Avv. Antonella Ruggiero – esperta di diritto e ecosistemi algoritmici (*)

Premessa editoriale

Nel dibattito sull’Intelligenza Artificiale, il processo penale e la funzione della difesa restano spesso ai margini, come se l’“ecosistema algoritmico” riguardasse solo piattaforme, social network o servizi digitali. Il contributo di Antonella Ruggiero sposta radicalmente lo sguardo: la difesa penale viene riletta come vera e propria pratica istituzionalizzata di cura, in cui il diritto si fa carico della vulnerabilità della persona, e il processo diventa uno spazio di relazione, riconoscimento e responsabilità.

In questa prospettiva, l’introduzione di sistemi algoritmici e di dispositivi digitali non è solo una questione di efficienza o di supporto decisionale: tocca il cuore della rappresentazione giuridica del soggetto, rischiando di trasformare la persona in dato, la difesa in funzione standardizzata, la relazione in procedura. È ciò che l’autrice definisce “de‑cura digitale”: la perdita della dimensione complessa, narrativa e singolare che caratterizza l’incontro tra difensore e assistito.

Proprio a partire da questa diagnosi critica, il saggio propone una risposta originale: accanto alla categoria di cura e alla de‑cura digitale, introduce il concetto di D‑care come principio etico‑giuridico di orientamento dell’uso dell’IA nei sistemi di giustizia. Il D‑care diventa così una grammatica di limite e di responsabilità, pensata per preservare la dimensione non interamente codificabile della persona, l’eccedenza che resiste tanto alla riduzione algoritmica quanto alla mera formalizzazione normativa.

Per “Culture Digitali”, questo testo rappresenta un tassello essenziale nell’elaborazione di un’ecologia dell’intelligenza: mostra come, dentro il diritto, si giochi una parte decisiva della lotta contro la disumanizzazione algoritmica e come la difesa possa essere letta non solo come garanzia tecnica, ma come presidio etico e culturale. È un invito ad allargare lo sguardo: l’AI non trasforma solo i flussi di dati, ma ridisegna i modi in cui le persone vengono viste, ascoltate, raccontate e riconosciute nei luoghi più delicati della vita democratica.

In questo senso, il contributo dialoga direttamente con la prospettiva del Rapporto PCD–IA–EDU, che invita a leggere patrimonio, intelligenza artificiale ed educazione come un unico ecosistema culturale. La stessa logica di cura, de‑cura e D‑care che attraversa il processo penale riguarda infatti ogni contesto formativo: chi educa – nella scuola, nell’università, nelle professioni – è chiamato a custodire l’eccedenza della persona rispetto alla sua riduzione a dato. L’articolo offre così anche al mondo educativo una chiave preziosa per interrogare l’uso dell’IA e per ripensare la responsabilità di chi accompagna i soggetti più giovani nella costruzione del proprio racconto e della propria cittadinanza digitale.


Sommario

  1. Introduzione.
  2. La difesa penale come pratica di cura.
  3. Il Difensore penale di ufficio quale forma di tutela della vulnerabilità.
  4. Trasformazione della relazione di cura e la de-cura digitale.
  5. Verso un modello integrato: IA e D-care.
  6. Conclusioni.

Abstract (IT)

Il contributo analizza la trasformazione della relazione processuale nell’ecosistema digitale, interpretandola come espressione di una più ampia mutazione culturale del rapporto tra diritto, tecnologia e persona, interrogandosi sul mutamento culturale della funzione difensiva nell’era dell’intelligenza artificiale, e proponendo una rilettura della difesa penale come pratica istituzionalizzata di cura. L’indagine evidenzia come la funzione difensiva non possa essere ridotta a mera attività tecnico-strategica, ma costituisca una pratica relazionale e culturale fondata su attenzione, responsabilità e riconoscimento, attraverso cui il diritto prende in carico la vulnerabilità della persona.

L’identità personale, anche nel contesto processuale, emerge come realtà plurale e dinamica, non riducibile a rappresentazioni semplificate o a modelli predittivi.

L’introduzione di sistemi algoritmici nel processo penale, pur offrendo strumenti di efficienza e supporto decisionale, ridefinisce le forme della relazione, producendo una progressiva riconfigurazione del modo in cui il soggetto è rappresentato, compreso e trattato, privilegiando logiche di riduzione e standardizzazione,  comportando il rischio di una progressiva “de-cura”, intesa come perdita della dimensione complessa, relazionale e singolare della difesa. Il contributo introduce il concetto di “de-cura digitale” per descrivere il rischio di una riduzione della persona a dato, della difesa a funzione standardizzata e pertanto i rischi di disumanizzazione nei sistemi giuridici digitalizzati.

Si evidenzia come la dimensione narrativa e interpretativa della relazione difensiva costituisca un elemento irriducibile alla logica algoritmica.

Il lavoro propone pertanto un modello integrato, in cui l’intelligenza artificiale sia utilizzata come strumento ausiliario, mantenendo la centralità della relazione difensiva quale spazio culturale di riconoscimento, di cura e di tutela della dignità, capace di custodire l’unità nella molteplicità dell’esperienza umana. In tale prospettiva, la difesa emerge come presidio etico oltre che giuridico, capace di resistere alla riduzione algoritmica del soggetto.

Accanto alla categoria di de-cura digitale, il contributo introduce il concetto di “D-care[1], quale categoria teorica originale dell’autrice, intesa come principio etico-giuridico di orientamento dell’uso delle tecnologie nel processo e, più in generale, nei contesti mediati da intelligenza artificiale. Il D-care è volto a preservare la dimensione relazionale, la responsabilità professionale e la non disponibilità della persona, configurandosi come principio etico-giuridico di limite volto a preservare la dimensione non integralmente codificabile della persona rispetto alla riduzione algoritmica. La triangolazione tra cura, de-cura e D-care consente di leggere la trasformazione della funzione difensiva non solo in termini di rischio, ma come spazio di ricostruzione normativa della relazione nell’ecosistema algoritmico, ciò poichè la relazione difensiva custodisce una dimensione di eccedenza della persona che non coincide integralmente né con il dato né con la sua formalizzazione normativa. Tra il codificato e il non codificato, tra il normato e il non normato, permane un’eccedenza della persona che resiste alla completa traducibilità.

Parole chiave: diritto, difesa, cura, de-cura, D-care.

Abstrac EN)

The contribution analyzes the transformation of the procedural relationship within the digital ecosystem, interpreting it as the expression of a broader cultural mutation in the relationship between law, technology, and the person, questioning the cultural transformation of the defensive function in the era of artificial intelligence, and proposing a reinterpretation of criminal defense as an institutionalized practice of care. The investigation highlights how the defensive function cannot be reduced to a mere technical-strategic activity, but constitutes a relational and cultural practice grounded in attention, responsibility, and recognition, through which the law takes charge of the vulnerability of the person.

