Prof. Giuseppe Gimigliano (*) e Avv. Antonella Ruggiero (**)
Introduzione editoriale
Con questo contributo Giuseppe Gimigliano e Antonella Ruggiero proseguono e approfondiscono la riflessione avviata in questo numero 18 di Culture Digitali, spostandone però decisamente l’asse teorico. Se il dibattito corrente sull’intelligenza artificiale resta in larga parte ancorato alla contrapposizione tra umano e artificiale, gli autori propongono di riformulare la domanda in termini più radicali: non uomo contro macchina, ma persona di fronte alla rappresentazione. In questa prospettiva l’intelligenza artificiale non è soltanto una tecnologia tra le altre, bensì il momento storico in cui la civiltà occidentale della rappresentazione — quella che dall’alfabeto alla statistica, dal diritto agli algoritmi ha progressivamente esteso la propria capacità di tradurre il reale in forme trattabili — prende coscienza del proprio limite strutturale.
Il cuore del saggio è la nozione di eccedenza: quella dimensione della persona che nessuna rappresentazione normativa, processuale o computazionale riesce a esaurire integralmente. Attraverso un percorso che intreccia la tradizione fenomenologica ed ermeneutica (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Lévinas) e l’analisi giuridica della funzione difensiva nell’ecosistema algoritmico, gli autori mostrano come fragilità e vulnerabilità rendano visibile tale eccedenza, e come la difesa operi quale «custodia istituzionale» dell’irriducibile. Da qui prende forma la categoria di D-care, proposta non come nuovo diritto fondamentale ma come chiave interpretativa unitaria di principi già presenti nella Dichiarazione Universale, nella CEDU, nella Costituzione, nel GDPR, nell’AI Act e nella recente legge italiana n. 132/2025: il riconoscimento di un limite alla disponibilità tecnica, amministrativa e algoritmica della persona.
Il lavoro si colloca con precisione nella linea che Culture Digitali persegue con la prospettiva dell’ecologia dell’intelligenza: pensare le tecnologie non come puro incremento della capacità di rappresentare, classificare e prevedere, ma come ambito che richiede di custodire ciò che ogni rappresentazione inevitabilmente lascia fuori. La proposta di un’«IA D-care oriented» — un’intelligenza artificiale progettata per riconoscere quando interrompere il processo e rinviare alla presenza umana — offre al lettore non una conclusione, ma una direzione di ricerca: forse il vero progresso non consiste nel costruire macchine sempre più umane, ma nel progettare tecnologie che non facciano perdere all’umano la propria irriducibile eccedenza relazionale.
Sommario
1. La civiltà della rappresentazione ed il suo limite: una domanda sul nostro tempo
2. Fragilità, vulnerabilità ed eccedenza
3. La persona oltre la rappresentazione
4. La difesa come custodia istituzionale dell’eccedenza
5. D-Care e IA D-care Oriented
6. Verso una nuova mentalità di progresso
Abstract
L’attuale dibattito sull’intelligenza artificiale si concentra prevalentemente sulla distinzione tra umano e artificiale. Il presente contributo propone una diversa prospettiva teorica, la questione potrebbe non riguardare solo la contrapposizione uomo-macchina ma il rapporto tra la persona e la rappresentazione. L’ipotesi consiste nel fatto che l’intelligenza artificiale non rappresenti soltanto una nuova tecnologia, ma il punto storico nel quale la civiltà occidentale della rappresentazione prende progressivamente coscienza del proprio limite.
L’intera storia dell’Occidente può infatti essere letta come una progressiva espansione delle capacità di rappresentare il reale: dall’alfabeto alla concettualizzazione filosofica, dalla scienza moderna alla statistica, dal diritto alle tecnologie digitali. L’intelligenza artificiale costituisce oggi una espressione di tale processo.
Proprio nel momento della sua potenziale maggior potenza rappresentativa emerge tuttavia una questione fondamentale che necessita di un nuovo approccio: la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni attraverso cui viene conosciuta, descritta o governata, possiede una eccedenza antropologica che nessuna rappresentazione riesce ad esaurire integralmente. La fragilità e la vulnerabilità rendono visibile tale eccedenza, la funzione difensiva la custodisce all’interno del processo, ed in tale contesto il D-care[1] viene proposto come principio etico-giuridico volto a preservare l’inesauribilità della persona nei sistemi mediati da intelligenza artificiale.
Nell’invisibile filo che attraversa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la CEDU, la Costituzione italiana, il GDPR, l’AI Act e la recente Legge italiana n. 132/2025 emerge una costante: il riconoscimento dell’esistenza di limiti alla disponibilità tecnica, amministrativa e algoritmica della persona, e comunque di limiti alla disponibilità della persona. Il D-care, anche fuori dal processo penale in cui è stato pensato, propone di interpretare tale costante come espressione giuridica della dimensione di eccedenza dell’umano rispetto alle proprie rappresentazioni. Il contributo sostiene che la qualità etica e giuridica dei sistemi mediati da intelligenza artificiale dipenda dalla loro capacità di riconoscere e custodire l’eccedenza e che siano pertanto necessari strumenti teorici, etici e normativi, per orientare la progettazione e l’utilizzo delle tecnologie nell’ecosistema contemporaneo (IA D-care oriented).
Da questa prospettiva emerge una possibile ridefinizione della distinzione fondamentale dell’epoca algoritmica: non solo tra umano e artificiale, ma tra sistemi che preservano l’eccedenza anche relazionale della persona e sistemi che tendono a dissolverla nelle proprie rappresentazioni.
The current debate on artificial intelligence focuses predominantly on the distinction between the human and the artificial. This contribution proposes a different theoretical perspective, the central issue may not concern solely the human–machine opposition, but rather the relationship between the person and representation. The artificial intelligence does not merely constitute a new technology; rather, it marks the historical moment in which the Western civilization of representation progressively becomes aware of its own limits.
Indeed, the entire history of the West may be interpreted as a gradual expansion of humanity’s capacity to represent reality: from the alphabet to philosophical conceptualization, from modern science to statistics, from law to digital technologies. Artificial intelligence currently represents one of the most advanced expressions of this trajectory.
