del Consiglio dei ministri risultano dal preambolo del decreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref45\" id=\"_ftn45\">[45]<\/a> Rispettivamente art. 11, comma 2, art. 24, comma 8, e art. 28, comma 2, d.lgs. n. 179\/2026. La condizione ulteriore riguardava la responsabilit\u00e0 per le valutazioni della conformit\u00e0 svolte dall\u2019Autorit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref46\" id=\"_ftn46\">[46]<\/a> Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 532\/2026, cit.; art. 41, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref47\" id=\"_ftn47\">[47]<\/a> Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026, che riferisce l\u2019oggetto del decreto ai poteri delle autorit\u00e0 designate dall\u2019art. 20 della l. n. 132\/2025 e al coordinamento con la normativa settoriale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref48\" id=\"_ftn48\">[48]<\/a> Il computo, a titolo indicativo, comprende gli atti previsti dagli artt. 10, comma 2; 14, comma 2; 15, comma 3; 18, comma 2; 24, commi 2 e 3; 26, comma 2; 28, commi 1 e 5; 30, commi 1, 4 e 6; 36, commi 3, 5 e 6; 37, comma 1; 38, comma 1; 40, comma 2; 44, comma 7; 45, commi 7 e 8; 47, commi 5 e 6; 49, comma 2; 51, commi 3 e 4, d.lgs. n. 179\/2026. A essi si aggiungono gli accordi e i protocolli d\u2019intesa di cui agli artt. 7, 8, 9 e 17, comma 4.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref49\" id=\"_ftn49\">[49]<\/a> Art. 37, comma 2, e art. 54, d.lgs. n. 179\/2026. Il piano \u00e8 finanziato a valere sulle risorse del Programma nazionale \u201cPN Scuola e Competenze 2021\u20132027\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref50\" id=\"_ftn50\">[50]<\/a> Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026; art. 20, commi 1 e 2, l. n. 132\/2025; art. 74, parr. 6 e 8, reg. (UE) 2024\/1689. V. anche gli artt. 4 e 6 del decreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref51\" id=\"_ftn51\">[51]<\/a> Artt. 7, 8, 9 e 12, d.lgs. n. 179\/2026. Gli accordi sono stipulati ai sensi dell\u2019art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref52\" id=\"_ftn52\">[52]<\/a> Art. 70, par. 3, reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref53\" id=\"_ftn53\">[53]<\/a> Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 532\/2026, cit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref54\" id=\"_ftn54\">[54]<\/a> Art. 25, commi 1 e 2, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref55\" id=\"_ftn55\">[55]<\/a> L\u2019art. 70, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689 richiede che le autorit\u00e0 nazionali competenti esercitino i loro poteri \u201cin modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi\u201d. Delle critiche rivolte sotto questo profilo alla scelta di due agenzie governative, compiuta dalla l. n. 132\/2025, d\u00e0 conto F. Zorzi Giustiniani, <em>La legge italiana sull\u2019intelligenza artificiale e la sentenza della Corte di Giustizia sulla pseudonomizzazione dei dati personali<\/em>, in <em>Nomos. Le attualit\u00e0 nel diritto<\/em>, n. 3\/2025, Cronache dal cyberspazio, nota 4.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref56\" id=\"_ftn56\">[56]<\/a> Art. 26, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026; art. 57, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689, come modificato dall\u2019art. 1, punto 22), lett. a), reg. (UE) 2026\/1744, che ha differito al 2 agosto 2027 il termine per l\u2019istituzione dello spazio nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref57\" id=\"_ftn57\">[57]<\/a> Art. 28, commi 1 e 2, e art. 45, commi 3 e 4, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref58\" id=\"_ftn58\">[58]<\/a> A. Lanam\u00e4ki, K. V\u00e4yrynen, F. Vainionp\u00e4\u00e4 e altri, <em>What to Expect from the Upcoming EU AI Act Sandboxes: Panel Report<\/em>, in <em>Digital Society<\/em>, vol. 4, 2025, art. 42, parr. 2.2, 2.3 e 3.2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref59\" id=\"_ftn59\">[59]<\/a> A.F. Uricchio, C. Caldarola, <em>La ricerca in cybersicurezza come infrastruttura cognitiva della sovranit\u00e0 digitale. Considerazioni giuridiche a partire dal primo libro bianco ACN-ANVUR<\/em>, in <em>AI Law \u2013 International Review of Artificial Intelligence Law<\/em>, 2026, pp. 275 ss., spec. p. 285.