Personal identity, also within the procedural context, emerges as a plural and dynamic reality, not reducible to simplified representations or predictive models.

The introduction of algorithmic systems into criminal proceedings, while offering tools of efficiency and decisional support, redefines the forms of the relationship, producing a progressive reconfiguration of the way in which the subject is represented, understood, and treated, privileging logics of reduction and standardization, entailing the risk of a progressive “de-care,” understood as the loss of the complex, relational, and singular dimension of defense. The contribution introduces the concept of “digital de-care” in order to describe the risk of a reduction of the person to data, of defense to a standardized function, and therefore the risks of dehumanization within digitized legal systems.

It is highlighted how the narrative and interpretative dimension of the defensive relationship constitutes an element irreducible to algorithmic logic.

The work therefore proposes an integrated model, in which artificial intelligence is used as an auxiliary tool, while maintaining the centrality of the defensive relationship as a cultural space of recognition, care, and protection of dignity, capable of safeguarding unity within the multiplicity of human experience. In this perspective, defense emerges as an ethical as well as juridical safeguard, capable of resisting the algorithmic reduction of the subject.

Alongside the category of digital de-care, the contribution introduces the concept of “D-care”[2], as an original theoretical category of the author, understood as an ethical-juridical principle for orienting the use of technologies within proceedings and, more generally, within contexts mediated by artificial intelligence. D-care is aimed at preserving the relational dimension, professional responsibility, and the non-disposability of the person, configuring itself as an ethical-juridical principle of limitation intended to preserve the dimension of the person that is not entirely codifiable against algorithmic reduction. The triangulation among care, de-care, and D-care makes it possible to interpret the transformation of the defensive function not only in terms of risk, but also as a space for the normative reconstruction of the relationship within the algorithmic ecosystem, since the defensive relationship safeguards a dimension of excess of the person that does not entirely coincide either with data or with its normative formalization. Between the codified and the non-codified, between the regulated and the non-regulated, there remains an excess of the person that resists complete translatability.

Keywords: law, defense, care, de-care, D-care.

1. Introduzione.

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari contemporanei segna una trasformazione profonda non solo delle modalità operative del processo, ma della sua stessa struttura relazionale. Strumenti di analisi predittiva, sistemi di supporto decisionale e piattaforme di gestione automatizzata dei dati stanno progressivamente ridefinendo il modo in cui il diritto si esercita, incidendo sulla funzione difensiva in termini di efficienza, rapidità e standardizzazione. Ciò non rappresenta soltanto un’evoluzione tecnica del diritto, ma segna una trasformazione più profonda, che investe le forme culturali attraverso cui il diritto stesso si rapporta alla persona. In tale prospettiva, il processo penale può essere letto non solo come spazio normativo, ma come dispositivo culturale in cui si definiscono modalità di riconoscimento, interpretazione e trattamento dell’individuo e dell’identità. Il processo non riguarda soltanto fatti da accertare, ma persone da comprendere entro una dimensione che eccede la loro rappresentazione computazionale o normativa.

Possiamo contrapporre due modelli culturali, da un lato, un paradigma riduzionista, fondato sul calcolo, orientato all’efficienza, alla prevedibilità e alla standardizzazione, dall’altro, una concezione complessa della persona, irriducibile a schemi univoci, e una concezione relazionale del diritto, fondata sull’ascolto, sull’interpretazione e sulla presa in carico della singolarità. È all’interno di questa tensione che si colloca la trasformazione della funzione difensiva.

Tale trasformazione solleva una questione più radicale, ovvero se e in che misura la difesa penale possa essere ridotta a funzione tecnico-algoritmica senza perdere la propria dimensione essenziale. Tradizionalmente, la difesa penale non si esaurisce nella costruzione di una strategia giuridica ma costituisce uno dei luoghi in cui il diritto si manifesta come pratica di relazione, essa implica un’interazione tra soggetti che parte dall’ascolto, una costruzione narrativa dei fatti e una responsabilità nei confronti della persona assistita.

In questa prospettiva, la persona non è un’unità semplice, ma una totalità articolata, in cui dimensioni diverse — biografiche, relazionali, narrative — si intrecciano senza potersi ridurre l’una all’altra. La difesa penale si inserisce in questo orizzonte come pratica capace di accogliere e interpretare tale complessità, traducendola nel linguaggio del diritto.

Il contributointende indagare come l’introduzione dell’intelligenza artificiale incida su questa dimensione culturale della difesa, sostenendo che l’automazione non si limita a modificare gli strumenti, ma tende a ridefinire il modo stesso in cui la persona è concepita all’interno del processo. L’analisi mira inoltre a rileggere la difesa penale alla luce della categoria della cura, intesa non in senso meramente etico o affettivo, ma come pratica strutturata e istituzionalizzata. L’obiettivo è indagare come l’introduzione dell’intelligenza artificiale incida su tale dimensione e quali rischi comporti in termini di perdita della relazione.

In particolare, si introduce il concetto di “de-cura digitale” per descrivere il rischio di una progressiva perdita della relazione, sostituita da logiche di astrazione e generalizzazione, ossia una riduzione della persona a dato e della difesa a funzione standardizzata con perdita della dimensione complessa e relazionale della difesa. A fronte di tale rischio, si rende necessario elaborare un modello che integri innovazione tecnologica e centralità della relazione, senza smarrire la funzione culturale della difesa quale pratica di cura, evitando che l’efficienza si traduca in disumanizzazione, senza sacrificare la natura multipla e relazionale dell’identità.

La de-cura digitale può essere ulteriormente compresa come esito della tensione tra disponibilità tecnica e limite etico. L’ecosistema algoritmico tende infatti a rendere la persona progressivamente disponibile, traducibile in dato e standardizzabile. Tuttavia, la persona non è mai integralmente disponibile. La de-cura si colloca in questo scarto, emergendo quando la logica tecnica eccede il limite proprio del vivente.

In risposta a tale dinamica, si introduce il concetto di “D-care”, non come mera “cura digitale”, ma come principio di orientamento dell’azione giuridica nell’uso delle tecnologie, volto a preservare la dimensione relazionale e responsabile della difesa, impedendone la riduzione a funzione tecnica.

Il processo penale può essere letto come il luogo in cui si rende visibile la tensione strutturale tra diritto ed etica, tra ciò che può essere codificato e ciò che eccede la codificazione. In questa prospettiva, la funzione difensiva assume un ruolo centrale, in quanto rappresenta il punto di contatto tra la dimensione normativa del diritto e la dimensione relazionale della persona.

