di Nadia De Cristofaro

Introduzione editoriale

Ci sono idee che maturano contemporaneamente su versanti diversi, e che proprio per questo si rafforzano a vicenda. I “diritti cognitivi” sono una di queste. Da anni DiCultHer li coltiva sul terreno che le è proprio — quello dell’educazione, delle scuole, delle comunità che imparano ad abitare consapevolmente l’era dell’intelligenza artificiale. Leggere il contributo di Nadia De Cristofaro è stato, per noi, come ritrovare gli stessi temi risalire da un’altra sorgente: quella del diritto costituzionale.

Ed è una bella notizia. Perché ciò che noi pratichiamo nelle aule — la difesa dell’attenzione, il pensiero critico, la pluralità delle fonti, la libertà di formarsi un’opinione autonoma — l’autrice lo fonda con rigore giuridico, mostrando che la libertà cognitiva non è soltanto un obiettivo educativo, ma un bene di rilevanza costituzionale, radicato nella dignità della persona. La sua proposta del “pluralismo algoritmico” come principio giuridico autonomo, la lettura dell’infosfera come spazio di cittadinanza, l’analisi del condizionamento predittivo: sono pagine che danno solide fondamenta di diritto a ciò che noi, da educatori, sosteniamo da tempo.

È la conferma di una convinzione che attraversa tutto il nostro lavoro: che l’alfabetizzazione all’intelligenza artificiale non sia una questione tecnica, ma civile e democratica. E che la scuola, come scrive l’autrice, sia una vera “infrastruttura democratica” — le stesse parole con cui, in questi anni, abbiamo cercato di dare un nome al nostro impegno.

Ci fa particolarmente piacere che questo contributo giunga da Nadia De Cristofaro, vicepresidente dell’Associazione Io per Benevento, con cui DiCultHer ha siglato un importante protocollo d’intesa per portare la cultura digitale nelle scuole del beneventano. È il segno che le convergenze non restano sulla carta, ma diventano alleanze territoriali concrete — e presto, ci auguriamo, prenderanno la forma della prima edizione del Festival delle Culture Digitali del Sannio. Perché i diritti cognitivi, per non restare un principio, hanno bisogno esattamente di questo: di comunità che li praticano, di scuole che li abitano, di territori che li fanno vivere.

Buona lettura.

Carmine Marinucci

Abstract

Il presente contributo propone un’analisi evolutiva dell’ecosistema informativo, tra algoritmi predittivi, formazione delle opinioni e tutela dei diritti fondamentali, assumendo l’emersione dei diritti cognitivi quale nuova frontiera del costituzionalismo digitale. Muovendo da un approccio teorico-ricostruttivo e interdisciplinare, all’intersezione tra diritto costituzionale, teorie generali, filosofia del diritto, sociologia della comunicazione, scienze cognitive e studi sull’ecosistema digitale − nella consapevolezza che la complessità dell’infosfera risuoni nella più ampia teoria dell’ecologia della comunicazione − evidenzia come i sistemi di raccomandazione algoritmica e l’intelligenza artificiale generativa incidano sulle condizioni di esercizio della libertà di pensiero, imponendo un ripensamento delle categorie costituzionali tradizionali. In tale prospettiva, incarna nel pluralismo algoritmico un autonomo principio giuridico, funzionale alla salvaguardia dell’autonomia cognitiva, dell’integrità dell’ecosistema informativo e della qualità deliberativa dello spazio pubblico, riconoscendo nel pensiero critico un bene giuridico di rilievo costituzionale e una precondizione di resilienza ed effettività delle istituzioni democratiche nell’era dell’intelligenza artificiale.

Parole-chiave:

Infosfera, algoritmi predittivi, diritti cognitivi, pluralismo algoritmico, cittadinanza democratico-digitale.

Abstract

This article offers an evolutionary analysis of the contemporary information ecosystem, examining the interplay between predictive algorithms, opinion formation, and the protection of fundamental rights, while conceptualising cognitive rights as a new frontier of digital constitutionalism. Adopting a theoretical-reconstructive and interdisciplinary approach—at the intersection of constitutional law, general legal theory, legal philosophy, sociology of communication, cognitive science, and digital ecosystem studies—it argues that the complexity of the infosphere must be understood within the broader framework of the ecology of communication. Against this background, the article demonstrates how algorithmic recommender systems and generative artificial intelligence reshape the conditions under which freedom of thought is exercised, thereby challenging the adequacy of traditional constitutional categories. It advances algorithmic pluralism as an autonomous legal principle aimed at safeguarding cognitive autonomy, the integrity of the information ecosystem, and the deliberative quality of the public sphere, while recognising critical thinking as a constitutionally protected legal interest and an essential precondition for the resilience and effectiveness of democratic institutions in the age of artificial intelligence.

Key-words:

Infosphere; predictive algorithms; cognitive rights; algorithmic pluralism; democratic digital citizenship.

SOMMARIO

  • 1. L’INFOSFERA COME SPAZIO DI CITTADINANZA: AMBIENTI DIGITALI ED EMERSIONE DI NUOVE FORME DI POTERE ALGORITMICO
  • 2. DIRITTI COGNITIVI E LIBERTÀ DI FORMAZIONE DEL PENSIERO
    • 2.1 Dai diritti dell’informazione ai diritti cognitivi;
    • 2.2 Fondamento costituzionale: dignità della persona e cittadinanza digitale
  • 3. ALGORITMI PREDITTIVI E CONDIZIONAMENTO COGNITIVO
    • 3.1 Personalizzazione algoritmica e generazione automatica di contenuti;
    • 3.2 Bias cognitivi, echo chambers, vulnerabilità giovanile e scelte democratiche
  • 4. DISINFORMAZIONE, VERIFICA DELLE FONTI E CRISI DELLA VERITÀ PUBBLICA
    • 4.1 Nuovi rischi epistemici;
    • 4.2 La verifica delle fonti come presidio democratico
  • 5. MEDIA LITERACY, SCUOLA E CITTADINANZA DIGITALE
    • 5.1 Educazione al pensiero critico e alfabetizzazione algoritmica;
    • 5.2 La scuola come infrastruttura democratica
  • 6. IL PLURALISMO ALGORITMICO COME NUOVO PRINCIPIO GIURIDICO
    • 6.1 Dalla trasparenza algoritmica al pluralismo informativo;
    • 6.2 Il quadro normativo europeo
  • 7. VERSO UN’ECOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
    • 7.1 Costruire ambienti digitali affidabili;
    • 7.2 Conclusioni: democrazia digitale e cittadinanza del XXI secolo.