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref60\" id=\"_ftn60\">[60]<\/a> Art. 28, comma 3, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref61\" id=\"_ftn61\">[61]<\/a> Art. 23, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 179\/2026; art. 99, parr. 3, 4 e 5, reg. (UE) 2024\/1689. Il richiamo all\u2019art. 25 del regolamento corrisponde alla lett. d bis), che l\u2019art. 1, punto 38), lett. b), reg. (UE) 2026\/1744 ha inserito nell\u2019art. 99, par. 4, con riferimento ai parr. 2 e 4 dello stesso art. 25. Per le piccole e medie imprese e le <em>start-up<\/em> innovative il comma 7 rinvia al criterio dell\u2019art. 99, par. 6. Il decreto tace sulle piccole imprese a media capitalizzazione, cui \u00e8 dedicato il par. 6 bis inserito dall\u2019art. 1, punto 38), lett. c), reg. (UE) 2026\/1744.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref62\" id=\"_ftn62\">[62]<\/a> Art. 23, commi 2 e 4, d.lgs. n. 179\/2026, con riferimento, rispettivamente, agli artt. 73 e 80 e agli artt. 27 e 86 reg. (UE) 2024\/1689. L\u2019art. 27 appartiene al capo III, sezione 3, del regolamento, la cui applicazione decorre dalle date indicate nell\u2019art. 113, terzo comma, lett. c).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref63\" id=\"_ftn63\">[63]<\/a> Art. 19, comma 2, e art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref64\" id=\"_ftn64\">[64]<\/a> Art. 22, comma 1, lett. b), e art. 24, comma 10, d.lgs. n. 179\/2026; art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref65\" id=\"_ftn65\">[65]<\/a> Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026, che limita le misure alle violazioni di scarsa offensivit\u00e0 o pericolosit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref66\" id=\"_ftn66\">[66]<\/a> Artt. 15, comma 1, e 16, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026; art. 74, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689. Il titolo del regolamento (UE) 2019\/1020 \u00e8 richiamato nel preambolo del decreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref67\" id=\"_ftn67\">[67]<\/a> Art. 18 d.lgs. n. 160\/2026; art. 4, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689, come sostituito dall\u2019art. 1, punto 5), reg. (UE) 2026\/1744. La presunzione riguarda il nesso tra la violazione e il danno e lascia al danneggiato la prova degli altri elementi della responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref68\" id=\"_ftn68\">[68]<\/a> Art. 99, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689, come sostituito dall\u2019art. 1, punto 38), lett. a), reg. (UE) 2026\/1744.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref69\" id=\"_ftn69\">[69]<\/a> <em>Gesetz zur Durchf\u00fchrung der Verordnung \u00fcber k\u00fcnstliche Intelligenz<\/em> del 22 luglio 2026, in <em>BGBl.<\/em> 2026 I, n. 223, del 28 luglio 2026, approvato dal Bundestag l\u201911 giugno 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, art. 1 (<em>KI-Markt\u00fcberwachungs- und Innovationsf\u00f6rderungsgesetz<\/em>, KI-MIG), \u00a7 11, Abs. 1, che richiama l\u2019art. 14, parr. 4 e 5, reg. (UE) 2019\/1020, e \u00a7 15. Il \u00a7 15 punisce fino a 50.000&nbsp;euro la violazione degli obblighi degli artt. 21, 27 e 45 reg. (UE) 2024\/1689 e, per i <em>deployer<\/em> di alcuni sistemi ad alto rischio, dell\u2019obbligo di spiegazione previsto dall\u2019art. 86, par. 1. Il \u00a7 17, Abs. 2, esclude le sanzioni pecuniarie nei confronti delle autorit\u00e0 e degli altri organismi pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref70\" id=\"_ftn70\">[70]<\/a> Bundesnetzagentur, <em>AI literacy<\/em>, in <em>www.bundesnetzagentur.de<\/em> (consultato l\u201911 ottobre 2026), secondo cui \u201ca lack