Yet precisely at the moment of its potentially greatest representational power, a fundamental question emerges that calls for a new approach: the person never fully coincides with the representations through which he or she is known, described, or governed. Rather, the person possesses an anthropological excess that no representation can ever completely exhaust. Fragility and vulnerability make this excess visible; the defensive function safeguards it within legal proceedings; and, in this context, D-care[2] is proposed as an ethical-juridical principle aimed at preserving the inexhaustibility of the person within AI-mediated systems.
An underlying thread running through the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the Italian Constitution, the GDPR, the AI Act, and the recent Italian Law No. 132/2025 reveals a common constant: the recognition of limits to the technical, administrative, and algorithmic availability of the person, and more generally, limits to the availability of the person as such. Beyond the criminal-law context in which it was originally conceived, D-care proposes to interpret this constant as the juridical expression of the human dimension of excess with respect to its own representations.
This contribution argues that the ethical and legal quality of AI-mediated systems depends on their capacity to recognize and safeguard such excess, and that new theoretical, ethical, and normative instruments are therefore required to guide the design and use of technologies within the contemporary ecosystem (D-care-oriented AI).
From this perspective, a possible redefinition of the fundamental distinction of the algorithmic age emerges: not merely between the human and the artificial, but between systems that preserve the relational excess of the person and systems that tend to dissolve it within their own representations.
Premessa
Il presente contributo nasce dall’incontro tra due percorsi di ricerca distinti ma convergenti.
Da un lato, la riflessione filosofica del Prof. Giuseppe Gimigliano[3] sulla fragilità, sui limiti epistemologici della computazione e sull’irriducibilità dell’esperienza umana rispetto ai processi di formalizzazione, sviluppata attraverso il confronto con la tradizione fenomenologica ed ermeneutica contemporanea.
Dall’altro, un percorso di ricerca maturato nell’ambito della riflessione giuridica sulla funzione difensiva nell’ecosistema algoritmico, che ha condotto l’Avv. Antonella Ruggiero[4] all’elaborazione delle categorie di cura, de-cura digitale e D-care quali strumenti interpretativi della trasformazione della relazione di cura nei processi penali mediati da IA.
Il dialogo tra i due contributi ha progressivamente evidenziato un nucleo problematico comune: la difficoltà di ricondurre integralmente la persona alle rappresentazioni normative, processuali, tecnologiche o algoritmiche ed attraverso cui, più in generale, essa viene descritta e trattata.
La riflessione qui proposta si sviluppa precisamente all’interno di questo spazio teorico condiviso, cui si affianca la necessità di pensare ad una nuova metodologia[5].
L’ipotesi dell’esistenza di una dimensione eccedente della persona rispetto alle proprie rappresentazioni costituisce infatti il punto di raccordo tra l’analisi filosofica della fragilità e l’elaborazione giuridica che ruota intorno alla triangolazione dei termini cura, de-cura digitale e D-care.
In particolare, la categoria di D-care, già introdotta dall’Avv. Antonella Ruggiero nel lavoro dedicato alla difesa come spazio di cura nell’ecosistema algoritmico, viene qui ulteriormente approfondita e collocata entro una più ampia riflessione filosofica concernente il rapporto tra esperienza umana, rappresentazione e tecnologie.
Il presente lavoro non intende pertanto proporre una semplice giustapposizione tra filosofia e diritto, ma sviluppare un confronto transdisciplinare[6], nel quale le rispettive prospettive contribuiscono a mettere in luce una questione che appare sempre più centrale nell’epoca dell’intelligenza artificiale: il riconoscimento dell’eccedenza antropologica della persona rispetto alle forme attraverso cui essa viene conosciuta, rappresentata e governata.
In tale prospettiva, il D-care[7] viene proposto come possibile principio etico-giuridica di orientamento (“IA D- care oriented”), volto a custodire l’eccedenza nei contesti mediati da sistemi algoritmici, preservando così anche la dimensione relazionale, interpretativa e responsabile dell’esperienza umana. La lettera “D” maiuscola non assume nel presente contributo una funzione descrittiva né identifica una specifica dimensione della cura, essa viene mantenuta volutamente aperta, non indica infatti un contenuto chiuso e definitivamente determinabile, poiché anche l’eccedenza cui rinvia eccede ogni tentativo di completa definizione. In questo senso costituisce essa stessa un segno aperto, un principio volto a richiamare ciò che nella persona rimane irriducibile alle proprie rappresentazioni. Rinvia allora a quella dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona che precede ogni rappresentazione normativa, tecnologica o algoritmica e che nessuna formalizzazione o codificazioneriesce a esaurire integralmente. Tale prospettiva non si pone in discontinuità con la tradizione dei diritti fondamentali, ma intende offrire una chiave interpretativa unitaria di principi già presenti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nella Costituzione italiana, nel GDPR, nell’AI Act[8] e nella recente L. 132/2025[9]. In tutti questi strumenti normativi emerge infatti il riconoscimento di un limite alla disponibilità tecnica, amministrativa o algoritmica della persona, limite alla disponibilità della persona che il presente contributo propone di leggere attraverso la categoria dell’eccedenza.
1. La civiltà della rappresentazione ed il suo limite: una domanda sul nostro tempo
Le grandi svolte della storia del pensiero non nascono dall’accumulo delle conoscenze, ma dall’emergere di nuove categorie interpretative capaci di rendere visibile ciò che fino a quel momento rimaneva implicito e mutare le condizioni stesse attraverso cui il mondo può essere pensato.
Anassimandro sottrasse il principio del reale agli elementi visibili della natura. Socrate spostò l’attenzione dalla struttura del cosmo alla cura dell’anima. Platone introdusse la distinzione tra sensibile e intelligibile. Aristotele elaborò gli strumenti concettuali che avrebbero organizzato il sapere occidentale per oltre due millenni[10].
Tali trasformazioni non furono soltanto teoriche. Esse furono rese possibili anche da mutamenti nelle forme della rappresentazione e del linguaggio.
L’alfabeto greco contribuì alla nascita della mentalità concettuale rendendo possibile un livello di astrazione prima impensabile. Attraverso la scomposizione del linguaggio in elementi minimi, il pensiero poté emanciparsi dalla presenza immediata delle cose e sviluppare concetti, categorie e sistemi teorici[11].