Diritto ed etica scaturiscono da una medesima radice “idea”, ma si distinguono per il loro diverso statuto: “il diritto è ciò che, nel rispetto per la vita, può essere oggettivamente codificato”, l’etica è ciò che non può essere interamente tradotto in norma[1], la questione dirimente è quella della esigibilità. Le norme giuridiche sono esigibili all’interno dell’ordinamento giuridico che le ha emanate. Le norme o regole etiche esistono ma, per loro natura, non sono sempre esigibili.

Questa distinzione si riflette direttamente nella struttura del processo. Il diritto processuale opera attraverso categorie, regole, termini e forme, che consentono di rendere la realtà trattabile e decidibile. Tuttavia, la persona che attraversa il processo non si esaurisce in tali categorie poichè la sua identità, la sua storia, la sua vulnerabilità eccedono sempre la rappresentazione giuridica. In questo senso la persona eccede sempre la propria rappresentazione codificata.

La difesa si colloca precisamente in questo spazio di eccedenza. Essa non si limita a operare all’interno delle regole, ma traduce nel linguaggio del diritto ciò che, originariamente, non è giuridico: la sofferenza, la fragilità, la complessità dell’esperienza umana. In questo senso, la difesa può essere intesa come pratica di mediazione tra il codificabile e il non codificabile.

In tale prospettiva, la cura rappresenta la dimensione originaria della funzione difensiva. Curare, nel contesto giuridico, significa prendere in carico la persona nella sua interezza, riconoscendone la singolarità e traducendola, senza ridurla, all’interno del sistema normativo.

La de-cura emerge quando questa mediazione viene meno. Ciò accade quando la logica della codificazione tende ad assorbire integralmente la dimensione non codificabile, riducendo la persona a profilo, dato o modello predittivo. In questo passaggio, la relazione si trasforma in funzione, l’interpretazione in calcolo, la responsabilità in procedura.

L’introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale nel processo accentua questa dinamica. L’algoritmo opera infatti esclusivamente sul piano del codificabile: seleziona, classifica, correla. Se tale logica non è governata, il rischio è che il processo perda la propria dimensione relazionale, trasformandosi in un dispositivo di gestione della complessità attraverso semplificazione.

La funzione difensiva assume allora un ruolo decisivo: essa non è soltanto tecnica, ma presidio del limite. L’Avvocato è chiamato a mantenere aperto lo spazio dell’interpretazione, impedendo che la persona venga integralmente assorbita nella logica del dato.

In questo quadro, il processo può essere riletto come un equilibrio dinamico tra due poli, da un lato, la necessità della codificazione, che rende possibile la decisione, dall’altro, la presenza di una dimensione eccedente, che non può essere completamente catturata dal diritto codificato.

La qualità della giurisdizione dipende dalla capacità di mantenere questo equilibrio. Quando il primo polo prevale in modo assoluto, si produce una riduzione della persona; quando il secondo viene ignorato, si perde il senso stesso della giustizia come relazione.

In tale prospettiva, interviene l’elaborazione del concetto di D-Care, come principio di chiusura, ma anche come criterio strutturale di orientamento della funzione giuridica nei contesti mediati da intelligenza artificiale. Esso interviene nel punto in cui la logica della codificazione rischia di esaurire la rappresentazione della persona, riaffermando l’esistenza di una dimensione che non può essere integralmente tradotta in dato, né assorbita in modelli predittivi. La “D” maiuscola di D-care non assume funzione descrittiva, ma normativa e teorica. Essa non rinvia alla nozione di digital care, nè designa una semplice cura mediata da tecnologie, ma indica la trasformazione della cura in principio giuridico di limite rispetto alla riduzione algoritmica delle persone. La “D” maiuscola richiama la dimensione eccedente, relazionale e non integralmente codificabile dell’essere umano, la dimensione umana  che il diritto è chiamato a preservare anche nei contesti mediati da intelligenza artificiale. In tale prospettiva, il D-care si configura come principio di tutela della dignità, della differenza, della responsabilità e della non disponibilità integrale della persona rispetto alla logica del dato.

Se il paradigma del “3D” aggiunge profondità alla rappresentazione tecnica, il D-care introduce profondità e complessità relazionale, etica e giuridica alla rappresentazione giuridica della persona, ricordando che l’essere umano non coincide mai integralmente con il dato che la descrive.

Nel processo, tale principio si traduce nella necessità di mantenere uno spazio irriducibile di interpretazione e responsabilità, che nessun sistema algoritmico può sostituire. La funzione difensiva diventa così laboratorio applicativo in cui si vede il conflitto tra persona e riduzione, il luogo privilegiato di attuazione del D-Care: non solo tecnica di tutela, ma presidio della non riducibilità della persona a oggetto di trattamento computazionale.

Il D-Care può pertanto essere definito come il principio etico-giuridico che tutela la dimensione non integralmente codificabile della persona nei processi mediati da intelligenza artificiale, impedendo che la logica della codificazione si traduca in una sua integrale disponibilità.

In tal senso, esso non vuole rappresentare una semplice categoria descrittiva, ma una clausola teorica di tenuta del sistema giuridico nell’era digitale, segnando il punto oltre il quale il diritto, pur nella sua capacità di codificazione, riconosce di non poter disporre integralmente della persona, e individua il punto oltre il quale la codificazione tecnica non può spingersi senza compromettere la dignità relazionale della persona: una condizione necessaria affinché l’evoluzione tecnologica non comprometta la funzione fondamentale del diritto, che resta quella di prendere in carico la persona senza esaurirla nella sua rappresentazione.

2. La difesa penale come pratica di cura.

La funzione difensiva, nella sua configurazione tradizionale, implica una presa in carico della persona che eccede la dimensione tecnica. Essa si fonda su una relazione fiduciaria, nella quale l’Avvocato non si limita a rappresentare interessi, ma interpreta bisogni, paure e aspettative.

Nel processo, la vulnerabilità assume una forma giuridicamente determinata: l’imputato di fronte al potere punitivo, il cittadino dinanzi alla pubblica amministrazione, il soggetto debole in un conflitto familiare. L’Avvocato opera precisamente in questo spazio, trasformando la vulnerabilità in posizione giuridica tutelata.

La difesa, in questa prospettiva, non è mera prestazione tecnica, ma esercizio di riconoscimento della vulnerabilità. Senza la consapevolezza della fragilità del soggetto, l’attività difensiva si riduce a meccanismo procedurale; con essa, diviene invece cura istituzionale della persona e delle garanzie.

L’Avvocato deve ascoltare e comprendere, ma senza perdere la lucidità tecnica. La relazione difensiva è mediata dal diritto: l’emozione viene tradotta in argomentazione, in fatto giuridicamente rilevante, in strategia processuale.

