Statuto

Art.1. Denominazione, sede e durata

È costituita tra i soggetti sopra individuati, un’Associazione denominata “DiCultHer – Faro Sicilia” (d’ora in poi chiamata anche “l’Associazione”). L’Associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

L’Associazione ha sede nel territorio siciliano. 

L’Associazione può aprire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo e dandone comunicazione all’Assemblea dei Soci. La sede può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il domicilio degli associati, per qualsiasi rapporto con l’Associazione è quello risultante dal Libro degli Associati.

L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art.2. Finalità dell’Associazione

L’Associazione “DiCultHer – Faro  Sicilia” è un’Associazione culturale che persegue il fine della realizzazione, nel territorio siciliano, della “Titolarità culturale” in rapporto agli obiettivi e alle finalità della Convenzione di Faro  siglata nell’ottobre 2005 a Faro (Portogallo) e promossa dal Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la Società e  ratificata in Italia con la LEGGE 1 ottobre 2020, n. 133 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. (20G00152) in GU Serie Generale n.263 del 23-10-2020 la sua contestualizzazione nell’era digitale.

L’Associazione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in tutti suoi aspetti e, in particolare, secondo la definizione che ne viene data nella Convenzione di Faro che sostiene l’idea che la conoscenza e l’uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.

Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

  1. creazione e gestione di spazi digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
  2. promozione delle attività dei soci aderenti all’Associazione e del patrimonio culturale del territorio per diffondere la conoscenza sia all’interno del territorio stesso, rafforzando la Titolarità culturale della comunità, sia al suo esterno;
  3. promozione e diffusione della Cultura Digitale all’interno del territorio; 
  4. produzione di pubblicazioni e documentazione rilevante per il concetto di “patrimonio culturale” in qualsiasi forma: testi, immagini, video, siti web e qualunque altra forma opportuna;
  5. incontri, convegni, workshop e altre attività analoghe;
  6. realizzazione di studi e ricerche attinenti la cultura e il patrimonio, anche in relazione ai loro aspetti economici, agli sbocchi professionali che offrono e ai profili di competenza necessari;
  7. attività di formazione iniziale, permanente e continua, anche nel quadro di programmi promossi dall’Unione Europea, dalla Stato italiano e altri Stati, dalle Regioni e altri Enti locali
  8. attività di informazione, orientamento, educazione in collaborazione con le scuole, le università e altri attori del sistema istruzione sui temi del patrimonio in qualunque forma;
  9. promozione di reti nazionali e internazionali tra associazioni e altre organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi o compatibili;
  10. promozione di mostre, spettacoli e attività artistiche;
  11. gestione di spazi e attività di tipo culturale in senso ampio, comprese quelle di tipo artistico;
  12. passeggiate patrimoniali in luoghi di particolare interesse;
  13. altre attività, analoghe a quelle sopra indicate, aventi comunque lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e le comunità patrimoniali.

Art.3. Associati

L’Associazione a “DiCultHer – Faro Sicilia” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli obiettivi.

Le modalità di ammissione a socio, senza quote di partecipazione, sono fissate dal Consiglio Direttivo. 

Possono fare richiesta singoli, reti informali, reti già costituite, associazioni, cooperative etc., operanti sul territorio siciliano. Nella candidatura vanno indicate attività e progetti da realizzare o già operativi, incentrati sulla creazione di valore per la comunità nell’ottica della Convenzione di Faro.

La scheda deve riportare i dati delle attività e il luogo dove si svolgono, in modo da mappare le realtà presenti sul territorio.

La scheda di candidatura deve presentare le seguenti voci: 
– titolo dell’attività
– soggetto proponente (con indicazioni anagrafiche, residenza, codice fiscale, etc.) 
– localizzazione (con indirizzo completo) 
– descrizione dell’attività o delle idee progettuali (max. 2000 caratteri per ogni progetto)

Alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo esamina la richiesta di ammissione e delibera l’ammissione del nuovo socio, se ritenuta compatibile con lo spirito e le finalità dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione sarà comunicata al nuovo socio via mail e, da quel momento, il nuovo socio sarà automaticamente membro della Associazione, senza obbligo alcuno di versamento di quota ma di condividere nello spirito e nei contenuti quanto portato avanti dalla Associazione.