L’intelligenza artificiale sembra oggi inaugurare una trasformazione di portata analoga, non sappiamo ancora quale mentalità emergerà da tale trasformazione, sappiamo però che le categorie tradizionali appaiono sempre più insufficienti, e da qui nasce una domanda.
Se l’alfabeto ha contribuito alla nascita della mentalità concettuale, quale mentalità e quale forma di comprensione dell’umano sta rendendo possibile l’intelligenza artificiale?
L’ipotesi sviluppata in questo contributo è che l’intelligenza artificiale non rappresenti soltanto una nuova tecnologia ma che essa costituisca il punto nel quale la civiltà della rappresentazione prende coscienza del proprio limite. Ciò non significa opporre la persona alla tecnologia, né negare il valore delle rappresentazioni attraverso cui i sistemi giuridici e algoritmici operano, ma piuttosto riconoscere che ogni rappresentazione incontra un limite strutturale nell’eccedenza ed irriducibilità della persona.
La storia dell’Occidente può essere interpretata come una progressiva espansione delle forme di rappresentazione del reale. La filosofia ha costruito concetti. La scienza moderna ha reso il mondo misurabile. La statistica ha reso rappresentabili fenomeni collettivi complessi. Il diritto ha elaborato categorie capaci di tradurre la molteplicità dell’esperienza umana in forme normative trattabili. Le organizzazioni hanno sviluppato procedure, classificazioni e modelli. L’intelligenza artificiale rappresenta oggi il punto più avanzato di questa traiettoria?
Mai prima d’ora era stato possibile raccogliere, elaborare e correlare una quantità così vasta di informazioni. Mai prima d’ora le rappresentazioni erano state così potenti. L’ecosistema algoritmico opera precisamente attraverso rappresentazioni: dati, modelli, profili, correlazioni, inferenze e previsioni, non interrompe quindi la storia della rappresentazione ma ne costituisce l’espressione ad oggi più avanzata.
Ogni sistema che opera sulla realtà necessita di rappresentazioni. La medicina costruisce diagnosi. La giurisdizione costruisce fascicoli. L’amministrazione costruisce categorie. L’intelligenza artificiale costruisce profili e modelli predittivi. Le rappresentazioni sono necessarie, senza di esse non sarebbe possibile conoscere, decidere o agire.
Tuttavia nessuna rappresentazione coincide integralmente con ciò che rappresenta. La diagnosi non coincide con il paziente. Il fascicolo non coincide con l’imputato. Il profilo non coincide con la persona. Il dato non coincide con l’esperienza vissuta. L’intelligenza artificiale non crea questa distanza la rende più visibile.
Quanto più sofisticata diventa la rappresentazione, tanto più emerge ciò che essa lascia inevitabilmente fuori. L’epoca algoritmica porta così alla luce una questione che attraversa l’intera storia del pensiero occidentale: la non coincidenza tra la persona e le rappresentazioni attraverso cui viene conosciuta.
Emerge la domanda, esiste nella persona qualcosa che nessuna rappresentazione riesce ad esaurire? Dalla constatazione positiva deriva quello che potrebbe essere definito principio di non esaustività algoritmica, ovvero nessun insieme di dati, inferenze o correlazioni è in grado di esaurire la realtà personale cui si riferisce.
La questione centrale dell’epoca algoritmica non è dunque la rappresentazione in sé, perchè ogni sitema di conoscenza opera attraverso rappresentazioni, ma il riconoscimento del suo limite.
2. Fragilità, vulnerabilità ed eccedenza
L’attuale sviluppo dell’intelligenza artificiale rappresenta il punto più avanzato di un lungo processo di razionalizzazione del reale inaugurato dalla modernità occidentale: il tentativo di rendere il mondo integralmente traducibile entro strutture formali e calcolabili. Dalla logica matematica di Frege e Russell fino al neopositivismo del Circolo di Vienna, si consolida progressivamente l’idea secondo cui il sapere autenticamente legittimo debba assumere la forma della verificabilità logica o empirica. In tale paradigma epistemologico, ciò che resiste alla formalizzazione tende a essere marginalizzato come residuo impreciso, soggettivo o metodologicamente irrilevante. L’intelligenza artificiale eredita precisamente questa grammatica teorica: l’ipotesi che anche i processi tradizionalmente attribuiti alla coscienza umana – apprendimento, decisione, linguaggio, interpretazione – possano essere descritti come sequenze computabili di operazioni formalizzate.
Eppure, proprio nel momento in cui il paradigma algoritmico sembra estendere indefinitamente il dominio del computabile, emerge con rinnovata radicalità il problema filosofico della fragilità. Non semplicemente la fragilità biologica o sociale, ma la fragilità ontologica dell’esperienza umana: la sua esposizione all’incertezza, alla finitezza, alla dipendenza, all’alterità e all’irriducibilità del vissuto. La questione fondamentale concerne tutto ciò che, nell’esperienza umana, rischia di essere dissolto nel momento in cui viene integralmente ricondotto al dato. Il tema delle fragilità costituisce esattamente lo spazio in cui il progetto di formalizzazione incontra il proprio limite strutturale.
La fenomenologia husserliana aveva già individuato, nella crisi delle scienze europee, il rischio implicito in ogni assolutizzazione dell’oggettivismo scientifico. Attraverso il concetto di Lebenswelt (mondo della vita), Husserl mostra come ogni costruzione teorica presupponga un orizzonte originario di esperienza vissuta che precede ogni astrazione formale. Il rapporto dell’umano con il mondo si costituisce anzitutto come esperienza intenzionale e situata. L’intelligenza artificiale può elaborare rappresentazioni, correlazioni e inferenze; tuttavia, la sofferenza, la vulnerabilità o la dipendenza non si esauriscono nella loro descrizione informazionale. Vi è sempre, nell’esperienza fragile, una dimensione qualitativa eccedente rispetto alla mera computazione.
