Di Federica Cela
Abstract (IT)
Il presente contributo analizza l’evoluzione del paradigma dell’«etica della cura» e la sua progressiva recezione all’interno del diritto vivente e del diritto penale contemporanei, valutandone l’impatto rispetto alla figura dell’«escluso» e alle sfide poste dall’automazione tecnologica.
L’opera decostruisce il modello liberale del soggetto astratto e autosufficiente per proporre un’ontologia relazionale e interconnessa, che trova un naturale punto di convergenza con i postulati dell’«ecologia integrale».
Sotto il profilo del diritto vivente, lo studio evidenzia come l’etica della cura imponga il superamento del formalismo giuridico astratto a favore di una giurisprudenza del particolare.
In ambito penale, la ricerca rintraccia il fondamento costituzionale della cura nell’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana. La funzione rieducativa della pena viene così reinterpretata come un dovere di “presa in carico” globale del condannato da parte dello Stato.
Infine, l’articolo affronta criticamente i rischi di de-umanizzazione derivanti dall’integrazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nei processi decisionali.
Parole chiave: etica della cura; diritto vivente; diritto penale; giustizia riparativa; intelligenza artificiale.
Abstract (EN)
The ethics of care between living law and criminal law
This paper analyzes the evolution of the “ethics of care” paradigm and its progressive reception within contemporary living law and criminal law, assessing its impact on the figure of the “excluded” and the challenges posed by technological automation.
The work deconstructs the liberal model of the abstract and self-sufficient subject to propose a relational and interconnected ontology, which finds a natural point of convergence with the postulates of “integral ecology”.
From the perspective of living law, the study highlights how the ethics of care requires overcoming abstract legal formalism in favor of a jurisprudence of the particular.
In the criminal sphere, the research traces the constitutional foundation of care to Article 27, paragraph 3, of the Italian Constitution. The re-educational function of punishment is thus reinterpreted as a duty of comprehensive “care” for the convicted person by the State.
Finally, the article critically addresses the risks of dehumanization arising from the integration of Artificial Intelligence (AI) systems into decision-making processes.
Keywords: ethics of care; living law; criminal law; restorative justice; artificial intelligence.
Nel contesto contemporaneo e con l’avvento sempre più incalzante di sistemi di intelligenza artificiale che modificano l’assetto culturale e lavorativo a livello globale, è utile svolgere una riflessione sul tema dell’etica della cura con particolare riferimento alla figura dell’escluso nel diritto vivente e nel diritto penale.
L’etica della cura propone l’idea di un sé relazionale, scardinando quella del soggetto liberale come individuo autonomo ed autosufficiente.
Mutatis mutandis, questa idea può essere estesa all’ambito dell’ecologia integrale, in cui la cura è a livello di ecosistema. Infatti, il concetto di cura dell’ecologia integrale non si limita ad una tutela tecnica dell’ambiente, ma riconosce che “tutto è connesso”. L’essere umano non è un osservatore esterno alla natura, ma un tassello all’interno di una rete complessa di legami biologici, sociali e culturali.
La differenza tra l’ecologia tradizionale e l’etica della cura sta nella categoria della sollecitudine. In altre parole, la cura non è un dovere imposto da una norma universale, ma una risposta concreta al bisogno dell’altro, sia esso umano o non umano. Entrambi i paradigmi riconoscono la vulnerabilità come condizione universale, dove la Terra, come i soggetti fragili, richiede un’attenzione che non sia predatoria, ma riparatrice.
Ci si potrebbe chiedere cosa abbia a che fare l’etica della cura con l’ecologia integrale. Ebbene, non esiste crisi ambientale separata da quella sociale, in quanto l’ecologia integrale è un’integrazione tra ecologia ambientale ed ecologia sociale. In questo quadro, l’etica della cura fornisce degli strumenti per affrontare questa dualità. In primo luogo, la consapevolezza globale dei mutamenti, siano essi climatici o sociali. In secondo luogo, l’assunzione di responsabilità politica e decisionale, come sostenuto da Joan Tronto. A ciò deve conseguire un’azione concreta di ripristino degli habitat e di supporto alle comunità marginalizzate. Infine, ma non meno importante, la verifica che le politiche siano effettivamente efficaci per chi le riceve.
Questo connubio tra ecologia integrale ed etica della cura sfida il paradigma tecnocratico che vede la natura come oggetto inerte. L’ecologia integrale, nutrita dall’etica della cura, propone una razionalità affettiva, vale a dire una forma di conoscenza che non si limita alla misurazione quantitativa ad esempio dei livelli di CO2, ma che integra la qualità delle relazioni ed il valore intrinseco dei viventi.