of AI (Artificial Intelligence) literacy can be seen as non-compliance with a duty of care, in particular if this results in any harm\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref71\" id=\"_ftn71\">[71]<\/a> Art. 113, terzo comma, lett. a), b) e c), reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref72\" id=\"_ftn72\">[72]<\/a> Art. 437-bis c.p.; art. 26, parr. 1 e 2, reg. (UE) 2024\/1689; art. 113, terzo comma, lett. c), reg. (UE) 2024\/1689, come sostituita dall\u2019art. 1, punto 40), lett. b), reg. (UE) 2026\/1744. Sul principio di tassativit\u00e0 v. l\u2019art. 25, secondo comma, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref73\" id=\"_ftn73\">[73]<\/a> Per il d.lgs. n. 160\/2026 v. l\u2019art. 6, commi 1 e 2, richiamato nel par. 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref74\" id=\"_ftn74\">[74]<\/a> Art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref75\" id=\"_ftn75\">[75]<\/a> Art. 38, comma 6, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref76\" id=\"_ftn76\">[76]<\/a> Art. 38, comma 8, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref77\" id=\"_ftn77\">[77]<\/a> Art. 117, secondo comma, lett. n), terzo e quarto comma, Cost. V. Corte cost., sent. n. 200 del 2009, punti 24 e 25 del <em>Considerato in diritto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref78\" id=\"_ftn78\">[78]<\/a> Art. 36, commi 3, 5 e 6, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref79\" id=\"_ftn79\">[79]<\/a> Art. 38, commi da 1 a 4, d.lgs. n. 179\/2026. Le linee guida per l\u2019introduzione dell\u2019intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche sono state adottate con d.m. 9 agosto 2025, n. 166.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref80\" id=\"_ftn80\">[80]<\/a> Art. 37, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref81\" id=\"_ftn81\">[81]<\/a> Art. 38, comma 3 e comma 6, lett. a), d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref82\" id=\"_ftn82\">[82]<\/a> F. Galli, <em>L\u2019intelligenza artificiale nella didattica. Opportunit\u00e0, rischi e regole<\/em>, in <em>Labour &amp; Law Issues<\/em>, vol. 11, n. 2, 2025, pp. I.24 ss., spec. pp. I.39-I.40.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref83\" id=\"_ftn83\">[83]<\/a> Allegato III, punto 3, art. 5, par. 1, lett. f), e art. 27, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689. Sulla posizione di scuole e universit\u00e0 quali <em>deployer<\/em> v. F. Galli, <em>L\u2019intelligenza artificiale nella didattica<\/em>, cit., pp. I.42-I.43.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref84\" id=\"_ftn84\">[84]<\/a> Art. 38, commi 5 e 6, d.lgs. n. 179\/2026. Il comma 5 richiama il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref85\" id=\"_ftn85\">[85]<\/a> Art. 4 reg. (UE) 2024\/1689; art. 40, comma 2, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref86\" id=\"_ftn86\">[86]<\/a> Art. 39, commi 1 e 4, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref87\" id=\"_ftn87\">[87]<\/a> Art. 44, comma 8, d.lgs. n. 179\/2026. Il monitoraggio previsto dal comma 6 del medesimo articolo riguarda i soli commi da 1 a 4.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref88\" id=\"_ftn88\">[88]<\/a> Art. 50, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref89\" id=\"_ftn89\">[89]<\/a> Art. 40, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 179\/2026. Il Ministro si avvale della Scuola nazionale dell\u2019amministrazione e di Formez PA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref90\" id=\"_ftn90\">[90]<\/a> Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472. In precedenza Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref91\" id=\"_ftn91\">[91]<\/a> B. Marchetti, <em>La garanzia dello<\/em> human in the loop, cit., p. 379; M. Corradino, <em>Potere pubblico e intelligenza artificiale<\/em>, cit., pp. 46-47.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref92\" id=\"_ftn92\">[92]<\/a> M. D\u2019Onghia, <em>Intelligenza artificiale, Regolamento UE 2024\/1689 e diritti previdenziali<\/em>, in <em>federalismi.it<\/em>, n. 33\/2025, pp. 389 ss., spec. pp. 406-407.