Heidegger radicalizza ulteriormente questa critica mostrando come la tecnica moderna sia una modalità storica di disvelamento dell’essere. Nel paradigma tecnocratico ogni ente tende a manifestarsi come Bestand (fondo disponibile), ossia come risorsa integralmente ottimizzabile e misurabile. La fragilità umana appare allora problematica perché resiste strutturalmente a questa riduzione funzionale: il dolore, la finitudine, la cura e l’esposizione all’altro non possono essere integralmente trasformati in variabili operative senza perdere il loro significato originario. Il Dasein (esser-ci) è apertura vulnerabile al mondo, temporalità finita, possibilità costitutivamente esposta al limite.
In questa prospettiva, Merleau-Ponty mostra come l’esperienza umana sia inseparabile dalla corporeità vissuta. Il corpo è la condizione trascendentale dell’apparizione del senso. La fragilità non riguarda soltanto il corpo biologico, ma l’intera struttura incarnata dell’esistenza: l’essere esposti alla vulnerabilità relazionale. Nessun sistema artificiale, per quanto sofisticato, abita fenomenologicamente il mondo. In che modo esperisce, allora, la precarietà dell’esistenza? Agisce, invece, attraverso processi di elaborazione simbolica o statistica.
Thomas Nagel ha mostrato come ogni coscienza possieda un carattere soggettivo intraducibile in descrizioni esclusivamente oggettive. L’esperienza fenomenica conserva sempre un residuo interno che sfugge a ogni osservazione esterna. Tale eccedenza emerge con particolare evidenza nella vulnerabilità: la sofferenza può essere misurata clinicamente, classificata psicologicamente e descritta neurologicamente, senza che ciò equivalga mai all’esperienza vissuta del sofferto. La fragilità costituisce dunque il luogo paradigmatico dell’irriducibilità fenomenologica dell’umano.
Hubert Dreyfus, reinterpretando Heidegger in chiave critica nei confronti dell’intelligenza artificiale forte, insiste sul carattere tacito, situato e pre-riflessivo dell’agire umano. Le relazioni di cura, l’empatia, il giudizio pratico e la responsabilità nei confronti del fragile derivano da una familiarità incarnata con il mondo umano. Gran parte delle competenze etiche e relazionali dipende da forme di comprensione implicita che eccedono la piena formalizzazione algoritmica.
Anche il secondo Wittgenstein consente di comprendere il limite strutturale della computazione rispetto alla fragilità. Il significato emerge dagli usi linguistici interni a determinate forme di vita. Comprendere il linguaggio della sofferenza significa partecipare a un orizzonte condiviso di esperienza umana. Un sistema artificiale può riprodurre linguisticamente il lessico della compassione senza abitare realmente il mondo esistenziale entro cui quel linguaggio acquisisce significato.
È precisamente in questo punto che il pensiero di Lévinas acquista una centralità decisiva. Il volto dell’altro fragile interrompe ogni totalizzazione oggettivante e sottrae l’essere umano alla pura logica del calcolo. L’etica nasce dall’esposizione originaria all’alterità vulnerabile: un appello che precede ogni formalizzazione e che fonda la responsabilità stessa del soggetto.
La distinzione tra limiti contingenti e limiti strutturali dell’intelligenza artificiale diviene allora inevitabile. Taluni limiti attuali appaiono tecnicamente superabili: capacità computazionale, integrazione multimodale, potenza inferenziale. Altri sembrano invece riguardare la natura stessa dell’esperienza umana: coscienza fenomenica, vulnerabilità incarnata, intenzionalità originaria, storicità interpretativa e responsabilità etica eccedono strutturalmente il paradigma computazionale. La fragilità costituisce il luogo in cui tale eccedenza si manifesta nella massima espressione.
Potremmo essere indotti ad indagare il progresso tecnologico nei termini della crescente capacità delle macchine di simulare il comportamento umano con livelli sempre più sofisticati di efficacia. Ma proviamo ad operare uno spostamento di prospettiva e tentare di comprendere che cosa dell’umano rischia di essere perduto nel momento in cui la vulnerabilità viene traghettata verso la macchina e reinterpretata esclusivamente come dato trattabile. Proprio ciò che appare fragile – la dipendenza, la sofferenza, la cura, l’esposizione all’altro – custodisce il nucleo più irriducibile dell’esperienza umana e segna il limite oltre il quale il computabile non coincide più con il comprensibile.
3. La persona oltre la rappresentazione
La questione dell’eccedenza della persona rispetto alle proprie rappresentazioni non emerge soltanto sul piano teorico o filosofico. Essa si manifesta concretamente all’interno delle pratiche giuridiche e, in particolare, nella relazione difensiva.
La riflessione sviluppata nell’ambito della funzione difensiva nell’ecosistema algoritmico ha evidenziato come il processo non possa essere compreso esclusivamente come sistema di norme, atti e procedure, ma debba essere interpretato anche come spazio di cura e spazio relazionale di riconoscimento della persona[12].
L’introduzione di sistemi algoritmici nel contesto giudiziario ha reso particolarmente evidente questa tensione. Da un lato, sistemi che operano attraverso dati, classificazioni, correlazioni e modelli predittivi. Dall’altro, la pratica difensiva che continua a confrontarsi con una dimensione della persona che eccede la sua formalizzazione giuridica e computazionale.
È precisamente in questo contesto che è emersa le triangolazione dei termini cura, de-cura digitale e D-care. La cura indica la capacità della relazione difensiva di prendere in carico la singolarità della persona, traducendola nel linguaggio del diritto senza esaurirla in esso. La de-cura descrive invece il rischio di una progressiva riduzione della persona a dato, profilo o funzione processuale, attraverso la sostituzione della relazione con la correlazione e dell’interpretazione con il calcolo, con conseguente rischio di disumanizzazione. Il D-care è proposto come principio volto a preservare e custodire la dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona e lo spazio relazionale, responsabile ed interpretativo della difesa all’interno dei contesti mediati da tecnologie algoritmiche.
Tuttavia, l’analisi della relazione difensiva conduce progressivamente verso una questione ancora più radicale. Ciò che appare come caratteristica specifica della funzione difensiva sembra infatti rinviare a una struttura antropologica più profonda dell’esperienza umana. La persona non eccede soltanto la propria rappresentazione processuale, non eccede soltanto il fascicolo processuale che la descrive o il dato che la rappresenta, essa eccede ogni rappresentazione attraverso cui viene conosciuta.