Immagine generata con IA             

1. L’INFOSFERA COME SPAZIO DI CITTADINANZA: AMBIENTI DIGITALI ED EMERSIONE DI NUOVE FORME DI POTERE ALGORITMICO

La progressiva digitalizzazione delle relazioni sociali, l’affermarsi di ecosistemi digitali governati da piattaforme globali e sistemi algoritmici complessi hanno modificato radicalmente la natura dei processi comunicativi, determinato un’inevitabile riconfigurazione dello spazio pubblico e dando origine all’infosfera[1]: ambiente informazionale integrato in cui dimensione fisica e digitale si fondono fino a costituire un unico contesto esistenziale-relazionale entro cui si esercitano diritti fondamentali, formano opinioni, consolidano identità individuali e collettive e si realizza, in misura crescente, la partecipazione democratica.

L’attuale architettura digitale, caratterizzata dalla centralità degli algoritmi di raccomandazione, dei sistemi di profilazione comportamentale e delle tecniche di personalizzazione automatica dei contenuti, sovverte il paradigma tradizionale dell’informazione, fondato sulla mediazione editoriale e sulla pluralità delle fonti. L’informazione è oggi selezionata, ordinata e proposta sulla base di modelli predittivi capaci di anticipare preferenze, interessi e comportamenti futuri; una prospettiva in cui il potere algoritmico trascende la dimensione strettamente economica, esercitando una funzione di intermediazione cognitiva che incide direttamente sulla costruzione della realtà percepita dagli utenti. La selezione dei contenuti, la gerarchizzazione delle notizie, la personalizzazione dei flussi informativi e l’automazione delle interazioni determinano una forma inedita di regolazione privata dello spazio pubblico, in cui la capacità di orientare l’attenzione diviene uno dei principali strumenti di esercizio del potere.

Il fenomeno assume rilevanza costituzionale[2], essendo libertà di manifestazione del pensiero, diritto all’informazione, principio pluralistico e partecipazione democratica oggi strettamente condizionati dalle modalità con cui gli ambienti digitali organizzano e operano la circolazione della conoscenza.

La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale generativa acuisce il fenomeno, contribuendo a ridefinire il rapporto tra produzione e fruizione dell’informazione, rendendo sempre più arduo distinguere tra contenuti originari, elaborazioni artificiali e manipolazioni digitali. La personalizzazione algoritmica rafforzando meccanismi di conferma cognitiva, riducendo l’esposizione alla diversità delle opinioni e favorendo la formazione di ecosistemi informativi omogenei, in cui il confronto critico rischia di essere progressivamente sostituito dalla reiterazione delle preferenze già manifestate − influenza i processi cognitivi entro cui prendono forma convinzioni, orientamenti valoriali e decisioni individuali, specie per le giovani generazioni, principali fruitrici di piattaforme digitali.

L’infosfera, non semplice foro tecnologico, si configura, pertanto, come autentico spazio di cittadinanza contemporanea, in cui la tutela della persona, non più limitata alla protezione dei dati personali o della riservatezza, necessita di estendersi alle condizioni che rendono possibile un’autonoma formazione del pensiero, con ricaduta diretta sulla garanzia dei diritti fondamentali[3]. La questione centrale non inerisce esclusivamente la libertà di accesso alle informazioni, bensì la garanzia che essa avvenga all’interno di un ambiente informativo pluralistico, trasparente e idoneo a favorire lo sviluppo del pensiero critico. Una prospettiva da cui emerge la necessità di ripensare le categorie tradizionali del costituzionalismo alla luce delle trasformazioni della società algoritmica, riconoscendo che la qualità dell’ecosistema informativo costituisce oggi una condizione essenziale e imprescindibile per l’effettività della cittadinanza democratica.

2. DIRITTI COGNITIVI E LIBERTÀ DI FORMAZIONE DEL PENSIERO

2.1 Dai diritti dell’informazione ai diritti cognitivi

L’inarrestabile evoluzione tecnologica, la mediazione algoritmica e i sistemi di intelligenza artificiale generativa hanno progressivamente rimodulato la tradizionale configurazione del diritto all’informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, storicamente incentrate su costituzionalismo e pluralismo comunicativo del secondo dopoguerra, imponendo un necessario mutamento di paradigma che trasla il baricentro[4] della tutela giuridica dall’informazione, in quanto oggetto, alla dimensione cognitiva della persona, in quanto bene giuridico primario. La ricostruzione dei diritti cognitivi, quale nuova frontiera dei diritti fondamentali ed espressione dell’evoluzione democratica nell’era digitale, impone un’analisi sistemico-sostanziale in cui la categoria della dignità personale assume funzione assiologica centrale. Qui essi si configurano come l’insieme delle situazioni giuridiche soggettive finalizzate a garantire libertà, autonomia, integrità dei processi cognitivi, capacità critica e indipendente, protezione rispetto a forme opache o invisibili di manipolazione informativa, condizionamento comportamentale o eterodirezione algoritmica; assurgono a specifica funzionale delle trasformazioni strutturali dell’infosfera, in cui le piattaforme digitali contribuiscono attivamente alla costruzione delle condizioni epistemiche della conoscenza attraverso sistemi di profilazione, raccomandazione e personalizzazione.

In tale prospettiva, libertà di pensiero, situata e relazionale, risentono di ambiente informativo, grado di pluralismo effettivo, trasparenza dei meccanismi di selezione dei contenuti e possibilità di accedere a percorsi conoscitivi diversificati; eccesso informativo, personalizzazione spinta e opacità algoritmica rischiano di generare forme di asimmetria cognitiva in cui l’abbondanza di contenuti si traduce in riduzione della diversità epistemica e progressiva erosione dell’orizzonte conoscitivo.

Il fondamento costituzionale dei diritti cognitivi si rinviene, allora, nella dignità personale, principio attivo di conformazione dell’ordinamento giuridico, anche e soprattutto rispetto alla sempre crescente rilevanza pubblicistica delle piattaforme digitali che, incidendo sulla formazione dell’opinione pubblica e richiedendo forme di regolazione che oltrepassino la mera logica di mercato e la regolazione tecnica settoriale, investono, ormai, la qualità complessiva dell’ecosistema informativo.

Dunque, una concezione che individua nella qualità dell’ambiente informativo il presupposto indispensabile per la piena autodeterminazione attraverso un processo cognitivo autentico, pluralistico e sottratto a condizionamenti occulti: una delle più significative frontiere del costituzionalismo digitale, base per una rinnovata teoria della cittadinanza nell’infosfera[5].