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref93\" id=\"_ftn93\">[93]<\/a> Art. 26, par. 2, reg. (UE) 2024\/1689; art. 40, comma 2, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref94\" id=\"_ftn94\">[94]<\/a> Art. 44, commi 1 e 2, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref95\" id=\"_ftn95\">[95]<\/a> Art. 44, commi 3 e 4, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref96\" id=\"_ftn96\">[96]<\/a> Art. 44, comma 3, lett. b) e c), d.lgs. n. 179\/2026; art. 24, comma 2, lett. i), l. n. 132\/2025; art. 3, punto 1), e art. 14, par. 4, lett. a) e c), reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref97\" id=\"_ftn97\">[97]<\/a> Per i richiami generici alla competenza v. l\u2019art. 26, par. 2, reg. (UE) 2024\/1689 e gli artt. 41, comma 1, e 48 d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref98\" id=\"_ftn98\">[98]<\/a> Art. 44, commi 6 e 7, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref99\" id=\"_ftn99\">[99]<\/a> Art. 43, comma 3, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref100\" id=\"_ftn100\">[100]<\/a> Art. 46, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 179\/2026. Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura (comma 4).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref101\" id=\"_ftn101\">[101]<\/a> B. Galgani, <em>Il legislatore italiano dinanzi all\u2019IA nel cd. \u201cdominio Giustizia\u201d<\/em>, in <em>Questione Giustizia<\/em>, n. 3\/2026, pp. 67 ss., spec. pp. 71-72 e 77.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref102\" id=\"_ftn102\">[102]<\/a> Art. 47, commi 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref103\" id=\"_ftn103\">[103]<\/a> Art. 51, commi da 1 a 4, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref104\" id=\"_ftn104\">[104]<\/a> Art. 7, comma 1, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref105\" id=\"_ftn105\">[105]<\/a> Art. 47, comma 4 e comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 179\/2026, che rinvia all\u2019art. 5 della l. 14 gennaio 2013, n. 4. Il comma 4 estende alle forme aggregative delle associazioni i soli commi 1, 2 e 3, \u201cove vengano in rilievo, in relazione al settore di attivit\u00e0 e alle peculiarit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 professionale temi legati all\u2019uso dei sistemi di intelligenza artificiale\u201d. Sul potere disciplinare delle associazioni v. l\u2019art. 2, comma 3, e l\u2019art. 5, comma 2, lett. a), l. n. 4\/2013.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref106\" id=\"_ftn106\">[106]<\/a> Sul dovere di verifica che incombe sul professionista e sull\u2019assenza di sanzioni per l\u2019omessa informativa v. B. Galgani, <em>Il legislatore italiano dinanzi all\u2019IA<\/em>, cit., pp. 73-74.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref107\" id=\"_ftn107\">[107]<\/a> Art. 51, comma 2, lett. c), e art. 47, comma 6, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref108\" id=\"_ftn108\">[108]<\/a> Art. 24, comma 2, lett. f), l. n. 132\/2025; art. 49, commi 1 e 2, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref109\" id=\"_ftn109\">[109]<\/a> Art. 1, comma 1, l. 21 aprile 2023, n. 49.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref110\" id=\"_ftn110\">[110]<\/a> Art. 42, commi 2 e 3, d.lgs. n. 179\/2026, che richiama l\u2019art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref111\" id=\"_ftn111\">[111]<\/a> Artt. 18, comma 1, lett. l), 36, 37 e 55 d.lgs. n. 81\/2008.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref112\" id=\"_ftn112\">[112]<\/a> S. Cairoli, <em>Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: uno sguardo oltre la siepe<\/em>, in <em>Diritto della Sicurezza sul Lavoro<\/em>, n. 2\/2024, pp. 26 ss., spec. p. 35.