La relazione difensiva costituisce allora un osservatorio privilegiato dal quale diviene possibile cogliere un fenomeno più generale: la distanza, anzi la differenza strutturale tra la persona e le forme della sua rappresentazione. Non appare casuale che tale distanza trovi riconoscimento nei principali ordinamenti costituzionali contemporanei. Il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., le garanzie del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. ed il diritto ad un equo processo riconosciuto dall’art. 6 CEDU possono essere letti come strumenti giuridici volti ad impedire che la persona venga integralmente assorbita nella rappresentazione costruita dall’accusa, dall’amministrazione giudiziaria o dal potere pubblico. La funzione difensiva opera così come presidio istituzionale della non coincidenza tra persona e rappresentazione.
Se la questione non riguarda più esclusivamente il processo ma il rapporto tra persona e rappresentazione in quanto tale, il D-care può essere reinterpretato non soltanto come principio guida della relazione difensiva, ma come principio generale dell’irriducibile, e quindi categoria più ampia volta a custodire la dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona all’interno dell’ecosistema algoritmico contemporaneo, perchè è precisamente a questo livello che la riflessione sulla governance IA sembra incontrare ostacoli.
Da questa prospettiva emerge una possibile ipotesi antropologica, e precisamente ogni persona possiede una dimensione di eccedenza non integralmente codificabile rispetto alle rappresentazioni normative, amministrative, processuali o algoritmiche che la descrivono. Tale margine di non rappresentabilità non consiste in una temporanea insufficienza delle tecnologie o dei sistemi di conoscenza, essa appartiene alla struttura stessa dell’esperienza umana, è la differenza strutturale tra persona e totalità delle sue rappresentazioni.
Abbiamo esemplificato, la persona eccede la diagnosi che la definisce, eccede il profilo che la classifica, eccede il dato che la descrive, eccede il fascicolo che la rappresenta. Ecco, l’intelligenza artificiale non genera questa eccedenza, ma la rende visibile in modo nuovo, proprio perché la rappresentazione raggiunge livelli di sofisticazione mai conosciuti, diviene più evidente il limite strutturale di ogni rappresentazione della persona.
Ogni tecnologia cognitiva produce nuove capacità. L’alfabeto aumenta la capacità di astrazione. La scrittura amplia la memoria. L’intelligenza artificiale incrementa enormemente le capacità di elaborazione, correlazione e generazione linguistica. Ma ogni nuova capacità produce anche una mancanza. L’alfabeto perde parte dell’immediatezza iconica delle scritture precedenti. La scrittura riduce la centralità dell’oralità. L’intelligenza artificiale evidenzia la mancanza di esperienza vissuta, corporeità, vulnerabilità e presenza relazionale.
La questione decisiva consiste nel fatto che la mancanza non rappresenta semplicemente una perdita ma rende visibile un’eccedenza. Ed è proprio da questa eccedenza che nasce la creatività, l’eccedenza non è soltanto ciò che resiste alla riduzione ma è ciò che genera, e costringe a creare nuove distinzioni e nuovi pensieri. L’eccedenza della persona non appare come caratteristica marginale dell’esperienza umana, non coincide con una semplice incompletezza della conoscenza, che può essere progressivamente ridotta attraverso nuove informazioni e modelli più sofisticati, ma come sua dimensione strutturale.
La persona non è soltanto oggetto di rappresentazione ma soggetto capace di reinterpretare se stesso e di trasformare il significato della propria esperienza. Per questa ragione la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni che la riguardano e conserva sempre una dimensione di apertura verso ciò che può ancora diventare, pensare, creare.
4. La difesa come custodia istituzionale dell’eccedenza
Se l’eccedenza della persona costituisce il limite strutturale di ogni rappresentazione, occorre interrogarsi sui luoghi istituzionali nei quali tale eccedenza viene concretamente riconosciuta e custodita. Tra questi luoghi, la funzione difensiva occupa una posizione peculiare.
Tradizionalmente la difesa è definita come attività tecnica volta alla tutela di diritti e interessi dell’assistito. Tale definizione è corretta ma incompleta. La difesa svolge infatti una funzione ulteriore.
Il processo giurisdizionale opera necessariamente attraverso rappresentazioni. I fatti vengono ricostruiti mediante prove, verbalizzazioni e documenti; le persone vengono qualificate attraverso categorie normative; le vicende individuali vengono tradotte nel linguaggio del diritto. Senza questa attività di formalizzazione il processo non potrebbe esistere ed il diritto non potrebbe operare.
Tuttavia, la necessità della rappresentazione non elimina la distanza che continua a sussistere tra la persona e la sua descrizione processuale, poiché il fascicolo non coincide con l’imputato, la qualificazione giuridica non coincide con la biografia della persona, la prova non coincide con l’esperienza vissuta, l’atto processuale non coincide con la complessità della vicenda umana che intende rappresentare, in definitiva la persona non coincide mai integralmente con la propria rappresentazione processuale, infatti tra la vita e il fascicolo permane uno spazio eccedente.
All’interno di questa tensione, da un lato, il diritto che necessita di rappresentazioni per poter decidere, dall’altro, la giustizia che esige che la persona non venga integralmente assorbita dalle rappresentazioni attraverso cui viene trattata, la rilettura della funzione difensiva come pratica di cura appare strettamente connessa ai principi personalistici[13] che attraversano il costituzionalismo contemporaneo. Gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana riconoscono infatti la persona quale valore che precede le modalità attraverso cui essa viene classificata, qualificata o trattata dall’ordinamento, in linea con l’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che pone la dignità ontologica quale attributo originario dell’essere umano, non derivante dalle rappresentazioni sociali, amministrative o giuridiche che lo riguardano.
La funzione difensiva assume un significato che eccede allora la tradizionale definizione di attività di tutela tecnica dei diritti, si colloca precisamente nello spazio di custodia della distanza tra persona e rappresentazione, impedendo che l’identità dell’assistito venga integralmente assorbita dalle categorie attraverso cui il processo la descrive.