2.2 Fondamento costituzionale: dignità della persona e cittadinanza digitale

La progressiva affermazione del concetto di cittadinanza digitale non soltanto come status giuridico, ma dimensione sostanziale della partecipazione democratica nell’ambiente digitale e processo dinamico di inclusione cognitiva − richiama il comprendere, valutare criticamente le informazioni acquisite ed esercitare consapevolmente le libertà individuali all’interno di ecosistemi informativi complessi. Orbene, se dignità e libertà di manifestazione del pensiero costituiscono il nucleo assiologico dei diritti cognitivi nell’ordinamento costituzionale, il loro sviluppo sistematico si intreccia alla dimensione sovranazionale ed europea[6] che vi ha progressivamente riconosciuto una premessa essenziale di democrazia. Il principio di limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati, il diritto all’opposizione alla profilazione e le garanzie relative ai processi decisionali automatizzati delineano un primo nucleo di autodeterminazione informativa suscettibile di interpretarsi quale presupposto della più ampia autodeterminazione cognitiva. Uno spazio in cui trova terreno fertile la proposta teorica del pluralismo algoritmico come principio giuridico autonomo in base al quale l’architettura dei sistemi di selezione e distribuzione delle informazioni va organizzata garantendo diversità effettiva dei contenuti, evitando forme di eccessiva omogeneizzazione informativa da profilazione comportamentale. In tale prospettiva[7], il pluralismo algoritmico assume una funzione eminentemente costituzionale, configurandosi come criterio di conformazione delle infrastrutture digitali alla tutela dei diritti fondamentali, imponendo che i sistemi di raccomandazione e di personalizzazione non si traducano in dispositivi di chiusura epistemica, ma favoriscano l’esposizione a contenuti diversificati, capaci di stimolare pensiero critico e opinioni autonome.

Detto principio si salda con la nozione di cittadinanza digitale, progressivamente evoluta da concetto tecnico-amministrativo a categoria sostanziale di partecipazione democratica, implicando la partecipazione consapevole alla formazione dell’opinione pubblica nell’ambiente online e presupponendo un ecosistema informativo non neutralizzato da logiche di ottimizzazione dell’engagement, ma strutturato in funzione della promozione del dibattito democratico.

In tale contesto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno progressivamente delineato un quadro interpretativo in cui la qualità dell’informazione assume rilevanza costituzionale diretta, riconoscendo la centralità dell’ambiente informativo nella tutela effettiva delle libertà fondamentali e attribuendo al pensiero critico la fisionomia di un bene giuridico di rilevanza costituzionale, la cui protezione non può affidarsi esclusivamente all’educazione o alla responsabilità individuale, ma va incorporata nelle architetture normative e tecnologiche dell’infosfera. Allora, il pluralismo algoritmico, strumento concettuale attuativo, consentirà di tradurre il principio pluralistico in criteri tecnici e giuridici applicabili al digitale, orientando la progettazione degli algoritmi verso la diversificazione dei contenuti e la riduzione dei fenomeni di chiusura epistemica. Il diritto non interverrà ex post sulle distorsioni dell’ecosistema informativo, ma contribuirà a modellarne ex ante la struttura, in funzione della tutela della libertà cognitiva individuale e del rafforzamento delle condizioni democratiche della società digitale.

3. ALGORITMI PREDITTIVI E CONDIZIONAMENTO COGNITIVO

3.1 Personalizzazione algoritmica e generazione automatica di contenuti

Nell’attuale paradigma computazionale − fondato sulla capacità dei sistemi di apprendimento automatico di elaborare modelli predittivi del comportamento umano, anticipando preferenze, orientamenti e probabilità di interazione attraverso l’elaborazione continua di enormi quantità di dati personali e comportamentali − l’informazione diviene progressivamente costruita, adattata e generata in funzione delle caratteristiche cognitive del singolo destinatario, inaugurando una forma di personalizzazione pervasiva atta a modificare profondamente l’esperienza conoscitiva.

La profilazione algoritmica, attraverso la raccolta sistematica di dati relativi alle abitudini di navigazione, ai tempi di permanenza sui contenuti, alle interazioni sociali, ai movimenti, alle preferenze espresse e a una molteplicità di segnali comportamentali, genera rappresentazioni probabilistiche, sempre più sofisticate e dinamiche, dell’identità dell’utente. Modelli che non si limitano a registrare il comportamento passato, ma ne stimano l’evoluzione futura, consentendo di selezionare, ordinare e distribuire i contenuti secondo criteri orientati alla massimizzazione dell’engagement, della permanenza sulla piattaforma e della prevedibilità delle interazioni. La logica predittiva sostituisce progressivamente quella editoriale, trasferendo il potere di determinare la visibilità delle informazioni da soggetti umani a sistemi automatizzati il cui funzionamento appare, nella maggior parte dei casi, opaco tanto agli utenti quanto alle autorità pubbliche.

La personalizzazione algoritmica[8] incide sulle condizioni epistemiche di sviluppo dei processi cognitivi individuali, esclude progressivamente informazioni dissonanti e ottimizza flussi informativi che determinano una selezione invisibile dell’esperienza conoscitiva, suscettibile di rafforzare bias cognitivi, meccanismi di conferma e fenomeni di polarizzazione: una forma di intermediazione cognitiva predittiva, un circuito autoreferenziale in cui previsione e influenza si alimentano reciprocamente. Quanto più accurata la capacità predittiva del sistema, tanto maggiore la sua efficacia nell’orientare le future condotte informative.

L’impatto costituzionale della fattispecie si manifesta nella progressiva rimodulazione delle condizioni di effettività della libertà di formazione del pensiero, nell’erosione dell’autonomia cognitiva quale conseguenza dell’esposizione continuativa a ecosistemi informativi personalizzati, reinterpretando la disciplina della profilazione algoritmica, dei sistemi di raccomandazione e dell’intelligenza artificiale generativa quale struttura di garanzia dell’ecosistema democratico, salvaguardia del pluralismo informativo, della diversità epistemica e delle condizioni che rendono possibile una formazione autenticamente libera e consapevole delle opinioni.

3.2 Bias cognitivi, echo chambers, vulnerabilità giovanile e scelte democratiche

Nello spazio fisiologico in cui la mediazione algoritmica incide sulle condizioni epistemiche di formazione del pensiero, si impone il confirmation bias, ossia la naturale tendenza dell’individuo a privilegiare informazioni coerenti con le proprie convinzioni pregresse, riducendo progressivamente l’esposizione a prospettive alternative e generando un ambiente informativo altamente omogeneo, caratterizzato da una significativa restrizione della diversità conoscitiva accessibile.