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref113\" id=\"_ftn113\">[113]<\/a> Art. 48, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref114\" id=\"_ftn114\">[114]<\/a> Art. 41, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref115\" id=\"_ftn115\">[115]<\/a> Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, <em>Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016\/679<\/em>, WP 251 rev.01, adottate il 3 ottobre 2017, versione emendata e adottata il 6 febbraio 2018, in Garante per la protezione dei dati personali, <em>Applicare il GDPR. Le linee guida europee<\/em>, collana Contributi, pp. 132 ss., spec. p. 153 e, sul riesame umano, p. 161. Le linee guida sono state fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l\u2019<em>Endorsement 1\/2018<\/em> del 25 maggio 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref116\" id=\"_ftn116\">[116]<\/a> Relazione illustrativa all\u2019Atto del Governo n. 421, cit., p. 24, <em>sub<\/em> art. 40 dello schema, corrispondente all\u2019art. 41 del testo definitivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref117\" id=\"_ftn117\">[117]<\/a> Art. 41, commi 1 e 4, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref118\" id=\"_ftn118\">[118]<\/a> Allegato III, punto 4, lett. b), e art. 26, par. 2, reg. (UE) 2024\/1689. Sugli obblighi che il regolamento pone a carico del datore di lavoro in qualit\u00e0 di <em>deployer<\/em>, e sull\u2019incertezza dei criteri che dovrebbero orientarne l\u2019adempimento, v. G. Peluso, <em>Diritti fondamentali, rischio, autoreferenzialit\u00e0, obblighi datoriali (incerti) nell\u2019AI Act<\/em>, in <em>federalismi.it<\/em>, n. 14\/2025, pp. 237 ss., spec. pp. 253-254 e 258.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref119\" id=\"_ftn119\">[119]<\/a> Art. 10, parr. 2 e 5, dir. (UE) 2024\/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in <em>G.U.U.E.<\/em>, serie L, dell\u201911 novembre 2024. Il coordinamento tra l\u2019art. 41 e le norme di recepimento resta da definire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref120\" id=\"_ftn120\">[120]<\/a> G. Peluso, <em>Obbligo informativo e sistemi integralmente automatizzati<\/em>, in <em>Labour &amp; Law Issues<\/em>, vol. 9, n. 2, 2023, pp. 99 ss., spec. pp. 111-112.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref121\" id=\"_ftn121\">[121]<\/a> <em>Real Decreto<\/em> 723\/2026, de 9 de septiembre, in <em>BOE<\/em> del 15 settembre 2026, art. 3, apartado 2, lett. k), attuativo dell\u2019art. 8, apartado 5, dell\u2019<em>Estatuto de los Trabajadores<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref122\" id=\"_ftn122\">[122]<\/a> <em>Sistemas algor\u00edtmicos en el \u00e1mbito laboral. Transparencia y garant\u00edas de protecci\u00f3n de datos<\/em>, 7 ottobre 2026, nota pubblicata in <em>www.aepd.es<\/em> a commento del <em>Real Decreto<\/em> 723\/2026 e dell\u2019avvertimento AI-00009-2026 dell\u2019Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, pp. 3, 4, 6 e 7. L\u2019avvertimento riguarda uno strumento di analisi dei curricula (p. 3), e il collegamento espresso con l\u2019art. 22 reg. (UE) 2016\/679 compare a p. 4.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref123\" id=\"_ftn123\">[123]<\/a> Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull\u2019intelligenza artificiale (legge sull\u2019intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell\u2019Unione, COM(2021) 206 final del 21 aprile 2021, Relazione, par. 3.3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref124\" id=\"_ftn124\">[124]<\/a> Art. 41, commi 1 e 4, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref125\" id=\"_ftn125\">[125]<\/a> Art. 41, comma 3, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref126\" id=\"_ftn126\">[126]<\/a> Art. 44, comma 3, d.lgs. n. 179\/2026; art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 160\/2026; art. 14, par. 4, lett. b), reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref127\" id=\"_ftn127\">[127]<\/a> Art. 2697 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref128\" id=\"_ftn128\">[128]<\/a> Art. 5 l. 15 luglio 1966, n. 604. Sul principio di vicinanza della prova v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref129\" id=\"_ftn129\">[129]<\/a> Art. 17, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 160\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref130\" id=\"_ftn130\">[130]<\/a> Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 179\/2026; art. 3, commi 4 e 5, d.lgs. n. 160\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref131\" id=\"_ftn131\">[131]<\/a> Gruppo di lavoro Articolo 29, <em>Linee guida sul processo decisionale automatizzato<\/em>, cit., p. 153.