La cura non è solo vicinanza affettiva, ma reazione all’ingiustizia. Nel sistema costituzionale, l’Avvocato incarna questa funzione critica: la difesa tutela non soltanto l’interesse del cliente, ma l’equilibrio dell’ordinamento e il rispetto delle garanzie.

L’Avvocato non può sostituirsi al cliente nelle scelte fondamentali, ma deve accompagnarlo in modo responsabile, rispettandone l’autodeterminazione. La cura forense è alleanza, non sostituzione.

In questa prospettiva, l’Avvocatura assume una dimensione pubblica e costituzionale. La cura non appartiene solo alla sfera privata, ma ridefinisce la convivenza come rete di responsabilità reciproche. Attraverso la difesa, la vulnerabilità individuale viene riconosciuta nello spazio pubblico e trasformata in domanda di giustizia.

La difesa è una forma di cura mediata dal diritto: cura della persona vulnerabile, cura delle garanzie, cura dell’equilibrio istituzionale. Senza questa dimensione, il processo si ridurrebbe a procedura.

Ma quali sono i sentimenti, le emozioni[2], le passioni che attraversano la difesa dell’Avvocato tale da renderla un buon lavoro di cura? L’analisi della dimensione emotiva nell’esercizio della professione forense porta a guardare la professione forense non solo come tecnica giuridica ma come pratica morale. Vi sono emozioni che infatti motivano profondamente l’azione difensiva, soprattutto nel campo penale, emozioni moralmente strutturate che diventano motore dell’agire professionale quali la comprensione della vulnerabilità del cliente, l’assunzione di responsabilità verso chi è esposto al potere, la reazione all’ingiustizia, ai fini della tutela della dignità della persona attraverso l’individuazione delle scelte difensive e l’argomentazione a loro sostegno.

L’empatia è probabilmente la prima emozione che rende possibile la difesa. Non significa identificarsi con il cliente o giustificare il fatto contestato, ma comprendere la condizione dell’altro, la sua posizione di vulnerabilità. L’empatia consente all’Avvocato di ascoltare il cliente, cogliere il senso della sua storia, tradurre la sua esperienza in linguaggio giuridico e prestare una difesa efficace.

La compassione non è pietà ma riconoscimento della sofferenza o dell’esposizione al rischio dell’altro che genera responsabilità e rafforza la professionalità. Per l’Avvocato questo significa non restare indifferente alla vulnerabilità dell’assistito ed impegnarsi perché i suoi diritti siano rispettati.

Un grande motore della difesa è l’indignazione morale. L’Avvocato si attiva quando percepisce una violazione delle garanzie, un abuso di potere, un processo squilibrato. Non difende solo il cliente ma la situazione giuridica portata all’attenzione del giudicante.

Nel lavoro difensivo, infatti, l’agire professionale non è sostenuto soltanto da competenze tecniche e norme processuali, ma anche da una struttura affettiva complessa[3] che orienta lo sguardo dell’Avvocato verso la vulnerabilità dell’imputato e verso la tutela delle garanzie.

3. Il Difensore penale d’ufficio quale forma di tutela della vulnerabilità.

Le emozioni sono vissuti affettivi improvvisi e reattivi che sorgono di fronte a una situazione concreta. Nel lavoro del Difensore penale d’ufficio esse emergono spesso nel momento dell’incontro con il caso o con l’assistito. L’Avvocato può avvertire sorpresa o turbamento di fronte alla situazione personale dell’imputato, inquietudine davanti alla possibilità di un errore giudiziario, oppure tensione quando percepisce una violazione delle garanzie processuali. Queste emozioni hanno una funzione importante: attivano l’attenzione morale e segnalano all’Avvocato che si trova davanti a una situazione che richiede responsabilità e intervento.

Le tonalità affettive sono stati emotivi più diffusi e duraturi che colorano il modo in cui una persona percepisce la realtà. Nel Difensore penale d’ufficio esse possono assumere la forma di vigilanza nei confronti dell’esercizio del potere punitivo, attenzione alla vulnerabilità dell’imputato e sensibilità verso le situazioni di marginalità sociale. Queste tonalità non sono legate a un singolo evento, ma costituiscono uno sfondo emotivo stabile che orienta lo sguardo dell’Avvocato nel processo.

I sentimenti sono disposizioni affettive più stabili e consapevoli che orientano l’agire nel tempo. Nel Difensore d’ufficio essi si manifestano come senso di responsabilità verso l’assistito, rispetto per la dignità della persona imputata, lealtà verso il principio del diritto di difesa e soprattutto senso di giustizia della decisione che sarà resa, assoluzione o comunque la giusta pena. Questi sentimenti contribuiscono a formare l’ethos professionale dell’Avvocato, cioè quell’insieme di atteggiamenti interiori che sostengono la pratica della difesa.

Le passioni rappresentano orientamenti affettivi profondi e duraturi che motivano una scelta di vita o di professione. Nel caso del Difensore penale d’ufficio possono assumere la forma di passione per la giustizia, passione per la libertà e le garanzie, e passione per la tutela dei diritti fondamentali. Queste passioni rendono possibile sostenere la difesa anche in condizioni difficili, ad esempio quando il cliente è socialmente stigmatizzato o quando la difesa appare impopolare.

La motivazione affettiva del Difensore penale d’ufficio può essere descritta come una struttura stratificata: le emozioni attivano l’attenzione verso la vulnerabilità dell’imputato; le tonalità affettive orientano stabilmente lo sguardo dell’Avvocato nel processo; i sentimenti sostengono l’etica professionale della difesa; le passioni motivano l’impegno duraturo per la giustizia. In questa prospettiva, la difesa penale d’ufficio non appare soltanto come attività tecnica, ma come pratica giuridica sostenuta da una struttura affettiva complessa, nella quale emozioni, tonalità affettive, sentimenti e passioni contribuiscono a orientare l’Avvocato verso la tutela della dignità e dei diritti della persona sottoposta a processo.

La Giustizia non è automatica, va costruita e difesa nel processo attraverso studio approfondito del caso, argomentazione e ricerca della verità processuale. In questa ricerca si manifesta la passione dell’Avvocato.

La tensione morale che orienta il lavoro è accompagnata poi dalla consapevolezza che una scelta difensiva può incidere sulla libertà di una persona e che una strategia difensiva può cambiare l’esito del processo. Difendere chi è accusato di gravi reati o chi è vulnerabile significa rispettare, ovvero affermare che la dignità della persona non scompare con l’accusa in giudizio.

Il Difensore penale d’ufficio allora può essere definito quale figura che incarna in modo istituzionale una forma di tutela della vulnerabilità, una forma di cura.