Da tale dinamica derivano echo chambers e filter bubbles, ecosistemi informativi in cui si è prevalentemente esposti a contenuti conformi ai propri orientamenti ideologici, culturali o valoriali. Sebbene le nozioni presentino differenze teoriche − la prima enfatizzando la dimensione sociale dell’autoriproduzione delle convinzioni, la seconda la selezione automatizzata operata dagli algoritmi − entrambe evidenziano il rischio di una progressiva chiusura epistemica. L’ambiente digitale tende a trasformarsi in uno spazio cognitivo autoreferenziale, rafforzando fenomeni di polarizzazione, radicalizzazione e frammentazione del dibattito pubblico.

Particolarmente rilevante la peculiare fase evolutiva adolescenziale e giovanile[9], caratterizzata da formazione identitaria personale, costruzione delle convinzioni morali e acquisizione delle competenze critiche, con soggetti particolarmente esposti agli effetti cumulativi di profilazione algoritmica, conferma cognitiva e omogeneizzazione informativa. Una sorta di micro-targeting e condizionamento cognitivo che operano in modo invisibile, continuo e altamente personalizzato, postulando una più ampia educazione critica all’infosfera e ai meccanismi di mediazione algoritmica.

Le implicazioni si estendono ben oltre la sfera individuale, incidendo direttamente sull’opinione pubblica e sul funzionamento delle istituzioni democratiche che frammentano l’esperienza informativa in una molteplicità di ambienti personalizzati e una pluralità di universi cognitivi impermeabili. Alla luce del rischio di polarizzazione sociale e della progressiva difficoltà nel costruire un patrimonio condiviso di conoscenze e fatti, la tutela dei diritti cognitivi non potrà ridursi a garanzia formale di libertà di espressione o diritto di accesso alle informazioni, ma dovrà estendersi alla protezione delle condizioni strutturali che consentono un’autonoma formazione del pensiero, promuovendo pluralismo algoritmico, trasparenza dei sistemi di raccomandazione e rafforzamento dell’educazione critica.

4. DISINFORMAZIONE, VERIFICA DELLE FONTI E CRISI DELLA VERITÀ PUBBLICA

4.1 Nuovi rischi epistemici

A causa della progressiva erosione delle tradizionali garanzie epistemiche che hanno storicamente accompagnato la produzione dell’informazione, l’attuale era algoritmica focalizza su attendibilità, autenticità e verificabilità delle fonti, a vantaggio di fattori suscettibili di compromettere la capacità individuale e collettiva di distinguere il vero dal falso, il verificato dal manipolato, il probabile dal meramente plausibile[10].

La disinformazione in sé non esaurisce la complessità del fenomeno, bensì designa un insieme articolato di pratiche comunicative orientate a distorcere la rappresentazione della realtà mediante produzione, alterazione, decontestualizzazione o amplificazione selettiva dei contenuti informativi. Essa si sviluppa attraverso dinamiche di propaganda o manipolazione mediatica che incrementano capacità persuasiva e difficoltà di individuazione, calibrate sul target dei destinatari.

In tale contesto le fake news massimizzano il coinvolgimento emotivo degli utenti[11], sfruttando meccanismi cognitivi che governano attenzione, memoria e condivisione dei contenuti fuorvianti, ottimizzati per incrementare l’interazione, amplificando dinamiche di viralità che prescindono dalla qualità epistemica dell’informazione.

L’affermazione dell’IA generativa ha ulteriormente ampliato il potenziale manipolativo dell’ambiente digitale, introducendo strumenti capaci di produrre contenuti sintetici caratterizzati da un elevato grado di realismo e coerenza linguistica, difficilmente distinguibili da quelli autentici, riducendo significativamente costi economici e tecnici della manipolazione informativa: in particolare, il deepfake[12], abile a riprodurre volto, voce ed espressioni facciali, simulando, con elevata fedeltà, comportamenti o dichiarazioni mai realmente avvenuti.

Duplice la deriva: da un lato, la probabilità che contenuti artificiali vengano erroneamente percepiti come autentici; dall’altro, un atteggiamento di sfiducia indiscriminata che porta a considerare potenzialmente manipolabile qualsiasi informazione, indipendentemente dalla sua effettiva attendibilità. Tale fenomeno, definito in dottrina come liar’s dividend, consente paradossalmente, anche agli autori di comunicazioni autentiche, di contestarne successivamente la veridicità, invocando la possibilità che esse siano state artificialmente generate o alterate. Frammentandosi il dibattito pubblico in universi cognitivi incompatibili, la crisi della verità si traduce in crisi della deliberazione democratica. La risposta giuridica non può limitarsi a un approccio repressivo delle singole condotte illecite o alla rimozione dei contenuti manifestamente falsi; i nuovi rischi epistemici richiedono, piuttosto, una strategia multilivello, fondata su trasparenza degli algoritmi di raccomandazione, responsabilizzazione delle piattaforme digitali, tracciabilità dei contenuti sintetici, rafforzamento dei sistemi indipendenti di verifica delle fonti e sviluppo delle competenze critiche dei cittadini.

In tale cornice, la nozione di integrità epistemica assume progressivamente i tratti di un autonomo interesse costituzionalmente rilevante, richiedendo all’ecosistema informativo le condizioni strutturali necessarie affinché i cittadini possano formare le proprie convinzioni attraverso un confronto libero, pluralistico e fondato su informazioni autentiche, verificabili e contestualizzate: un presupposto indispensabile per la tutela dei diritti cognitivi e per la stessa tenuta del costituzionalismo democratico nell’età dell’intelligenza artificiale.

4.2 La verifica delle fonti come presidio democratico

Garanzia delle condizioni epistemiche entro cui può svilupparsi una sfera pubblica autenticamente pluralistica, la democrazia rappresentativa presuppone l’esistenza di un nucleo minimo di conoscenze condivise e verificabili, senza il quale verrebbe meno la possibilità di deliberazione politica razionale, cedendo al rischio di manipolazione emotiva e costruzione artificiale del consenso. Il pluralismo non implica la dissoluzione del concetto di verità, bensì il confronto tra interpretazioni differenti di fatti accertabili mediante procedure trasparenti e controllabili.

La verifica delle fonti è strumento centrale di tale architettura epistemica: implica tracciabilità delle informazioni, identificazione delle responsabilità, analisi del contesto, confronto e valutazione metodologicamente rigorosa dell’attendibilità. Tuttavia, l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa e di piattaforme digitali attenuando la corrispondenza tra contenuto e fonte, organizzando i flussi informativi e rendendo sempre più opaca l’attribuzione della responsabilità comunicativa.