In altre parole potremmo dire che l’etica della cura trasforma l’ecologia integrale da teoria sistemica a pratica politica. Da ciò ne consegue che la transizione ecologica non richiede solo nuove tecnologie, ma una radicale riconversione dei sentimenti morali, così da passare dal “possesso” alla “custodia”.
Per riassumere i concetti sopra espressi potremmo utilizzare una tabella comparativa:
| CONCETTO | VISIONE TRADIZIONALE | VISIONE INTEGRATA CURA+ECOLOGIA |
| SOGGETTO | INDIVIDUO AUTONOMO | INDIVIDUO RELAZIONALE |
| NATURA | RISORSA DA SFRUTTARE | CASA COMUNE/SOGGETTO DI CURA |
| ETICA | RISPETTO DI REGOLE FORMALI | RISPOSTA AI BISOGNI DEL VIVENTE |
| OBIETTIVO | EFFICIENZA E PROFITTO | BENESSERE ECOSISTEMICO E SOCIALE |
Dal ragionamento proposto poc’anzi emerge una conseguenza: il passaggio da una visione della cura come attività privata e domestica a una categoria interpretativa del pubblico e del globale, volto alla cura della casa comune.
Politicizzare la cura significa riconoscere che l’organizzazione della società ruota attorno alla gestione della fragilità umana, dell’escluso.
Il diritto tradizionale si fonda sull’idea di un soggetto universale, autonomo e uguale. Tuttavia, l’etica della cura evidenzia che questa uguaglianza formale spesso produce ingiustizia quando ignora le condizioni concrete di partenza.
L’escluso dal diritto è colui che non rientra nei parametri del cittadino produttivo. Il cambio di paradigma deve consistere nel fatto che l’etica della cura nel diritto vivente impone di passare dal giudicare un caso al prendersi cura di una persona nella sua interezza. Il diritto deve diventare responsivo, cioè capace di rispondere alle particolarità ed alla vulnerabilità.
In un recente passato, durante la persecuzione e lo sterminio degli ebrei, le persone ebree erano gli esclusi, gli invisibili dalle categorie astratte della legge e pertanto non avevano soggettività. La cura non può quindi ridursi ad un atto di carità, ma nel diritto vivente deve diventare un principio ermeneutico per restituire soggettività a chi è reso invisibile dalle categorie normative. In quest’ottica il diritto vivente sta iniziando a recepire la cura attraverso l’evoluzione di alcuni concetti chiave, come ad esempio quello della dignità. La dignità non è più solo un attributo, ma la pretesa di non essere abbandonati, esclusi. Sono molte le pronunce giurisprudenziali nazionali e comunitarie che interpretano l’isolamento, l’esclusione come violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Un esempio più concreto nel nostro diritto è rappresentato dall’istituto dell’Amministrazione di sostegno. In Italia tale istituto è stato introdotto per evitare di annullare il soggetto, come avviene per l’istituto della tutela, a beneficio di un progetto creato su misura, dove il diritto accompagna, senza sostituirsi alla volontà della persona fragile. In sintesi, l’amministrazione di sostegno può essere definita come lo strumento che diventa esempio calzante di etica della cura nel diritto vivente.
Sempre in relazione all’escluso, un argomento cruciale è rappresentato dalla giustizia riparativa, in cui l’etica della cura si sostituisce alla logica del delitto/castigo.
Il reo e la vittima possiamo considerarli entrambi “esclusi” da un sistema puramente punitivo che non ripara la ferita relazionale. La cura, dunque, può diventare la base per ricostruire il legame sociale interrotto, trasformando la sanzione da esclusione a percorso di reintegrazione.
Analogo discorso può essere svolto con riferimento al diritto alla salute, da non intendersi solo come il diritto all’accesso ai farmaci, ma piuttosto il diritto a non essere soli nel percorso di cura.
In sintesi potremmo affermare che l’etica della cura spinge il diritto vivente verso una giurisprudenza del particolare, dove il diritto vivente non deve limitarsi ad essere un sistema di regole, ma anche e soprattutto un sistema di relazioni di responsabilità. Se ragioniamo col paradigma dell’ecologia integrale, possiamo affermare che l’etica della cura è la sinfonia del bene comune e della diversità.