La difesa può essere interpretata come una forma istituzionalizzata di cura[14] dell’eccedenza e custodia dell’irriducibile, assume una funzione che trascende la mera tutela tecnica degli interessi individuali, configurandosi come garanzia istituzionale contro ogni forma di riduzione della persona alla propria rappresentazione giuridica, documentale o algoritmica. L’Avvocato non si limita a contestare prove, formulare eccezioni o costruire strategie processuali, egli svolge una funzione di mediazione tra la persona e le forme della sua rappresentazione giuridica. La centralità della persona nel processo trova riconoscimento negli artt. 2, 24 e 111 Cost., che impongono di preservare uno spazio di effettiva partecipazione, ascolto e riconoscimento della singolarità individuale.
Attraverso l’ascolto, la ricostruzione narrativa dei fatti, l’interpretazione del contesto e la traduzione dell’esperienza vissuta nel linguaggio normativo, la difesa impedisce che la persona venga ridotta alla propria rappresentazione processuale ed opera come riserva di umanità all’interno del procedimento.
La relazione difensiva costituisce così uno spazio nel quale continua a manifestarsi la distanza tra la vita e il fascicolo, tra l’identità concreta e la sua formalizzazione giuridica.
La funzione difensiva assume una rilevanza ancora maggiore nell’ecosistema algoritmico. I sistemi di intelligenza artificiale applicati al diritto operano infatti attraverso processi di classificazione, correlazione e previsione che tendono fisiologicamente a privilegiare ciò che è formalizzabile, comparabile e computabile. Quanto più la decisione viene supportata da modelli predittivi e rappresentazioni statistiche, tanto più diviene necessario preservare uno spazio capace di accogliere ciò che eccede tali modelli.
La difesa rappresenta uno dei principali presìdi di questo spazio. Essa introduce nel processo una dimensione interpretativa e relazionale[15] che resiste alla completa traducibilità della persona in dato. La sua funzione non consiste nel negare il valore delle rappresentazioni, ma nel ricordarne il limite.
Da questa prospettiva, in ultima analisi, la difesa può essere interpretata come una forma istituzionalizzata di custodia dell’eccedenza, non perché operi al di fuori del diritto, ma perché mantiene aperta, all’interno del diritto, la consapevolezza che la persona è sempre più ampia delle categorie attraverso cui viene descritta, diviene così uno dei luoghi nei quali l’ordinamento riconosce concretamente il limite della rappresentazione e preserva la possibilità che la giustizia continui a confrontarsi con la singolarità irriducibile dell’esperienza umana.
5. D-Care e IA D-care Oriented
La questione dell’eccedenza non riguarda solo il processo, ma investe l’intero ecosistema algoritmico che oggi stiamo abitando. Nel contributo dedicato alla difesa come spazio di cura nell’ecosistema algoritmico, il concetto di D-care è introdotto come principio di limite alla riduzione algoritmica della persona, come principio di orientamento volto a preservare la dimensione relazionale della persona e come spazio di ricostruzione normativa della relazione. La presente riflessione intende approfondirne il fondamento teorico a partire da un problema più originario.
Se la persona eccede le proprie rappresentazioni, ogni sistema che operi esclusivamente attraverso rappresentazioni produce inevitabilmente una compressione della complessità umana. Intervenire precisamente in questo spazio attraverso l’elaborazione di un principio volto a custodire l’eccedenza della persona rispetto alle rappresentazioni che la riguardano, consentirebbe di mantenere aperto lo spazio relazionale, interpretativo e responsabile che impedisce l’identificazione completa tra persona e rappresentazione. Tale funzione appare coerente con il quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati personali[16].
Se la cura rappresenta il riconoscimento della singolarità della persona e la de-cura digitale indica invece il processo attraverso cui la persona viene progressivamente ridotta alla propria rappresentazione, il D-care nasce come tentativo di ricostruire normativamente lo spazio della relazione all’interno dell’ecosistema algoritmico, può essere definito come principio etico-giuridico di presidio della dimendione di eccedenza non integralmente codificabile della persona nei contesti mediati da intelligenza artificiale e di garanzia della non esaustività algoritmica della persona, ciò non significa rinuncia alla rappresentazione ma richiesta che ogni rappresentazione sia consapevole del proprio limite. Esso non si limita a richiedere accountability, trasparenza, controllo umano o supervisione[17], ma interviene nella distanza tra persona e rappresentazione, tra identità e profilo, tra esperienza e dato, tra vita e formalizzazione, mantenendo uno spazio di apertura.
Non si intende introdurre un nuovo diritto fondamentale, ma proporre una possibile chiave interpretativa dei diritti fondamentali nell’epoca algoritmica. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la CEDU, la Costituzione italiana, il GDPR, l’AI Act e la recente legislazione italiana in materia di intelligenza artificiale sembrano infatti condividere un medesimo presupposto: la persona non può essere integralmente ridotta alle rappresentazioni attraverso cui viene trattata.
Le disposizioni dell’AI Act[18] in materia di human oversight e la disciplina italiana contenuta negli artt. 13, 15 e 25 della legge n. 132/2025[19] esprimono l’esigenza di mantenere uno spazio di responsabilità, interpretazione e controllo umano all’interno dei processi decisionali mediati da sistemi di intelligenza artificiale. La proposta è leggere tali principi non soltanto come strumenti di controllo tecnologico, ma come forme giuridiche di custodia dell’eccedenza della persona rispetto alle proprie rappresentazioni computazionali.
La riflessione sviluppata conduce ad una possibile riformulazione della domanda che accompagna il dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale. La questione fondamentale potrebbe non consistere solo nello stabilire se un sistema sia umano o artificiale, ma riguardare anche il modo in cui i sistemi si rapportano all’eccedenza della persona.
Da questa prospettiva emerge una distinzione diversa, tra sistemi che riconoscono, custodiscono e preservano l’eccedenza anche relazionale della persona e sistemi che tendono invece ad assorbirla, ridurla o dissolverla nelle proprie rappresentazioni. La qualità di un sistema non dipende dalla sua capacità di rappresentare una persona ma anche dalla sua capacità di rispettare l’eccedenza.