La governance delle piattaforme[13] dovrebbe orientarsi alla qualità epistemica dell’infosfera: trasparenza algoritmica, riconoscibilità dei contenuti artificiali, valorizzazione delle fonti autorevoli, riduzione della disinformazione virale e predisposizione di efficaci meccanismi di correzione; un modello multilivello, fondato sulla cooperazione tra istituzioni pubbliche, comunità scientifica, giornalismo, organismi indipendenti di fact-checking, sistema educativo e piattaforme digitali. La verifica diviene un processo aperto, partecipato e sottratto tanto al monopolio del mercato quanto a forme di controllo autoritativo; strumento essenziale per preservare l’integrità epistemica della sfera pubblica e rendere effettivi i diritti cognitivi, essa non limita la libertà di espressione, ma ne costituisce la condizione di possibilità, incentrando il dibattito democratico su basi conoscitive affidabili. La qualità della democrazia[14] dipenderà, così, dalla capacità collettiva di costruire un ecosistema informativo trasparente, pluralistico e verificabile, fondato su responsabilità condivise.

5. MEDIA LITERACY, SCUOLA E CITTADINANZA DIGITALE

5.1 Educazione al pensiero critico e alfabetizzazione algoritmica

Le nuove forme di mediazione algoritmica[15] che caratterizzano l’esperienza informativa richiedono alla cittadinanza digitale un ampliamento del concetto stesso di alfabetizzazione, estendendosi alla comprensione delle logiche economiche, cognitive e politiche che governano l’ecosistema digitale.

In tale quadro si colloca il paradigma educativo della media literacy, volto a sviluppare la capacità di analizzare, interpretare, valutare e produrre contenuti all’interno di ambienti mediali complessi. Esso implica comprensione dell’intero processo di mediazione algoritmica, capacità di riconoscere criteri di selezione dei contenuti e funzionamento dei sistemi di raccomandazione, individuando e interpretando logiche della profilazione comportamentale, dinamiche dell’economia dell’attenzione e affidabilità delle fonti.

Complementare è la information literacy, intesa come insieme delle competenze necessarie per individuare, reperire, verificare, valutare e utilizzare le informazioni secondo criteri di attendibilità, pertinenza e rigore metodologico, specie rispetto a fenomeni di allucinazione algoritmica e tecniche di manipolazione sintetica dei contenuti, rendendo l’alfabetizzazione algoritmica componente imprescindibile della più ampia alfabetizzazione democratica.

L’educazione al pensiero critico[16] costituisce la naturale convergenza tra media literacy, information literacy e alfabetizzazione algoritmica: una competenza metacognitiva che consente di riconoscere bias cognitivi, valutare solidità delle argomentazioni, distinguere fatti da opinioni e confrontare prospettive differenti attraverso criteri razionali, divenendo condizione indispensabile per l’esercizio concreto dell’autonomia cognitiva.

In tale scenario, la scuola luogo privilegiato in cui costruire le competenze necessarie per abitare consapevolmente l’infosfera − è chiamata ad assumere un ruolo strategico, offrendo agli strumenti interpretativi idonei a comprendere il funzionamento delle infrastrutture digitali e le relative implicazioni sui processi di formazione dell’opinione. L’educazione civica digitale, pertanto, dovrà includere una riflessione sistematica sul rapporto tra algoritmi, informazione, diritti fondamentali e democrazia affinché i cittadini dell’infosfera possano possedere gli strumenti culturali necessari per comprendere i flussi informativi ed esercitare consapevolmente la libertà nell’ambiente algoritmico.

In questa prospettiva[17], media literacy, information literacy e alfabetizzazione algoritmica appaiono componenti di un’unica strategia educativa orientata alla tutela della libertà cognitiva, una vera e propria esigenza costituzionale tesa a modulare effettività del pluralismo informativo, genuinità del dibattito pubblico e stessa capacità delle istituzioni democratiche di preservare uno spazio deliberativo autenticamente libero nell’ecosistema digitale.

5.2 La scuola come infrastruttura democratica

Se l’ambiente digitale rappresenta oggi il principale spazio di formazione delle opinioni, di costruzione delle identità e di partecipazione alla vita pubblica, la scuola è destinata a configurarsi quale principale infrastruttura democratica deputata a riequilibrare le asimmetrie cognitive generate dalle piattaforme digitali e a garantire l’effettività della libertà di formazione del pensiero. Essa trova la sua centralità nei principi costituzionali che la rendono luogo in cui l’eguaglianza sostanziale si realizza attraverso la riduzione di asimmetrie cognitive prodotte dalla mediazione algoritmica.

L’educazione civica digitale costituisce il principale strumento attraverso cui tale funzione può essere concretamente perseguita, attraverso un approccio sistemico di controbilanciamento rispetto alle logiche di personalizzazione che caratterizzano l’ecosistema digitale. La classe rappresenta, infatti, un contesto in cui è ancora possibile sperimentare una dimensione pubblica della conoscenza, sottratta alle logiche della profilazione comportamentale e della segmentazione algoritmica.

Tale funzione, tuttavia, necessita di formazione continua, in lifelong learning, strumento di tutela della libertà cognitiva e della partecipazione democratica, imponendo alle istituzioni pubbliche di predisporre percorsi di alfabetizzazione algoritmica e di aggiornamento accessibili, inclusivi e scientificamente fondati, rivolti all’intera collettività.

Da tale evoluzione emerge progressivamente la categoria della cittadinanza cognitiva, quale sviluppo della più ampia nozione di cittadinanza digitale. Ponendo al centro la qualità dei processi attraverso i quali tale partecipazione si realizza, valorizzando la libertà di comprendere, interpretare e valutare criticamente le informazioni come presupposto dell’effettivo esercizio dei diritti democratici, essa designa la condizione del soggetto che dispone delle competenze necessarie per orientarsi consapevolmente nell’infosfera, riconoscere le modalità di funzionamento dei sistemi algoritmici, esercitare il controllo sulle proprie scelte informative e partecipare al dibattito pubblico senza essere assoggettato a forme occulte di condizionamento cognitivo.

La cittadinanza cognitiva[18] rappresenta, pertanto, una categoria che integra la tradizionale dimensione dei diritti civili e politici con la tutela delle condizioni epistemiche che ne rendono possibile l’esercizio. L’educazione, allora, non costituirà più soltanto una politica pubblica settoriale, ma una componente essenziale dell’architettura costituzionale della democrazia digitale, cardine del costituzionalismo nell’età dell’intelligenza artificiale, presidio attraverso cui l’ordinamento garantisce la resilienza cognitiva della società democratica di fronte ai nuovi poteri algoritmici e alle piattaforme digitali che modellano l’esperienza informativa secondo logiche di ottimizzazione economica e previsione comportamentale.