Possono fare parte dell’Associazione anche persone giuridiche, studi associati o organismi, anche stranieri, che abbiano finalità analoghe o compatibili con quelle dell’Associazione e che operino nel territorio siciliano;

I soci sono di tre tipi: Fondatore, Sostenitore, Ordinario.

a) I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. 

b) I soci ordinari sono coloro che partecipano alle attività correnti dell’Associazione, previa ammissione da parte del Consiglio Ordinario.

c) I soci sostenitori possono essere quegli Enti, Associazioni, Istituzioni culturali e/o turistiche, privati etc. che vogliano garantire il gratuito patrocinio all’Associazione o che vogliano comunque manifestare il loro sostegno alla Associazione o a sue singole iniziative con elargizioni in denaro o servizi.

Ai soci di qualsiasi tipo sono riconosciuti:

  •  il diritto a nessuna limitazione alla partecipazione alla vita Sociale;
  • il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
  • il diritto di voto per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci si impegnano a fornire le notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell’associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza. L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubblico soltanto previo assenso degli interessati.

La qualità di associato può perdersi:

g) per recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato;

h) per comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione o in caso le si arrechi, in qualsiasi modo, danni morali e materiali.

Art.4. Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea dei Soci.

b) Il Presidente del Consiglio Direttivo

c) Il Consiglio Direttivo.

d) Il Revisore dei conti

Art.5. L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con le finalità e gli scopi dell’Associazione.

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. 

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole del 50% più uno dei soci e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata almeno 10 giorni attraverso posta elettronica.

L’Assemblea delibera in ordine:

a) alla nomina il Consiglio Direttivo, il quale nomina il Presidente e un Vice-Presidente;

b) all’approvazione del Programma Annuale e Pluriennale di iniziative, di attività ed eventuali interventi straordinari;

c) alle modifiche dello Statuto;

d) alla costituzione di sezioni di attività e di altri organismi;

e) ad eventuali controversie relative all’interpretazione di regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.

L’Assemblea dei Soci inoltre esamina e decide sui ricorsi presentati da Soci iscritti in modo diretto.

Art.6. Il Presidente

Il Presidente:

a) rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;

b) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d) cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

e) stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione;

f) ha potere di firma in tutte le operazioni inerenti l’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può peraltro successivamente nominare un Tesoriere, interno o esterno al Consiglio Direttivo, qualora vi fossero future incombenze di carattere economico-finanziario, inerenti l’attività dell’Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal Vicepresidente. 

Nel caso di recesso o di revoca e nel caso di termine mandato il Presidente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente, entro 20 gg. dalla data delle elezioni. Le consegne devono risultare da apposito Verbale (Verbale di Consegna) che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione dove sarà discusso.

Art.7. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo Amministrativo dell’Associazione ed è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea, ad eccezione del primo triennio dalla costituzione e dei componenti di diritto che sono: 

Viviana Rizzuto                          Presidente

Elisa Bonacini                             Vicepresidente

Carmine Marinucci                    Vicepresidente

Emilio Casalini                            Direttore

Giovanna Maria Craparo          Segretario

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’Atto Costitutivo. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire tutte le attività dell’Associazione, su delega dell’Assemblea, nonché di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e ne controlla l’esecuzione;

b)  delibera sull’ammissione dei soci;

c)  decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con soggetti terzi;

d) redige e revoca procedure.


Il Consiglio Direttivo inoltre:

a) mantiene aggiornato l’elenco degli associati;

b) decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all’Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali.

I membri del consiglio Direttivo possono essere confermati anche più di una volta; In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, l’assemblea provvederà alla loro sostituzione, mediante nuova elezione dei singoli consiglieri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta in forma scritta con un preavviso di almeno 10 giorni (anche via mail) indicando luogo, ora e ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente;

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo.

Art.8. Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, qualora fosse necessaria la sua figura, sarà eletto dall’assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verificherà periodicamente la regolarità formale e sostanziale di una eventuale contabilità, redigerà apposita relazione da allegare a futuri bilanci preventivi e consuntivi.

Art.9. Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

a) gli eventuali contributi pubblici;

b) i proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;

c) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

d) le donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia da persone che da Enti Pubblici o Privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione;

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.10. Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci, entro il 31 marzo successivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.11. Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo Sociale. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti all’Assemblea.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto al un Ente Locale, o a un Circolo, o a Strutture Sociali similari operanti nel settore del tempo libero o della cultura.

La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.