La relazione assume qui un significato particolare, essa non rappresenta soltanto una modalità di interazione, ma costituisce il luogo nel quale la persona continua a manifestarsi come realtà più ampia delle descrizioni che la riguardano.
6. Verso una nuova mentalità di progresso
L’analisi sviluppata nel presente contributo muove da una constatazione apparentemente semplice ma ricca di implicazioni teoriche: ogni sistema giuridico, sociale o tecnologico opera attraverso rappresentazioni della persona, la questione profonda che attraversa da sempre il diritto, la politica e le istituzioni è allora il rapporto tra persona e rappresentazione Il diritto rappresenta attraverso categorie normative, il processo attraverso atti e fascicoli, la medicina attraverso diagnosi, l’intelligenza artificiale attraverso dati, profili e modelli predittivi. Tali rappresentazioni non costituiscono un errore, sono la condizione stessa che rende possibile la conoscenza, la decisione e l’azione. Tuttavia la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni che la descrivono e la dignità della persona inizia precisamente nel punto in cui termina la sua completa rappresentabilità. Questa eccedenza può essere interpretata quale espressione contemporanea del principio di dignità umana riconosciuto dall’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall’art. 2 della Costituzione italiana. La dignità ontologica della persona, infatti, non coincide con l’insieme delle informazioni, delle classificazioni o delle rappresentazioni che la riguardano, ma permane quale valore indisponibile che eccede ogni tentativo di completa formalizzazione.
La storia dell’Occidente può essere letta quale storia dell’espansione delle forme di rappresentazione del reale e l’intelligenza artificiale costituisce ad oggi il punto più avanzato di questa traiettoria. Ma proprio nel momento della sua potenziale massima espansione emerge ciò che nessuna rappresentazione riesce a esaurire: la persona e la necessità di osservare nuovamente l’inosservabile ovvero noi stessi, il limite e l’eccedenza per un salto di grammatica.
Ogni grande trasformazione tecnologica produce anche una trasformazione del modo in cui l’essere umano comprende se stesso. L’epoca dell’intelligenza artificiale non inaugura soltanto una nuova stagione tecnologica, essa segna il momento nel quale la civiltà della rappresentazione incontra e riconosce il proprio limite[20].
Ogni persona possiede una dimensione di eccedenza non integralmente codificabile rispetto alle forme attraverso cui viene conosciuta, interpretata e trattata, ed è necessario pertanto individuare un principio etico-giuridico capace di tradurre tale eccedenza entro il linguaggio normativo e giuridico al fine di presidiare tale eccedenza nei contesti mediati da intelligenza artificiale. Esso non si configura come rifiuto della tecnologia né come contrapposizione tra umano e artificiale, al contrario, assume la tecnologia come parte integrante dell’evoluzione contemporanea, e quale categoria interpretativa dell’ecosistema algoritmico, ne orienta l’impiego attraverso il riconoscimento di un limite: la persona non è mai integralmente disponibile alla propria rappresentazione. Quale principio di progettazione delle tecnologie relazionali volto a preservare la differenza strutturale tra assistenza artificiale e relazione umana, impedendo la completa sostituzione della vulnerabilità vissuta con la sua simulazione computazionale[21]. La lettera “D” maiuscola contenuta in D-care non viene intenzionalmente ricondotta a un significato univoco, essa non opera come acronimo, ma come segno aperto. Tale scelta non deriva da indeterminatezza concettuale, bensì dalla natura stessa del principio che il D-care intende esprimere -custodire la dimensione della persona che eccede ogni rappresentazione normativa, digitale o computazionale- pertanto anche la sua designazione non può essere integralmente esaurita da una definizione univoca. La D indica pertanto una dimensione eccedente che resiste alla completa codificazione, mantenendo aperto lo spazio interpretativo che caratterizza l’esperienza umana.
Quale nuova mentalità culturale ciò produce? Una mentalità che non identifichi il progresso esclusivamente con l’aumento della capacità di rappresentare, classificare e prevedere, ma anche con la capacità di custodire ciò che ogni rappresentazione inevitabilmente lascia fuori. Una tale mentalità non si sostituirebbe alla tradizione dei diritti fondamentali, ma ne costituirebbe uno sviluppo coerente nell’epoca algoritmica. Se il Novecento ha elaborato le categorie della dignità, della libertà e dei diritti inviolabili come limite ai poteri politici e amministrativi, la sfida contemporanea consiste nell’estendere tale logica ai poteri computazionali e alle forme di rappresentazione algoritmica della persona.
Lavorando su eccedenza, fragilità, vulnerabilità, indisponibilità della persona, limite -e non solo su fairness, human oversight, trasparenza ed accountability- la sfida potrebbe diventare non costruire robot sempre più umani, ma progettare tecnologie che non facciano perdere all’umano la propria irriducibile eccedenza relazionale.
“IA D-care oriented” o “IA D oriented”, così potrebbe essere definita, dovrebbe essere programmata per riconoscere quando interrompere il processo, quando rinviare all’umano, quando la fragilita’/vulnerabilità richiede presenza umana reale, in definitiva riconoscere l’eccedenza. Non soltanto categoria etico-giuridica ma principio architetturale che possa rispondere alla domanda “Che cosa rischia di non essere rappresentato?” in un momento antecedente rispetto al momento del controllo umano finale.
Forse il vero progresso non è umanizzare la macchina, ma progettare tecnologie che non facciano perdere all’umano la propria irriducibile eccedenza anche relazionale; forse il vero progresso non consiste nel costruire rappresentazioni sempre più potenti della persona, ma nel non dimenticare mai che la persona è sempre più ampia delle rappresentazioni che la descrivono; da ciò consegue che la qualità di una società, di un ordinamento giuridico o di una norma o di una tecnologia non dipende esclusivamente dalla precisione con cui descrive la persona, ma anche e soprattutto dalla sua capacità di riconoscere che la persona possiede una dimensione di eccedenza non integralmente codificabile.
È precisamente in questo spazio eccedente che continuano a trovare fondamento il diritto vivente, la dignità, la libertà, la creatività, la responsabilità, la possibilità stessa della giustizia[22] e di trasformazione personale e sociale, anche nell’ecosistema algoritmico.