La difesa d’ufficio, prevista dall’ordinamento processuale penale, rappresenta una garanzia fondamentale del diritto di difesa. Nessuno può essere sottoposto a processo senza assistenza tecnica: qualora l’imputato non nomini un Difensore di fiducia, l’Ordinamento provvede alla designazione di un Difensore d’ufficio. Questo istituto non è un mero meccanismo procedurale, ma costituisce uno strumento di equilibrio tra il potere punitivo dello Stato e la posizione del soggetto sottoposto a giudizio[4].

Nel processo penale tale vulnerabilità assume una dimensione concreta: l’imputato si trova esposto al potere investigativo e sanzionatorio dello Stato, spesso privo di strumenti tecnici per comprendere il linguaggio giuridico e le dinamiche processuali. Il Difensore d’ufficio interviene proprio per colmare questa asimmetria, trasformando la fragilità dell’imputato in posizione giuridica tutelata.

Il Difensore d’ufficio deve comprendere la storia personale e processuale dell’assistito, coglierne le paure e le difficoltà, ma allo stesso tempo tradurre tali elementi nel linguaggio tecnico del diritto e trasformare l’esperienza umana dell’imputato in argomentazione giuridica.

L’attività concreta del Difensore è volta a garantire il rispetto delle garanzie processuali. Il Difensore d’ufficio controlla la legittimità degli atti, verifica il rispetto del contraddittorio, solleva eccezioni e propone impugnazioni quando necessario. Attraverso queste attività la vulnerabilità dell’imputato viene protetta da possibili abusi o errori nell’esercizio del potere punitivo.

Il Difensore non si limita a svolgere una funzione tecnica, ma esercita un controllo critico sull’operato delle istituzioni, intervenendo quando le garanzie processuali risultano compromesse. In questo senso la difesa diventa uno strumento di tutela non soltanto dell’imputato, ma della legalità dell’intero sistema.

Emerge la dimensione etica della difesa penale. La difesa d’ufficio non rappresenta una forma di assistenza minore rispetto alla difesa fiduciaria, ma costituisce un presidio essenziale della Giustizia. Attraverso di essa l’ordinamento riconosce che ogni persona, anche nel momento in cui è sottoposta a giudizio, conserva una dignità che deve essere riconosciuta e protetta.

In conclusione, la difesa penale può essere interpretata come una forma di cura della Giustizia, attraverso cui l’ordinamento tutela la vulnerabilità della persona e garantisce l’equilibrio tra individuo e potere giudiziario.

4. La trasformazione della relazione di cura e la de-cura digitale.

Il processo non può essere ridotto a meccanismo di risoluzione tecnica delle controversie, ma deve essere inteso quale dispositivo pubblico di interpretazione dei bisogni giuridici e di riequilibrio delle asimmetrie di potere e la funzione giurisdizionale come forma istituzionalizzata di cura democratica[5].

Il bisogno giuridico non è un dato immediato, bensì un dato  che prende forma attraverso la qualificazione giuridica, l’inquadramento normativo operato dal PM o Avvocato e verificato dal Giudice. In questa prospettiva, la giurisdizione appare come pratica di cura che, per essere democratica, deve tendere alla riduzione delle asimmetrie tra le parti, evitando che la differenza di risorse economiche, culturali o informative si traduca in squilibrio decisivo nell’accesso alla tutela.

Le quattro fasi della cura caring about, taking care of, care-giving, care-receiving possono essere poste in parallelismo con le dinamiche processuali. L’attenzione al bisogno (caring about) corrisponde all’ascolto qualificato del caso e alla sua traduzione in categoria giuridica; l’assunzione di responsabilità (taking care of) coincide con la scelta strategica e con l’assunzione del rischio difensivo; la competenza nell’azione (care-giving) si manifesta nella redazione tecnica degli atti e nella gestione probatoria; infine, la risposta del destinatario della cura (care-receiving) trova il proprio equivalente nell’effettività della tutela e nella capacità della decisione di ristabilire un equilibrio riconosciuto come giusto.

Trasposta nel contesto giuridico, la cura consente di reinterpretare istituti e funzioni non come meri strumenti tecnici, ma come pratiche relazionali. In tal senso, la difesa penale può essere letta come una forma di cura istituzionalizzata, in cui l’Avvocato assume la responsabilità di accompagnare il soggetto nel percorso processuale.

La distinzione tra etica e diritto consente di comprendere ulteriormente tale dinamica. Il diritto rappresenta ciò che della cura può essere oggettivamente codificato, mentre la dimensione etica eccede tale codificazione. La difesa penale, quale pratica di cura istituzionalizzata, si colloca precisamente in questo spazio eccedente, non integralmente riducibile a funzione tecnica.

Nei processi mediati da IA, si manifesta il rischio della de-cura e, al contempo, la necessità di un principio regolativo capace di mantenere aperta la dimensione relazionale della difesa anche all’interno di contesti tecnologicamente mediati, ciò poichè l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel processo penale produrrà un significativo aumento dell’efficienza operativa. Tuttavia, tali strumenti operano secondo logiche di ottimizzazione e generalizzazione, che tendono a privilegiare il dato statistico rispetto alla singolarità del caso.

L’algoritmo, per sua natura, non è intenzionale, non interpreta, ma calcola, non comprende, ma correla, e soprattutto non crea. Ciò comporta il rischio di una progressiva standardizzazione della difesa, in cui la strategia viene orientata da modelli predittivi piuttosto che dalla specificità della relazione.

L’intelligenza artificiale si configura come strumento ad alta intensità tecnica, capace di potenziare le fasi di analisi documentale, ricerca giurisprudenziale e previsione statistica degli esiti. Tuttavia, essa opera per generalizzazione e ottimizzazione, mentre la giurisdizione è chiamata a misurarsi con la singolarità del caso e con la dimensione relazionale del conflitto. Se non governata o meglio orientata, l’IA rischia di convertire la cura in servizio e la giustizia in mera probabilità di successo.

È qui che emerge la centralità dell’Avvocato quale soggetto che governa con logos lo strumento tecnologico e la comunicazione processuale. La funzione difensiva implica responsabilità, imputabilità e discernimento etico. L’Avvocato nell’utilizzo di strumenti di IA deve esercitare una competenza critica: verificare gli output, individuare bias, decidere quando la singolarità del caso esige uno scarto rispetto alla traiettoria statistica.