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref132\" id=\"_ftn132\">[132]<\/a> Art. 41, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 179\/2026, che fa salvo l\u2019art. 22 reg. (UE) 2016\/679.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref133\" id=\"_ftn133\">[133]<\/a> Relazione illustrativa all\u2019Atto del Governo n. 421, cit., p. 24, <em>sub<\/em> art. 40 dello schema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref134\" id=\"_ftn134\">[134]<\/a> Art. 22, par. 2, lett. a), b) e c), regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref135\" id=\"_ftn135\">[135]<\/a> Art. 2, par. 11, reg. (UE) 2024\/1689. Sullo spazio che la disposizione riserva all\u2019intervento normativo interno in materia di lavoro v. E. Dagnino, <em>Intelligenza Artificiale, lavoro e diritto interno<\/em>, cit., p. 3; G. Peluso, <em>Diritti fondamentali, rischio, autoreferenzialit\u00e0<\/em>, cit., p. 245, nota 39.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref136\" id=\"_ftn136\">[136]<\/a> Art. 88, parr. 1 e 2, reg. (UE) 2016\/679, il cui par. 3 prevede la notifica alla Commissione delle disposizioni adottate. V. Corte giust., 30 marzo 2023, causa C-34\/21, <em>Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref137\" id=\"_ftn137\">[137]<\/a> Corte giust., 7 dicembre 2023, causa C-634\/21, <em>SCHUFA Holding (Scoring)<\/em>, punti 44-46, con richiamo al considerando 71 reg. (UE) 2016\/679. Sulla rilevanza della pronuncia per le decisioni algoritmiche nel lavoro v. A. Aza, <em>Scores as Decisions? Article 22 GDPR and the Judgment of the CJEU in SCHUFA Holding (Scoring) in the Labour Context<\/em>, in <em>Industrial Law Journal<\/em>, vol. 53, n. 4, 2024, doi: 10.1093\/indlaw\/dwae035.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref138\" id=\"_ftn138\">[138]<\/a> Allegato III, punto 4, lett. a), e art. 26, par. 11, reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref139\" id=\"_ftn139\">[139]<\/a> Art. 41, comma 1, terzo periodo, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref140\" id=\"_ftn140\">[140]<\/a> Art. 1-bis, commi 1 e 7, d.lgs. n. 152\/1997.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref141\" id=\"_ftn141\">[141]<\/a> Art. 1-bis, comma 1, d.lgs. n. 152\/1997, e art. 41, commi 1 e 3, d.lgs. n. 179\/2026. Sul disallineamento tra le due nozioni v. E. Dagnino, <em>Intelligenza Artificiale, lavoro e diritto interno<\/em>, cit., pp. 7-8.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref142\" id=\"_ftn142\">[142]<\/a> Art. 41, comma 4, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref143\" id=\"_ftn143\">[143]<\/a> Art. 18, primo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, e art. 2, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, su cui v. Corte cost., sent. n. 22 del 2024, punti 4.4, 4.5 e 11 del <em>Considerato in diritto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref144\" id=\"_ftn144\">[144]<\/a> Sul modello della nullit\u00e0 che opera soltanto a vantaggio del contraente protetto v. l\u2019art. 36, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref145\" id=\"_ftn145\">[145]<\/a> Relazione illustrativa all\u2019Atto del Governo n. 421, cit., p. 24, <em>sub<\/em> art. 40 dello schema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref146\" id=\"_ftn146\">[146]<\/a> Art. 24, comma 2, lett. b), l. n. 132\/2025; art. 2, par. 11, reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref147\" id=\"_ftn147\">[147]<\/a> Art. 24, comma 2, alinea, l. n. 132\/2025; art. 32, comma 1, lett. b) e c), l. n. 234\/2012.