Venendo poi a trattare in particolare del diritto penale, è indubbio che il rapporto tra quest’ultimo e l’etica della cura rappresenti uno dei nodi più complessi della filosofia del diritto contemporanea. Infatti, potremmo dire che il diritto penale è il luogo della “spada”, mentre la cura appartiene alla sfera del sostegno. Partendo dal testo costituzionale, tuttavia, potremmo rinvenire un legame forte tra il diritto penale e la cura.
L’articolo 27 della Costituzione italiana, stabilendo che le pene devono tendere alla rieducazione, di fatto introduce il paradigma dell’etica della cura nel sistema sanzionatorio. La cura prima di tutto quindi è da intendersi come una presa in carico, vale a dire che la pena non può limitarsi ad una privazione della libertà personale, ma deve diventare un progetto che si concretizza nella presa in carico, da parte dello Stato, del soggetto condannato, non in senso paternalistico, ma per restituirlo alla società come soggetto capace di legalità.
In secondo luogo, il diritto penale della cura deve tendere alla costruzione di un percorso che valorizzi la dignità della persona.
Accanto a questi due momenti, non bisogna dimenticare la ferita relazionale di cui abbiamo parlato, che rende anche la vittima un’esclusa; pertanto, la cura della vittima deve far sì che essa non sia più un mero mezzo di prova, ma un soggetto i cui bisogni di riconoscimento e riparazione devono essere ascoltati. L’obiettivo, in altre parole, è quello di riparare il danno, curando la lacerazione che l’illecito ha prodotto nella comunità.
Certamente nel diritto penale abbiamo già alcuni casi di etica della cura, là dove parliamo di un obbligo di cura in capo ai medici, ai genitori, agli amministratori di sostegno. Tutti questi soggetti hanno un dovere di cura, che, se violato, genera una responsabilità penale. In questi casi, dunque, il diritto penale formalizza l’etica della cura, in cui la protezione del vulnerabile non è più solo una scelta morale, bensì diventa un obbligo di legge la cui inosservanza è sanzionata.
Integrare il paradigma dell’etica della cura nel diritto penale non vuol dire indebolire la legge, ma renderla più efficace e legittima. Il diritto penale vivente deve parlare una grammatica della cura, che si concretizzi nell’ascolto del dolore della vittima, nella responsabilizzazione del reo e che ripristini l’equilibrio nella società.
La grammatica della cura non deve essere intesa come un insieme di buone maniere, bensì una struttura sintattica dell’agire umano quando questo si pone l’obiettivo di sostenere, riparare e far fiorire la vita.
Se l’etica rappresenta il “perché” e la politica il “dove”, la grammatica della cura è il “come”, vale a dire l’insieme di segni, regole e tempi che rendono la cura un’azione dotata di senso.
Ecco, dunque, che l’ascolto rappresenta il prefisso, in quanto non esiste cura senza una ricezione accurata del bisogno dell’altro. Questo momento nel percorso di cura è fondamentale perché identifica ciò di cui l’altro ha effettivamente bisogno e non ciò che noi pensiamo sia bene per l’altro.
Inoltre, il percorso prevede la presenza, vale a dire il verbo di questa grammatica, che si concretizza nella capacità di stare nella situazione, senza sfuggire verso soluzioni puramente tecniche.
Infine, il limite rappresentato dalla punteggiatura. Una buona grammatica della cura riconosce i propri confini. Senza la punteggiatura del limite, la cura rischia di essere invadente e di non permettere al soggetto oggetto della cura di ritrovare la propria autonomia.
In un’ottica di tempo, l’etica della cura prevede tempi diversi da quelli della produzione e delle regole di mercato. Infatti, la cura segue il ritmo biologico, emotivo e relazionale e, a differenza di una prestazione, che ha un suo inizio ed una sua fine, vive di continuità e ripetizione. E’ la costanza del gesto che costruisce la fiducia e la relazione.
In un contesto come quello odierno di pluralismo culturale e sociale, la grammatica della cura supera il limite dell’identità, in quanto prima di essere cittadini di una nazione o membri di una religione, siamo corpi bisognosi di cura. L’etica della cura parla alle persone prima che alle ideologie. Nel diritto penale, in particolare, applicare la grammatica della cura significa tradurre il conflitto in un dialogo sulle ferite e sulle responsabilità.
Il diritto penale senza cura è vendetta, la cura senza diritto è arbitrio e la sfida che ci attende, dunque, è trovare l’equilibrio tra la certezza della norma e la flessibilità della sollecitudine umana.