6. IL PLURALISMO ALGORITMICO COME NUOVO PRINCIPIO GIURIDICO

6.1 Dalla trasparenza algoritmica al pluralismo informativo

Per lungo tempo la riflessione giuridica ha individuato nella trasparenza algoritmica il principale rimedio alle asimmetrie informative tra piattaforme e utenti, ritenendo che la conoscibilità dei criteri di funzionamento dei sistemi automatizzati fosse sufficiente a garantirne il controllo democratico; pur imprescindibile, essa non è in grado, tuttavia, di neutralizzare gli effetti della personalizzazione algoritmica, della profilazione comportamentale e della concentrazione del potere di intermediazione informativa. Da qui l’esigenza di riconoscere il pluralismo algoritmico[19] quale autonomo principio giuridico, destinato a integrare e superare la tradizionale logica della mera conoscibilità.

A differenza del pluralismo informativo, volto ad assicurare la pluralità delle fonti, il pluralismo algoritmico guarda alle modalità attraverso cui i contenuti vengono selezionati e resi accessibili, garantendo un’architettura volta a favorire la diversità epistemica, contrastare l’omogeneizzazione informativa e preservare l’autonomia cognitiva, quale forma di constitutional by design.

L’attuazione di tale principio presuppone un rafforzamento dell’accountability algoritmica, attraverso audit algoritmici indipendenti[20], affidati a soggetti terzi e diretti non solo a individuare discriminazioni o violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ma anche a valutare gli effetti sistemici prodotti sugli ecosistemi informativi, misurando il grado di pluralismo dei contenuti, i fenomeni di polarizzazione e le distorsioni cognitive generate dai sistemi di raccomandazione.

Complementare è il diritto alla spiegazione, inteso come diritto dell’utente a comprendere, in termini intelligibili, i criteri essenziali della selezione dei contenuti, della profilazione e della personalizzazione informativa, il nesso tra algoritmo ed effetti sulla sfera cognitiva[21].

Il pluralismo algoritmico si configura così come un principio costituzionale destinato a orientare la progettazione delle infrastrutture digitali verso la tutela dell’autonomia cognitiva, della qualità del dibattito pubblico e delle condizioni che rendono effettiva la partecipazione democratica nell’età dell’intelligenza artificiale. La sua piena affermazione richiede il riconoscimento del diritto dell’utente a scegliere tra differenti modelli di raccomandazione, non limitati alla massimizzazione dell’engagement, ma fondati su criteri cronologici, editoriali, tematici o pluralistici atti ad attenuare il rischio di chiusura epistemica derivante dalla personalizzazione automatizzata.

6.2 Il quadro normativo europeo

L’ordinamento europeo costituisce oggi il più avanzato laboratorio normativo nella regolazione dei poteri algoritmici, riconducendo la disciplina digitale entro il paradigma costituzionalista nel quale innovazione tecnologica, tutela della persona e salvaguardia del processo democratico sono concepite come valori reciprocamente interdipendenti.

In tale prospettiva, il Digital Services Act introduce un sistema fondato su prevenzione e mitigazione dei rischi sistemici derivanti dai meccanismi di raccomandazione algoritmica e dalla profilazione degli utenti, riconoscendo come tali fenomeni possano incidere su pluralismo informativo, corretto funzionamento dei processi democratici e, più in generale, effettività dei diritti fondamentali. Gli obblighi di trasparenza, valutazione dei rischi, accesso ai dati da parte della ricerca indipendente e supervisione pubblica, pur perseguendo finalità differenti, concorrono infatti a rafforzare la tutela della libertà cognitiva e dell’integrità dell’ecosistema informativo.

Su un piano complementare si colloca l’AI Act il quale, adottando un approccio graduato in funzione del rischio, sottopone a specifici obblighi i sistemi di intelligenza artificiale suscettibili di incidere sui diritti fondamentali, dedicando particolare attenzione alle tecniche manipolative e allo sfruttamento delle condizioni di vulnerabilità. Pur in assenza di un espresso riferimento ai diritti cognitivi, il regolamento riconosce, implicitamente, nella libertà di autodeterminazione un bene giuridico da preservare rispetto alle nuove capacità persuasive sviluppate dall’intelligenza artificiale.

Analoga funzione il GDPR che, attraverso i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, nonché mediante la disciplina della profilazione e delle decisioni automatizzate, costituisce il principale presidio di autodeterminazione informativa.

La lettura sistemica delle su citate fonti sebbene ancora frammentarie e settoriali – consente di individuare un comune filo conduttore nel progressivo riconoscimento della qualità dell’ecosistema informativo quale presupposto essenziale dell’effettività dei diritti fondamentali.

Dalla lacuna sistematica prende corpo la prospettiva di una Carta europea dei diritti cognitivi[22], destinata a ricondurre entro un quadro unitario le garanzie già desumibili dai principi fondamentali dell’ordinamento europeo, riconoscendo la libertà cognitiva quale proiezione contemporanea della dignità della persona e della libertà di pensiero. Una  prospettiva in cui il diritto al pluralismo informativo, alla trasparenza e spiegabilità algoritmica, alla non manipolazione cognitiva, all’alfabetizzazione digitale, alla riconoscibilità dei contenuti sintetici e alla diversificazione dei sistemi di raccomandazione verrebbero ricomposti in una categoria unitaria, idonea a orientare l’evoluzione del costituzionalismo europeo verso la tutela delle condizioni cognitive che rendono possibile una cittadinanza democratica autenticamente libera e consapevole.

7. VERSO UN’ECOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

7.1 Costruire ambienti digitali affidabili

L’analisi delle trasformazioni generate dalla società algoritmica conduce a una conclusione di carattere sistemico in merito alla tutela dei diritti cognitivi: una prospettiva in cui acquista progressiva centralità il paradigma dell’ecologia della comunicazione, inteso come modello di governo dell’ambiente digitale orientato non soltanto alla regolazione dei flussi informativi, ma anche alla costruzione delle condizioni strutturali necessarie allo sviluppo di un ecosistema comunicativo affidabile, pluralistico e rispettoso dell’autonomia cognitiva della persona.