La funzione giurisdizionale, letta alla luce dell’etica della cura, non è dunque mera produzione di decisioni, ma manutenzione istituzionale dell’eguaglianza nel contesto del conflitto. L’Avvocato, in questa prospettiva, non è semplice intermediario tecnico, bensì garante del corretto governo della tecnologia in funzione della Giustizia. L’intelligenza artificiale può incrementare efficienza e prevedibilità certo, ma soltanto il professionista responsabile può custodire la dimensione propriamente etica della decisione, assicurando che la potenza computazionale resti subordinata alla razionalità giuridica e alla tutela effettiva dei diritti.

In tale contesto l’Avvocato deve mirare alla centralità del suo ruolo[6] anche a partire dal logos, quale  ragionamento, espressione della parola al fine della sua comprensione agli altri, argomentazione tecnica e costruzione della difesa, quale strumento indispensabile quindi per il governo della comunicazione processuale, che mai come oggi necessita di qualità degli scritti difensivi ed intuito giuridico applicato al caso concreto, in definitiva quale nota distintiva dell’ “essere” Avvocato in funzione della cura Giustizia.

Tale competenza assume una dimensione non soltanto tecnica, ma etica. L’Avvocato è chiamato a riconoscere il limite oltre il quale l’uso della tecnologia trasforma la relazione in funzione e la persona in dato. Il D-care si configura come criterio operativo anche della pratica forense: un principio interno all’agire professionale che orienta l’uso degli strumenti digitali verso la preservazione della singolarità del caso e della responsabilità dell’Avvocato e

principio di delimitazione della razionalità algoritmica, riaffermando che l’efficienza tecnica non può assorbire integralmente la dimensione relazionale della giurisdizione senza scivolare in de-cura.

Pertanto, il concetto di “de-cura” è usato per descrivere la perdita della dimensione relazionale e si manifesta quando la persona è ridotta a profilo dati, la decisione è guidata da modelli predittivi, la relazione difensiva è marginalizzata.

Tale processo comporta una trasformazione culturale del diritto, che rischia di smarrire la propria funzione di tutela della dignità.

La de-cura può essere definita come il processo attraverso cui la mediazione tecnologica determina una riduzione, trasformazione o distorsione della cura della persona, sotto la spinta di logiche di controllo, ottimizzazione e standardizzazione. Essa rappresenta un esito strutturale della razionalità algoritmica quando non è orientata da limiti etici.

La de-cura digitale rappresenta il momento in cui la relazione viene sostituita dalla correlazione, l’interpretazione dal calcolo e la persona dalla sua rappresentazione computazionale

5. Verso un modello integrato: IA e D-care.

L’alternativa non consiste nel rifiuto della tecnologia, ma nella sua integrazione in un modello che preservi la centralità della relazione. L’intelligenza artificiale può svolgere una funzione ausiliaria, supportando l’attività difensiva, ma non sostituendola.

In questa prospettiva, il principio del “human-in-the-loop”[7] assume una valenza non solo tecnica, ma etica: garantire che la decisione finale resti ancorata alla responsabilità umana[8] significa preservare lo spazio della cura.

E pertanto riprendendo le fasi della cura sopra individuate. La prima fase della cura, caring about, consiste nel riconoscere l’esistenza di un bisogno insoddisfatto. Questa fase richiede una qualità morale fondamentale: l’attenzione. Nel processo penale il Difensore d’ufficio incarna precisamente questa funzione. Egli interviene quando l’imputato è privo di difesa e quando il bisogno di tutela giuridica rischia di rimanere senza risposta. In molti casi si tratta di soggetti vulnerabili, privi di risorse economiche, culturali o sociali adeguate per comprendere e affrontare il processo, molto spesso irreperibili. Il Difensore d’ufficio intercetta quindi il bisogno giuridico di difesa e lo rende visibile all’interno della struttura processuale.

La seconda fase della cura, taking care of, consiste nell’assumersi la responsabilità di rispondere a quel bisogno. Non è sufficiente riconoscere un bisogno: qualcuno deve farsene carico. La difesa d’ufficio rappresenta una traduzione istituzionale di questa responsabilità. Il Difensore penale d’ufficio non sceglie il cliente e non seleziona il caso, ma assume comunque la responsabilità professionale della difesa. In questo senso la difesa d’ufficio esprime una dimensione pubblica della cura giuridica, fondata sui principi costituzionali del diritto di difesa e della parità delle parti nel processo.

La terza fase della cura, care-giving, riguarda il lavoro concreto della cura e richiede competenza. Tale competenza non è soltanto tecnica ma anche morale. Nel processo penale questa fase corrisponde all’attività difensiva effettiva: studio del fascicolo, partecipazione agli atti, costruzione della strategia difensiva, tutela dei diritti dell’imputato. La difesa d’ufficio non può ridursi a una presenza formale nel processo. Perché la cura sia autentica è necessario che la difesa sia reale, competente e orientata alla tutela effettiva della persona.

La quarta fase della cura, care-receiving, consiste nella risposta del soggetto che riceve la cura. Questa risposta consente di valutare se la cura sia stata adeguata ed efficace. Nel processo penale la risposta alla cura si manifesta nella possibilità concreta per l’imputato di partecipare al processo e di vedere rappresentati i propri diritti. La presenza di una difesa effettiva contribuisce inoltre alla legittimazione democratica della decisione giudiziaria, poiché un processo nel quale la difesa è solo formale non può essere percepito come giusto.

Il Difensore penale d’ufficio può essere interpretato come una figura centrale della cura democratica nel processo penale. Attraverso la difesa d’ufficio lo Stato garantisce che anche chi si trova in una posizione di vulnerabilità non sia escluso dalla tutela giuridica. La funzione del Difensore d’ufficio diventa quindi parte integrante della manutenzione democratica dell’eguaglianza nel processo.

Questa lettura trova fondamento anche nella Costituzione italiana. L’articolo 2 riconosce i doveri inderogabili di solidarietà, che nel processo si traducono anche nella garanzia della difesa per chi non è in grado di procurarsela autonomamente. L’articolo 3 afferma il principio di eguaglianza sostanziale e impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita giuridica e sociale. L’articolo 24 sancisce il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del processo, mentre l’articolo 111 stabilisce i principi del giusto processo e della parità delle parti.

In questa prospettiva la difesa penale d’ufficio non è soltanto uno strumento tecnico di funzionamento del processo, ma una vera e propria istituzione di cura democratica, è una pratica di cura, una forma istituzionalizzata del “to care” attraverso cui l’ordinamento giuridico assume stabilmente la responsabilità della vulnerabilità e consente al processo penale di realizzare la propria funzione costituzionale, non soltanto accertare responsabilità, ma garantire la dignità e i diritti della persona all’interno della giurisdizione.