Il pericolo è quello di una “sgrammaticatura” dell’etica della cura, vale a dire la possibilità di sfociare nel paternalismo, nell’ipertecnicizzazione (che si verifica quando il “protocollo” sostituisce la relazione) e nell’invisibilità.
Studiare la grammatica della cura significa riconoscere che l’essere umano è un essere mancante, la cui pienezza dipende dalla capacità di connettersi con l’altro in maniera corretta. La modernità ci ha insegnato la grammatica dell’ ”io” e la sfida che ci attende è apprendere la grammatica del “noi”, che, per quanto riguarda l’ambito del diritto penale, significa non limitarsi a guardare solo i codici, ma alle vite che tra quei codici cercano un riconoscimento.
Il grosso rischio è che l’automazione dei processi decisionali resa possibile dall’intelligenza artificiale acceleri il processo di “sgrammaticatura” della cura, eliminando o, perlomeno, limitando molto la componente umana di ascolto e presenza, alla base dell’etica della cura.
L’intelligenza artificiale, infatti, opera attraverso una logica, una correlazione ed una velocità perfetta, ma è priva della semantica vissuta. Il pathos è un elemento del tutto mancante nell’IA. Al più può simulare l’empatia attraverso il linguaggio naturale, ma certamente non può provare la responsabilità. In termini giuridici, l’IA può identificare un bisogno, ma non può prendersene carico nel senso morale del termine.
L’intelligenza artificiale, inoltre, tende a generalizzare, situazione che contrasta profondamente con la necessità di un’arte del particolare presente nell’etica della cura. La vulnerabilità del singolo necessita di una risposta unica e la generalizzazione per mano dell’IA trasforma l’escluso in un dato anomalo da normalizzare o ignorare.
In questo contesto è opportuno chiedersi quale rapporto possa esserci tra l’IA e l’ecologia integrale in un’ottica di etica della cura. Spesso, infatti, i sistemi di IA vengono addestrati sfruttando il lavoro di etichettatura dei dati svolto da lavoratori precari. In questa situazione è evidente che si utilizza la fatica umana per creare uno strumento che, potenzialmente, renderà ancora più fragili i soggetti esclusi.
Altro aspetto rilevante, nell’ambito della cura della casa comune, è il costo energetico dell’IA: occorre evitare che il progresso tecnologico diventi un atto di aggressione verso l’ecosistema.
Mi pare, dunque, opportuno proporre una via d’uscita da questa impasse, rappresentata dal principio dello human in the loop. È sicuramente importante, ad esempio, che l’IA sia intesa come strumento di potenziamento, e quindi utilizzare l’algoritmo per liberare l’uomo dai compiti ripetitivi così da consentirgli di dedicare più tempo alla relazione. Inoltre, un sistema di IA curante deve essere in grado di spiegare il perché di una scelta, permettendo il dialogo e la contestazione, elementi essenziali della reattività nella cura. Infine, la grammatica della cura, intesa come attenzione, responsabilità e competenza, deve essere inserita nella fase di progettazione del software.
Nel diritto l’IA, dunque, non può sostituire la grammatica della cura perché il diritto consiste nel riconoscimento di persone e quindi l’uso di IA nel diritto penale deve essere costantemente tradotto attraverso il filtro dell’umanità. Se l’algoritmo ci dice cosa è probabile, solo l’etica della cura ci può dire cosa è giusto per quel determinato soggetto in quel momento specifico.
La sfida non è rendere le macchine simili agli uomini, ma impedire che, nell’usarle, l’uomo perda la capacità di curare.
Bibliografia
Benanti P., Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali, Mondadori Università, Milano 2022.
Cammisa F., Il diritto dopo la catastrofe. Spaccature ideologiche e rifioriture giusnaturalistiche nel dopoguerra italiano, Cacucci, Bari 2025.
Pulcini E., Bourgault S. (a cura di), Cura ed emozioni. Un’alleanza complessa, il Mulino, Bologna 2018.
Ricoeur P., Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia 2003.
Tronto J.C., Who cares? Come ri-formare la politica democratica, a cura di C. Botti, Castelvecchi, Roma 2023.
BIO

Federica Cela, avvocato, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Torino. Si occupa prevalentemente di diritto penale ambientale ed insieme alla Pontificia Università Antonianum sta approfondendo il tema dell’etica giuridica e dell’intelligenza artificiale, anche in rapporto al tema dell’ecologia integrale.
È Partner 24 ORE, docente della Ascheri Academy e pubblica su riviste giuridiche, quali NT+ Diritto del Sole 24 Ore.