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref148\" id=\"_ftn148\">[148]<\/a> Corte cost., sent. n. 22 del 2024, cit., punti 7 e 8 del <em>Considerato in diritto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref149\" id=\"_ftn149\">[149]<\/a> Art. 3, comma 5, l. n. 132\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref150\" id=\"_ftn150\">[150]<\/a> Artt. 1324 e 1418, primo comma, c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref151\" id=\"_ftn151\">[151]<\/a> Corte cost., sent. n. 22 del 2024, cit., che ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23\/2015, limitatamente alla parola \u201cespressamente\u201d, per eccesso di delega.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref152\" id=\"_ftn152\">[152]<\/a> Artt. 52 e 53, d.lgs. n. 179\/2026; art. 98, comma 1-bis, e art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref153\" id=\"_ftn153\">[153]<\/a> Art. 13, parr. 1 e 2, reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref154\" id=\"_ftn154\">[154]<\/a> Art. 16, commi 1, 2 e 3, l. n. 132\/2025. Il preambolo del decreto richiama l\u2019art. 24, comma 1 e comma 2, lettere da a) a g) e da i) a n), della l. n. 132\/2025. Il decreto \u00e8 adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e le politiche di coesione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref155\" id=\"_ftn155\">[155]<\/a> Art. 53, par. 1, lett. d), e art. 78 reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref156\" id=\"_ftn156\">[156]<\/a> Art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30\/2005, sui requisiti della tutela dei segreti commerciali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref157\" id=\"_ftn157\">[157]<\/a> Art. 41, comma 3, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref158\" id=\"_ftn158\">[158]<\/a> Art. 23, comma 4, d.lgs. n. 179\/2026; art. 86, parr. 1 e 3, reg. (UE) 2024\/1689.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref159\" id=\"_ftn159\">[159]<\/a> Art. 1-bis, comma 8, d.lgs. n. 152\/1997. V. G. Peluso, <em>Obbligo informativo e sistemi integralmente automatizzati<\/em>, cit., pp. 113-116.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref160\" id=\"_ftn160\">[160]<\/a> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C-203\/22, <em>Dun &amp; Bradstreet Austria<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref161\" id=\"_ftn161\">[161]<\/a> Cons. Stato, sez. VI, n. 8472\/2019, cit. Sul punto v. G. Pinotti, <em>Amministrazione digitale algoritmica e garanzie procedimentali<\/em>, in <em>Labour &amp; Law Issues<\/em>, vol. 7, n. 1, 2021, pp. I.79 ss., spec. p. I.93.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref162\" id=\"_ftn162\">[162]<\/a> Art. 41, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 179\/2026, che richiama gli artt. 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016\/679.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref163\" id=\"_ftn163\">[163]<\/a> Art. 3, par. 2, direttiva (UE) 2016\/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u20198 giugno 2016, sulla protezione del <em>know-how<\/em> riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l\u2019acquisizione, l\u2019utilizzo e la divulgazione illeciti, che considera lecita la rivelazione del segreto richiesta o autorizzata dal diritto dell\u2019Unione o dal diritto nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref164\" id=\"_ftn164\">[164]<\/a> E. Di Iorio, E. Iorio, R. Scelzi, <em>Il pensiero \u2018tecnocritico\u2019 e le nuove frontiere umanoidi tra narrazione verbale e non verbale. L\u2019IA e i suoi bias<\/em>, in A.F. Uricchio, C. Caldarola (a cura di), <em>L\u2019intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative<\/em>, cit., pp. 339 ss., spec. p. 344.