La figura del difensore introduce nel processo una dimensione che richiama la logica della cura dell’altro. L’avvocato non svolge soltanto una funzione tecnica di applicazione delle norme, ma assume la responsabilità di tutelare la persona imputata, anche quando questa è socialmente stigmatizzata o priva di mezzi. In particolare la difesa d’ufficio rappresenta una delle espressioni più evidenti di questa dimensione: il difensore è chiamato a garantire la tutela di un soggetto che spesso si trova in condizioni di vulnerabilità.
In questa prospettiva la difesa penale può essere letta come una mediazione tra giustizia e cura. Essa garantisce l’effettività del diritto di difesa e, al tempo stesso, riconosce la dignità della persona nel momento in cui è esposta al potere punitivo dello Stato. Il Difensore penale contribuisce a umanizzare il processo, impedendo che la giustizia si riduca ad un meccanismo  formale.
Il ruolo del Difensore appare quindi come un punto di incontro tra la razionalità della giustizia e la responsabilità etica verso l’altro. In questo senso la difesa penale rappresenta una concreta espressione della tensione tra amore e giustizia che[9] costituisce una delle condizioni fondamentali di una convivenza autenticamente giusta.

In questo quadro emerge la necessità di un principio di integrazione tra diritto e tecnologia, definibile come il principio etico-giuridico che orienta l’uso delle tecnologie verso la preservazione della dimensione relazionale, della responsabilità e della non disponibilità della persona, contrastando le dinamiche di de-cura. Il D-care opera su tre livelli: consente di individuare fenomeni di riduzione della relazione; orienta le scelte difensive; funge da fondamento teorico per l’introduzione di limiti alla disponibilità tecnologica della persona.

Il concetto di D-care, pur emergendo nel presente contributo a partire dall’analisi della relazione difensiva nel processo penale, non si esaurisce nel perimetro della pratica forense, ma si propone come principio generale applicabile a tutti i contesti in cui sistemi di intelligenza artificiale incidono sulla rappresentazione, sulla decisione o sulla gestione della persona, come paradigma più ampio di orientamento della tecnica.

L’elemento comune che consente tale estensione risiede nella struttura stessa della mediazione algoritmica, la quale tende, per sua natura, a operare attraverso processi di riduzione, generalizzazione e correlazione. Tali processi, se non adeguatamente orientati, producono una trasformazione della relazione in funzione tecnica e una progressiva disponibilità della persona come oggetto di trattamento computazionale.

In questo quadro, la de-cura digitale rappresenta l’esito patologico di tale dinamica: essa si manifesta quando la dimensione relazionale, interpretativa e responsabile dell’agire umano viene sostituita da logiche di ottimizzazione e standardizzazione.

Il D-care si configura, in risposta, come principio di orientamento volto a limitare tale deriva, introducendo all’interno dei processi tecnologici una soglia di indisponibilità della persona. In tale prospettiva, la tecnologia non viene rifiutata, ma ricondotta entro un orizzonte di senso in cui la persona non è integralmente riducibile a dato, riaffermando la centralità della persona quale realtà eccedente rispetto alla sua rappresentazione tecnica, normativa o digitale.

La portata trasversale del D-care emerge con particolare evidenza in diversi ambiti applicativi, ad esempio, nel settore sanitario, esso opera come limite alla riduzione del paziente a profilo clinico-dati, preservando la dimensione relazionale della cura; nel welfare digitale, contrasta la trasformazione dell’assistenza in mera profilazione, riaffermando la centralità della singolarità; nel contesto educativo, si oppone alla standardizzazione dei percorsi formativi, mantenendo lo spazio della relazione educativa; nel sistema giuridico, infine, preserva la funzione difensiva come pratica relazionale e responsabile, evitando la sua riduzione a funzione algoritmica.

In tutti questi ambiti, il D-care non si limita a qualificare un uso “etico” della tecnologia, ma introduce un criterio strutturale: esso impone che ogni processo mediato da intelligenza artificiale mantenga uno spazio irriducibile di responsabilità umana, di interpretazione e di relazione.

In tal senso, il D-care può essere inteso come principio ponte tra etica, diritto e tecnologia, capace di orientare la progettazione, l’implementazione e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, evitando che la potenza tecnica si traduca in una perdita della dimensione umana.

6. Conclusioni.

L’analisi svolta mostra come l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel processo penale non possa essere interpretata unicamente in termini di innovazione tecnica perchè produce effetti che eccedono il piano tecnico, ma debba essere compresa come una trasformazione culturale delle forme attraverso cui il diritto si rapporta alla persona e costruisce la persona. La tensione tra semplificazione algoritmica e complessità dell’identità emerge come nodo centrale. In tale contesto, il rischio principale non risiede nell’uso della tecnologia in sé, quanto nella progressiva ridefinizione del soggetto come entità riducibile a dato, profilabile e prevedibile. L’ecosistema algoritmico impone una riflessione profonda sulla natura della funzione difensiva. Se ridotta a mera attività tecnica, essa rischia di perdere la propria dimensione essenziale, trasformandosi in una funzione standardizzata ed impersonale.

Il paradigma della complessità, offre una chiave interpretativa particolarmente efficace per comprendere tale tensione. Essa consente di concepire la persona come unità nella molteplicità, sottraendola a riduzioni che ne comprometterebbero la dignità. Come il diritto eccede la sua mera codificazione formale e mostra che anche la giuridicità contiene una quota di eccedenza non completamente codificabile, anche la persona eccede la sua riduzione a dato.

La nozione di “de-cura digitale” consente di mettere a fuoco questa dinamica, evidenziando come la perdita della relazione rappresenti non un effetto collaterale, ma una conseguenza strutturale di modelli orientati alla standardizzazione, la “de-cura digitale” rappresenta il rischio di una perdita della capacità del diritto di farsi carico della complessità umana, sostituendo la relazione con la correlazione e l’interpretazione con il calcolo . A tale rischio si contrappone la possibilità di un uso riflessivo dell’intelligenza artificiale, che ne riconosca i limiti e ne circoscriva l’ambito di applicazione. La rilettura della difesa come pratica di cura consente di recuperare la centralità della relazione del diritto intesa come spazio di riconoscimento, responsabilità e interpretazione e di contrastare i processi di de-cura indotti dall’automazione. In tale prospettiva, la difesa penale si configura come pratica capace di custodire la complessità dell’identità, evitando che l’efficienza tecnologica si traduca in una riduzione della persona.

La sfida, dunque, non consiste nel contrapporre diritto e tecnologia, ma costruire un modello in cui l’innovazione sia orientata alla tutela della persona, governare l’evoluzione dell’ecosistema digitale attraverso categorie capaci di preservare la dimensione culturale della relazione, in cui l’innovazione sia orientata al mantenimento dell’unità nella molteplicità, preservando la dimensione culturale della cura come principio regolativo del diritto nell’era digitale. In tal senso, la cura emerge come principio regolativo non solo etico, ma culturale, in grado di guidare la trasformazione nell’ecosistema processuale evitando che l’efficienza algoritmica si traduca in una perdita di umanità, preservando la dignità e la singolarità dell’esperienza umana anche all’interno di sistemi sempre più automatizzati.