Muovendo dall’assunto che disinformazione, proliferazione di contenuti sintetici non riconoscibili, opacità dei sistemi di raccomandazione e concentrazione del potere algoritmico[23] compromettono non soltanto la qualità delle informazioni disponibili, ma anche le condizioni epistemiche entro cui gli individui formano le proprie convinzioni ed esercitano i diritti politici, consegue che la qualità dell’informazione non può valutarsi come attributo del singolo contenuto, bensì come proprietà complessiva dell’ecosistema informativo, il quale potrà dirsi realmente affidabile soltanto se capace di garantire trasparenza delle fonti, verificabilità dei contenuti, pluralità delle prospettive, riconoscibilità delle elaborazioni artificiali, intelligibilità dei criteri di selezione algoritmica ed effettiva controllabilità dei processi di mediazione tecnologica.

Particolare rilievo assume la certificazione delle fonti, che dovrà tradursi in un insieme di procedure dirette ad assicurarne tracciabilità, identificabilità e verificabilità. Alle istituzioni il compito di definire un quadro regolatorio fondato su trasparenza, accountability e tutela dei diritti cognitivi; alle piattaforme di progettare sistemi algoritmici ispirati al pluralismo e alla spiegabilità; al sistema educativo di promuovere alfabetizzazione digitale e pensiero critico; al giornalismo di assicurare la funzione di verifica e mediazione dell’informazione; alla comunità scientifica di sviluppare metodologie indipendenti di valutazione dell’impatto algoritmico, mentre la società civile è chiamata a esercitare forme diffuse di controllo democratico.

Da ciò una diversa concezione della progettazione tecnologica la cui ecologia si configurerà come un paradigma entro cui ricondurre unitariamente tutela dei diritti cognitivi, pluralismo algoritmico, responsabilità delle piattaforme, verifica delle fonti, educazione al pensiero critico e regolazione dell’intelligenza artificiale, esprimendo il passaggio da una concezione individualistica dei diritti a una prospettiva ecosistemica in cui la qualità dell’ambiente informativo diviene presupposto indispensabile per l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali e per la salvaguardia della democrazia costituzionale nell’età dell’intelligenza artificiale.

7.2 Conclusioni: democrazia digitale e cittadinanza del XXI secolo

L’analisi condotta ha inteso evidenziare come la trasformazione algoritmica della comunicazione non costituisca un mero progresso tecnologico, bensì una profonda ridefinizione dell’assetto costituzionale dello spazio pubblico, divenendo l’infosfera il luogo in cui si formano identità, convinzioni e orientamenti politici, mentre algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale e piattaforme digitali esercitano una funzione di mediazione cognitiva destinata a incidere direttamente sulle condizioni di esercizio delle libertà fondamentali. Il costituzionalismo contemporaneo è pertanto chiamato a confrontarsi con una forma di potere che opera mediante l’organizzazione dell’esperienza informativa e la modulazione dei processi di formazione della conoscenza, richiamando l’esigenza di ampliare il tradizionale catalogo delle garanzie costituzionali, riconoscendo che la libertà di manifestazione del pensiero presuppone la possibilità di elaborare le proprie convinzioni attraverso processi realmente autonomi, pluralistici e sottratti a condizionamenti opachi.

Su tale fondamento il pensiero critico[24] cessa di rappresentare una mera competenza culturale o pedagogica per assumere la natura di bene giuridico costituzionalmente rilevante, dal cui effettivo esercizio dipendono pluralismo, partecipazione politica, autodeterminazione personale e legittimazione democratica delle istituzioni. La sua tutela richiede, pertanto, la predisposizione di un ambiente informativo caratterizzato da pluralità delle fonti, trasparenza e spiegabilità algoritmica, verificabilità delle informazioni, educazione permanente e qualità complessiva dell’ecosistema comunicativo.

In tale contesto il principio del pluralismo algoritmico è destinato a costituire una delle categorie centrali del costituzionalismo digitale; progettato secondo criteri idonei a promuovere la diversità epistemica, contrastare la chiusura cognitiva e preservare la capacità di confronto con prospettive differenti, confermando come l’innovazione tecnologica debba essere orientata dai principi del costituzionalismo democratico e incorporare, sin dalla fase progettuale, trasparenza, accountability, pluralismo e tutela dell’autonomia della persona.

L’esperienza dell’Unione Europea, che, pur rappresentando il più avanzato tentativo di costruire una governance democratica dell’intelligenza artificiale e delle piattaforme digitali, evidenzia ancora una significativa frammentarietà normativa, dalla quale emerge l’esigenza di riconoscere espressamente la libertà cognitiva quale autonomo interesse giuridico, anche attraverso la prospettata elaborazione di una Carta europea dei diritti cognitivi.

Il rafforzamento della tutela giuridica richiede un investimento strutturale nell’educazione e nella formazione permanente, poiché la resilienza democratica dipenderà sempre più dalla diffusione di competenze critiche idonee a consentire ai cittadini di comprendere e governare consapevolmente i processi di mediazione algoritmica. Il futuro del costituzionalismo nell’età dell’intelligenza artificiale dipenderà, pertanto, dalla capacità degli ordinamenti di garantire non soltanto l’accesso alle tecnologie, ma anche il diritto di ciascun a sviluppare il proprio pensiero in un ambiente informativo, trasparente e affidabile, in cui la tutela dell’autonomia cognitiva e del pluralismo algoritmico divengano condizioni essenziali per la salvaguardia della democrazia costituzionale.

Bibliografia

Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Chandler Publishing, San Francisco, 1972.

Benkler Y., Propaganda di rete, Oxford University Press, Oxford, 2018.

Cartabia M., Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano, 1995.

Chesney R., Citron D. K., Deepfake: una sfida imminente per la privacy, la democrazia e la sicurezza nazionale, in «California Law Review», vol. 107, n. 6, 2019, pp. 1753-1819.

Delmas-Marty M., Ai quattro venti del mondo. Piccola guida alla navigazione nell’oceano della globalizzazione, Seuil, Paris, 2016.

De Gregorio G., Il costituzionalismo digitale in Europa. Ripensare diritti e poteri nella società algoritmica, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

Floridi L., L’etica dell’informazione, Oxford University Press, Oxford, 2013.

Floridi L., La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando la realtà umana, Oxford University Press, Oxford, 2014.

Farahany N., La battaglia per il tuo cervello. Difendere il diritto di pensare liberamente nell’era delle neurotecnologie, St. Martin’s Press, New York, 2023.

Gillespie T., I custodi di Internet. Piattaforme, moderazione dei contenuti e le decisioni nascoste che plasmano i social media, Yale University Press, New Haven, 2018.

Ienca M., Le sfide comuni ai diritti umani poste dalle diverse applicazioni delle neurotecnologie in ambito biomedico, Council of Europe, Strasbourg, 2021.