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref165\" id=\"_ftn165\">[165]<\/a> S. Alon-Barkat, M. Busuioc, <em>Human\u2013AI Interactions in Public Sector Decision Making: \u201cAutomation Bias\u201d and \u201cSelective Adherence\u201d to Algorithmic Advice<\/em>, in <em>Journal of Public Administration Research and Theory<\/em>, vol. 33, n. 1, 2023, pp. 153 ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref166\" id=\"_ftn166\">[166]<\/a> B. Green, <em>The flaws of policies requiring human oversight of government algorithms<\/em>, cit., par. 5; J. Laux, <em>Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence<\/em>, cit., parr. 4 e 5; J. Laux, H. Ruschemeier, <em>Automation Bias in the AI Act<\/em>, cit., parr. III.1 e III.2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref167\" id=\"_ftn167\">[167]<\/a> Art. 4, par. 2, reg. (UE) 2024\/1689, come sostituito dall\u2019art. 1, punto 5), reg. (UE) 2026\/1744.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref168\" id=\"_ftn168\">[168]<\/a> Art. 99, par. 1, reg. (UE) 2024\/1689, come sostituito dall\u2019art. 1, punto 38), lett. a), reg. (UE) 2026\/1744; art. 23, comma 4, d.lgs. n. 179\/2026; \u00a7 15 KI-MIG.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref169\" id=\"_ftn169\">[169]<\/a> Art. 40, comma 2, art. 47, comma 6, e art. 35, d.lgs. n. 179\/2026. V. anche l\u2019art. 30, commi 3 e 4, sugli spazi di sperimentazione regionali e locali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref170\" id=\"_ftn170\">[170]<\/a> J. Laux, <em>Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence<\/em>, cit., par. 1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref171\" id=\"_ftn171\">[171]<\/a> Art. 43, comma 1, d.lgs. n. 179\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref172\" id=\"_ftn172\">[172]<\/a> Art. 41, comma 3, d.lgs. n. 179\/2026; art. 1-bis, commi 3 e 6, d.lgs. n. 152\/1997.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref173\" id=\"_ftn173\">[173]<\/a> L. Zappal\u00e0, <em>Sistemi di IA ad alto rischio e ruolo del sindacato alla prova del<\/em> risk-based approach, in <em>Labour &amp; Law Issues<\/em>, vol. 10, n. 1, 2024, pp. I.52 ss., spec. pp. I.62 e I.65-I.67. L\u2019art. 26, par. 7, reg. (UE) 2024\/1689 impone ai <em>deployer<\/em> che sono datori di lavoro di informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref174\" id=\"_ftn174\">[174]<\/a> Corte giust., <em>Dun &amp; Bradstreet Austria<\/em>, cit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Antonio Felice Uricchio, Professore ordinario di Diritto tributario, gi\u00e0 Presidente ANVUR -Universit\u00e0 degli Studi di Bari Aldo Moro Claudio Caldarola. Avvocato, dottore di ricerca in Artificial Intelligence Health and Life Sciences -Universit\u00e0 Campus Bio-Medico di Roma Abstract [It] Il controllo umano sui sistemi di intelligenza artificiale vale quanto la competenza di chi lo esercita. Muovendo da questa premessa, il contributo esamina il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua l\u2019ordinamento italiano al regolamento UE 2024\/1689 sull\u2019intelligenza artificiale in materia di vigilanza e di formazione. Si chiede in quale misura tale competenza sia giuridicamente esigibile, dopo che il regolamento UE 2026\/1744 ha attenuato<a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/lalfabetizzazione-in-materia-di-intelligenza-artificiale-e-la-competenza-di-chi-decide-vigilanza-e-formazione-nel-decreto-legislativo-7-ottobre-2026-n-179\/\">Leggi altro &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["entry","author-c-marinucci","post-9628","page","type-page","status-publish"],"acf":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9628","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9628"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9628\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9629,"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9628\/revisions\/9629"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diculther.it\/rivista\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9628"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}