La triangolazione tra cura, de-cura e D-care consente di articolare una risposta teorica alla trasformazione della funzione difensiva nell’ecosistema algoritmico. Se la cura rappresenta la dimensione originaria della difesa e la de-cura ne segnala la crisi, il D-care si configura come principio di ricomposizione, capace di reintrodurre il limite all’interno della razionalità tecnologica.

In tale prospettiva, la trasformazione digitale della funzione difensiva non può essere interpretata esclusivamente nei termini dell’efficienza tecnica o dell’innovazione procedurale, ma impone una riflessione sul limite della riduzione algoritmica della persona e della stessa esperienza giuridica. La relazione difensiva continua infatti a collocarsi entro una dimensione eccedente rispetto alla piena formalizzazione normativa e computazionale, nella quale assumono rilievo elementi narrativi, interpretativi, relazionali e contestuali non integralmente traducibili in dato o protocollo decisionale. Anche il diritto, nella sua dimensione vivente, eccede la mera codificazione positiva, sviluppandosi attraverso pratiche interpretative e processi di concretizzazione che resistono alla standardizzazione algoritmica e alla pretesa di una completa prevedibilità della decisione giuridica. In questo quadro, il D-care si configura non soltanto come categoria della relazione difensiva, ma come principio generale di orientamento dei sistemi mediati da intelligenza artificiale, volto a preservare l’eccedenza antropologica della persona, la dimensione vivente del diritto e il carattere non integralmente disponibile dell’esperienza umana rispetto alla sua rappresentazione tecnica, normativa o digitale.

Il D-care si propone pertanto come categoria teorica generale dell’ecosistema algoritmico, destinata a orientare i sistemi giuridici e, più in generale, tutti i contesti mediati da intelligenza artificiale, esso riafferma la centralità della persona come soggetto non integralmente codificabile, non integralmente prevedibile e non integralmente disponibile alla logica computazionale. In questa prospettiva il D-care diviene principio di limite, di responsabilità e di custodia della dimensione umana nell’epoca della decisione algoritmica per affermare che la persona non coincide mai integralmente con la propria rappresentazione codificata, giuridica o algoritmica che sia.


[1]   Il concetto di D-care (o D-cura) è qui introdotto quale proposta teorica originale dell’autrice, e qui impiegata in senso tecnico-giuridico quale principio generale di orientamento dei sistemi mediati da intelligenza artificiale, distinta sia dalla nozione di digital care sia da quella di de-cura digitale, né riconducibile ai lessici descrittivi propri dell’e-health o dell’e-care. Il termine è impiegato per designare un principio etico-giuridico generale volto a orientare l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale verso la preservazione della dimensione relazionale, della responsabilità professionale e della non disponibilità della persona, intesa come limite strutturale alla sua riduzione a dato o profilo computazionale od oggetto di trattamento tecnico. In tale prospettiva, il D-care si colloca come principio di limite alla disponibilità tecnologica della persona, fondandosi sul riconoscimento di un’eccedenza della persona rispetto alla sua rappresentazione digitale, normativa o computazionale, assumendo tale eccedenza quale limite strutturale alla piena disponibilità tecnologica del soggetto. Tale eccedenza, non integralmente traducibile in linguaggio computazionale né completamente formalizzabile entro modelli standardizzati, costituisce la condizione attraverso cui la persona conserva una dimensione irriducibile di singolarità, vulnerabilità e identità narrativa. Il D-care assume pertanto la funzione di presidio etico-giuridico volto a custodire ciò che, nell’esperienza umana e nella relazione difensiva, eccede la completa codificazione tecnica e resiste alla riduzione algoritmica del soggetto.

[2]   The concept of D-care is here introduced as an original theoretical proposal of the author, and employed here in a technical-juridical sense as a general principle for orienting systems mediated by artificial intelligence, distinct both from the notion of digital care and from that of digital de-care, nor reducible to the descriptive lexicons proper to e-health or e-care. The term is employed in order to designate a general ethical-juridical principle intended to orient the use of artificial intelligence systems toward the preservation of the relational dimension, professional responsibility, and the non-disposability of the person, understood as a structural limit to his or her reduction to data, computational profile, or object of technical processing. In this perspective, D-care is situated as a principle of limitation to the technological disposability of the person, grounded in the recognition of an excess of the person with respect to his or her digital, normative, or computational representation, assuming such excess as a structural limit to the full technological disposability of the subject. Such excess, not entirely translatable into computational language nor completely formalizable within standardized models, constitutes the condition through which the person preserves an irreducible dimension of singularity, vulnerability, and narrative identity. D-care therefore assumes the function of an ethical-juridical safeguard intended to preserve that which, within human experience and the defensive relationship, exceeds complete technical codification and resists the algorithmic reduction of the subject.

 [3]   Rif. Etica del rispetto per la vita elaborata da Albert Schweitzer. D. Falcioni, Reincantare la vita. L’etica del rispetto in Albert Schweitzer, in “Antonianum C I”, 2026/1, pp. 99-117.

[4]                E. Pulcini, Quali emozioni motivano alla cura? In Cura ed Emozioni, un’alleanza complessa, a cura di E. Pulcini e S. Bourgault, il Mulino, Bologna 2018, pp. 25-47.

[5]                L. Mortari, L’autocomprensione affettiva: un modo per la cura di sé, pp 183-207, in Aver cura di se, Raffaello Cortina Editore, 2019.

[6]             Art. 97 cpp.

[7]                Sulla individuazione delle fasi della cura: J. Tronto, Cura e politica democratica. Alcune premesse fondamentali, in “La società degli individui”, 38, 2010/2, pp. 34-42.

[8]                Art. 13 L. 132/2025 Disposizioni in materia di professioni intellettuali1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice esaustivo.

[9]                P. Benanti, Human in the Loop Decisioni umane e intelligenze artificiali, Mondadori Università 2022.

[10]                Art. 15 L. 132/2025 Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.

[11]                P. Ricoeur, Amore e Giustizia, Morcelliana, 2 ed., Brescia, 2003.


(*) Antonella Ruggiero (1979) è avvocato cassazionista e titolare di studio legale. La sua attività si concentra sul diritto penale e civile, con un interesse specifico per le implicazioni etico-giuridiche delle tecnologie emergenti, in particolare dell’intelligenza artificiale, nel quadro della trasformazione digitale.