(*) Prof. Giuseppe Gimigliano (1984) è Docente e Direttore esecutivo del Centro di Ricerca della Pontificia Università Antonianum. È Associate Editor presso la rivista scientifica di classe A dell’Institute for Ethics and Emerging Technologies nel Connecticut, USA. È titolare dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale Logica, storia e filosofia della scienza.
(**) Avv. Antonella Ruggiero (1979) è Avvocato Cassazionista e titolare di studio legale. La sua attività si concentra sul diritto penale e civile, con un interesse specifico per le implicazioni etico-giuridiche delle tecnologie emergenti, in particolare dell’intelligenza artificiale, nel quadro della trasformazione digitale.
[1] Il concetto di D-care viene elaborato dall’Avv. Antonella Ruggiero a partire dalla riflessione sulla funzione difensiva nell’ecosistema algoritmico e viene qui ulteriormente sviluppato come principio etico-giuridico di presidio della dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona rispetto alle proprie rappresentazioni. La presente riflessione propone di interpretare dignità umana, diritto di difesa, tutela della privacy, controllo umano significativo e limitazione delle decisioni automatizzate come manifestazioni normative di un medesimo problema teorico: la non coincidenza tra persona e rappresentazione. La lettera “D” maiuscola non assume nel presente contributo una funzione descrittiva né identifica una specifica dimensione, viene mantenuta volutamente aperta perché rinvia a quella dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona che precede ogni rappresentazione normativa, tecnologica o algoritmica e che nessuna formalizzazione o codificazione riesce a esaurire integralmente.
[2] The concept of D-care was developed by Attorney Antonella Ruggiero through her reflection on the defensive function within the algorithmic ecosystem and is further elaborated here as an ethical-juridical principle aimed at safeguarding the dimension of the person that cannot be fully codified through representation. The present reflection proposes an interpretation of human dignity, the right of defence, privacy protection, meaningful human oversight, and limitations on automated decision-making as normative manifestations of a common theoretical problem: the non-coincidence between the person and representation. The capital letter “D” does not perform a descriptive function, nor does it identify a specific dimension. It is intentionally left open, as it refers to that dimension of the person that exceeds complete codification and precedes every normative, technological, or algorithmic representation—a dimension that no process of formalization or codification can ever fully exhaust.
[3] G. Gimigliano, I confini epistemologici del computabile: limiti strutturali e condizioni di formalizzazione della fragilità umana nei sistemi di Intelligenza Artificiale: https://www.formez.it/europa-e-attivita-internazionali/progetti-e-reti-internazionali-formez/notizie/d/i-confini-epistemologici-del-computabile–limiti-strutturali-e-condizioni-di-formalizzazione-della-fragilità-umana-nei-sistemi-di-intelligenza-artificiale
[4] Su cura, de-cura digitale e D-care, A. Ruggiero, in Culture digitali n. 18, La difesa come spazio di cura nell’ecosistema algoritmico: tra diritto e rappresentazione codificata della persona https://www.diculther.it/rivista/la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona/ D-care quale principio di limite alla riduzione algoritmica della persona e presidio della dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona.
[5] Marc Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Piccola biblioteca Einaudi, 2009.
[6] E. Morin, La sfida della complessità, Le lettere, 2017. M. Ceruti, Il tempo della complessità, Raffaello Cortina Editore, 2018.
[7] La D maiuscola non identifica un oggetto, ma una direzione interpretativa, una dimensione, un principio. Essa richiama la necessità di mantenere aperto, all’interno dei processi di rappresentazione, uno spazio per ciò che nella persona eccede la rappresentazione stessa. Pertanto, un sistema D-care oriented non è semplicemente un sistema progettato per assistere l’essere umano o in cui vi sia controllo umano. È un sistema progettato per riconoscere che non tutto ciò che è rilevante della persona è integralmente rappresentabile, classificabile o computabile. La sua qualità non dipende soltanto dalla capacità di elaborare rappresentazioni, ma dalla capacità di rispettarne il limite secondo pratiche di tutela dell’eccedenza.
[8] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea IT Serie L 2024/1689 12.07.2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale).
[9] Legge 23 settembre 2025 n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (GU n. 223 del 25-09-2025) entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
[10] M. Vegetti, L’etica degli antichi, 6 ed., Editori Laterza, 2010.
[11] Cfr. P. Benanti, La grande invenzione. Il linguaggio come tecnologia dalle pitture rupestri al GPT-3, Edizioni San Paolo, 2023; R. Petrilli, L’interazione simbolica introduzione alla comunicazione e ai linguaggi, Guerra Edizioni, 2019.
[12] Tale prospettiva trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo, nonché nell’art. 6 CEDU, che tutela il diritto ad un equo processo quale presidio della partecipazione effettiva della persona al procedimento che la riguarda.
[13] A. Rosmini, Filosofia del diritto, Città nuova editrice, 2016.
[14] Sulla individuazione delle fasi della cura si veda J. Tronto, Cura e politica democratica. Alcune premesse fondamentali, in “La società degli individui”, 38, 2010/2, Franco Angeli, pp. 34-42.
[15] E. Pulcini, Quali emozioni motivano alla cura? In Cura ed Emozioni, un’alleanza complessa, a cura di E. Pulcini e S. Bourgault, il Mulino, Bologna 2018, pp. 25-47. L. Mortari, L’autocomprensione affettiva: un modo per la cura di sé, in Aver cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, pp 183-207.
[16] L’art. 22 del GDPR limita l’assoggettamento della persona a decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati, mentre il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) attribuisce particolare rilievo alla supervisione umana (human oversight) nei sistemi ad alto rischio.
[17] P. Benanti, Human in the Loop Decisioni umane e intelligenze artificiali, Mondadori Università, 2022.
[18] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea IT Serie L 2024/1689 12.07.2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale).
[19] Legge 23 settembre 2025 n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (GU n. 223 del 25-09-2025) entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
[20] Leone XIV, Magnifica Humanitas, Libreria editrice vaticana, 2026.
[21] Ivi, par. 100, 118, 122, 239.
[22] P. Ricoeur, Amore e Giustizia, Morcelliana, 2 ed., Brescia 2003.