Mittelstadt B., Allo P., Taddeo M., Wachter S., Floridi L., L’etica degli algoritmi: una mappatura del dibattito, in «Big Data & Society», 3(2), 2016.

Rodotà S., Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012.

Rodotà S., Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995.

Srnicek N., Il capitalismo delle piattaforme, Polity Press, Cambridge, 2017.

Zuboff S., L’era del capitalismo della sorveglianza. La lotta per un futuro umano alla nuova frontiera del potere, PublicAffairs, New York, 2019.

Fonti normative

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Regolamento (UE) 2022/1925 (Regolamento sui mercati digitali – Digital Markets Act).

Regolamento (UE) 2022/2065 (Regolamento sui servizi digitali – Digital Services Act).

Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull’intelligenza artificiale – Artificial Intelligence Act).

Consiglio d’Europa, Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, CETS n. 225, Vilnius, 2024.

OCSE, Principi dell’OCSE sull’intelligenza artificiale, 2019 (agg. 2024).

UNESCO, Raccomandazione sull’etica dell’intelligenza artificiale, Parigi, 2021.


[1] Floridi L., La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando la realtà umana, Oxford University Press, Oxford, 2014.

[2] Rodotà S., Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012.

[3] Rodotà S., Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995.

[4] De Gregorio G., Il costituzionalismo digitale in Europa. Ripensare diritti e poteri nella società algoritmica, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

[5] Ibidem.

[6] Cartabia M., Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano, 1995.

[7] Mittelstadt B., Allo P., Taddeo M., Wachter S., Floridi L., L’etica degli algoritmi: una mappatura del dibattito, in «Big Data & Society», 3(2), 2016.

[8] Zuboff S., L’era del capitalismo della sorveglianza. La lotta per un futuro umano alla nuova frontiera del potere, PublicAffairs, New York, 2019.

[9] Gillespie T., I custodi di Internet. Piattaforme, moderazione dei contenuti e le decisioni nascoste che plasmano i social media, Yale University Press, New Haven, 2018.

[10] Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Chandler Publishing, San Francisco, 1972.

[11] Benkler Y., Propaganda di rete, Oxford University Press, Oxford, 2018.

[12] Chesney R., Citron D. K., Deepfake: una sfida imminente per la privacy, la democrazia e la sicurezza nazionale, in «California Law Review», vol. 107, n. 6, 2019, pp. 1753-1819.

[13] De Gregorio G., Il costituzionalismo digitale in Europa. Ripensare diritti e poteri nella società algoritmica, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

[14] Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Chandler Publishing, San Francisco, 1972.

[15] Floridi L., La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando la realtà umana, Oxford University Press, Oxford, 2014.

[16] Ienca M., Le sfide comuni ai diritti umani poste dalle diverse applicazioni delle neurotecnologie in ambito biomedico, Council of Europe, Strasbourg, 2021.

[17] De Gregorio G., Il costituzionalismo digitale in Europa. Ripensare diritti e poteri nella società algoritmica, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

[18] La categoria della “cittadinanza cognitiva” è proposta quale sviluppo teorico della cittadinanza digitale elaborata nel costituzionalismo digitale, sulla base delle riflessioni di G. De Gregorio, Il costituzionalismo digitale in Europa, cit.; L. Floridi, La quarta rivoluzione, cit.; S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit.

[19] La nozione di “pluralismo algoritmico” è qui proposta quale sviluppo teorico del principio costituzionale del pluralismo informativo, alla luce delle riflessioni di G. De Gregorio, Il costituzionalismo digitale in Europa, cit.; L. Floridi, L’etica dell’informazione, cit.; T. Gillespie, I custodi di Internet, cit.

[20] Mittelstadt B., Allo P., Taddeo M., Wachter S., Floridi L., L’etica degli algoritmi: una mappatura del dibattito, in «Big Data & Society», 3(2), 2016.

[21] Delmas-Marty M., Ai quattro venti del mondo. Piccola guida alla navigazione nell’oceano della globalizzazione, Seuil, Paris, 2016.

[22] La prospettiva di una “Carta europea dei diritti cognitivi” costituisce una proposta ricostruttiva elaborata nel presente lavoro, sviluppata a partire dalle riflessioni sul costituzionalismo digitale e sulla libertà cognitiva contenute in G. De Gregorio, Il costituzionalismo digitale in Europa, cit.; M. Ienca, Le sfide comuni ai diritti umani…, cit.; N. Farahany, La battaglia per il tuo cervello, cit.

[23] Benkler Y., Propaganda di rete, Oxford University Press, Oxford, 2018.

[24] Cfr.: S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012; M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano, 1995; N. Farahany, La battaglia per il tuo cervello. Difendere il diritto di pensare liberamente nell’era delle neurotecnologie, St. Martin’s Press, New York, 2023.

BIOGRAFIA

Docente in ruolo, con esperienza ventennale nella Scuola Secondaria, Nadia De Cristofaro ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e in Didattica della musica, il diploma accademico in pianoforte, abilitazioni all’insegnamento per i diversi ordini di scuola e il master in Direzione, amministrazione e gestione delle istituzioni scolastiche e formative, sviluppando una formazione giuridica e, insieme, umanistica, e arricchendo, nel tempo, il suo approccio educativo e progettuale attraverso studi, eventi e attività di formazione.

Già docente di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, svolge attività di ricerca e divulgazione sui temi dell’istruzione, dell’innovazione didattica e delle politiche educative. Redige contributi, articoli e saggi per riviste scolastiche online ed è relatrice in numerosi convegni dedicati al mondo della scuola e dell’educazione; inoltre, curatrice della rubrica “TecnoSofia & Pragma – La Bottega dell’Educazione Educativa” per il magazine on line www.labottegadellefilosofie.it

Ricopre le cariche di vicepresidente e coordinatrice dell’APS “Io X Benevento”, coordinatrice della Comunità educante “Insieme per Benevento”, con un impegno costante nella costruzione di reti educative territoriali. Supervisiona progetti PNRR finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, della povertà educativa e del disagio giovanile. Attivamente coinvolta, in collaborazione con INDIRE, in percorsi sperimentali di “Scuola estesa”, e “AI Mode”, lavora allo sviluppo di patti educativi territoriali e di modelli di didattica innovativa attraverso ambienti di apprendimento immersivo-virtuali in 360°, l’utilizzo dell’I.A., della robotica educativa e di laboratori di gaming education presso il polo tecnologico “Cultural Educational Immersive Station” in Benevento, promuovendo una scuola inclusiva, partecipata e orientata al futuro.